XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3172




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. L'organizzazione nazionale di protezione civile ha per finalità la tutela della integrità della vita e la salvaguardia dei beni degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi, da crisi nazionali e internazionali, da eventi bellici e da altri grandi eventi.
        2. L'organizzazione nazionale della protezione civile disciplinata dalla presente legge è componente fondamentale della difesa civile; essa concorre con le Forze armate e con le Forze dell'ordine, quando necessario, alle attività di protezione, tutela e sorveglianza non armata nonché di soccorso e di assistenza della popolazione.
        3. Il Governo può disporre l'impiego di organi della protezione civile in supporto alle forze ordinarie in Italia o all'estero in occasione di emergenze di difesa civile, nonché in favore di comunità italiane operanti all'estero e in condizioni di emergenza.
        4. L'organizzazione nazionale della protezione civile, nella sua articolazione nazionale, regionale o locale, può essere impiegata sia in ambito comunitario che extracomunitario per finalità di protezione e di difesa civile.


Art. 2.

(Componenti dell'organizzazione nazionale della protezione
civile).

        1. Ogni cittadino partecipa e concorre alle attività di protezione civile. Per il conseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la partecipazione dei cittadini in forma singola o associata alle suddette attività deve essere favorita con ogni mezzo.
        2. Alle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e secondo le particolari competenze, i comuni, le comunità montane, le province, le regioni, nonché le amministrazione centrali e periferiche dello Stato.
        3. I soggetti chiamati a provvedere alle attività di protezione civile organizzano le proprie attività sulla base dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
        4. Alle attività di protezione civile concorrono altresì tutte le organizzazioni e le strutture pubbliche e private in grado di apportare contributi in termini di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
        5. In particolare costituiscono strutture operative del servizio di protezione civile tenute al concorso:

                a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

                b) le Forze armate;

                c) le Forze di polizia e dell'ordine;

                d) il Corpo della guardia di finanza;

                e) il Corpo forestale dello Stato;

                f) la Croce rossa italiana;

                g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;

                h) le organizzazioni del volontariato di protezione civile;

                i) il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico;

                l) il servizio meteorologico nazionale.

        6. Sono altresì componenti il servizio di protezione civile tenute al concorso:

                a) i servizi tecnici nazionali;

                b) i gruppi nazionali di ricerca scientifica;

                c) gli istituti di ricerca pubblici e privati;
                d) gli enti e le istituzioni di carattere tecnico e scientifico;

                e) le istituzioni scolastiche e universitarie pubbliche e private;

                f) gli ordini professionali;

                g) le associazioni di categoria e sindacali;

                h) le organizzazioni del terzo settore e dell'associazionismo.

        7. Con uno o più regolamenti, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disciplinata la partecipazione all'attività di protezione civile delle strutture e delle organizzazioni di cui al presente articolo.


Art. 3.

(Attività di protezione civile).

        1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni sinistrate, nonché quelle dirette a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 1. Tale attività si suddividono in:

                a) previsione, che consiste nello studio e nella conoscenza dei rischi, del grado di consapevolezza delle popolazioni e delle istituzioni nei confronti degli stessi e della capacità di queste di convivervi quotidianamente ricercandone le cause;

                b) prevenzione, che consiste nell'evitare o nel ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi ai cui all'articolo 1, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto degli studi e delle indagini sulle cause degli eventi, sulla identificazione dei rischi e sulla individuazione delle zone del territorio nonché delle fasi temporali soggette ai rischi stessi;

                c) soccorso, che consiste nell'attuazione, in occasione o nell'eventualità di una emergenza, degli interventi che sono diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 ogni forma di prima assistenza, e che devono essere caratterizzati da complementarietà, sussidiarietà e solidarietà interterritoriali, in modo da garantire mutua assistenza tra enti nonché la disponibilità immediata di risorse aggiuntive rispetto a quelle possedute;

                d) superamento dell'emergenza, che consiste nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

        2. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e di risanamento del territorio nonché con le strategie e le programmazioni in materia di difesa civile.


Art. 4.

(Compiti del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di protezione civile e Ministro per il coordinamento
della protezione civile).

