XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3192




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assicurazione obbligatoria).

        1. Il comma 4 dell'articolo 7 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, č sostituito dal seguente:

        "4. L'assicurazione comprende i casi di infortunio avvenuti nell'ambito domestico in occasione ed a causa dello svolgimento delle attivitā di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), e dai quali sia derivata una inabilitā permanente al lavoro non inferiore al 25 per cento. Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni verificatisi al di fuori del territorio nazionale".


Art. 2.

(Premi assicurativi).

        1. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, č sostituito dal seguente:

        "2. Il premio di cui al comma 1 č a carico dello Stato per i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, i quali siano in possesso di entrambi i requisiti sottoindicati:

                a) titolaritā di redditi lordi propri su base annua pari o inferiori al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

                b) appartenenza ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo sia pari o inferiore al limite di cui all'articolo 38, comma 5, lettera b), della legge 28 dicembre 2001, n. 448".



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