XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3192
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assicurazione obbligatoria).
1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, č sostituito dal seguente:
"4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio
avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello
svolgimento delle attivitā di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera a), e dai quali sia derivata una inabilitā
permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono
esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di
fuori del territorio nazionale".
Art. 2.
(Premi assicurativi).
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, č sostituito dal seguente:
"2. Il premio di cui al comma 1 č a carico dello
Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali
siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:
a) titolaritā di redditi lordi propri su base
annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma
5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui
reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di
cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28
dicembre 2001, n. 448".