XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3172
Onorevoli Colleghi! - La vulnerabilità del territorio
italiano e la frequenza con cui le calamità si abbattono sul
nostro Paese nonché la conseguente, crescente necessità di
garantire risposte efficaci e tempestive, da tempo ci
impongono di responsabilizzare maggiormente, nel quadro di un
coordinamento certo, i diversi soggetti istituzionali
coinvolti nel sistema nazionale della protezione civile. Per
ottenere un simile risultato occorre procedere coraggiosamente
a una sostanziale revisione dell'attuale normativa di settore,
oggi fondata sulla sovrapposizione di più norme, la cui
lettura incrociata non sempre risulta agevole: segnatamente, a
regolare la protezione civile italiana sono attualmente la
legge 24 febbraio 1992, n. 225, il decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n.
401. Ma la novità costituita dalle modifiche apportate dal
Parlamento al titolo V della parte seconda della Costituzione,
che ha visto l'inserimento della protezione civile tra le
materie oggetto di legislazione concorrente, nel caso in cui
il legislatore non intervenga tempestivamente e con
lungimiranza, comporta il rischio non indifferente che la
funzione di coordinamento delle forze e delle risorse, fin qui
conferita alla protezione civile italiana dalla variegata e
spesso contraddittoria normativa vigente, possa risultare da
un lato non più adeguata alle mutate condizioni, e rischi per
altro verso di essere soppressa localmente e a macchia di
leopardo dalle diverse normative regionali anche sulla base
del principio di cedevolezza, senza che si sia prodotto il
doveroso tentativo di inquadrare all'interno di alcuni
princìpi di carattere unitario una visione organica e
sufficientemente coerente del sistema nazionale così come oggi
sembrerebbe a tutti necessario sulla scorta delle esperienze
vissute dall'intera nazione in questi ultimi anni.
L'introduzione del principio di sussidiarietà come principio
regolatore della vita sociale e la sua applicazione nel campo
della pubblica amministrazione, il nuovo e rafforzato ruolo
assegnato alle forze del terzo settore e l'esigenza di
agganciarsi ai rivolgimenti seguiti alla decennale riforma
delle autonomie locali, costituiscono elementi di un processo
ormai irreversibile e rendono necessario un ripensamento sul
piano dell'individuazione dei ruoli e dei soggetti e su quello
dell'attribuzione delle competenze.
La gradazione di gravità ed estensione del danno
utilizzata nella suddivisione delle tipologie di evento cui
far corrispondere le risposte operative di protezione civile,
basa ancora il suo impianto "sulla ripartizione delle
competenze ad intervenire" piuttosto che su un atteggiamento
sussidiario che è oggi reso necessario dalle conquiste
culturali ma anche dalle innovazioni normative più recenti a
partire da quelle di tipo comunitario.
Le contraddizioni che già emergevano in tal senso durante
gli anni 90 dalla lettura incrociata delle allora principali
fonti normative (la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e il
vecchio regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66), non sono state fugate
nemmeno dalla nuova e ragionevole ripartizione di attribuzioni
effettuata dal decreto legislativo n. 112 del 1998, che ha da
un lato senz'altro provveduto ad assegnare in modo più
equilibrato le competenze nel quadro di un decentramento assai
illuminato e potenzialmente in linea con le tendenze moderne
(e precisando inoltre più efficacemente la natura e la
consistenza di certe competenze in direzione della
semplificazione amministrativa), ma dall'altro non ha
introdotto con la sufficiente determinazione, per la verità -
nonostante gli inequivoci richiami della legge delega - quel
principio di sussidiarietà sulla base del quale una realtà
sovraordinata deve adoperarsi innanzitutto per creare le
condizioni ambientali e amministrative necessarie
all'autonomia funzionale e operativa del gruppo sotto ordinato
e, nell'eventualità, intervenire a sostenerlo senza la pretesa
di sostituirsi ad esso sul piano della competenza a
provvedere.
Storicamente emblematico è, a questo proposito, il caso
del passaggio dalla tipologia A alla tipologia B nell'attuale
sistema normativo ancora vigente della legge n. 225 del 1992,
in occasione del quale il prefetto entra in scena a sostenere
ed aiutare i sindaci in difficoltà, ma con la convinzione di
dover "governare" la situazione, rivendicando e assumendo il
coordinamento e la direzione unitaria delle operazioni sulla
base di una norma che individua e suddivide ruoli più per
amministrazioni che per funzioni.
