XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3186
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal
seguente:
"Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e
provinciale e assessore nella rispettiva Giunta). - 1. La
carica di assessore è incompatibile con la carica di
consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale
assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è
sospeso dalla carica di consigliere per tutta la durata del
mandato all'atto dell'accettazione della nomina.
3. Nel caso di sospensione di un consigliere ai
sensi del comma 2, il consiglio comunale o provinciale, nella
prima adunanza successiva all'accettazione della nomina ad
assessore, procede alla temporanea sostituzione affidando la
supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al
candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli
eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con
la cessazione della carica di assessore, sia che essa avvenga
per revoca da parte del sindaco o del presidente della
provincia che per dimissioni volontarie.
4. Non possono ricoprire la carica di presidente del
consiglio comunale o provinciale ovvero fare parte della
Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed
affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del
presidente della provincia. Gli stessi non possono essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia".