XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3178
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si
ispira ad esigenze di clemenza nei confronti di detenuti da
una parte e di ottimizzazione delle strutture carcerarie
dall'altra. Entrambe meritano di essere adeguatamente prese in
considerazione per raggiungere un punto di equilibrio idoneo a
rappresentare una stabile piattaforma di lavoro per la
riforma. Come è noto, in materia di indulto, la scelta di un
punto di equilibrio tra le forze politiche e le diverse
impostazioni ideologiche e metodologiche, programmatiche e
sistematiche, non può non essere massimamente condivisa
nell'ambito parlamentare, al fine di operare la riforma.
La particolare maggioranza qualificata, necessaria per
operare compiutamente l'iniziativa, impone, infatti, di
smussare arroccamenti e spigolature di ingegneria legislativa
non largamente condivisi o proponibili nell'attuale scenario
politico-parlamentare.
E' alla luce di tale preliminare considerazione, senza
sovrapporre alcuna riflessione relativa ad altre iniziative
legislative, in parte condivise, finalizzate a modificare
l'articolo 79 della Costituzione in materia di indulto (atto
Camera n. 2750, d'iniziativa dell'onorevole Boato), che si è
ritenuto di elaborare un testo di legge articolato con
moderato spirito innovativo al fine di non disperdere quanto
già in larga parte elaborato e al tempo stesso offrendo una
interpretazione rigorosa del beneficio.
La legislazione dell'emergenza, la legislazione degli
allarmismi, non ha mai prodotto risultati di stabilità per gli
assetti nei quali è intervenuta né tantomeno risoluzioni di
problematiche complesse quali, è il caso in oggetto, quelle
legate al rapporto del condannato con la pena, con la pretesa
punitiva dello Stato, con un pieno recupero riabilitativo e un
totale reinserimento.
Muovendo da tale considerazione non si è ritenuto
sufficiente far leva, nella individuazione della ratio
ispiratrice della presente iniziativa legislativa, soltanto
sul semplice richiamo all'emergenza che attualmente si vive
nelle strutture carcerarie a causa del consistente
sovraffollamento.
Non può e non deve essere solo la spinta di una emergenza
strutturale a dare slancio ad una iniziativa legislativa che,
al contrario, deve poggiare su una piattaforma dai contenuti
più densi e definiti.
Così, oltre alla assoluta necessità di intervenire sulla
inadeguatezza strutturale degli istituti di reclusione, si è
ritenuto parimenti importante rivolgere un provvedimento di
clemenza ai condannati che, comunque, nel procedimento
conclusosi con provvedimento irrevocabile, abbiano già subìto
la privazione assoluta della libertà. Condannati dunque, che
in ogni caso, "avendo già pagato un prezzo" in ragione del
delitto commesso, si accingerebbero a trascorrere negli
istituti di reclusione tre anni della loro vita.
Anticipare il momento finale della detenzione per costoro
non sarebbe una resa incondizionata della giustizia ma, al
contrario, un provvedimento di clemenza idoneo al tempo stesso
a curare un sistema punitivo gravemente affetto da patologiche
disfunzioni.
L'evidente sovraffollamento carcerario, e la conseguente
compressione degli spazi e della ordinaria fruizione delle
strutture, rischiano, infatti, di frustrare le esigenze
sottese alla funzione della pena stessa, finendo
inevitabilmente per compromettere il percorso di reinserimento
che ciascun detenuto è chiamato a compiere.
Se a ciò si aggiunge la semplice considerazione degli
elevatissimi costi sostenuti dallo Stato per la detenzione del
singolo condannato, si completa il quadro afferente la
necessità di un intervento diretto a modificare l'attuale
assetto.
Il minor numero di detenuti, e il conseguente risparmio di
spesa pubblica, potrebbero certamente produrre una
apprezzabile ottimizzazione di costi e di servizi.
Con parte del denaro pubblico risparmiato, infatti, ben si
potrebbe porre opportuno e specifico rimedio a quelle carenze
strutturali, lamentate da decenni negli istituti carcerari.
Tale ottimizzazione di costi e di servizi produrrebbe effetti
benefici, naturalmente, non solo per i detenuti ma per tutti
gli operatori che a diverso titolo e con diversità di
qualifiche, ruoli ed attribuzioni, svolgono la propria
attività professionale all' interno delle strutture.
Il beneficio, tuttavia, non può che nascere anche da una
auspicabile prospettiva di ravvedimento del detenuto in
relazione alla quale la presente proposta di legge introduce
effetti di caducazione automatica del beneficio medesimo.
E' necessario, infatti, che coloro i quali fruiscono del
provvedimento di indulto non commettano, successivamente
all'ottenimento del beneficio, delitti per i quali sia
comminata una pena detentiva superiore a due anni. Detta
eventuale condanna, infatti, comporterebbe (articolo 2)
l'automatica revoca del beneficio.
La presente proposta di legge si caratterizza altresì per
un rigoroso e severo meccanismo di esclusioni soggettive ed
oggettive per la concessione del beneficio. I reati di
particolare allarme sociale, quelli che rappresentano una
minaccia concreta ed insidiosa alla pacifica convivenza civile
vengono esclusi dal novero di quelli per i quali è prevista la
concessione dell'indulto.
L'iniziativa legislativa in oggetto non può che
rivolgersi, per i caratteri della sua elaborazione
contenutistica, prevalentemente a quella numerosa schiera di
condannati particolarmente segnati da tratti di drammatica
debolezza.
Una debolezza psichica, una fragilità caratteriale, una
carenza assoluta di risorse economiche, che probabilmente non
gli ha consentito neanche di avvalersi di una adeguata e
tecnicamente attrezzata difesa nel giudizio e nella tutela
delle proprie ragioni.
Il riferimento corre inevitabilmente ai meno abbienti, ai
tossicodipendenti, agli immigrati, ai disagiati psichici.
Nei confronti di costoro, beneficiari del provvedimento di
indulto, si aprirebbe una nuova prospettiva di reinserimento e
al tempo stesso si tenderebbe, da parte dello Stato e della
collettività, una incoraggiante mano concretamente idonea a
suscitare in loro i migliori propositi.