XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3181
Onorevoli Colleghi! - La volontà di modificare in
profondità l'impalcatura della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
recante "Legge quadro sulle aree protette", di seguito
denominata "legge n. 394", nasce e si alimenta, in un
rinnovato contesto di forte e convinto consenso alla
istituzione ed alla fruizione, in Italia, di una congrua,
organizzata e ben distribuita rete di aree protette, in vista
del raggiungimento di un obiettivo irrinunciabile e
qualificante.
Quello di poter istituire, sostenere e godere parchi e
riserve naturali, nazionali e regionali, destinati a vivere
nei secoli, voluti e protetti, grazie al favore, alla
consapevole accettazione, al responsabile coinvolgimento delle
popolazioni dei territori ricompresi nelle aree protette.
Non è facile - l'esperienza, anche recente, lo dimostra -
che gli abitanti dei comuni ricadenti all'interno del
perimetro di un parco accettino di buon grado i limiti, i
vincoli, i divieti, le rinunce, i pregiudizi, anche economici,
che di norma si accompagnano alla nascita di un'area
protetta.
Invero solo un parco voluto, frutto di un consenso
"informato", un parco condiviso da chi lo avrà in casa e dovrà
conviverci ogni giorno, potrà arricchire il tessuto
socio-economico delle zone interessate e superare senza
traumi, contrasti, ribellioni, anche violente, le inevitabili
avversioni che spesso mettono a repentaglio gli stessi valori
ecoambientali che si vogliono tutelare.
Certo non è agevole conquistare il favore di coloro che,
ratione loci, sono chiamati a "subire" la nascita di
un'area protetta riunziando in genere a modelli di utilizzo e
di fruizione del territorio che hanno segnato, ab
immemorabili, la vita, i costumi, le tradizioni, la stessa
economia agro-silvo-pastorale o artigianale.
D'altro canto i conti economici che ruotano attorno al
parco non creano purtroppo consenso: nessun parco vive di
"luce economica" propria: per sopravvivere ha necessità
dell'intervento pubblico.
Quanto all'economia "interna" al parco, quella che tocca
direttamente la vita, l'attività, gli interessi, il
portafoglio dei residenti, la partita costi-benefìci ben
difficilmente può chiudersi positivamente, specie nella fase
di avvio del nuovo regime giuridico del territorio.
Ecco perché l'investimento dello Stato in aree protette
deve realizzarsi lungo binari di concretezza e di buon senso,
privilegiando non tanto la creazione di parchi o di riserve ad
ogni costo, quanto la creazione di quei parchi o di quelle
riserve che, potendo dare garanzie di un futuro di pace
sociale, di benessere economico e di armonica convivenza nel
rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema,
sono destinati a durare nel tempo assicurando il
raggiungimento di quei fini istituzionali e ambientali che
hanno sovrinteso alla loro nascita.
Ebbene questo risultato essenziale può essere attinto
azionando una duplice leva: da un lato coinvolgendo,
interessando, interpellando, corresponsabilizzando i cittadini
residenti e gli enti locali in tutti i momenti attinenti la
vita istituzionale e amministrativa, la gestione, le decisioni
degli organi di rappresentanza delle aree protette; dall'altro
agevolando, incentivando, se necessario finanziando, le
occasioni e le opportunità di lavoro nell'ambito dei parchi,
promuovendone e favorendone i prodotti tipici e, ancora,
riducendo al minimo indispensabile il paniere dei vincoli e
dei divieti per evitare che i residenti si sentano defraudati
dal loro territorio e scacciati come stranieri.
Insomma, il modello di parco sostenibile e possibile non
deve espellere l'uomo, tantomeno il cittadino residente, ma
deve essere disegnato con l'uomo al centro di un teatro
naturale non ingessato e chiuso, ma aperto ad un utilizzo
regolato, modulato in termini tali da assicurare la
conservazione e, se possibile, l'arricchimento del patrimonio
naturalistico ed ambientale.
