XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3174




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato.
        2. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a decorrere all'anno scolastico in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni, e dalle relative norme di attuazione.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 106,43 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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