XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3178




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Condizioni di applicabilità dell'indulto).

        1. E' concesso l'indulto nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive inflitte ai condannati che hanno subìto, in relazione al processo che si è concluso con la irrogazione della pena della reclusione, la restrizione massima della libertà personale per un periodo non inferiore a sei mesi.
        2. Il giudice, quando vi sia stata condanna per più reati in continuazione tra loro, ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, applica l'indulto, ai sensi della presente legge, determinando la quantità di pena condonata, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione.


Art. 2.

(Revoca dell'indulto).

        1. Il beneficio dell'indulto è revocato automaticamente se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore a due anni. La revoca del beneficio si applica anche nei confronti di chi, nei cinque anni successivi al termine di cui al periodo precedente, commette più delitti in conseguenza dei quali riporta condanne ad una pena detentiva complessivamente superiore a tre anni.


Art. 3.

(Esclusioni oggettive di applicazione
dell'indulto).

        1. L'indulto non si applica alle pene irrogate in conseguenza di condanne concernenti i seguenti delitti:

            a) associazione per delinquere di stampo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale;
            b) associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti prevista dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

            c) sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'articolo 630, commi primo, secondo e terzo, del codice penale;

                d) partecipazione, a qualsiasi titolo, ad associazioni sovversive, con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui agli articoli 270 e 270-bis, primo comma, del codice penale;

                e) attentanto contro il Presidente della Repubblica, per finalità teroristiche o di eversione, o contro la Costituzione dello Stato di cui agli articoli 276, 280 e 283 del codice penale;

                f) sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all'articolo 289-bis del codice penale;

                g) riduzione in schiavitù, tratta e commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi di cui agli articoli 600, 601 e 602 del codice penale;

                h) prostituzione e pornografia minorile di cui agli articoli 600-bis e 600-ter del codice penale;

                i) violenza sessuale e reati sessuali di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale;

                l) riciclaggio di cui all'articolo 648-bis del codice penale;

                m) delitti contro la pubblica amministrazione previsti dal codice penale e dal codice penale militare di pace quando non vi sia stata la restituzione delle somme di denaro o dei beni pubblici indebitamente sottratti.


Art. 4

(Esclusioni soggettive di applicazione
dell'indulto).

        1. L'indulto non si applica nei confronti di coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati dichiarati delinquenti abituali o professionali.
        2. L'esclusione del beneficio non si applica se la dichiarazione di abitualità o professionalità, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata revocata o sia estinta.


Art. 5.

(Termini di efficacia).

        1. L'indulto ha efficacia per i delitti commessi sino al 31 dicembre 2001.


Art. 6.

(Termini di applicazione).

        1. L'indulto si applica entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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