        1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, nominato ai sensi dell'articolo 12, indirizza le politiche di difesa e di protezione civile, detiene i poteri di ordinanza in materia ed esercita il ruolo di coordinamento delle attività di protezione civile. A tale fine:

                a) promuove e coordina le attività degli enti locali, delle regioni, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, di tutti gli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi bellici, da crisi nazionali e internazionali, da calamità naturali, da catastrofi o da altri grandi eventi, che determinino situazioni eccezionali e di grave rischio;

                b) formula gli indirizzi e i criteri generali, a cui i Ministeri, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono attenersi nello svolgimento delle proprie competenze ai fini della prevenzione, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province autonome;

                c) valuta le richieste regionali in ordine alle dichiarazioni dello stato di emergenza, acquisendo eventuali elementi tecnici integrativi ai fini della valutazione stessa, proponendo al Consiglio dei ministri le eventuali deliberazioni di stato di emergenza;

                d) esercita funzioni sostitutive nei casi di inadempienza o su richiesta delle regioni e delle province autonome;

                e) stipula intese con organismi esteri in casi di eventi interessanti le zone di confine o in caso di crisi internazionali;

                f) promuove e sviluppa accordi con organismi internazionali in materia di prevenzione dei rischi, di organizzazione, di interventi di soccorso e di tutela della pubblica incolumità anche in riferimento ai problemi della difesa civile;

                g) predispone gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, nonché i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le regioni, le province autonome e gli enti locali;

                h) promuove, sviluppa e diffonde attività di ricerca e di studio in tutti i settori di interesse della protezione civile.

        2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato paritetico tra Stato, regioni ed enti locali, nel cui ambito la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione e il funzionamento del Comitato.
        3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sua volta delegato, si avvalgono del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        4. Presso il Dipartimento della protezione civile operano la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione civile e il Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, la cui composizione e il cui funzionamento sono stabiliti del Presidente del Consiglio dei ministri, con apposito decreto, tenuto conto della rappresentatività delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
        5. Il Dipartimento della protezione civile di cui il Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile o un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sua volta delegato, si avvalgono per le attività previste dalla presente legge, promuove l'esecuzione di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e con gli enti locali, attività di informazione alle popolazioni interessate per gli scenari nazionali, nonché attività di diffusione di cultura e informazione di protezione civile; provvede all'attività tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi da effettuare in concorso con le regioni; provvede altresì all'attività di formazione in materia di protezione civile sempre in raccordo con le regioni.
        6. Per ciò che concerne gli interventi dello Stato in situazioni di emergenza, e in particolare per gli scenari di carattere nazionale individuati, il Dipartimento della protezione civile definisce, attraverso appositi accordi con le regioni e con gli enti locali, gli interventi e la struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi calamitosi, sulla base di piani di emergenza da coordinare con i prefetti anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché l'esercizio di funzioni sostitutive in caso di inadempienze o su richiesta degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà.
        7. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e f), numero 1), e all'articolo 93, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, al Ministro per il coordinamento della protezione civile, per l'approvazione del Consiglio dei ministri, nonché compiti relativi alle attività, connesse agli eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e 3, della medesima legge, da emanare dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.
        8. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile o di un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sua volta delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolge agli enti locali, alle regioni, alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, agli enti pubblici nazionali e territoriali e a ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1.


Art. 5.

(Tipologia degli eventi).

        1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:
                a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, che possono essere affrontati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

                b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria nel rispetto del principio di sussidiarietà;

                c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità, estensione e rilevanza, devono essere affrontati con mezzi e poteri straordinari nel rispetto del principio di sussidiarietà.


Art. 6.

(Competenze degli uffici territoriali
del Governo).

        1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, e in ogni altro caso a seguito di richiesta degli organi di protezione civile, gli uffici territoriali del Governo si attivano per disporre l'utilizzazione dei servizi di emergenza da coordinare a livello provinciale, nonché l'eventuale impiego delle Forze armate, al fine di assicurare ordine pubblico, supporto alle attività di primo soccorso svolte dai sindaci, nonché attività di informazione e di collegamento. Ogni ufficio territoriale del Governo si dota di un proprio piano di attivazione per la protezione civile, da coordinare con quelli degli enti territoriali.


Art. 7.

(Competenze delle regioni).

        1. Le regioni, oltre ad esercitare la funzione legislativa concorrente in materia di protezione civile, svolgono le funzioni di indirizzo, organizzazione, attuazione e coordinamento delle attività di protezione civile in ambito regionale conformemente al principio di sussidiarietà.
        2. Le regioni, con proprie norme e nel rispetto degli indirizzi nazionali, disciplinano le attività di protezione civile di competenza propria e degli altri soggetti pubblici e privati in ambito regionale, con particolare riferimento a:

                a) la previsione e la realizzazione delle strutture necessarie per garantire l'espletamento dell'attività di protezione civile e l'assicurazione della loro costante operatività;

                b) la predisposizione dei programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali;

                c) l'attuazione di interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

                d) l'elaborazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

                e) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

                f) la dichiarazione dello stato di emergenza nella regione per gli eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente legge, nonché la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive modificazioni;

                g) gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;

                h) il coordinamento dell'attività degli enti e degli altri soggetti coinvolti nell'attività di protezione civile;

                i) la definizione della mappa regionale dei rischi, attraverso la composizione delle mappe provinciali, se necessario integrandole;
                l) la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri della dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c);

