XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3181




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale al fine di realizzare e migliorare l'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e tradizionali e la promozione, valorizzazione e tutela delle attività agro-silvo-pastorali e delle altre attività tradizionali e produttive;";

            b) al comma 4, secondo periodo, le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono".


Art. 2.

        1. All'articolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. La classificazione delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale ha luogo d'intesa con le regioni. Qualora le aree naturali protette rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la classificazione ha luogo previo parere vincolante delle stesse regioni e province autonome, di concerto con le medesime secondo le procedure previste dalle norme di attuazione dei rispettivi statuti di autonomia e, per la regione Valle d'Aosta, secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 453";
            b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

        "7. La classificazione e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali sono effettuate d'intesa con le regioni. Qualora i parchi nazionali e le riserve naturali statali rientrino nel territorio delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, la classificazione e l'istituzione hanno luogo previo parere vincolante delle stesse regioni e province autonome, secondo le norme della presente legge";

            c) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo le norme della presente legge, se e in quanto compatibili, d'intesa con le province e previo parere vincolante dei comuni nel territorio dei quali ricada l'area naturale protetta".


Art. 3.

        1. L'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - (Compiti della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e Carta della natura). - 1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni attribuite alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dall'articolo 7 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la stessa Conferenza istituisce un comitato ristretto per le aree naturali protette, di seguito denominato "comitato", al quale partecipano, con voto vincolante, rappresentanti delle regioni, delle province autonome e degli altri enti locali nel cui territorio ricade l'area protetta.
        2. Il comitato identifica, sulla base della Carta della natura di cui al comma 3, le linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento ai valori naturali ed ambientali, che sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa deliberazione dello stesso comitato.
        3. In attuazione degli indirizzi del comitato, la Carta della natura è predisposta dall'agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di intesa con tecnici qualificati designati dalle regioni, uno per ciascuna regione. La Carta, integrando, coordinando ed utilizzando i dati disponibili relativi al complesso delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, ivi compresi quelli della Carta della montagna di cui all'articolo 14 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, individua lo stato dell'ambiente naturale in Italia, evidenziando i valori naturali e i profili di vulnerabilità territoriale. La Carta della natura è adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
        4. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di intesa con il comitato, svolge, in particolare, i seguenti compiti:

            a) integra la classificazione delle aree protette, d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree protette;

            b) adotta, d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono le aree protette, il programma per le aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale di cui all'articolo 4, nonché le relative direttive per l'attuazione e le modifiche che si rendano necessarie;

            c) approva l'elenco ufficiale delle aree naturali protette, d'intesa con le regioni nel cui territorio ricadono tali aree.

        5. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché il comitato, almeno due volte l'anno, provvede all'attuazione delle deliberazioni adottate e riferisce sulla loro esecuzione.
        6. Ove sull'argomento in discussione ai sensi del comma 5 non si raggiunga la maggioranza, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio rimette la questione al Consiglio dei ministri, che decide in merito".


Art. 4.

        1. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, lettera b), le parole: "o per l'ampliamento e" sono soppresse;

            b) i commi 3 e 4 sono abrogati;

            c) al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Proposte per l'istituzione di nuove aree protette o per la revoca di quelle esistenti, per il loro ampliamento o la loro riduzione o nuova perimetrazione, possono essere presentate alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tramite il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dalle regioni, dagli enti locali, comprese le comunità montane, nonché dalle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ovvero da cinquemila cittadini iscritti nelle liste elettorali delle regioni nei territori delle quali sono ricomprese le stesse aree protette";

            d) al comma 6, terzo periodo, le parole: "e a quelli da ampliare" sono sostituite dalle seguenti: "e a quelli da modificare".


Art. 5.

        1. All'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: "sentita la Consulta" sono sostituite dalle seguenti: "sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".

Art. 6.