Il ripensamento di tale impianto si rende necessario a
partire dalla consapevolezza di dover valorizzare più e meglio
il nuovo ruolo dei sindaci eletti direttamente e la presenza
sul territorio delle nuove e più solide amministrazioni
provinciali, ma soprattutto alla luce degli indubbi progressi
- in termini di efficienza - che la tecnologia e le
comunicazioni, nonché la più recente normativa, hanno reso
possibile nei rapporti operativi tra regione ed enti locali:
un rapporto oggi molto più stretto, più solido e meglio
improntato alla collaborazione diretta e leale, e che tende a
mandare in rapida obsolescenza il vecchio approccio statalista
all'emergenza.
L'assegnazione delle funzioni di organo legislativo alla
regione e di quella regolamentare agli enti locali, assieme
all'autonomia statutaria ed impositiva dei comuni dotati di
nuovi e più forti poteri, vanno a completare il quadro delle
modificazioni in essere, tanto da far apparire coerente con la
nuova impostazione costituzionale la valorizzazione di un
sistema di protezione civile basato sul rapporto sussidiario
tra i diversi livelli di rappresentanza territoriale, i quali
fondano la loro attività sull'utilizzo della leva fiscale
rispondendo direttamente ai cittadini della qualità e della
quantità dei servizi giornalmente erogati sul proprio
territorio. E' giusto rammentare come in questa direzione i
rivolgimenti seguiti all'elezione diretta del sindaco siano
stati dirompenti, e come tale modello di investitura popolare
abbia avuto un felice esito anche per i due organi
sovraordinati di provincia e regione.
Non è dunque più pensabile, alla luce delle novità
normative, che nell'interfacciarsi con gli enti che
rappresentano esponenzialmente e in modo diretto i cittadini,
si continui a legiferare con il tradizionale approccio
statalista e limitandoci a introdurre all'interno dei vari
articoli di riorganizzazione degli emollienti richiami alla
necessità di promuovere intese con gli enti locali e le
regioni, in forma singola o associata. Questa forma di
diplomazia istituzionale non regge più all'incalzare degli
eventi ma soprattutto della consapevolezza di una cittadinanza
sempre più informata, cosciente ed esigente. Occorre
riconoscere che negli ultimi anni l'Italia è cambiata, e con
essa è cambiato il rapporto tra il cittadino elettore ed il
suo eletto: è mutata quindi l'intima struttura
politico-amministrativa dell'Italia. Alla tradizionale
preoccupazione di salvaguardare l'unità nazionale assegnando
allo Stato maggiori poteri nonché funzioni esasperanti di
controllo, si va sostituendo la riscoperta dei valori della
comunità locale che sa badare a se stessa e solo in casi
eccezionali ricorre all'aiuto delle più ampie comunità.
Ciò non significa - beninteso - che lo Stato debba giocare
solo un ruolo residuale nell'ambito del sistema complessivo,
anzi. Nel caso dei prefetti, ad esempio, il loro ruolo di
collegamento tra sistema locale e sistema centrale resta
decisivo ai fini della conquista dei necessari livelli di
efficacia: ma non vi è dubbio che la mancata rappresentatività
democratica della loro funzione, la comprensibile tendenza a
rapportarsi durante le difficoltà dell'emergenza più con la
propria struttura gerarchica ministeriale che con il referente
fondamentale del coordinamento nazionale previsto dalla legge
(il Dipartimento della protezione civile), lo scarso ruolo
giocato in tutta una serie di delicatissime fasi proprie della
protezione civile, che vanno dalle attività di previsione e di
prevenzione al coordinamento e alla preparazione del
volontariato, alla diffusione di informazioni sistematiche e
non saltuarie sui rischi alla popolazione, alla formazione
degli operatori, nonché la scarsa propensione alla gestione
del denaro pubblico con i criteri di tempestività oggi sempre
più necessari e richiesti, consigliano di assegnare ai
prefetti e agli uffici territoriali del Governo un
significativo ruolo di carattere operativo piuttosto che
quello di principale interfaccia fra il cittadino elettore e
contribuente e le istituzioni democratiche.
