XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3174
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 7 dell'articolo 22 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è abrogato.
2. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore, a decorrere all'anno
scolastico in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinati dalla legge 10 dicembre
1997, n. 425, e successive modificazioni, e dalle relative
norme di attuazione.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 106,43 milioni di euro annui, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.