XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3181
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) applicazione di metodi di gestione o di
restauro ambientale al fine di realizzare e migliorare
l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la
salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici,
architettonici e tradizionali e la promozione, valorizzazione
e tutela delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre
attività tradizionali e produttive;";
b) al comma 4, secondo periodo, le parole:
"possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. La classificazione delle aree naturali protette
di rilievo internazionale e nazionale ha luogo d'intesa con le
regioni. Qualora le aree naturali protette rientrino nel
territorio delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, la classificazione ha luogo
previo parere vincolante delle stesse regioni e province
autonome, di concerto con le medesime secondo le procedure
previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti di
autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le
procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n.
453";
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. La classificazione e l'istituzione dei parchi
nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate
d'intesa con le regioni. Qualora i parchi nazionali e le
riserve naturali statali rientrino nel territorio delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, la classificazione e l'istituzione hanno luogo
previo parere vincolante delle stesse regioni e province
autonome, secondo le norme della presente legge";
c) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "secondo le norme della presente legge, se e in quanto
compatibili, d'intesa con le province e previo parere
vincolante dei comuni nel territorio dei quali ricada l'area
naturale protetta".
Art. 3.
1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Compiti della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano e Carta della natura). - 1. Ai fini
dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 7 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la stessa
Conferenza istituisce un comitato ristretto per le aree
naturali protette, di seguito denominato "comitato", al quale
partecipano, con voto vincolante, rappresentanti delle
regioni, delle province autonome e degli altri enti locali nel
cui territorio ricade l'area protetta.
2. Il comitato identifica, sulla base della Carta
della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali
dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali
ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, previa
deliberazione dello stesso comitato.
3. In attuazione degli indirizzi del comitato, la
Carta della natura è predisposta dall'agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui
all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, di intesa con tecnici qualificati designati dalle
regioni, uno per ciascuna regione. La Carta, integrando,
coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al
complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della
presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna
di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102,
individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia,
evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità
territoriale. La Carta della natura è adottata dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, di intesa con il comitato, svolge, in particolare, i
seguenti compiti:
a) integra la classificazione delle aree protette,
d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree
protette;
b) adotta, d'intesa con le regioni nel cui
territorio ricadono le aree protette, il programma per le aree
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui
all'articolo 4, nonché le relative direttive per l'attuazione
e le modifiche che si rendano necessarie;
c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali
protette, d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono
tali aree.
5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nonché il comitato, almeno due volte l'anno, provvede
all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla
loro esecuzione.
6. Ove sull'argomento in discussione ai sensi del
comma 5 non si raggiunga la maggioranza, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio rimette la
questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito".
Art. 4.
1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: "o per
l'ampliamento e" sono soppresse;
b) i commi 3 e 4 sono abrogati;
c) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal
seguente: "Proposte per l'istituzione di nuove aree protette o
per la revoca di quelle esistenti, per il loro ampliamento o
la loro riduzione o nuova perimetrazione, possono essere
presentate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, dalle regioni, dagli enti locali, comprese le
comunità montane, nonché dalle associazioni di protezione
ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8
luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ovvero da
cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali delle
regioni nei territori delle quali sono ricomprese le stesse
aree protette";
d) al comma 6, terzo periodo, le parole: "e a
quelli da ampliare" sono sostituite dalle seguenti: "e a
quelli da modificare".
Art. 5.
1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 6
dicembre 1991, n. 394, le parole: "sentita la Consulta" sono
sostituite dalle seguenti: "sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano".
Art. 6.
1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "In caso di necessità ed urgenza il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni ed i
comuni interessati, secondo le rispettive competenze, possono
d'intesa individuare aree da proteggere ai sensi della
presente legge ed adottare su di esse misure di
salvaguardia";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Dalla pubblicazione del programma fino
all'istituzione delle singole aree protette, per non più di un
anno e, per i tempi successivi, a condizione che le
popolazioni dei comuni nei cui territori ricadono in tutto o
in parte le aree da proteggere abbiano manifestato il loro
assenso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo
22, comma 1, operano direttamente le misure di salvaguardia di
cui al comma 1 del presente articolo";
c) al comma 3, primo periodo, la parola:
"ecologici," e le parole: "e sulle finalità istitutive
dell'area protetta" sono soppresse;
d) al comma 4, dopo le parole: "Dall'istituzione
della singola area protetta sino all'approvazione del relativo
regolamento" sono inserite le seguenti: "e comunque per non
più di due anni";
e) al comma 6, primo periodo, le parole: "e la
eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali
danneggiate" sono soppresse.