Ciò che risulta evidente è quanto ci è costato fino ad
oggi in termini di efficienza del sistema insistere - in
assenza di una normativa chiara e dirimente - sul consumato e
ozioso dibattito intorno alla competenza a coordinare, per il
quale si sono versati ormai fiumi di inchiostro. In questo
quadro occorrerà anche, con il nuovo provvedimento
legislativo, chiarire definitivamente la querelle
sull'utilizzo per fini diversi da quelli tradizionali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Appare infatti problematico ritenere che tutti i problemi
di coordinamento che caratterizzano le situazioni italiane di
protezione civile si possano risolvere inventando ed
assegnando - come talora è accaduto nel dibattito - compiti di
nuova responsabilità e direzione al Corpo nazionale: è questa
infatti una struttura operativa specializzatissima e
insostituibile nelle attività di soccorso tecnico urgente, ma
a rischio di snaturamento ove distolta dai propri compiti di
concorso e investita invece - in una materia tanto delicata
che non ammette indugio - di nuove funzioni amministrative e
di management, difficili ed estremamente articolate e
tutte da costruire, e sulle quali il Corpo stesso non ha mai
compiuto storicamente i percorsi di formazione necessari. Il
tutto in un quadro di risorse di organico che non fa certo
invidia agli altri Paesi europei.
Le attività di protezione civile, nel quadro della
variegata e polverizzata situazione istituzionale italiana,
possono essere organizzate soltanto attraverso il
coordinamento delle molte forze in campo, ma soprattutto
riconducendo a unità le varie fasi che caratterizzano le
attività stesse: previsione, prevenzione, gestione,
superamento e ricostruzione. Per questo soltanto gli enti
democraticamente eletti, rappresentativi degli interessi
esposti della popolazione, possono assumere il coordinamento e
la responsabilità tecnica e politica delle operazioni nel loro
complesso.
Una legge nazionale a Costituzione modificata impone oggi
anche un atteggiamento legislativo "sussidiario" da parte
dello Stato, che si limiti cioè in certe materie a dettare
princìpi di carattere generale lasciando alle regioni il
compito di articolare una disciplina vera e propria.
Per ciò che concerne la protezione civile, attraverso la
ridefinizione degli ambiti di intervento e la individuazione
dei soggetti coinvolti, dovrà essere disegnato un nuovo
modello operativo improntato sui criteri della
regionalizzazione e della sussidiarietà, procedendo a
valorizzare i livelli decentrati sui compiti che erano stati
affidati alla soppressa Agenzia.
Posta questa necessaria premessa sul fronte del principale
aspetto di dibattito, conviene esaminare il progetto del
dettaglio dell'articolato.
La proposta di legge:
Con l'articolo 1 della proposta di legge si stabiliscono i
princìpi informatori della legge di riordino, provvedendo a
definire le finalità e l'ambito operativo e istituzionale in
cui si muove la protezione civile. Nell'individuazione e nella
precisazione degli ambiti di intervento, in questo articolo,
rispetto al precedente impianto normativo risalente agli anni
'80, si presenta senz'altro la novità dell'inserimento della
protezione civile all'interno del più ampio settore della
difesa civile, nella considerazione della necessità di avviare
una profonda e radicale riforma di quel settore a seguito dei
cambiamenti intervenuti sullo scenario internazionale. Si
individua il complesso e articolato sistema italiano di
protezione civile come potente mezzo di impiego soprattutto
logistico e di assistenza alla popolazione esposta nelle
eventuali attività di difesa del Paese e sullo scenario delle
grandi crisi internazionali.
Con l'articolo 2 si enunciano i princìpi informatori di
una protezione civile italiana che, recuperando e confermando
pienamente - in questo - lo spirito della legge 24 febbraio
1992, n. 225, costruisce la propria identità sul
coinvolgimento a vario titolo di tutti i soggetti pubblici e
privati nel meccanismo di funzionamento del sistema. Si tende,
cioè, a fare della tradizionale parcellizzazione di presenze
istituzionali diverse e frammentate nel panorama italiano, una
risorsa a disposizione del "sistema Paese" piuttosto che un
problema organizzativo da risolvere.