I residenti difenderanno un parco da loro stessi scelto,
deciso e voluto, che non soffoca e non annulla ogni
possibilità di uso compatibile del territorio e ne aumenta le
potenzialità di produrre lavoro e ricchezza, nel rispetto
delle attività tradizionali.
Lo difenderanno, lo guideranno e lo miglioreranno perché,
forti di pregnante autonomia decisionale, potranno incidere
politicamente e amministrativamente su tutti i percorsi
istituzionali dell'esistenza del parco.
Continueranno a convivere con il territorio, che rimarrà
il "loro" territorio e non diventerà estraneo, alieno, nemico,
cioè il "territorio del parco".
Muovendo da questa impostazione ci si ripromette di
"rivitalizzare" la legge n. 394 adeguandone i contenuti alla
mutata realtà socio-politica e facendone uno strumento agile e
moderno per proteggere la natura e, con la natura, l'uomo.
La legge quadro, nata frettolosamente allo scadere della X
legislatura, non pare abbia dato buoni frutti.
I pochi parchi istituiti e vigenti sono frenati,
inceppati, limitati nel loro sviluppo e nel loro
"appeal" anche perché condizionati dalle inattuali,
punitive e superate previsioni della legge n. 394.
In altre situazioni la sola prospettiva della nascita di
un parco crea allarme ed innesca preoccupanti iniziative di
contrasto, anche organizzate.
I cittadini sentono i parchi come corpi estranei, imposti
dall'alto, dall'esterno, vessatori, e sono inevitabilmente
indotti a contrastarli, ad opporsi alla "legge" del parco,
ritenuta frutto di centralismo esasperato e stupido, fonte di
apparati burocratici inutilmente costosi, causa di
irragionevoli e non accettabili divieti e vincoli,
pesantemente limitativi di diritti, interessi, tradizioni,
aspettative, usanze.
D'altro canto lo stesso legislatore del lontano 1991, pur
nella preoccupata fretta di licenziare il testo normativo
entro i limiti angusti della incombente conclusione della
legislatura, avvertì quasi coralmente il deficit di
democrazia della legge quadro, arroccata su moduli
centralistici retrivi e antistorici, di stampo quasi
sovietico.
E' singolare, ma costituisce nel contempo prova evidente
della serietà ed effettività del problema già nel 1991, che
nel corso dei lavori preparatori molti parlamentari abbiano
avvertito l'esigenza di sottolineare come le gravi carenze e
storture che indebolivano e guastavano la legge sarebbero
state rimosse ed ovviate negli anni successivi alla sua
entrata in vigore, nella stessa legislatura successiva alla X,
una volta sperimentate, nella applicazione, la congruenza e
l'agibilità sociale e politica del quadro normativo.
In sostanza ci si indusse a partorire la legge n. 394 con
la prospettiva e l'impegno di rimuoverne tempestivamente gli
squilibri ed i vizi, anche per mettere l'Italia al passo degli
altri Paesi europei dando segnali di attenzione per la tutela
dell'ambiente attraverso l'istituzione di aree protette in
vista del programmato obiettivo di "proteggere" il 10 per
cento del territorio nazionale.
Certo la legge n. 394 nacque inadeguata, non congrua ai
tempi ed alla realtà socio-economica e politico-istituzionale,
poco attenta alle sensibilità dei cittadini direttamente
"toccati" dalla istituzione di aree protette, irrispettosa
delle pregnanti autonomie degli enti locali, segnatamente del
comune e della regione.
Ormai dall'entrata in vigore della legge n. 394 sono
trascorsi ben undici anni e si sono consumate ben tre
legislature senza che si sia posto mano alle necessarie,
urgenti e indifferibili modifiche.
Oggi essa rappresenta un monumento ad un centralismo
esasperato e anacronistico, capace di soffocare, sul delicato
versante delle aree protette, ogni respiro sociale delle
popolazioni, delle comunità e delle rappresentanze
istituzionali, negando ogni spazio di effettivo intervento nei
meccanismi, nei procedimenti e negli organismi attraverso i
quali o nel contesto dei quali si costituisce o si gestisce un
parco.