Art. 7.
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, le parole: ", sul territorio compreso entro i confini
del parco stesso," e le parole: "previsti nel piano per il
parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25" sono
soppresse.
Art. 8.
1. All'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "su proposta del
Ministro dell'ambiente, sentita la regione" sono sostituite
dalle seguenti: "su proposta congiunta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del presidente
della giunta regionale, previo parere obbligatorio dei comuni
nel cui territorio ricade il parco";
b) al comma 2, le parole: "sentita la regione"
sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la regione e
sentiti i comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte
nell'area naturale protetta";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Qualora il parco o la riserva interessi il
territorio di una regione a statuto speciale o di una
provincia autonoma, la proposta congiunta di cui al comma 1 è
formulata, previo parere vincolante dei comuni i cui territori
dovrebbero ricadere in tutto o in parte nell'area protetta e
solo dopo che abbia avuto luogo, con esito favorevole alla
inclusione, il referendum di cui al comma
3-bis";
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Quando si intenda ricomprendere
all'interno di un'area nazionale protetta, in tutto o in
parte, il territorio di un comune, le disposizioni di cui alla
presente legge diventano operanti solo dopo che i cittadini
dello stesso comune, interpellati con referendum,
abbiano manifestato a maggioranza la volontà favorevole alla
inclusione del territorio comunale nel parco o nella riserva
nazionale. Il referendum è valido solo se vi ha preso
parte oltre la metà degli iscritti alle liste elettorali ed è
espletato entro sei mesi dalla formale comunicazione al
comune, dell'intendimento di inserire il territorio comunale
nel parco o nell'area protetta che si intende istituire. La
mancata effettuazione o l'esito negativo del referendum
impediscono l'inclusione del territorio del comune nell'area
nazionale protetta, per un tempo non inferiore a dieci
anni";
e) il comma 5 è abrogato;
f) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. Alla istituzione di enti parco si provvede sulla
base di apposito provvedimento legislativo".
Art. 9.
1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "nonché, quando il territorio del parco sia ricompreso
nell'ambito di una regione a statuto speciale, alla vigilanza
del presidente della giunta regionale";
b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "Se il parco ricade interamente nel territorio di
una regione a statuto speciale, il Presidente è nominato con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio tra i componenti di una terna di nomi indicati dal
presidente della giunta regionale";
c) il comma 4, alinea, è sostituito dal
seguente:
"Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da
dodici componenti, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le
regioni interessate. Quando l'Ente parco ricade interamente su
un territorio ricompreso in regioni a statuto speciale, sette
dei dodici componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra
i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo
10, o tra loro delegati, privilegiando persone particolarmente
qualificate per le attività e le esperienze in materia di
conservazione della natura. Gli altri cinque componenti sono
scelti, rispettivamente, due ai sensi delle disposizioni di
cui alla lettera b); uno, designato dalle università
degli studi con sede nella regione, uno dal Ministro delle
politiche agricole e forestali ed uno dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, scelto da una
terna di nomi indicata dal presidente della giunta regionale.
Negli altri casi, i componenti sono scelti tra persone
particolarmente qualificate per le attività in materia di
conservazione della natura o tra i rappresentanti della
Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti
modalità:";
d) al comma 4, lettera a), le parole: "con
voto limitato" sono soppresse;
e) al comma 4, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) due, uno su designazione delle associazioni di
protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni,
ed uno su designazione dell'Unione nazionale delle
associazioni venatorie italiane, scelti tra esperti in materia
naturalistico-ambientale";
f) al comma 4, lettera d), le parole:
"Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite
dalle seguenti: "Ministro delle politiche agricole e
forestali";
g) al comma 6, dopo le parole: "scelto tra i
membri designati dalla Comunità del parco" sono inserite le
seguenti: "e residenti nella regione";
h) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "ovvero, se il parco è ricompreso interamente nel
territorio di una regione a statuto speciale, con il parere
vincolante della regione medesima";
i) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Se il parco è ricompreso interamente nel territorio
di una regione a statuto speciale, i componenti del Collegio
dei revisori dei conti sono designati: uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del
Collegio; due dalla regione interessata";
l) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Per la nomina a direttore di parchi istituiti
interamente all'interno del territorio delle regioni a statuto
speciale costituisce titolo pregiudiziale e preferenziale,
anche ai fini del concorso pubblico e della stipulazione del
contratto di diritto privato, la comprovata e pluriennale
conoscenza ed esperienza, anche per ragioni di nascita,
frequentazione, studio o lavoro, dello stesso territorio,
delle sue caratteristiche peculiari e delle problematiche
ambientali. Ove non ricorra tale titolo il direttore di un
parco ricadente nell'ambito territoriale di una regione a
statuto speciale è nominato con contratto di diritto privato
scegliendo da una terna di soggetti particolarmente esperti in
materia naturalistico-ambientale indicati dal presidente della
giunta regionale".
Art. 10.
1. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Fanno parte della Comunità del parco i deputati, i
senatori ed i consiglieri regionali eletti nei collegi i cui
territori sono ricompresi nelle aree del parco";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. La Comunità del parco è organo consultivo,
propositivo e deliberante. In particolare, il suo parere:
a) è obbligatorio e vincolante:
1) sul regolamento del parco di cui all'articolo
11;
2) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
b) è obbligatorio:
1) su altre questioni a richiesta di un terzo dei
componenti del Consiglio direttivo;
2) sul bilancio e sul conto consuntivo";
c) al comma 3, la parola: "vincolante" è
soppressa;
d) al comma 4, le parole: "due volte l'anno" sono
sostituite dalle seguenti: "quattro volte l'anno".
Art. 11.
1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "è adottato
dall'Ente parco" sono inserite le seguenti: "di concerto con
la Comunità del parco,";
b) al comma 2, la lettera b) è sostituita
dalla seguente:
"b) lo svolgimento delle attività artigianali,
commerciali, di servizio, agro-silvo-pastorali, compreso
l'agriturismo, di sperimentazione, di studio e venatorie;";
c) al comma 2, la lettera d) è sostituita
dalla seguente:
"d) lo svolgimento di attività sportive,
ricreative, educative e sanitarie;";
d) al comma 3, la lettera a) è sostituita
dalla seguente:
"a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento
delle specie animali protette o in via di estinzione o
minacciate da rischio di estinzione ovvero in forte
diminuzione; la raccolta e il danneggiamento delle specie
vegetali protette, nonché l'introduzione di specie estranee,
vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio
naturale;";
e) al comma 3, lettera c), sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: "salvo per piccoli interventi
indispensabili per le attività di cui al comma 2, lettera
b), ed a tali attività strettamente funzionali;";
f) al comma 3, lettera f), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "per l'esercizio di attività
venatorie o sportive o per altri fini di sicurezza e ordine
pubblico;";
g) al comma 3, lettera g), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", salvo che in spazi predeterminati
e attrezzati nel periodo da novembre a marzo;";
h) al comma 4, al secondo periodo, le parole: "per
quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3,"
sono soppresse, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Il regolamento prevede inoltre, limitatamente alle zone
diverse da quelle di riserva integrale di cui all'articolo 12,
comma 2, lettera a), della presente legge, ed in deroga
alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera
b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive
modificazioni, l'esercizio della caccia, soltanto nella forma
della caccia controllata e limitatamente a tre giornate
settimanali, riservata ai residenti nei comuni il cui
territorio è ricompreso in tutto o in parte all'interno del
parco e nei comuni confinanti. Con le stesse limitazioni e con
la citata deroga il regolamento stabilisce, altresì,
l'esercizio della caccia a pagamento, riservata ai residenti
nella regione nell'ambito della quale è istituito il parco.
L'esercizio della caccia è limitato alle specie di fauna
migratoria delle quali è accertata la consistenza";
i) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Il regolamento del parco è approvato dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con la
Comunità del parco, previo parere obbligatorio degli enti
locali interessati, da esprimere entro due mesi dalla
richiesta, e comunque d'intesa con le regioni, con le province
autonome e con i comuni interessati; il regolamento acquista
efficacia entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale".
Art. 12.