        1. All'articolo 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di necessità ed urgenza il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, le regioni ed i comuni interessati, secondo le rispettive competenze, possono d'intesa individuare aree da proteggere ai sensi della presente legge ed adottare su di esse misure di salvaguardia";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Dalla pubblicazione del programma fino all'istituzione delle singole aree protette, per non più di un anno e, per i tempi successivi, a condizione che le popolazioni dei comuni nei cui territori ricadono in tutto o in parte le aree da proteggere abbiano manifestato il loro assenso secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 22, comma 1, operano direttamente le misure di salvaguardia di cui al comma 1 del presente articolo";

            c) al comma 3, primo periodo, la parola: "ecologici," e le parole: "e sulle finalità istitutive dell'area protetta" sono soppresse;

            d) al comma 4, dopo le parole: "Dall'istituzione della singola area protetta sino all'approvazione del relativo regolamento" sono inserite le seguenti: "e comunque per non più di due anni";

            e) al comma 6, primo periodo, le parole: "e la eventuale ricostituzione delle specie vegetali e animali danneggiate" sono soppresse.


Art. 7.

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: ", sul territorio compreso entro i confini del parco stesso," e le parole: "previsti nel piano per il parco di cui, rispettivamente, agli articoli 12 e 25" sono soppresse.


Art. 8.

        1. All'articolo 8 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, le parole: "su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta congiunta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del presidente della giunta regionale, previo parere obbligatorio dei comuni nel cui territorio ricade il parco";

            b) al comma 2, le parole: "sentita la regione" sono sostituite dalle seguenti: "di intesa con la regione e sentiti i comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nell'area naturale protetta";

            c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o di una provincia autonoma, la proposta congiunta di cui al comma 1 è formulata, previo parere vincolante dei comuni i cui territori dovrebbero ricadere in tutto o in parte nell'area protetta e solo dopo che abbia avuto luogo, con esito favorevole alla inclusione, il referendum di cui al comma 3-bis";

            d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

        "3-bis. Quando si intenda ricomprendere all'interno di un'area nazionale protetta, in tutto o in parte, il territorio di un comune, le disposizioni di cui alla presente legge diventano operanti solo dopo che i cittadini dello stesso comune, interpellati con referendum, abbiano manifestato a maggioranza la volontà favorevole alla inclusione del territorio comunale nel parco o nella riserva nazionale. Il referendum è valido solo se vi ha preso parte oltre la metà degli iscritti alle liste elettorali ed è espletato entro sei mesi dalla formale comunicazione al comune, dell'intendimento di inserire il territorio comunale nel parco o nell'area protetta che si intende istituire. La mancata effettuazione o l'esito negativo del referendum impediscono l'inclusione del territorio del comune nell'area nazionale protetta, per un tempo non inferiore a dieci anni";

            e) il comma 5 è abrogato;

            f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

        "6. Alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo".


Art. 9.

        1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, quando il territorio del parco sia ricompreso nell'ambito di una regione a statuto speciale, alla vigilanza del presidente della giunta regionale";

            b) al comma 3, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Se il parco ricade interamente nel territorio di una regione a statuto speciale, il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio tra i componenti di una terna di nomi indicati dal presidente della giunta regionale";

            c) il comma 4, alinea, è sostituito dal seguente:

        "Il Consiglio direttivo è formato dal Presidente e da dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le regioni interessate. Quando l'Ente parco ricade interamente su un territorio ricompreso in regioni a statuto speciale, sette dei dodici componenti del Consiglio direttivo sono scelti tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, o tra loro delegati, privilegiando persone particolarmente qualificate per le attività e le esperienze in materia di conservazione della natura. Gli altri cinque componenti sono scelti, rispettivamente, due ai sensi delle disposizioni di cui alla lettera b); uno, designato dalle università degli studi con sede nella regione, uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali ed uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, scelto da una terna di nomi indicata dal presidente della giunta regionale. Negli altri casi, i componenti sono scelti tra persone particolarmente qualificate per le attività in materia di conservazione della natura o tra i rappresentanti della Comunità del parco di cui all'articolo 10, secondo le seguenti modalità:";

            d) al comma 4, lettera a), le parole: "con voto limitato" sono soppresse;

                e) al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) due, uno su designazione delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, ed uno su designazione dell'Unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, scelti tra esperti in materia naturalistico-ambientale";

