XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3178




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si ispira ad esigenze di clemenza nei confronti di detenuti da una parte e di ottimizzazione delle strutture carcerarie dall'altra. Entrambe meritano di essere adeguatamente prese in considerazione per raggiungere un punto di equilibrio idoneo a rappresentare una stabile piattaforma di lavoro per la riforma. Come è noto, in materia di indulto, la scelta di un punto di equilibrio tra le forze politiche e le diverse impostazioni ideologiche e metodologiche, programmatiche e sistematiche, non può non essere massimamente condivisa nell'ambito parlamentare, al fine di operare la riforma.
        La particolare maggioranza qualificata, necessaria per operare compiutamente l'iniziativa, impone, infatti, di smussare arroccamenti e spigolature di ingegneria legislativa non largamente condivisi o proponibili nell'attuale scenario politico-parlamentare.
        E' alla luce di tale preliminare considerazione, senza sovrapporre alcuna riflessione relativa ad altre iniziative legislative, in parte condivise, finalizzate a modificare l'articolo 79 della Costituzione in materia di indulto (atto Camera n. 2750, d'iniziativa dell'onorevole Boato), che si è ritenuto di elaborare un testo di legge articolato con moderato spirito innovativo al fine di non disperdere quanto già in larga parte elaborato e al tempo stesso offrendo una interpretazione rigorosa del beneficio.
        La legislazione dell'emergenza, la legislazione degli allarmismi, non ha mai prodotto risultati di stabilità per gli assetti nei quali è intervenuta né tantomeno risoluzioni di problematiche complesse quali, è il caso in oggetto, quelle legate al rapporto del condannato con la pena, con la pretesa punitiva dello Stato, con un pieno recupero riabilitativo e un totale reinserimento.
        Muovendo da tale considerazione non si è ritenuto sufficiente far leva, nella individuazione della ratio ispiratrice della presente iniziativa legislativa, soltanto sul semplice richiamo all'emergenza che attualmente si vive nelle strutture carcerarie a causa del consistente sovraffollamento.
        Non può e non deve essere solo la spinta di una emergenza strutturale a dare slancio ad una iniziativa legislativa che, al contrario, deve poggiare su una piattaforma dai contenuti più densi e definiti.
        Così, oltre alla assoluta necessità di intervenire sulla inadeguatezza strutturale degli istituti di reclusione, si è ritenuto parimenti importante rivolgere un provvedimento di clemenza ai condannati che, comunque, nel procedimento conclusosi con provvedimento irrevocabile, abbiano già subìto la privazione assoluta della libertà. Condannati dunque, che in ogni caso, "avendo già pagato un prezzo" in ragione del delitto commesso, si accingerebbero a trascorrere negli istituti di reclusione tre anni della loro vita.
        Anticipare il momento finale della detenzione per costoro non sarebbe una resa incondizionata della giustizia ma, al contrario, un provvedimento di clemenza idoneo al tempo stesso a curare un sistema punitivo gravemente affetto da patologiche disfunzioni.
        L'evidente sovraffollamento carcerario, e la conseguente compressione degli spazi e della ordinaria fruizione delle strutture, rischiano, infatti, di frustrare le esigenze sottese alla funzione della pena stessa, finendo inevitabilmente per compromettere il percorso di reinserimento che ciascun detenuto è chiamato a compiere.
        Se a ciò si aggiunge la semplice considerazione degli elevatissimi costi sostenuti dallo Stato per la detenzione del singolo condannato, si completa il quadro afferente la necessità di un intervento diretto a modificare l'attuale assetto.
        Il minor numero di detenuti, e il conseguente risparmio di spesa pubblica, potrebbero certamente produrre una apprezzabile ottimizzazione di costi e di servizi.
        Con parte del denaro pubblico risparmiato, infatti, ben si potrebbe porre opportuno e specifico rimedio a quelle carenze strutturali, lamentate da decenni negli istituti carcerari. Tale ottimizzazione di costi e di servizi produrrebbe effetti benefici, naturalmente, non solo per i detenuti ma per tutti gli operatori che a diverso titolo e con diversità di qualifiche, ruoli ed attribuzioni, svolgono la propria attività professionale all' interno delle strutture.
        Il beneficio, tuttavia, non può che nascere anche da una auspicabile prospettiva di ravvedimento del detenuto in relazione alla quale la presente proposta di legge introduce effetti di caducazione automatica del beneficio medesimo.
        E' necessario, infatti, che coloro i quali fruiscono del provvedimento di indulto non commettano, successivamente all'ottenimento del beneficio, delitti per i quali sia comminata una pena detentiva superiore a due anni. Detta eventuale condanna, infatti, comporterebbe (articolo 2) l'automatica revoca del beneficio.
        La presente proposta di legge si caratterizza altresì per un rigoroso e severo meccanismo di esclusioni soggettive ed oggettive per la concessione del beneficio. I reati di particolare allarme sociale, quelli che rappresentano una minaccia concreta ed insidiosa alla pacifica convivenza civile vengono esclusi dal novero di quelli per i quali è prevista la concessione dell'indulto.
        L'iniziativa legislativa in oggetto non può che rivolgersi, per i caratteri della sua elaborazione contenutistica, prevalentemente a quella numerosa schiera di condannati particolarmente segnati da tratti di drammatica debolezza.
        Una debolezza psichica, una fragilità caratteriale, una carenza assoluta di risorse economiche, che probabilmente non gli ha consentito neanche di avvalersi di una adeguata e tecnicamente attrezzata difesa nel giudizio e nella tutela delle proprie ragioni.
        Il riferimento corre inevitabilmente ai meno abbienti, ai tossicodipendenti, agli immigrati, ai disagiati psichici.
        Nei confronti di costoro, beneficiari del provvedimento di indulto, si aprirebbe una nuova prospettiva di reinserimento e al tempo stesso si tenderebbe, da parte dello Stato e della collettività, una incoraggiante mano concretamente idonea a suscitare in loro i migliori propositi.




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