XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3174




        Onorevoli Colleghi! - La legge 10 dicembre 1997, n. 425, intervenendo a modificare la disciplina "transitoria" che regolava gli esami di maturità dal 1969, tra gli obiettivi principali si proponeva:

            a) di rendere la prova più seria, poiché veniva inserita una terza prova scritta e il colloquio si estendeva a tutte le materie dell'ultimo anno;

            b) di ottenere una valutazione finale dello studente più equa, perché permetteva di tenere conto con puntualità e precisione di quanto era stato fatto negli anni precedenti attraverso l'istituzione del "credito scolastico".

        In considerazione di tali obiettivi, anche la composizione della commissione d'esame era profondamente modificata: scompariva la difficile figura del "membro interno", ogni classe aveva una propria commissione, composta per metà da insegnanti interni e per metà da insegnanti esterni, più un presidente esterno.
        In questi anni l'esame di Stato, che ha ormai superato tutte le necessarie fasi di gradualità che erano state previste, ha dimostrato di essere in grado di raggiungere gli obiettivi che il legislatore si era prefisso.
        Improvvidamente, però, la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002), ha modificato la disciplina vigente, prevedendo una commissione d'esame composta interamente da membri interni e la nomina di un solo presidente in ciascuna sede d'esame.
        La collocazione nell'ambito di una legge finanziaria di norme che incidono sul funzionamento della scuola e sulla qualità della preparazione degli studenti è già di per sé altamente discutibile.
        E' per risparmiare che si toglie il carattere di serietà e di impegno che deve avere la prova conclusiva di un ciclo di studi? Pensiamo di poter concludere di no. In realtà, si vuole offrire una scorciatoia a quella parte dei candidati che frequentano scuole per le quali, molto correttamente, è stata usata l'espressione "diplomifici".
        La volontà di contrastare tale fenomeno era presente in più punti della legge n. 425 del 1997 ed uno tra gli aspetti più significativi era, appunto, la presenza di una commissione d'esame che accoglieva al suo interno sia coloro che conoscevano già il candidato, sia coloro che, provenendo dall'esterno, potevano esprimere maggiore distacco e imparzialità nella valutazione delle prove.
        Non solo: la valutazione comune permetteva di dare alcuni elementi di omogeneità a livello nazionale nella attribuzione del punteggio finale agli studenti e alle studentesse. Non si dimentichi, poi, che molte disposizioni della legge n. 425 del 1997 non potranno essere applicate perché la presenza del presidente in varie fasi della prova non sarà più possibile, essendo prevista la nomina di un solo presidente in ciascuna sede d'esame che raggrupperà più classi.
        La presente proposta di legge è molto semplice: propone il ripristino della disciplina recata dalla legge n. 425 del 1997 in materia di nomina della commissione d'esame nella sua interezza, eliminando così un aspetto assai grave di ambiguità e una fonte di possibili irregolarità e disfunzioni nell'esame di Stato conclusivo del ciclo di studi superiori.




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