Nell'individuazione delle diverse competenze e funzioni,
si ribadisce che a provvedere alle attività e a portare la
responsabilità degli interventi, con particolare riferimento a
quelli ordinari - spesso trascurati da tanta parte della
normativa a favore di quelli legati alla mera gestione
dell'emergenza - sono chiamati gli enti pubblici, a cominciare
dai comuni, non a caso posti stavolta all'inizio dell'elenco
rispetto alla norma del 1992. Il principio di sussidiarietà
viene più volte citato nella proposta di legge, per attestare
quanto le funzioni amministrative fondamentali siano da
attribuire primariamente alle comunità locali, poiché
soprattutto esse, mediante l'utilizzo della leva fiscale,
possono svolgere compiutamente il ruolo di titolari del
rapporto diretto con il cittadino contribuente, il quale esige
ogni giorno di più servizi di qualità corrispondente alla
quota di risorse che versa.
Nell'articolo si stabiliscono altresì i termini di
partecipazione al sistema per tutte le altre realtà pubbliche
e private organizzate, che vengono chiamate al "concorso",
provvedendo ad elencare puntualmente quegli enti e quelle
strutture operativi che avendo un più diretto rapporto con la
protezione civile secondo le proprie finalità istitutive
dovranno più di altri attrezzarsi allo svolgimento di un
ruolo, ma senza dimenticare che secondo il principio generale
enunciato al comma 1, ciascun cittadino è chiamato -
all'occorrenza - a partecipare al sistema.
L'articolo 3 recupera in massima parte i contenuti della
vecchia norma, la legge 24 febbraio 1992, n. 225, confermando
la necessità per una nazione di affrontare i rischi
sforzandosi di considerare come protezione civile non solo la
gestione della fase parossistica di un evento o addirittura
esclusivamente l'intervento di soccorso post disastro, bensì
un progetto sociale comune di attività di formazione della
cittadinanza, degli operatori e delle istituzioni da svolgere
soprattutto attraverso programmi, piani ed attività ordinarie
e da tenere agganciato alle realtà vive delle comunità, cioè
essenzialmente agli organi e agli enti erogatori di servizio
pubblico, alle agenzie educative e alle organizzazioni del
terzo settore, che stanno alla base della convivenza
sociale.
Per ciò che concerne le attività di soccorso, si introduce
un principio desunto da esperienze europee già consolidate di
tipo sussidiario. In particolare dall'esperienza spagnola si
importa, spingendolo verso una più forte applicazione, il
principio della solidarietà interterritoriale secondo il
quale, oltre a riaffermare il principio del sostegno e
dell'integrazione vicendevoli, si consente agli enti impegnati
in attività di protezione civile l'accesso alle risorse degli
altri enti.
Con l'articolo 4 si affrontano i problemi legati alle
competenze statali e soprattutto alla funzione del
"coordinamento". A tale proposito si intende rafforzare il
principio costituzionale secondo il quale essa dovrebbe essere
ricondotta, in una visione unitaria del sistema, al Presidente
del Consiglio dei ministri. Si ritiene a tale proposito che
una eventuale delega non possa per questo essere di norma
affidata a un Ministero di gestione qual è l'Amministrazione
dell'interno. Tale impostazione, pur se già praticata, ha
sempre rappresentato, infatti, sia dal punto di vista
istituzionale che dal punto di vista pratico e operativo, una
soluzione di ripiego oltre che una forzatura istituzionale, e
ha costituito motivo di dibattito spesso conflittuale tra
tutti i soggetti coinvolti nella protezione civile. Il
Ministero dell'interno, attualmente accreditato della
eventuale delega per la protezione civile con il citato
decreto-legge n. 343 del 2001, è un Ministero titolare di
funzioni e attribuzioni proprie di gestione, parificato dunque
agli altri Dicasteri. L'attribuzione al Ministero dell'interno
di una delega di coordinamento di più Ministeri, propria dei
Ministri senza portafoglio organizzati attraverso dipartimenti
della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre a
rappresentare un appesantimento enorme di competenze per un
Ministero di già laboriosa conduzione, non appare del tutto
coerente con i princìpi della legge n. 400 del 1988 che
disciplinano le funzioni di coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri.
