XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3191




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare è attribuita una indennità perequativa determinata nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilità:

            a) a decorrere dal 1^ gennaio 2000:

                1) 6.507,36 euro per il personale con il grado di brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;

                2) 4.183,30 euro per il personale con il grado di colonnello o grado o qualifica corrispondente;

            b) a decorrere dal 1^ gennaio 2001 gli importi di cui alla lettera a) sono rivalutati rispettivamente in 11.999,36 euro e 7.133,30 euro.

        2. L'indennità perequativa compete esclusivamente al personale che riveste i gradi e le qualifiche indicati al comma 1. Non può essere percepita più volte ed è pensionabile ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.



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