XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3191
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai colonnelli e ai brigadieri generali delle Forze
armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei
Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare è attribuita
una indennità perequativa determinata nei seguenti importi
annui lordi per tredici mensilità:
a) a decorrere dal 1^ gennaio 2000:
1) 6.507,36 euro per il personale con il grado di
brigadiere generale o grado o qualifica corrispondente;
2) 4.183,30 euro per il personale con il grado di
colonnello o grado o qualifica corrispondente;
b) a decorrere dal 1^ gennaio 2001 gli importi di
cui alla lettera a) sono rivalutati rispettivamente in
11.999,36 euro e 7.133,30 euro.
2. L'indennità perequativa compete esclusivamente al
personale che riveste i gradi e le qualifiche indicati al
comma 1. Non può essere percepita più volte ed è pensionabile
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.