Peraltro l'allarme premonitore del legislatore del 1991 ed
il riscontro, anche attraverso gli anni di applicazione della
legge n. 394, della sistematica cancellazione di effettivi
poteri di intervento delle autonomie locali in un rinnovato e
sempre più accettato clima di federalismo, segnano ormai ed
evidenziano il fallimento degli obiettivi che la legge quadro
si proponeva di raggiungere e, in particolare, secondo la
pomposa filosofia sottesa alla previsione di cui alla lettera
b) del comma 3 dell'articolo 1, quello di "realizzare
una integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante
la salvaguardia dei valori antropologici (...) e delle
attività agro-silvo-pastorali e tradizionali".
Invero non pare contestabile che una effettiva
integrazione tra uomo e ambiente, una sorta di sinallagma
esistenziale, sociale, economico, morale ed anche religioso
tra l'uomo e la natura, un vero e proprio "scambio" di valori
e di vantaggi, si realizza solo se ed in quanto l'uomo non sia
terzo e distante dal mondo naturale, ma ne decida direttamente
e ne orienti la protezione, la fruizione e la sopravvivenza,
possibilmente immacolata, nell'interesse soprattutto dei
posteri e dell'umanità!
Il nuovo testo che si propone e del quale si auspica
l'approvazione è costantemente ispirato dalla esigenza di
disegnare e di restituire all'uomo, come abitante della terra,
come cittadino, come associato alla comunità, come
individualità, come soggetto organico nei diversi livelli
delle autonomie locali, quel ruolo di insostituibile
centralità nell'ambiente naturale che la legge n. 394 non
aveva saputo o voluto dettare e realizzare.
Così con gli articoli 2, 3 e 4 si è previsto un ruolo più
incisivo delle regioni nella fase della classificazione delle
aree protette all'interno del comitato ristretto a tale fine
istituito nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato e le province autonome di Trento e di
Bolzano e nel contesto del programma per le stesse aree
protette.
Con l'articolo 6 si introduce un nuovo regime delle misure
di salvaguardia e dei tempi della loro operatività.
All'articolo 8 si rafforza il ruolo delle regioni,
differenziando quelle a statuto speciale da quelle ordinarie,
e si prevede l'ingerenza decisiva del comune nella delicata
fase della istituzione delle aree protette nazionali.
In particolare, proprio per coinvolgere e
responsabilizzare le popolazioni interessate e per riconoscere
al comune una incidenza decisiva e non surrogabile, si prevede
che il territorio comunale possa essere ricompreso all'interno
di un'area nazionale protetta solo se e quando la maggioranza
dei cittadini, in sede referendaria, abbia manifestato la
volontà favorevole alla inclusione.
In sostanza i cittadini di un comune saranno arbitri unici
e inappellabili del coinvolgimento del territorio comunale
all'interno di un parco!
L'articolo 9 introduce nuove disposizioni rafforzative
della presenza e dei poteri delle regioni nella composizione
delle strutture organizzative dell'Ente parco, segnatamente
con riferimento al consiglio direttivo, i cui componenti
devono essere scelti, maggioritariamente, tra i rappresentanti
della Comunità del parco (che è costituita dai vertici degli
enti locali, espressione delle popolazioni del territorio) ed
alla nomina del direttore.
Il testo novellato dell'articolo 10 della legge n. 394 in
tema di Comunità del parco, prevede che ne facciano parte i
parlamentari ed i consiglieri regionali eletti nel territorio
interessato e ne amplia i poteri.
Con l'articolo 11 si stabilisce che anche la Comunità del
parco contribuisca all'adozione del regolamento, del quale si
modifica il raggio d'azione prevedendo divieti meno drastici e
tassativi e spazi ridottissimi per l'attività venatoria, in
zone e tempi limitati, per i soli residenti e, quanto alla
fauna migratoria, a pagamento, per i residenti nella regione e
nell'ambito di territori costituiti in aziende venatorie
assegnate in gestione a cooperative giovanili formate da soci
residenti nei comuni compresi nell'area protetta.
