XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3191




        Onorevoli Colleghi! - La legge 10 aprile 1954, n. 113, relativa allo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautca, della Marina militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza prevede cinque distinte categorie e precisamente:

            1) servizio permanente effettivo (prestano normale servizio);

            2) servizio permanente "a disposizione" (prestano normale servizio ma non conseguono ulteriori promozioni);

            3) in ausiliaria (articolo 55), non prestano servizio ma sono a disposizione del Governo per essere richiamati in relazione alle esigenze di servizio. Tale posizione comporta forti limitazioni alla libera attività degli interessati in quanto gli stessi non possono assumere impieghi, né rivestire cariche, né prestare opera lavorativa;

            4) in riserva (possono essere richiamati in servizio solo in caso di guerra o di mobilitazione);

            5) in congedo assoluto (non hanno più vincoli di servizio).

        A tal fine, alla categoria degli ufficiali e loro corrispondenti in ausiliaria viene corrisposta la pensione maturata durante il periodo di effettivo servizio con l'aggiunta di una indennità di ausiliaria che viene percepita con la pensione e sottoposta alle ritenute previdenziali previste per il personale in normale servizio ai sensi della legge n. 404 del 1990.
        Inoltre, come esplicitamente richiesto dalla Corte dei conti, il personale in ausiliaria deve rilasciare, al termine di ciascun anno, una dichiarazione tesa ad attestare di non avere assunto nell'arco dell'anno impiego di alcun genere retribuito e non.
        La posizione di ausiliaria, nella quale l'ufficiale è collocato d'autorità, assolve alla funzione, come affermato costantemente dalla dottrina e confermato dalla Suprema Corte e dall'autorità giudiziaria amministrativa, di offrire una particolare retribuzione sia per le già dette limitazioni, sia per il possibile richiamo su disposizione del Governo, sia per compensare il grave danno che il personale militare di tale categoria riceve in seguito al collocamento anticipato "d'autorità" in congedo (in media tra i 57 ed i 60 anni) rispetto al personale civile dello Stato che, come noto, viene collocato in congedo d'autorità a sessantacinque anni.
        La indennità di ausiliaria, pertanto, è un evidente mezzo per agganciare il trattamento pensionistico degli ufficiali in ausiliaria alla dinamica salariale dei pari grado in servizio attribuendo, rispetto a questi ultimi, la misura dell'80 per cento, dei miglioramenti economici, obbedendo in tale maniera al disposto legislativo in materia.
        La normativa sull'indennità di ausiliaria (articolo 67 della legge 10 aprile 1954, n. 113, come modificato dall'articolo 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224, quest'ultima disposizione interpretata autenticamente dall'articolo 6, comma 2, della legge 23 dicembre 1990, n. 404) prevede l'onnicomprensività del trattamento spettante nel tempo al pari grado in servizio con tutte le maggiorazioni e le indennità, salvo quelle di carattere personale.
        Vi sarebbe, pertanto, palese contrasto tra la disciplina dell'indennità di ausiliaria ed il limite posto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001, con la conseguente violazione del principio della ragionevolezza.
        Un ulteriore riscontro di ciò si troverebbe nell'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, nel quale si ribadisce la progressiva riduzione della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e quello economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità corrispondente a quella posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria.
        Per completare il quadro c'è inoltre da precisare che la posizione dell'ufficiale in ausiliaria segue la cessazione dal servizio ma non è ancora pensionamento vero e proprio e si concretizza per una serie di peculiarità tra le quali è compresa anche la parametrazione della relativa indennità sulla retribuzione del pari grado in servizio.
        Si soggiunge inoltre che la limitazione posta dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001, violerebbe anche il principio della proporzionalità della retribuzione (articolo 37 della Costituzione).
        La più recente normativa sull'ausiliaria, il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, poi, chiarisce ulteriormente all'articolo 1 che "la categoria dell'ausiliaria comprende gli ufficiali che, essendovi transitati nei casi previsti per legge, hanno manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la loro disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia" e quindi anche al di fuori dell'organizzazione militare.
        Ciò comporta evidentemente un vincolo di disponibilità assoluto dell'ufficiale per tutto il periodo dell'ausiliaria, con le limitazioni imposte dalla legge ma, di contro, con un compenso che il legislatore definisce come indennità di ausiliaria.
        Non può, quindi, in buona sostanza, l'indennità di ausiliaria essere disgiunta dai miglioramenti economici spettanti all'ufficiale in normale servizio atteso che all'ufficiale in ausiliaria spetta lo stesso miglioramento ridotto del 20 per cento.
        Nella passata legislatura, il Presidente del Consiglio dei ministri, con il citato decreto 3 gennaio 2001 ha disposto la concessione di un assegno perequativo del trattamento economico dei colonnelli e dei brigadieri generali delle Forze armate e dei gradi corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
        E' del tutto evidente che l'assegno perequativo ha la inequivocabile natura di adeguamento del trattamento economico. E' in buona sostanza il quantum che si ottiene in seguito alla contrattazione collettiva sul rinnovo del contratto.
        La cosa singolare del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 gennaio 2001, è che ha scavalcato ogni logica giuridica dal momento che ha disposto al comma 2 dell'articolo unico che l'indennità perequativa "non produce effetti ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria e dell'attribuzione di qualsiasi beneficio economico per promozione e scatti conferibili il giorno antecedente alla cessazione dal servizio".
        Tale contenuto contrasta in modo evidente con la legge istitutiva dell'ausiliaria ed a tale fine si chiede con la presente proposta di legge di ripristinare il principio di ragionevolezza fondato sulla equità del trattamento economico.




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