                f) al comma 4, lettera d), le parole: "Ministro dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro delle politiche agricole e forestali";

                g) al comma 6, dopo le parole: "scelto tra i membri designati dalla Comunità del parco" sono inserite le seguenti: "e residenti nella regione";

                h) al comma 8, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero, se il parco è ricompreso interamente nel territorio di una regione a statuto speciale, con il parere vincolante della regione medesima";

                i) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Se il parco è ricompreso interamente nel territorio di una regione a statuto speciale, i componenti del Collegio dei revisori dei conti sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, in qualità di Presidente del Collegio; due dalla regione interessata";

                l) al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per la nomina a direttore di parchi istituiti interamente all'interno del territorio delle regioni a statuto speciale costituisce titolo pregiudiziale e preferenziale, anche ai fini del concorso pubblico e della stipulazione del contratto di diritto privato, la comprovata e pluriennale conoscenza ed esperienza, anche per ragioni di nascita, frequentazione, studio o lavoro, dello stesso territorio, delle sue caratteristiche peculiari e delle problematiche ambientali. Ove non ricorra tale titolo il direttore di un parco ricadente nell'ambito territoriale di una regione a statuto speciale è nominato con contratto di diritto privato scegliendo da una terna di soggetti particolarmente esperti in materia naturalistico-ambientale indicati dal presidente della giunta regionale".


Art. 10.

        1. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fanno parte della Comunità del parco i deputati, i senatori ed i consiglieri regionali eletti nei collegi i cui territori sono ricompresi nelle aree del parco";

                b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. La Comunità del parco è organo consultivo, propositivo e deliberante. In particolare, il suo parere:

                a) è obbligatorio e vincolante:

                1) sul regolamento del parco di cui all'articolo 11;

                2) sul piano per il parco di cui all'articolo 12;
                b) è obbligatorio:

                1) su altre questioni a richiesta di un terzo dei componenti del Consiglio direttivo;

                2) sul bilancio e sul conto consuntivo";

                c) al comma 3, la parola: "vincolante" è soppressa;

                d) al comma 4, le parole: "due volte l'anno" sono sostituite dalle seguenti: "quattro volte l'anno".


Art. 11.

        1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, dopo le parole: "è adottato dall'Ente parco" sono inserite le seguenti: "di concerto con la Comunità del parco,";

                b) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

            "b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio, agro-silvo-pastorali, compreso l'agriturismo, di sperimentazione, di studio e venatorie;";

                c) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

            "d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative, educative e sanitarie;";

                d) al comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

            "a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento delle specie animali protette o in via di estinzione o minacciate da rischio di estinzione ovvero in forte diminuzione; la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali protette, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;";

                e) al comma 3, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo per piccoli interventi indispensabili per le attività di cui al comma 2, lettera b), ed a tali attività strettamente funzionali;";

                f) al comma 3, lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per l'esercizio di attività venatorie o sportive o per altri fini di sicurezza e ordine pubblico;";

                g) al comma 3, lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che in spazi predeterminati e attrezzati nel periodo da novembre a marzo;";

                h) al comma 4, al secondo periodo, le parole: "per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3," sono soppresse, e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Il regolamento prevede inoltre, limitatamente alle zone diverse da quelle di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della presente legge, ed in deroga alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, l'esercizio della caccia, soltanto nella forma della caccia controllata e limitatamente a tre giornate settimanali, riservata ai residenti nei comuni il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte all'interno del parco e nei comuni confinanti. Con le stesse limitazioni e con la citata deroga il regolamento stabilisce, altresì, l'esercizio della caccia a pagamento, riservata ai residenti nella regione nell'ambito della quale è istituito il parco. L'esercizio della caccia è limitato alle specie di fauna migratoria delle quali è accertata la consistenza";

            i) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il regolamento del parco è approvato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di intesa con la Comunità del parco, previo parere obbligatorio degli enti locali interessati, da esprimere entro due mesi dalla richiesta, e comunque d'intesa con le regioni, con le province autonome e con i comuni interessati; il regolamento acquista efficacia entro tre mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".