D'altro canto, una attività di coordinamento quale è
assolutamente e dovrà sempre essere nella situazione italiana
quella della protezione civile, chiama al raccordo di più
Ministeri soprattutto nella fase di emergenza, esercitando
poteri propri della Presidenza del Consiglio dei ministri, che
ben difficilmente possono essere con autorevolezza
rappresentati - al tavolo del coordinamento - dall'emissario
di un Dicastero ordinario parificato agli altri Ministeri
coinvolti nelle operazioni. A questo scopo appare senz'altro
più coerente affidare una delega per il coordinamento della
protezione civile ad un Ministro senza portafoglio, da
nominare in deroga all'articolo 9 della legge n. 400 del 1988
(cioè a legislatura già avviata) o, in alternativa, a un
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri o
ad un Alto commissario il quale, per l'esercizio delle
funzioni delegate, utilizzi non un Dicastero bensì un
dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Mantenendo il precedente e appena accantonato assetto,
invece, sia dal punto di vista politico che pratico e
operativo apparirebbe problematico ipotizzare un nuovo ed
originale impulso in termini di efficienza delle strutture di
protezione civile, anche in considerazione del fatto che il
Ministero dell'interno sopporta già un carico di lavoro
immenso in gestioni complesse quali quella della sicurezza
pubblica e quella degli affari generali della pubblica
amministrazione e utilizza personale quasi esclusivamente
proveniente dalla carriera prefettizia.
Ciò non di meno, occorre riconoscere che il coinvolgimento
delle strutture operative e amministrative dell'interno può
riuscire di enorme utilità e addirittura determinante allorché
si parli della difesa civile, settore che la proposta di legge
considera opportunamente, inserendo al suo interno
l'organizzazione nazionale della protezione civile, in attesa
di un riordino anche di quella materia.
All'articolo 5 si disciplinano le tipologie di evento che
possono essere oggetto di interventi di protezione civile. Si
conferma nella sostanza l'impostazione della vecchia legge n.
225 del 1992, con l'avvertenza che occorre leggere tale
ripartizione non più secondo il criterio della "competenza ad
intervenire", bensì con quello della gradazione di gravità che
impone man mano l'intervento aggregato e solidale di enti
sempre più numerosi e sempre piu sovraordinati e coordinati,
secondo "il principio di sussidiarietà" e senza atteggiamento
di surroga.
Mentre nella precedente normazione gli interventi sui due
maggiori livelli di evento (il tipo B e il tipo C) sembravano
presupporre, da parte dei subentranti, l'assunzione della
direzione unitaria, del coordinamento e dunque della
responsabilità, con il nuovo impianto sussidiario tale
ripartizione non è più basata sulla competenza ad intervenire,
bensì sulla necessità di incrementare la forza di risposta
guidata dalla struttura locale di soccorso - ove risulti in
condizioni di efficienza e di autonomia poiché supportata da
adeguata pianificazione di emergenza - delle risorse
necessarie a far fronte compiutamente alla sollecitazione
dell'evento.
Occorre riaffermare definitivamente il dovere del sindaco
a provvedere ed intervenire sempre con impegno, coinvolgimento
e con il massimo dell'autonomia non solo sul livello più
basso, bensì su ciascuno dei livelli tipologici di evento, sia
in tempo ordinario nei confronti del corrispondente rischio
che in fase di emergenza: l'approccio sussidiario alle
emergenze farà si che ulteriori e maggiori livelli di
intervento assicurino il sostegno necessario ai sindaci, i
quali restano comunque titolari delle funzioni amministrative
mantenendo intatto il proprio grado di coinvolgimento nelle
operazioni di protezione civile.
L'articolo 6 stabilisce modalità e limiti dell'intervento
del prefetto negli interventi di urgenza, riaffermando il
carattere emergenziale del suo coinvolgimento, soprattutto sul
versante legato ai meccanismi di attivazione delle forze
dell'ordine per il mantenimento dell'ordine pubblico e per un
supporto ai soccorsi, dei servizi di emergenza che si basano
su meccanismi di attivazione di livello "provinciale" (quali
ad esempio ENEL e telefonia) a supporto delle strutture
operative e dei centri operativi, nonché della tradizionale
capacità dei prefetti di fare da organo di collegamento ed
informazione fra i diversi enti.