L'articolo 12, regolamentando il piano per il parco,
prevede non essenziali modifiche nel grado di protezione delle
diverse parti del territorio stabilendo, in ossequio alla
esigenza di partecipazione degli enti locali, che lo stesso
piano, predisposto dall'Ente parco e dalla Comunità del parco,
sia adottato dalla regione previo parere obbligatorio di tutti
i comuni interessati al parco e sentiti gli altri enti
locali.
All'articolo 13 si ribadisce esplicitamente che tutti i
soggetti interessati - e non solo alcuni - sono legittimati a
ricorrere contro il rilascio del nulla osta e si riconduce
l'esame delle richieste di nulla osta ai soli organi
istituzionali.
La nuova stesura dell'articolo 14 subordina l'approvazione
del piano pluriennale economico e sociale anche al parere dei
comuni.
Con l'articolo 15 si cancella la possibilità per l'Ente
parco di acquisire immobili attraverso l'odioso meccanismo
della espropriazione e si sancisce l'obbligatoria
indennizzabilità, secondo le norme civilistiche, di tutti i
danni derivanti ai cittadini per effetto della costituzione di
un parco e della attuazione del piano economico e sociale.
L'articolo 16 detta le norme relative alle riserve
naturali statali, richiamando, in quanto compatibili, le
previsioni della legge in tema di parchi.
Con riferimento all'adozione del piano di gestione della
riserva e del regolamento attuativo è previsto un ruolo più
incisivo delle regioni.
All'articolo 17, che novella l'articolo 18 della legge n.
394 avente ad oggetto l'istituzione di aree protette marine,
si introduce il concerto o l'intesa della regione quando
nell'area protetta siano ricomprese superfici costiere del
territorio della stessa regione.
L'articolo 18, innovando l'articolo 21 della legge n. 394,
affida al corpo forestale regionale, se esistente ed operante,
la sorveglianza sui territori delle aree protette.
Con l'articolo 19 si adeguano le "norme quadro" relative
alle aree protette regionali alla nuova impostazione della
legge e, in particolare, si introduce come principio
fondamentale la previsione secondo cui l'inclusione del
territorio di un comune in un'area naturale protetta potrà
aver luogo solo se lo avrà stabilito a maggioranza
l'interpello referendario della popolazione residente e dopo
una apposita pronuncia del consiglio comunale.
Si propone inoltre una nuova scrittura dei princìpi
fondamentali di riforma economico-sociale e, tra questi
princìpi, si prevede la "partecipazione effettiva e continua
degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree
protette" e "alla definizione del piano per il parco".
Viene poi introdotta, anche per i parchi regionali, la
previsione della possibilità di un limitato esercizio
dell'attività venatoria, in zone ristrette e delimitate, per i
soli residenti e per sole tre giornate alla settimana e,
quanto alla fauna migratoria, a pagamento, per i residenti
nella regione, all'interno di aziende faunistiche
espressamente autorizzate, gestite da cooperative giovanili
composte da soci abitanti nei comuni del parco.
La previsione di spazi contenuti alla attività venatoria
trova ragione nella pressante esigenza di spegnere forti,
diffuse e pericolosissime ragioni e reazioni di incontrollato
dissenso e di contrasto alla istituzione dei parchi innescate
dal generalizzato divieto di caccia.
Proprio tale divieto, è risaputo, ha attivato e caricato
decisi movimenti organizzati di opposizione spesso
coinvolgenti intere popolazioni di una provincia o di una
regione.
Le contenute opzioni venatorie introdotte per i residenti
nei territori del parco e quelle ancor più problematiche per i
residenti nella regione dovrebbero, per un verso, placare la
crociata antiparco del mondo venatorio (che in genere, specie
nel meridione d'Italia, orienta la società agro-pastorale
delle campagne) e, per altro verso, coinvolgere
sostanzialmente i cacciatori nella vita e nella tutela del
parco e, soprattutto, nella protezione del territorio, specie
dagli incendi.
