XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3186




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di modificare la normativa del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e assessore nella rispettiva giunta.
        Com'è noto, la formulazione attuale dell'articolo 64 riproduce quanto già stabilito dall'articolo 25 della legge 25 marzo 1993, n. 81, il quale prevedeva al comma 1 che "La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale" e al tempo stesso sanciva la decadenza dalla carica qualora un consigliere venisse nominato assessore nella rispettiva giunta (comma 2).
        Riteniamo che tale norma - la cui ratio risiede nell'esigenza di distinguere le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, proprie del consiglio, da quelle di gestione ed esecuzione tipiche della giunta - non solo debba considerarsi superata (la legge n. 81 del 1993 venne infatti approvata in pieno periodo di "tangentopoli") ma sia anche estremamente restrittiva nei confronti di quei consiglieri comunali e provinciali i quali, una volta eletti, non intendono rinunciare ad un più ampio esercizio dei propri poteri.
        La soluzione qui proposta consiste, pertanto, nel prevedere in luogo della cessazione dalla carica di consigliere nel caso di nomina ad assessore, la sospensione ex lege del mandato, con temporanea sostituzione da parte del primo dei non eletti, in questo modo non solo viene rispettata l'opportuna incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e assessore nella rispettiva giunta, ma al tempo stesso viene assicurato per tutto il periodo della consiliatura il doveroso e sostanziale rispetto - in rapporto alla composizione delle assemblee elettive - della volontà popolare.




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