Con l'articolo 7, si riconducono in pratica "al livello
regionale" le prerogative una volta appartenenti allo Stato.
Oggi la Costituzione assegna alle regioni il compito di
provvedere alla legificazione in materia di protezione civile,
e dunque lo Stato si limiterà esclusivamente ad enunciare
princìpi fondamentali di impianto e di impostazione, che
dovranno essere meglio indagati ed articolati dettagliatamente
dalle singole regioni. Nella presente proposta di legge si
elencano i princìpi basilari di indirizzo e di gestione propri
del livello regionale, in gran parte desunti in modo
coordinato dalle più recenti normative attualmente in vigore,
come il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e il
decreto-legge n. 343 del 2001, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.
Sulla stessa base, "al livello provinciale" (articolo 8),
si assegnano le funzioni già stabilite dalla legge
"Bassanini-ter", le quali riconducono a tale ente la
responsabilità in materia di pianificazione legate agli eventi
di tipo B, aggiungendovi i compiti in materia di realizzazione
degli interventi in occasione degli eventi stessi, salvo,
naturalmente, possibili ulteriori deleghe e sub-deleghe che
possano essere conferite alle province da parte delle
rispettive regioni.
Con l'articolo 9 si passa a disciplinare il ruolo e le
funzioni del comune e del sindaco. Al livello locale,
similmente a quanto accade per il livello centrale intorno
alla figura del Presidente del Consiglio dei ministri, appare
problematico immaginare una protezione civile non agganciata,
quanto a coordinamento e a conduzione unitaria, al ruolo
originalissimo e vitale del sindaco.
Molti sono i motivi che depongono a favore della
valorizzazione piena di questa figura all'interno del sistema:
in particolare il rapporto diretto con il territorio e la
popolazione, l'elezione diretta che fa del sindaco il maggiore
e più affidabile referente del cittadino; il contratto sociale
che lega e vincola eletto ed elettore, e che fa perno
direttamente sull'esercizio della leva fiscale; il fatto che
la protezione civile, alla luce della normativa vigente,
costituisca un servizio indispensabile del comune da erogare
non solo e non tanto in emergenza conclamata, quanto
soprattutto nel tempo ordinario, sotto forma di articolazione
progressiva di una struttura comunale funzionante, di
vigilanza e monitoraggio del territorio e dei rischi
esistenti, di coordinamento e addestramento del volontariato,
di realizzazione di opere di prevenzione e di pianificazione
territoriale, di formazione e informazione preventiva degli
operatori e della cittadinanza.
L'articolo 10 disciplina il potere di ordinanza in
occasione degli stati di emergenza, confermando l'impostazione
della vecchia legge n. 225 del 1992, dimostratasi in gran
parte efficace. Al verificarsi dell'emergenza nazionale,
dunque, a seguito della deliberazione di stato di emergenza da
parte del Consiglio dei ministri, può essere nominato un
commissario delegato che provvede a coordinare le attività di
superamento dell'emergenza e di eventuale ricostruzione.
Appare importante prevedere da parte delle leggi regionali la
possibilità per la giunta regionale di dichiarare lo stato di
emergenza per gli eventi di tipo B, in modo da consentire
all'interno del territorio interessato l'utilizzo delle
procedure straordinarie similmente a quanto avviene ad oggi
per gli eventi di tipo C ai sensi della legge n. 225 del 1992,
secondo una disciplina da prevedere nelle leggi regionali
stesse.
Gli ultimi tre articoli (11, 12 e 13) ineriscono gli
aspetti finanziari e la consueta abrogazione delle norme non
più compatibili con la legge. In particolare si ricomprende
nell'articolo 11 il meccanismo di finanziamento del Fondo
regionale di protezione civile, incardinato nella legge
finanziaria dell'anno 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388) da
parte dello Stato per garantire il finanziamento degli
interventi della tipologia B, che le regioni potranno
utilmente affrontare con opportuni meccanismi di intervento e
con maggiore certezza di risorse.