Art. 12.

        1, All'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, lettera b), il primo periodo è sostituito dal seguente: "riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio se non strettamente funzionali alle disposizioni di cui alla presente lettera ed alle lettere c) e d);", e al secondo periodo le parole: "possono essere" sono sostituite dalla seguente: "sono";

            b) al comma 2, lettera c), il primo periodo è sostituito dal seguente: "aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive, continuano, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca, caccia e raccolta dei prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità;";

            c) al comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dei residenti nella regione e nei comuni i cui territori ricadono all'interno del parco";

            d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

        "3. Il piano è predisposto, congiuntamente, dall'Ente parco e dalla Comunità del parco, entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri, alle finalità ed alle disposizioni di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione, entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali e previo parere obbligatorio di ciascuno dei comuni i cui territori ricadono all'interno del parco";

            e) al comma 4, secondo periodo, le parole: "sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sulle quali l'Ente parco e la Comunità del parco esprimono il loro parere congiunto entro sessanta giorni";

            f) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco, la Comunità del parco ed i comuni interessati, emana il provvedimento di approvazione";

            g) al comma 4, quarto periodo, dopo le parole: "Ministero dell'ambiente e" sono inserite le seguenti: "della tutela del territorio e, con presenza maggioritaria,"; e dopo le parole: "rappresentanti delle regioni e province autonome" sono inserite le seguenti: "nonché dei comuni";

            h) al comma 6, le parole: "ogni dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "ogni cinque anni".


Art. 13.

        1. All'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "comune interessato" sono inserite le seguenti: "nonché del comune nel quale risiedono gli interessati", e le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni";

            b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale da parte dei soggetti legittimati";

            c) il comma 3 è abrogato.


Art. 14.

        1. All'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 2, secondo periodo, le parole: "sul quale esprime la propria motivata valutazione il consiglio direttivo" sono sostituite dalle seguenti: "sul quale esprimono la loro motivata valutazione il consiglio direttivo e i comuni interessati";

            b) al comma 3, dopo le parole: "di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali," sono inserite le seguenti: "di caccia e pesca,";

            c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

        "5. L'Ente parco, d'intesa con la Comunità del parco, i comuni e la regione o le regioni interessate, promuove e organizza speciali corsi di formazione finalizzati al rilascio del titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco".


Art. 15.

        1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "espropriazione o" sono soppresse;

                b) al comma 2, il primo periodo, è sostituito dal seguente: "I vincoli e i danni derivanti dal piano alle attività agro-silvo-pastorali e ad ogni altro diritto, interesse o attività devono essere integralmente indennizzati secondo le norme del codice civile e ai sensi della legislazione vigente";

                c) al comma 2, secondo periodo, le parole: "possono dar luogo" sono sostituite dalle seguenti: "danno luogo";

                d) il comma 4 è abrogato;

                e) alla rubrica, la parola: ", espropriazioni" è soppressa.


Art. 16.

        1. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

        "1. Alle riserve naturali statali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Il decreto istitutivo delle riserve, di cui all'articolo 8, comma 2, ne determina i confini e l'organismo di gestione; precisa inoltre le caratteristiche principali e le finalità istitutive dell'area protetta ed indica i vincoli di massima ed i criteri che devono sovrintendere alla gestione. Il piano di gestione della riserva ed il regolamento attuativo, predisposti rispettivamente, se ed in quanto compatibili, secondo le norme di cui agli articoli 11 e 12, sono adottati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro i termini stabiliti dal decreto istitutivo, d'intesa con le regioni a statuto ordinario e previo parere vincolante delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano".


Art. 17.

        1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Se l'area marina protetta comprende anche superfici costiere ricadenti nel territorio di comuni e di province, il decreto istitutivo è emanato di intesa con il presidente della giunta regionale se le superfici costiere sono situate, rispettivamente, all'interno di regioni a statuto speciale o a statuto ordinario".