1, All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), il primo periodo
è sostituito dal seguente: "riserve generali orientate, nelle
quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le
costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del
territorio se non strettamente funzionali alle disposizioni di
cui alla presente lettera ed alle lettere c) e
d);", e al secondo periodo le parole: "possono essere"
sono sostituite dalla seguente: "sono";
b) al comma 2, lettera c), il primo periodo
è sostituito dal seguente: "aree di protezione nelle quali, in
armonia con le finalità istitutive, continuano, secondo gli
usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura
biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca,
caccia e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata
anche la produzione artigianale di qualità;";
c) al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e dei residenti nella regione e nei
comuni i cui territori ricadono all'interno del parco";
d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il piano è predisposto, congiuntamente,
dall'Ente parco e dalla Comunità del parco, entro sei mesi
dalla sua istituzione in base ai criteri, alle finalità ed
alle disposizioni di cui alla presente legge ed è adottato
dalla regione, entro i successivi quattro mesi, sentiti gli
enti locali e previo parere obbligatorio di ciascuno dei
comuni i cui territori ricadono all'interno del parco";
e) al comma 4, secondo periodo, le parole: "sulle
quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta
giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sulle quali l'Ente
parco e la Comunità del parco esprimono il loro parere
congiunto entro sessanta giorni";
f) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal
seguente: "Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale
parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate
e, d'intesa con l'Ente parco, la Comunità del parco ed i
comuni interessati, emana il provvedimento di
approvazione";
g) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole:
"Ministero dell'ambiente e" sono inserite le seguenti: "della
tutela del territorio e, con presenza maggioritaria,"; e dopo
le parole: "rappresentanti delle regioni e province autonome"
sono inserite le seguenti: "nonché dei comuni";
h) al comma 6, le parole: "ogni dieci anni" sono
sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".
Art. 13.
1. All'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole:
"comune interessato" sono inserite le seguenti: "nonché del
comune nel quale risiedono gli interessati", e le parole:
"sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta
giorni";
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso
ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti legittimati";
c) il comma 3 è abrogato.
Art. 14.
1. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "sul
quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio
direttivo" sono sostituite dalle seguenti: "sul quale
esprimono la loro motivata valutazione il consiglio direttivo
e i comuni interessati";
b) al comma 3, dopo le parole: "di attività
tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali," sono inserite
le seguenti: "di caccia e pesca,";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. L'Ente parco, d'intesa con la Comunità del
parco, i comuni e la regione o le regioni interessate,
promuove e organizza speciali corsi di formazione finalizzati
al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di guida del
parco".
Art. 15.
1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "espropriazione o" sono
soppresse;
b) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal
seguente: "I vincoli e i danni derivanti dal piano alle
attività agro-silvo-pastorali e ad ogni altro diritto,
interesse o attività devono essere integralmente indennizzati
secondo le norme del codice civile e ai sensi della
legislazione vigente";
c) al comma 2, secondo periodo, le parole:
"possono dar luogo" sono sostituite dalle seguenti: "danno
luogo";
d) il comma 4 è abrogato;
e) alla rubrica, la parola: ", espropriazioni" è
soppressa.
Art. 16.
1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
"1. Alle riserve naturali statali si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9,
10, 11, 12, 13, 14 e 15. Il decreto istitutivo delle riserve,
di cui all'articolo 8, comma 2, ne determina i confini e
l'organismo di gestione; precisa inoltre le caratteristiche
principali e le finalità istitutive dell'area protetta ed
indica i vincoli di massima ed i criteri che devono
sovrintendere alla gestione. Il piano di gestione della
riserva ed il regolamento attuativo, predisposti
rispettivamente, se ed in quanto compatibili, secondo le norme
di cui agli articoli 11 e 12, sono adottati dal Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, entro i termini
stabiliti dal decreto istitutivo, d'intesa con le regioni a
statuto ordinario e previo parere vincolante delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano".
Art. 17.
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente periodo: "Se l'area marina protetta comprende anche
superfici costiere ricadenti nel territorio di comuni e di
province, il decreto istitutivo è emanato di intesa con il
presidente della giunta regionale se le superfici costiere
sono situate, rispettivamente, all'interno di regioni a
statuto speciale o a statuto ordinario".
Art. 18.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Nelle regioni nelle quali è istituito ed
operante, provvede autonomamente alla sorveglianza sui
territori delle aree naturali protette di rilievo
internazionale e nazionale il corpo forestale regionale. Per
l'espletamento dei servizi di sorveglianza il presidente della
giunta regionale, con decreto, individua le strutture ed il
personale del corpo forestale regionale da dislocare presso la
presidenza della giunta e gli Enti parco sotto la dipendenza
funzionale degli stessi. Per il personale forestale di
sorveglianza ed i dipendenti dell'Ente parco si applicano le
norme di cui al comma 2".
