XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3186
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di modificare la normativa del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
incompatibilità tra consigliere comunale o provinciale e
assessore nella rispettiva giunta.
Com'è noto, la formulazione attuale dell'articolo 64
riproduce quanto già stabilito dall'articolo 25 della legge 25
marzo 1993, n. 81, il quale prevedeva al comma 1 che "La
carica di assessore è incompatibile con la carica di
consigliere comunale e provinciale" e al tempo stesso sanciva
la decadenza dalla carica qualora un consigliere venisse
nominato assessore nella rispettiva giunta (comma 2).
Riteniamo che tale norma - la cui ratio risiede
nell'esigenza di distinguere le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, proprie del consiglio, da quelle di
gestione ed esecuzione tipiche della giunta - non solo debba
considerarsi superata (la legge n. 81 del 1993 venne infatti
approvata in pieno periodo di "tangentopoli") ma sia anche
estremamente restrittiva nei confronti di quei consiglieri
comunali e provinciali i quali, una volta eletti, non
intendono rinunciare ad un più ampio esercizio dei propri
poteri.
La soluzione qui proposta consiste, pertanto, nel
prevedere in luogo della cessazione dalla carica di
consigliere nel caso di nomina ad assessore, la sospensione
ex lege del mandato, con temporanea sostituzione da
parte del primo dei non eletti, in questo modo non solo viene
rispettata l'opportuna incompatibilità tra consigliere
comunale o provinciale e assessore nella rispettiva giunta, ma
al tempo stesso viene assicurato per tutto il periodo della
consiliatura il doveroso e sostanziale rispetto - in rapporto
alla composizione delle assemblee elettive - della volontà
popolare.