Art. 18.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente:

        "2-bis. Nelle regioni nelle quali è istituito ed operante, provvede autonomamente alla sorveglianza sui territori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale il corpo forestale regionale. Per l'espletamento dei servizi di sorveglianza il presidente della giunta regionale, con decreto, individua le strutture ed il personale del corpo forestale regionale da dislocare presso la presidenza della giunta e gli Enti parco sotto la dipendenza funzionale degli stessi. Per il personale forestale di sorveglianza ed i dipendenti dell'Ente parco si applicano le norme di cui al comma 2".

        2. Il decreto del presidente della giunta regionale di cui al comma 2-bis dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 19.

        1. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, lettera a), le parole: "alla perimetrazione provvisoria," sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il territorio di un comune può essere incluso in un'area naturale protetta regionale, in tutto o in parte, solo se in tale senso si sia pronunziato il consiglio comunale e solo dopo che abbia avuto luogo, con esito favorevole alla inclusione, il referendum di cui al comma 3-bis dell'articolo 8; si applicano le disposizioni di cui al medesimo comma 3-bis;";

                b) al comma 1, lettera d), le parole: "ai princìpi di cui all'articolo 11," sono sostituite dalle seguenti: "ai princìpi di cui alla presente legge";

                c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono princìpi fondamentali di riforma economico-sociale:

                a) la partecipazione effettiva e continua degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette;

                b) la pubblicità degli atti relativi alla istituzione ed alla gestione delle aree protette;
                c) la partecipazione degli enti locali alla definizione del piano per il parco";

                d) al comma 3, la parola: "soprattutto" è sostituita dalla seguente: "prevalentemente" e la parola: "comunali" è soppressa;

                e) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

        "6. Nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento della riserva o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione della riserva e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio della riserva, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso organismo di gestione.
        6-bis. Nei parchi naturali regionali è consentito l'esercizio della caccia, limitatamente alle zone diverse da quelle di riserva integrale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della presente legge, ed in deroga alla disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, soltanto nella forma della caccia controllata e per un massimo di tre giornate settimanali, riservata ai soli residenti nei comuni il cui territorio, in tutto o in parte, è ricompreso all'interno del parco e nei comuni confinanti. Con le stesse limitazioni e la richiamata deroga è consentito l'esercizio della caccia a pagamento, alla sola fauna migratoria, riservato ai residenti nella regione nella quale è istituito il parco.
        6-ter. L'esercizio della caccia a pagamento può avvenire solo all'interno di aziende venatorie istituite ai sensi dell'articolo 16 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gestite, previo rilascio di specifica concessione, da cooperative giovanili ovvero da associazioni ambientaliste o venatorie costituite da residenti nei comuni interessati. Le aziende venatorie sono istituite dalla regione, di intesa con l'Ente parco, entro sei mesi dalla istituzione del parco. In caso di inerzia provvede il presidente della giunta regionale, sentiti gli assessori regionali competenti per l'ambiente e l'agricoltura.
            6-quater. All'interno dei parchi naturali regionali sono consentiti, ai sensi del comma 6, eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Per tali prelievi e abbattimenti possono essere autorizzati anche cacciatori residenti nei comuni ricadenti all'interno del parco".


Art. 20.

        1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

        "1. Dopo la delibera favorevole dei consigli comunali e l'esito positivo del referendum di cui all'articolo 22, comma 1, la legge regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui al medesimo comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua i soggetti per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco di cui all'articolo 25, comma 1. Per la gestione dei servizi del parco e delle attività all'interno del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici e con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane, associazioni giovanili e associazioni ambientaliste o venatorie composte da soci residenti nei comuni ricadenti all'interno del parco".


Art. 21.

        1. Al comma 1, dell'articolo 24, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: "Lo statuto, elaborato entro tre mesi dalla istituzione del parco da una commissione presieduta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato e composta dai sindaci dei comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte all'interno dell'area protetta, o da loro delegati, è approvato dalla giunta regionale".


Art. 22.

