XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3172




        Onorevoli Colleghi! - La vulnerabilità del territorio italiano e la frequenza con cui le calamità si abbattono sul nostro Paese nonché la conseguente, crescente necessità di garantire risposte efficaci e tempestive, da tempo ci impongono di responsabilizzare maggiormente, nel quadro di un coordinamento certo, i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel sistema nazionale della protezione civile. Per ottenere un simile risultato occorre procedere coraggiosamente a una sostanziale revisione dell'attuale normativa di settore, oggi fondata sulla sovrapposizione di più norme, la cui lettura incrociata non sempre risulta agevole: segnatamente, a regolare la protezione civile italiana sono attualmente la legge 24 febbraio 1992, n. 225, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. Ma la novità costituita dalle modifiche apportate dal Parlamento al titolo V della parte seconda della Costituzione, che ha visto l'inserimento della protezione civile tra le materie oggetto di legislazione concorrente, nel caso in cui il legislatore non intervenga tempestivamente e con lungimiranza, comporta il rischio non indifferente che la funzione di coordinamento delle forze e delle risorse, fin qui conferita alla protezione civile italiana dalla variegata e spesso contraddittoria normativa vigente, possa risultare da un lato non più adeguata alle mutate condizioni, e rischi per altro verso di essere soppressa localmente e a macchia di leopardo dalle diverse normative regionali anche sulla base del principio di cedevolezza, senza che si sia prodotto il doveroso tentativo di inquadrare all'interno di alcuni princìpi di carattere unitario una visione organica e sufficientemente coerente del sistema nazionale così come oggi sembrerebbe a tutti necessario sulla scorta delle esperienze vissute dall'intera nazione in questi ultimi anni. L'introduzione del principio di sussidiarietà come principio regolatore della vita sociale e la sua applicazione nel campo della pubblica amministrazione, il nuovo e rafforzato ruolo assegnato alle forze del terzo settore e l'esigenza di agganciarsi ai rivolgimenti seguiti alla decennale riforma delle autonomie locali, costituiscono elementi di un processo ormai irreversibile e rendono necessario un ripensamento sul piano dell'individuazione dei ruoli e dei soggetti e su quello dell'attribuzione delle competenze.
        La gradazione di gravità ed estensione del danno utilizzata nella suddivisione delle tipologie di evento cui far corrispondere le risposte operative di protezione civile, basa ancora il suo impianto "sulla ripartizione delle competenze ad intervenire" piuttosto che su un atteggiamento sussidiario che è oggi reso necessario dalle conquiste culturali ma anche dalle innovazioni normative più recenti a partire da quelle di tipo comunitario.
        Le contraddizioni che già emergevano in tal senso durante gli anni 90 dalla lettura incrociata delle allora principali fonti normative (la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e il vecchio regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66), non sono state fugate nemmeno dalla nuova e ragionevole ripartizione di attribuzioni effettuata dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha da un lato senz'altro provveduto ad assegnare in modo più equilibrato le competenze nel quadro di un decentramento assai illuminato e potenzialmente in linea con le tendenze moderne (e precisando inoltre più efficacemente la natura e la consistenza di certe competenze in direzione della semplificazione amministrativa), ma dall'altro non ha introdotto con la sufficiente determinazione, per la verità - nonostante gli inequivoci richiami della legge delega - quel principio di sussidiarietà sulla base del quale una realtà sovraordinata deve adoperarsi innanzitutto per creare le condizioni ambientali e amministrative necessarie all'autonomia funzionale e operativa del gruppo sotto ordinato e, nell'eventualità, intervenire a sostenerlo senza la pretesa di sostituirsi ad esso sul piano della competenza a provvedere.
        Storicamente emblematico è, a questo proposito, il caso del passaggio dalla tipologia A alla tipologia B nell'attuale sistema normativo ancora vigente della legge n. 225 del 1992, in occasione del quale il prefetto entra in scena a sostenere ed aiutare i sindaci in difficoltà, ma con la convinzione di dover "governare" la situazione, rivendicando e assumendo il coordinamento e la direzione unitaria delle operazioni sulla base di una norma che individua e suddivide ruoli più per amministrazioni che per funzioni.
        Il ripensamento di tale impianto si rende necessario a partire dalla consapevolezza di dover valorizzare più e meglio il nuovo ruolo dei sindaci eletti direttamente e la presenza sul territorio delle nuove e più solide amministrazioni provinciali, ma soprattutto alla luce degli indubbi progressi - in termini di efficienza - che la tecnologia e le comunicazioni, nonché la più recente normativa, hanno reso possibile nei rapporti operativi tra regione ed enti locali: un rapporto oggi molto più stretto, più solido e meglio improntato alla collaborazione diretta e leale, e che tende a mandare in rapida obsolescenza il vecchio approccio statalista all'emergenza.
        L'assegnazione delle funzioni di organo legislativo alla regione e di quella regolamentare agli enti locali, assieme all'autonomia statutaria ed impositiva dei comuni dotati di nuovi e più forti poteri, vanno a completare il quadro delle modificazioni in essere, tanto da far apparire coerente con la nuova impostazione costituzionale la valorizzazione di un sistema di protezione civile basato sul rapporto sussidiario tra i diversi livelli di rappresentanza territoriale, i quali fondano la loro attività sull'utilizzo della leva fiscale rispondendo direttamente ai cittadini della qualità e della quantità dei servizi giornalmente erogati sul proprio territorio. E' giusto rammentare come in questa direzione i rivolgimenti seguiti all'elezione diretta del sindaco siano stati dirompenti, e come tale modello di investitura popolare abbia avuto un felice esito anche per i due organi sovraordinati di provincia e regione.
        Non è dunque più pensabile, alla luce delle novità normative, che nell'interfacciarsi con gli enti che rappresentano esponenzialmente e in modo diretto i cittadini, si continui a legiferare con il tradizionale approccio statalista e limitandoci a introdurre all'interno dei vari articoli di riorganizzazione degli emollienti richiami alla necessità di promuovere intese con gli enti locali e le regioni, in forma singola o associata. Questa forma di diplomazia istituzionale non regge più all'incalzare degli eventi ma soprattutto della consapevolezza di una cittadinanza sempre più informata, cosciente ed esigente. Occorre riconoscere che negli ultimi anni l'Italia è cambiata, e con essa è cambiato il rapporto tra il cittadino elettore ed il suo eletto: è mutata quindi l'intima struttura politico-amministrativa dell'Italia. Alla tradizionale preoccupazione di salvaguardare l'unità nazionale assegnando allo Stato maggiori poteri nonché funzioni esasperanti di controllo, si va sostituendo la riscoperta dei valori della comunità locale che sa badare a se stessa e solo in casi eccezionali ricorre all'aiuto delle più ampie comunità.
        Ciò non significa - beninteso - che lo Stato debba giocare solo un ruolo residuale nell'ambito del sistema complessivo, anzi. Nel caso dei prefetti, ad esempio, il loro ruolo di collegamento tra sistema locale e sistema centrale resta decisivo ai fini della conquista dei necessari livelli di efficacia: ma non vi è dubbio che la mancata rappresentatività democratica della loro funzione, la comprensibile tendenza a rapportarsi durante le difficoltà dell'emergenza più con la propria struttura gerarchica ministeriale che con il referente fondamentale del coordinamento nazionale previsto dalla legge (il Dipartimento della protezione civile), lo scarso ruolo giocato in tutta una serie di delicatissime fasi proprie della protezione civile, che vanno dalle attività di previsione e di prevenzione al coordinamento e alla preparazione del volontariato, alla diffusione di informazioni sistematiche e non saltuarie sui rischi alla popolazione, alla formazione degli operatori, nonché la scarsa propensione alla gestione del denaro pubblico con i criteri di tempestività oggi sempre più necessari e richiesti, consigliano di assegnare ai prefetti e agli uffici territoriali del Governo un significativo ruolo di carattere operativo piuttosto che quello di principale interfaccia fra il cittadino elettore e contribuente e le istituzioni democratiche.
        Ciò che risulta evidente è quanto ci è costato fino ad oggi in termini di efficienza del sistema insistere - in assenza di una normativa chiara e dirimente - sul consumato e ozioso dibattito intorno alla competenza a coordinare, per il quale si sono versati ormai fiumi di inchiostro. In questo quadro occorrerà anche, con il nuovo provvedimento legislativo, chiarire definitivamente la querelle sull'utilizzo per fini diversi da quelli tradizionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
        Appare infatti problematico ritenere che tutti i problemi di coordinamento che caratterizzano le situazioni italiane di protezione civile si possano risolvere inventando ed assegnando - come talora è accaduto nel dibattito - compiti di nuova responsabilità e direzione al Corpo nazionale: è questa infatti una struttura operativa specializzatissima e insostituibile nelle attività di soccorso tecnico urgente, ma a rischio di snaturamento ove distolta dai propri compiti di concorso e investita invece - in una materia tanto delicata che non ammette indugio - di nuove funzioni amministrative e di management, difficili ed estremamente articolate e tutte da costruire, e sulle quali il Corpo stesso non ha mai compiuto storicamente i percorsi di formazione necessari. Il tutto in un quadro di risorse di organico che non fa certo invidia agli altri Paesi europei.
        Le attività di protezione civile, nel quadro della variegata e polverizzata situazione istituzionale italiana, possono essere organizzate soltanto attraverso il coordinamento delle molte forze in campo, ma soprattutto riconducendo a unità le varie fasi che caratterizzano le attività stesse: previsione, prevenzione, gestione, superamento e ricostruzione. Per questo soltanto gli enti democraticamente eletti, rappresentativi degli interessi esposti della popolazione, possono assumere il coordinamento e la responsabilità tecnica e politica delle operazioni nel loro complesso.
        Una legge nazionale a Costituzione modificata impone oggi anche un atteggiamento legislativo "sussidiario" da parte dello Stato, che si limiti cioè in certe materie a dettare princìpi di carattere generale lasciando alle regioni il compito di articolare una disciplina vera e propria.
        Per ciò che concerne la protezione civile, attraverso la ridefinizione degli ambiti di intervento e la individuazione dei soggetti coinvolti, dovrà essere disegnato un nuovo modello operativo improntato sui criteri della regionalizzazione e della sussidiarietà, procedendo a valorizzare i livelli decentrati sui compiti che erano stati affidati alla soppressa Agenzia.
        Posta questa necessaria premessa sul fronte del principale aspetto di dibattito, conviene esaminare il progetto del dettaglio dell'articolato.

La proposta di legge:

        Con l'articolo 1 della proposta di legge si stabiliscono i princìpi informatori della legge di riordino, provvedendo a definire le finalità e l'ambito operativo e istituzionale in cui si muove la protezione civile. Nell'individuazione e nella precisazione degli ambiti di intervento, in questo articolo, rispetto al precedente impianto normativo risalente agli anni '80, si presenta senz'altro la novità dell'inserimento della protezione civile all'interno del più ampio settore della difesa civile, nella considerazione della necessità di avviare una profonda e radicale riforma di quel settore a seguito dei cambiamenti intervenuti sullo scenario internazionale. Si individua il complesso e articolato sistema italiano di protezione civile come potente mezzo di impiego soprattutto logistico e di assistenza alla popolazione esposta nelle eventuali attività di difesa del Paese e sullo scenario delle grandi crisi internazionali.
        Con l'articolo 2 si enunciano i princìpi informatori di una protezione civile italiana che, recuperando e confermando pienamente - in questo - lo spirito della legge 24 febbraio 1992, n. 225, costruisce la propria identità sul coinvolgimento a vario titolo di tutti i soggetti pubblici e privati nel meccanismo di funzionamento del sistema. Si tende, cioè, a fare della tradizionale parcellizzazione di presenze istituzionali diverse e frammentate nel panorama italiano, una risorsa a disposizione del "sistema Paese" piuttosto che un problema organizzativo da risolvere.