2. Il decreto del presidente della giunta regionale di cui
al comma 2-bis dell'articolo 21 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 19.
1. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), le parole: "alla
perimetrazione provvisoria," sono soppresse ed è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il territorio di un comune può
essere incluso in un'area naturale protetta regionale, in
tutto o in parte, solo se in tale senso si sia pronunziato il
consiglio comunale e solo dopo che abbia avuto luogo, con
esito favorevole alla inclusione, il referendum di cui
al comma 3-bis dell'articolo 8; si applicano le
disposizioni di cui al medesimo comma 3-bis;";
b) al comma 1, lettera d), le parole: "ai
princìpi di cui all'articolo 11," sono sostituite dalle
seguenti: "ai princìpi di cui alla presente legge";
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fatte salve le rispettive competenze per le
regioni a statuto speciale e per le province autonome di
Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di
riforma economico-sociale:
a) la partecipazione effettiva e continua degli
enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree
protette;
b) la pubblicità degli atti relativi alla
istituzione ed alla gestione delle aree protette;
c) la partecipazione degli enti locali alla
definizione del piano per il parco";
d) al comma 3, la parola: "soprattutto" è
sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e la parola:
"comunali" è soppressa;
e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
"6. Nelle riserve naturali regionali l'attività
venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed
abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri
ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in
conformità al regolamento della riserva o, qualora non esista,
alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta
responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione della
riserva e devono essere attuati dal personale da esso
dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con
preferenza tra cacciatori residenti nel territorio della
riserva, previ opportuni corsi di formazione a cura dello
stesso organismo di gestione.
6-bis. Nei parchi naturali regionali è consentito
l'esercizio della caccia, limitatamente alle zone diverse da
quelle di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2,
lettera a), della presente legge, ed in deroga alla
disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera
b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, soltanto nella forma della caccia
controllata e per un massimo di tre giornate settimanali,
riservata ai soli residenti nei comuni il cui territorio, in
tutto o in parte, è ricompreso all'interno del parco e nei
comuni confinanti. Con le stesse limitazioni e la richiamata
deroga è consentito l'esercizio della caccia a pagamento, alla
sola fauna migratoria, riservato ai residenti nella regione
nella quale è istituito il parco.
6-ter. L'esercizio della caccia a pagamento può
avvenire solo all'interno di aziende venatorie istituite ai
sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
gestite, previo rilascio di specifica concessione, da
cooperative giovanili ovvero da associazioni ambientaliste o
venatorie costituite da residenti nei comuni interessati. Le
aziende venatorie sono istituite dalla regione, di intesa con
l'Ente parco, entro sei mesi dalla istituzione del parco. In
caso di inerzia provvede il presidente della giunta regionale,
sentiti gli assessori regionali competenti per l'ambiente e
l'agricoltura.
6-quater. All'interno dei parchi naturali regionali
sono consentiti, ai sensi del comma 6, eventuali prelievi
faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre
squilibri ecologici. Per tali prelievi e abbattimenti possono
essere autorizzati anche cacciatori residenti nei comuni
ricadenti all'interno del parco".
Art. 20.
1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, è sostituito dal seguente:
"1. Dopo la delibera favorevole dei consigli
comunali e l'esito positivo del referendum di cui
all'articolo 22, comma 1, la legge regionale, tenuto conto del
documento di indirizzo di cui al medesimo comma 1, lettera
a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure
di salvaguardia, individua i soggetti per la gestione del
parco e indica gli elementi del piano per il parco di cui
all'articolo 25, comma 1. Per la gestione dei servizi del
parco e delle attività all'interno del parco, esclusa la
vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti
pubblici e con soggetti privati, nonché con comunioni
familiari montane, associazioni giovanili e associazioni
ambientaliste o venatorie composte da soci residenti nei
comuni ricadenti all'interno del parco".
Art. 21.
1. Al comma 1, dell'articolo 24, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: "Lo statuto,
elaborato entro tre mesi dalla istituzione del parco da una
commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o
da un suo delegato e composta dai sindaci dei comuni i cui
territori ricadono in tutto o in parte all'interno dell'area
protetta, o da loro delegati, è approvato dalla giunta
regionale".
Art. 22.