        1. All'articolo 25 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco di concerto con i comuni i cui territori ricadono in tutto o in parte nell'area protetta e con gli assessorati regionali competenti in materia di assetto del territorio, urbanistica e ambiente, ed è approvato dalla regione";

                b) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, di concerto con i comuni i cui territori sono ricompresi in tutto o in parte nell'area protetta e di intesa con la comunità montana, la provincia e la regione, ed è approvato dalla regione".


Art. 23.

        1. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

        "1-bis. La sorveglianza sui territori dei parchi regionali è esercitata, nelle regioni nelle quali tale corpo sia costituito ed operante, dal corpo forestale regionale. L'Ente parco può utilizzare per la sorveglianza proprio personale qualificato in possesso dei requisiti necessari per acquisire lo status di guardia giurata. Sulla base di una convenzione-tipo predisposta dall'assessorato regionale competente per l'ambiente, l'Ente parco può affidare la sorveglianza dei territori anche ad associazioni giovanili, ambientaliste, venatorie ovvero ad organizzazioni di volontariato riconosciute a livello regionale e formate prevalentemente da giovani residenti nei comuni ricadenti all'interno del parco".


Art. 24.

        1. L'articolo 29 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

        "Art. 29. - (Poteri dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta). - 1. Previa delibera del consiglio direttivo, il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area naturale protetta, qualora sia realizzata o iniziata un'opera in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, ordina la riduzione in pristino, o l'immediata sospensione della attività ponendo le spese a carico del trasgressore e, solidalmente, se ne ricorrono i presupposti, a carico del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori.
            2. In caso di inottemperanza, entro un congruo termine, all'ordine di riduzione in pristino, il legale rappresentante dell'organismo di gestione, previa delibera del consiglio direttivo, provvede alla esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibile.
            3. Al fine di conseguire l'integrale risarcimento dei danni cagionati da opere o da attività poste in essere o esercitate in difformità dal piano, dal regolamento o dal nulla osta, il legale rappresentante dell'organismo di gestione, previa autorizzazione da parte del consiglio direttivo, può intervenire nei procedimenti civili e penali instaurati nei confronti di soggetti chiamati a rispondere di responsabilità per fatti dolosi o colposi che hanno pregiudicato l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta.
            4. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione è inoltre legittimato a ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area naturale protetta".


Art. 25.

        1. All'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

        "1. Chiunque viola le misure di salvaguardia di cui al comma 1 ed i divieti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da duecentocinquanta a venticinquemila euro. Con la stessa pena è punito chiunque, violando le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 13, intraprende o realizza all'interno del parco interventi, impianti od opere senza aver ottenuto il preventivo nulla osta dell'Ente parco. Chiunque viola i divieti di cui agli articoli 11, comma 3, e 19, comma 3, è punito con l'arresto fino a quattro mesi o con l'ammenda da ducentocinquanta a quindicimila euro";

                b) il comma 2 è abrogato;

                c) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il responsabile è tenuto al risarcimento dei danni, compreso il costo della riduzione in pristino, ove possibile";

                d) al comma 8, le parole: "e con riguardo alla trasgressione di regolamenti di parchi naturali regionali" sono soppresse.


Art. 26.

        1. L'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

        "Art. 32. - (Aree contigue) 1. - Ove sia assolutamente necessario, per comprovate ragioni, intervenire per assicurare la conservazione dei valori delle aree naturali protette, le regioni, sentiti i relativi organismi di gestione e previo consenso e di concerto con i comuni e con gli altri enti locali interessati, hanno facoltà di stabilire con provvedimento motivato, relativamente alle aree contingue alle stesse aree protette, piani, programmi ed eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca e delle attività estrattive.
            2. I confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle regioni previo consenso e di concerto con i comuni e con gli altri enti locali interessati, sentito l'organismo di gestione dell'area naturale protetta.
            3. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni ai sensi degli articoli 8 e 66, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta".


Art. 27.

        1. All'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 2 è abrogato;

                b) al comma 3, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1";

                c) al comma 5, le parole: "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1".


Art. 28.

        1. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 1998, recante istituzione dell'Ente parco nazionale del golfo di Orosei e del Gennangentu, è abrogato.



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