        Nell'individuazione delle diverse competenze e funzioni, si ribadisce che a provvedere alle attività e a portare la responsabilità degli interventi, con particolare riferimento a quelli ordinari - spesso trascurati da tanta parte della normativa a favore di quelli legati alla mera gestione dell'emergenza - sono chiamati gli enti pubblici, a cominciare dai comuni, non a caso posti stavolta all'inizio dell'elenco rispetto alla norma del 1992. Il principio di sussidiarietà viene più volte citato nella proposta di legge, per attestare quanto le funzioni amministrative fondamentali siano da attribuire primariamente alle comunità locali, poiché soprattutto esse, mediante l'utilizzo della leva fiscale, possono svolgere compiutamente il ruolo di titolari del rapporto diretto con il cittadino contribuente, il quale esige ogni giorno di più servizi di qualità corrispondente alla quota di risorse che versa.
        Nell'articolo si stabiliscono altresì i termini di partecipazione al sistema per tutte le altre realtà pubbliche e private organizzate, che vengono chiamate al "concorso", provvedendo ad elencare puntualmente quegli enti e quelle strutture operativi che avendo un più diretto rapporto con la protezione civile secondo le proprie finalità istitutive dovranno più di altri attrezzarsi allo svolgimento di un ruolo, ma senza dimenticare che secondo il principio generale enunciato al comma 1, ciascun cittadino è chiamato - all'occorrenza - a partecipare al sistema.
        L'articolo 3 recupera in massima parte i contenuti della vecchia norma, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, confermando la necessità per una nazione di affrontare i rischi sforzandosi di considerare come protezione civile non solo la gestione della fase parossistica di un evento o addirittura esclusivamente l'intervento di soccorso post disastro, bensì un progetto sociale comune di attività di formazione della cittadinanza, degli operatori e delle istituzioni da svolgere soprattutto attraverso programmi, piani ed attività ordinarie e da tenere agganciato alle realtà vive delle comunità, cioè essenzialmente agli organi e agli enti erogatori di servizio pubblico, alle agenzie educative e alle organizzazioni del terzo settore, che stanno alla base della convivenza sociale.
        Per ciò che concerne le attività di soccorso, si introduce un principio desunto da esperienze europee già consolidate di tipo sussidiario. In particolare dall'esperienza spagnola si importa, spingendolo verso una più forte applicazione, il principio della solidarietà interterritoriale secondo il quale, oltre a riaffermare il principio del sostegno e dell'integrazione vicendevoli, si consente agli enti impegnati in attività di protezione civile l'accesso alle risorse degli altri enti.
        Con l'articolo 4 si affrontano i problemi legati alle competenze statali e soprattutto alla funzione del "coordinamento". A tale proposito si intende rafforzare il principio costituzionale secondo il quale essa dovrebbe essere ricondotta, in una visione unitaria del sistema, al Presidente del Consiglio dei ministri. Si ritiene a tale proposito che una eventuale delega non possa per questo essere di norma affidata a un Ministero di gestione qual è l'Amministrazione dell'interno. Tale impostazione, pur se già praticata, ha sempre rappresentato, infatti, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista pratico e operativo, una soluzione di ripiego oltre che una forzatura istituzionale, e ha costituito motivo di dibattito spesso conflittuale tra tutti i soggetti coinvolti nella protezione civile. Il Ministero dell'interno, attualmente accreditato della eventuale delega per la protezione civile con il citato decreto-legge n. 343 del 2001, è un Ministero titolare di funzioni e attribuzioni proprie di gestione, parificato dunque agli altri Dicasteri. L'attribuzione al Ministero dell'interno di una delega di coordinamento di più Ministeri, propria dei Ministri senza portafoglio organizzati attraverso dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre a rappresentare un appesantimento enorme di competenze per un Ministero di già laboriosa conduzione, non appare del tutto coerente con i princìpi della legge n. 400 del 1988 che disciplinano le funzioni di coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri.
