XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3174
Onorevoli Colleghi! - La legge 10 dicembre 1997, n.
425, intervenendo a modificare la disciplina "transitoria" che
regolava gli esami di maturità dal 1969, tra gli obiettivi
principali si proponeva:
a) di rendere la prova più seria, poiché veniva
inserita una terza prova scritta e il colloquio si estendeva a
tutte le materie dell'ultimo anno;
b) di ottenere una valutazione finale dello
studente più equa, perché permetteva di tenere conto con
puntualità e precisione di quanto era stato fatto negli anni
precedenti attraverso l'istituzione del "credito
scolastico".
In considerazione di tali obiettivi, anche la composizione
della commissione d'esame era profondamente modificata:
scompariva la difficile figura del "membro interno", ogni
classe aveva una propria commissione, composta per metà da
insegnanti interni e per metà da insegnanti esterni, più un
presidente esterno.
In questi anni l'esame di Stato, che ha ormai superato
tutte le necessarie fasi di gradualità che erano state
previste, ha dimostrato di essere in grado di raggiungere gli
obiettivi che il legislatore si era prefisso.
Improvvidamente, però, la legge 28 dicembre 2001, n. 448
(legge finanziaria per il 2002), ha modificato la disciplina
vigente, prevedendo una commissione d'esame composta
interamente da membri interni e la nomina di un solo
presidente in ciascuna sede d'esame.
La collocazione nell'ambito di una legge finanziaria di
norme che incidono sul funzionamento della scuola e sulla
qualità della preparazione degli studenti è già di per sé
altamente discutibile.
E' per risparmiare che si toglie il carattere di serietà e
di impegno che deve avere la prova conclusiva di un ciclo di
studi? Pensiamo di poter concludere di no. In realtà, si vuole
offrire una scorciatoia a quella parte dei candidati che
frequentano scuole per le quali, molto correttamente, è stata
usata l'espressione "diplomifici".
La volontà di contrastare tale fenomeno era presente in
più punti della legge n. 425 del 1997 ed uno tra gli aspetti
più significativi era, appunto, la presenza di una commissione
d'esame che accoglieva al suo interno sia coloro che
conoscevano già il candidato, sia coloro che, provenendo
dall'esterno, potevano esprimere maggiore distacco e
imparzialità nella valutazione delle prove.
Non solo: la valutazione comune permetteva di dare alcuni
elementi di omogeneità a livello nazionale nella attribuzione
del punteggio finale agli studenti e alle studentesse. Non si
dimentichi, poi, che molte disposizioni della legge n. 425 del
1997 non potranno essere applicate perché la presenza del
presidente in varie fasi della prova non sarà più possibile,
essendo prevista la nomina di un solo presidente in ciascuna
sede d'esame che raggrupperà più classi.
La presente proposta di legge è molto semplice: propone il
ripristino della disciplina recata dalla legge n. 425 del 1997
in materia di nomina della commissione d'esame nella sua
interezza, eliminando così un aspetto assai grave di ambiguità
e una fonte di possibili irregolarità e disfunzioni nell'esame
di Stato conclusivo del ciclo di studi superiori.