XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3178
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Condizioni di applicabilità dell'indulto).
1. E' concesso l'indulto nella misura non superiore a tre
anni per le pene detentive inflitte ai condannati che hanno
subìto, in relazione al processo che si è concluso con la
irrogazione della pena della reclusione, la restrizione
massima della libertà personale per un periodo non inferiore a
sei mesi.
2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati
in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del
codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente
legge, determinando la quantità di pena condonata, con
l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di
esecuzione.
Art. 2.
(Revoca dell'indulto).
1. Il beneficio dell'indulto è revocato automaticamente se
chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo
per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore a due
anni. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti
di chi, nei cinque anni successivi al termine di cui al
periodo precedente, commette più delitti in conseguenza dei
quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente
superiore a tre anni.
Art. 3.
(Esclusioni oggettive di applicazione
dell'indulto).
1. L'indulto non si applica alle pene irrogate in
conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:
a) associazione per delinquere di stampo mafioso
di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
b) associazione finalizzata al traffico di
sostanze stupefacenti prevista dall'articolo 74 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309;
c) sequestro di persona a scopo di estorsione di
cui all'articolo 630, commi primo, secondo e terzo, del codice
penale;
d) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad
associazioni sovversive, con finalità di terrorismo e di
eversione dell'ordine democratico di cui agli articoli 270 e
270-bis, primo comma, del codice penale;
e) attentanto contro il Presidente della
Repubblica, per finalità teroristiche o di eversione, o contro
la Costituzione dello Stato di cui agli articoli 276, 280 e
283 del codice penale;
f) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione di cui all'articolo 289-bis del codice
penale;
g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio di
schiavi, alienazione e acquisto di schiavi di cui agli
articoli 600, 601 e 602 del codice penale;
h) prostituzione e pornografia minorile di cui
agli articoli 600-bis e 600-ter del codice
penale;
i) violenza sessuale e reati sessuali di cui agli
articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies
del codice penale;
l) riciclaggio di cui all'articolo 648-bis
del codice penale;
m) delitti contro la pubblica amministrazione
previsti dal codice penale e dal codice penale militare di
pace quando non vi sia stata la restituzione delle somme di
denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.
Art. 4
(Esclusioni soggettive di applicazione
dell'indulto).
1. L'indulto non si applica nei confronti di coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati dichiarati delinquenti abituali o
professionali.
2. L'esclusione del beneficio non si applica se la
dichiarazione di abitualità o professionalità, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sia stata revocata o
sia estinta.
Art. 5.
(Termini di efficacia).
1. L'indulto ha efficacia per i delitti commessi sino al
31 dicembre 2001.
Art. 6.
(Termini di applicazione).
1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.