        D'altro canto, una attività di coordinamento quale è assolutamente e dovrà sempre essere nella situazione italiana quella della protezione civile, chiama al raccordo di più Ministeri soprattutto nella fase di emergenza, esercitando poteri propri della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ben difficilmente possono essere con autorevolezza rappresentati - al tavolo del coordinamento - dall'emissario di un Dicastero ordinario parificato agli altri Ministeri coinvolti nelle operazioni. A questo scopo appare senz'altro più coerente affidare una delega per il coordinamento della protezione civile ad un Ministro senza portafoglio, da nominare in deroga all'articolo 9 della legge n. 400 del 1988 (cioè a legislatura già avviata) o, in alternativa, a un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri o ad un Alto commissario il quale, per l'esercizio delle funzioni delegate, utilizzi non un Dicastero bensì un dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
        Mantenendo il precedente e appena accantonato assetto, invece, sia dal punto di vista politico che pratico e operativo apparirebbe problematico ipotizzare un nuovo ed originale impulso in termini di efficienza delle strutture di protezione civile, anche in considerazione del fatto che il Ministero dell'interno sopporta già un carico di lavoro immenso in gestioni complesse quali quella della sicurezza pubblica e quella degli affari generali della pubblica amministrazione e utilizza personale quasi esclusivamente proveniente dalla carriera prefettizia.
        Ciò non di meno, occorre riconoscere che il coinvolgimento delle strutture operative e amministrative dell'interno può riuscire di enorme utilità e addirittura determinante allorché si parli della difesa civile, settore che la proposta di legge considera opportunamente, inserendo al suo interno l'organizzazione nazionale della protezione civile, in attesa di un riordino anche di quella materia.
        All'articolo 5 si disciplinano le tipologie di evento che possono essere oggetto di interventi di protezione civile. Si conferma nella sostanza l'impostazione della vecchia legge n. 225 del 1992, con l'avvertenza che occorre leggere tale ripartizione non più secondo il criterio della "competenza ad intervenire", bensì con quello della gradazione di gravità che impone man mano l'intervento aggregato e solidale di enti sempre più numerosi e sempre piu sovraordinati e coordinati, secondo "il principio di sussidiarietà" e senza atteggiamento di surroga.
        Mentre nella precedente normazione gli interventi sui due maggiori livelli di evento (il tipo B e il tipo C) sembravano presupporre, da parte dei subentranti, l'assunzione della direzione unitaria, del coordinamento e dunque della responsabilità, con il nuovo impianto sussidiario tale ripartizione non è più basata sulla competenza ad intervenire, bensì sulla necessità di incrementare la forza di risposta guidata dalla struttura locale di soccorso - ove risulti in condizioni di efficienza e di autonomia poiché supportata da adeguata pianificazione di emergenza - delle risorse necessarie a far fronte compiutamente alla sollecitazione dell'evento.
        Occorre riaffermare definitivamente il dovere del sindaco a provvedere ed intervenire sempre con impegno, coinvolgimento e con il massimo dell'autonomia non solo sul livello più basso, bensì su ciascuno dei livelli tipologici di evento, sia in tempo ordinario nei confronti del corrispondente rischio che in fase di emergenza: l'approccio sussidiario alle emergenze farà si che ulteriori e maggiori livelli di intervento assicurino il sostegno necessario ai sindaci, i quali restano comunque titolari delle funzioni amministrative mantenendo intatto il proprio grado di coinvolgimento nelle operazioni di protezione civile.
        L'articolo 6 stabilisce modalità e limiti dell'intervento del prefetto negli interventi di urgenza, riaffermando il carattere emergenziale del suo coinvolgimento, soprattutto sul versante legato ai meccanismi di attivazione delle forze dell'ordine per il mantenimento dell'ordine pubblico e per un supporto ai soccorsi, dei servizi di emergenza che si basano su meccanismi di attivazione di livello "provinciale" (quali ad esempio ENEL e telefonia) a supporto delle strutture operative e dei centri operativi, nonché della tradizionale capacità dei prefetti di fare da organo di collegamento ed informazione fra i diversi enti.
