XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3186




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente:

        "Art. 64. - (Incompatibilità tra consigliere comunale e provinciale e assessore nella rispettiva Giunta). - 1. La carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale.
            2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica di assessore nella rispettiva Giunta, è sospeso dalla carica di consigliere per tutta la durata del mandato all'atto dell'accettazione della nomina.
            3. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi del comma 2, il consiglio comunale o provinciale, nella prima adunanza successiva all'accettazione della nomina ad assessore, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della carica di assessore, sia che essa avvenga per revoca da parte del sindaco o del presidente della provincia che per dimissioni volontarie.
            4. Non possono ricoprire la carica di presidente del consiglio comunale o provinciale ovvero fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado, rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della provincia".



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