1. All'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal
seguente: "Il piano per il parco è adottato dall'organismo di
gestione del parco di concerto con i comuni i cui territori
ricadono in tutto o in parte nell'area protetta e con gli
assessorati regionali competenti in materia di assetto del
territorio, urbanistica e ambiente, ed è approvato dalla
regione";
b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Tale piano è adottato dall'organismo di gestione
del parco, di concerto con i comuni i cui territori sono
ricompresi in tutto o in parte nell'area protetta e di intesa
con la comunità montana, la provincia e la regione, ed è
approvato dalla regione".
Art. 23.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, è inserito il seguente:
"1-bis. La sorveglianza sui territori dei parchi
regionali è esercitata, nelle regioni nelle quali tale corpo
sia costituito ed operante, dal corpo forestale regionale.
L'Ente parco può utilizzare per la sorveglianza proprio
personale qualificato in possesso dei requisiti necessari per
acquisire lo status di guardia giurata. Sulla base di
una convenzione-tipo predisposta dall'assessorato regionale
competente per l'ambiente, l'Ente parco può affidare la
sorveglianza dei territori anche ad associazioni giovanili,
ambientaliste, venatorie ovvero ad organizzazioni di
volontariato riconosciute a livello regionale e formate
prevalentemente da giovani residenti nei comuni ricadenti
all'interno del parco".
Art. 24.
1. L'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
sostituito dal seguente:
"Art. 29. - (Poteri dell'organismo di gestione
dell'area naturale protetta). - 1. Previa delibera del
consiglio direttivo, il legale rappresentante dell'organismo
di gestione dell'area naturale protetta, qualora sia
realizzata o iniziata un'opera in difformità dal piano, dal
regolamento o dal nulla osta, ordina la riduzione in pristino,
o l'immediata sospensione della attività ponendo le spese a
carico del trasgressore e, solidalmente, se ne ricorrono i
presupposti, a carico del committente, del titolare
dell'impresa e del direttore dei lavori.
2. In caso di inottemperanza, entro un congruo
termine, all'ordine di riduzione in pristino, il legale
rappresentante dell'organismo di gestione, previa delibera del
consiglio direttivo, provvede alla esecuzione in danno degli
obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo
e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47,
in quanto compatibile.
3. Al fine di conseguire l'integrale risarcimento
dei danni cagionati da opere o da attività poste in essere o
esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal
nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di
gestione, previa autorizzazione da parte del consiglio
direttivo, può intervenire nei procedimenti civili e penali
instaurati nei confronti di soggetti chiamati a rispondere di
responsabilità per fatti dolosi o colposi che hanno
pregiudicato l'integrità del patrimonio naturale dell'area
protetta.
4. Il legale rappresentante dell'organismo di
gestione è inoltre legittimato a ricorrere in sede di
giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti
illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area
naturale protetta".
Art. 25.
1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Chiunque viola le misure di salvaguardia di cui
al comma 1 ed i divieti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6
è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da
duecentocinquanta a venticinquemila euro. Con la stessa pena è
punito chiunque, violando le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 13, intraprende o realizza all'interno del parco
interventi, impianti od opere senza aver ottenuto il
preventivo nulla osta dell'Ente parco. Chiunque viola i
divieti di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è
punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da
ducentocinquanta a quindicimila euro";
b) il comma 2 è abrogato;
c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal
seguente: "Il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni,
compreso il costo della riduzione in pristino, ove
possibile";
d) al comma 8, le parole: "e con riguardo alla
trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali"
sono soppresse.
Art. 26.
1. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è
sostituito dal seguente:
"Art. 32. - (Aree contigue) 1. - Ove sia
assolutamente necessario, per comprovate ragioni, intervenire
per assicurare la conservazione dei valori delle aree naturali
protette, le regioni, sentiti i relativi organismi di gestione
e previo consenso e di concerto con i comuni e con gli altri
enti locali interessati, hanno facoltà di stabilire con
provvedimento motivato, relativamente alle aree contingue alle
stesse aree protette, piani, programmi ed eventuali misure di
disciplina della caccia, della pesca e delle attività
estrattive.
2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1
sono determinati dalle regioni previo consenso e di concerto
con i comuni e con gli altri enti locali interessati, sentito
l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.
3. Qualora si tratti di aree contigue
interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di
propria competenza per la parte relativa al proprio
territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli
articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa
dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte
dell'area naturale protetta".
Art. 27.
1. All'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2"
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";
c) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1 e
2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".
Art. 28.
1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14
maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del
golfo di Orosei e del Gennangentu, è abrogato.