All'articolo 20 si precisano i contenuti della legge
regionale istitutiva del parco e si prevede che la gestione
dei servizi e delle attività all'interno del parco possano
essere affidate, previa stipula di specifiche convenzioni,
anche ad associazioni giovanili, ambientaliste o venatorie,
composte da soci residenti nei comuni ricadenti all'interno
del parco.
L'articolo 21 integra e adegua il contenuto dell'articolo
24 della legge n. 394 prevedendo che lo statuto del parco
regionale, elaborato da una commissione presieduta dal
presidente della giunta regionale e composta dai sindaci dei
comuni interessati, è approvato dalla giunta regionale.
Il nuovo testo dell'articolo 25, come modificato
dall'articolo 22 della presente proposta di legge, sancisce il
concerto dei comuni sia nella adozione del piano per il parco
sia nella adozione del piano pluriennale economico e
sociale.
Con l'articolo 23 si integra la portata dell'articolo 27
della legge quadro, stabilendo che la sorveglianza dei
territori dei parchi regionali è esercitata dal corpo
forestale regionale e può essere anche affidata, sulla base di
una convenzione tipo predisposta dall'assessorato competente
per l'ambiente, ad organizzazioni giovanili di volontariato e
ad associazioni ambientaliste o venatorie formate da giovani
residenti nei comuni.
L'articolo 24 modifica l'articolo 29 della legge n. 394,
meglio precisando i poteri dell'organismo di gestione
dell'area naturale protetta.
Si prevede una semplificazione dei momenti procedurali ed
una puntualizzazione dei poteri e delle facoltà del
rappresentante legale dell'area protetta nel contesto di
procedimenti penali, civili o amministrativi aventi ad oggetto
diritti o interessi facenti capo alla stessa area protetta.
L'articolo 25 reca modificazioni all'articolo 30 in tema
di sanzioni.
In primo luogo si "tipizzano" le condotte sanzionabili
penalmente, pericolosamente vaghe e astratte nel testo in
vigore.
Inoltre, in ossequio al mutato clima sanzionatorio, si
introduce la sanzione alternativa dell'arresto o dell'ammenda
in luogo della sanzione cumulativa prevista dal legislatore
del 1991.
L'articolo 26 propone un testo sostitutivo dell'articolo
32 della legge n. 394, prevedendo che solo eccezionalmente le
regioni, previo consenso dei comuni e degli altri enti locali,
possano stabilire piani o misure di disciplina della caccia e
della pesca nelle aree contigue alle aree protette.
Con l'articolo 27 è abrogato il comma 2 dell'articolo 34
della legge quadro che aveva istituito il Parco nazionale del
golfo di Orosei e del Gennargentu.
Come è noto il citato Parco nazionale, pur istituito
formalmente, non è mai decollato, né mai ha progredito nei
diversi passaggi amministrativi necessari, per la fortissima,
motivata, corale e organizzata opposizione delle popolazioni
interessate, degli enti locali e dell'opinione pubblica sarda
che non hanno voluto accettare un parco "paracadutato"
dall'alto, senza informazione, senza corresponsabilizzazione,
fonte solo di vincoli, divieti, privazioni, non suscettibile
di produrre ricchezza e di far comunque migliorare il
territorio e le condizioni socio-economiche degli abitanti.
L'articolo 28, conseguentemente, prevede l'abrogazione del
decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14
maggio 1998) istitutivo dell'Ente parco nazionale del golfo di
Orosei e del Gennargentu.
La presente proposta di legge, ispirata alla esigenza di
introdurre un quadro normativo suscettibile di favorire in
Italia l'istituzione di aree protette volute da tutti e da
tutti tutelate, è aperta al contributo della politica e
dell'ambientalismo, senza preclusioni, riserve o
pregiudizi.
L'obiettivo, ed anche la speranza, è quello di poter
arricchire il testo proprio grazie all'apporto del Parlamento,
dell'opinione pubblica e delle fasce più civili, informate e
libere del mondo ambientalista.