        Con l'articolo 7, si riconducono in pratica "al livello regionale" le prerogative una volta appartenenti allo Stato. Oggi la Costituzione assegna alle regioni il compito di provvedere alla legificazione in materia di protezione civile, e dunque lo Stato si limiterà esclusivamente ad enunciare princìpi fondamentali di impianto e di impostazione, che dovranno essere meglio indagati ed articolati dettagliatamente dalle singole regioni. Nella presente proposta di legge si elencano i princìpi basilari di indirizzo e di gestione propri del livello regionale, in gran parte desunti in modo coordinato dalle più recenti normative attualmente in vigore, come il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e il decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
        Sulla stessa base, "al livello provinciale" (articolo 8), si assegnano le funzioni già stabilite dalla legge "Bassanini-ter", le quali riconducono a tale ente la responsabilità in materia di pianificazione legate agli eventi di tipo B, aggiungendovi i compiti in materia di realizzazione degli interventi in occasione degli eventi stessi, salvo, naturalmente, possibili ulteriori deleghe e sub-deleghe che possano essere conferite alle province da parte delle rispettive regioni.
        Con l'articolo 9 si passa a disciplinare il ruolo e le funzioni del comune e del sindaco. Al livello locale, similmente a quanto accade per il livello centrale intorno alla figura del Presidente del Consiglio dei ministri, appare problematico immaginare una protezione civile non agganciata, quanto a coordinamento e a conduzione unitaria, al ruolo originalissimo e vitale del sindaco.
        Molti sono i motivi che depongono a favore della valorizzazione piena di questa figura all'interno del sistema: in particolare il rapporto diretto con il territorio e la popolazione, l'elezione diretta che fa del sindaco il maggiore e più affidabile referente del cittadino; il contratto sociale che lega e vincola eletto ed elettore, e che fa perno direttamente sull'esercizio della leva fiscale; il fatto che la protezione civile, alla luce della normativa vigente, costituisca un servizio indispensabile del comune da erogare non solo e non tanto in emergenza conclamata, quanto soprattutto nel tempo ordinario, sotto forma di articolazione progressiva di una struttura comunale funzionante, di vigilanza e monitoraggio del territorio e dei rischi esistenti, di coordinamento e addestramento del volontariato, di realizzazione di opere di prevenzione e di pianificazione territoriale, di formazione e informazione preventiva degli operatori e della cittadinanza.
        L'articolo 10 disciplina il potere di ordinanza in occasione degli stati di emergenza, confermando l'impostazione della vecchia legge n. 225 del 1992, dimostratasi in gran parte efficace. Al verificarsi dell'emergenza nazionale, dunque, a seguito della deliberazione di stato di emergenza da parte del Consiglio dei ministri, può essere nominato un commissario delegato che provvede a coordinare le attività di superamento dell'emergenza e di eventuale ricostruzione. Appare importante prevedere da parte delle leggi regionali la possibilità per la giunta regionale di dichiarare lo stato di emergenza per gli eventi di tipo B, in modo da consentire all'interno del territorio interessato l'utilizzo delle procedure straordinarie similmente a quanto avviene ad oggi per gli eventi di tipo C ai sensi della legge n. 225 del 1992, secondo una disciplina da prevedere nelle leggi regionali stesse.
        Gli ultimi tre articoli (11, 12 e 13) ineriscono gli aspetti finanziari e la consueta abrogazione delle norme non più compatibili con la legge. In particolare si ricomprende nell'articolo 11 il meccanismo di finanziamento del Fondo regionale di protezione civile, incardinato nella legge finanziaria dell'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) da parte dello Stato per garantire il finanziamento degli interventi della tipologia B, che le regioni potranno utilmente affrontare con opportuni meccanismi di intervento e con maggiore certezza di risorse.




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