                m) la procedura di emanazione da parte del presidente della giunta regionale, anche nella eventuale veste di commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, di ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

                n) l'esercizio di funzioni sostitutive in caso di inadempienze o su richiesta degli enti locali, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

                o) la stipula di accordi con le regioni limitrofe per fronteggiare in maniera coordinata situazioni di particolare rilevanza, nonché con regioni estere e governi nazionali per la realizzazione di attività comuni o in collaborazione;

                p) la predisposizione e l'aggiornamento di elenchi di esperti nelle materie attinenti la protezione civile da utilizzare nelle attività regionali ed extraregionali;

                q) l'attuazione dello spegnimento degli incendi boschivi anche con mezzi aerei di proprietà regionale, fatto salvo l'uso dei mezzi aerei di competenza statale; previa intesa, ciascuna regione fornisce il supporto necessario alle regioni limitrofe;

                r) gli indirizzi e i criteri per la promozione e la costituzione di corpi comunali dei vigili del fuoco volontari, nonché il possibile sostegno finanziario alle iniziative;

                s) la garanzia del più ampio coinvolgimento del volontariato nelle attività di protezione civile, anche favorendo la costituzione di gruppi comunali di volontariato;

                t) la promozione e il sostegno di forme associate di gestione dei servizi di protezione civile nei piccoli comuni;

                u) la promozione dell'attività di formazione in materia di protezione civile, con particolare riguardo alla formazione degli specialisti di cui alla lettera p), da organizzare a cura del competente servizio regionale nel rispetto degli indirizzi forniti dal Dipartimento della protezione civile.

        3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, il presidente della giunta regionale:

                a) si avvale dell'opera del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, previa intesa con i Ministri competenti, provvedendo al coordinamento dei relativi organi periferici;

                b) istituisce per il periodo dell'emergenza un comitato tecnico composto da esperti, da scegliere nell'ambito degli elenchi previsti al comma 2, lettera p), di cui si avvale in relazione alla natura dell'evento stesso.

        4. Per specifiche problematiche di protezione civile di natura tecnico-scientifica, la regione può avvalersi, con apposite convenzioni, della consulenza di strutture scientifiche particolarmente competenti nella materia.
        5. Le competenze previste dal presente articolo devono intendersi attribuite anche alle province autonome di Trento e di Bolzano.


Art. 8.

(Competenze delle province).

        1. Le province provvedono all'attuazione delle attività di protezione civile in ambito provinciale, conformemente al principio di sussidiarietà, con particolare riferimento a:

                a) l'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e dai piani regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
                b) la predisposizione dei piani provinciali di emergenza sulla base degli indirizzi regionali per ogni tipo di rischio esistente nel territorio provinciale e la loro attuazione;

                c) la vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b);

                d) la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento della mappa dei rischi, articolata per comune, da trasmettere alla regione e ai comuni interessati;

                e) la partecipazione agli interventi di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche al di fuori dell'ambito provinciale;

                f) il censimento, l'organizzazione e il sostegno delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a livello provinciale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali;

                g) la presa d'atto e l'analisi dei piani comunali di protezione civile;

                h) lo svolgimento di periodiche esercitazioni;

                i) l'attività di informazione alle popolazioni interessate;

                l) ogni altra attività indicata dalla legge regionale.

        2. Nello svolgimento dei propri compiti, la provincia può avvalersi degli esperti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera p).


Art. 9.

(Competenze dei comuni).

        1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in materia di protezione civile in ambito comunale e provvedono all'attuazione delle relative attività, conformemente al principio di sussidiarietà, mediante:

                a) l'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabiliti dai programmi e dai piani regionali;

                b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

                c) la predisposizione dei piani comunali e intercomunali di emergenza, anche nelle eventuali forme associative e di cooperazione previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ambito montano anche tramite le comunità montane, nonché la cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;

                d) l'attivazione e la direzione unitaria in ambito comunale dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;

                e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;

                f) l'utilizzo, in raccordo con la provincia, del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

        2. I comuni devono dotarsi di una struttura di protezione civile. E' facoltà dei comuni di piccole dimensioni porre in atto idonee forme di aggregazione con comuni limitrofi per la realizzazione della suddetta struttura, ferma restando in capo ai singoli sindaci la funzione di autorità comunale di protezione civile nel territorio di competenza.
        3. Quale struttura operativa fondamentale per le attività di protezione civile a livello di comune o di più comuni, il comune costituisce il Corpo volontario dei vigili del fuoco e di protezione civile con il compito di supporto all'azione di intervento e di sopralluogo, secondo gli indirizzi regionali. Il Corpo deve essere riconosciuto dalla regione. Il comune può, in alternativa, sentita la regione e nel rispetto dei medesimi indirizzi regionali, individuare la stessa funzione in una o più organizzazioni locali coordinate di volontariato di protezione civile.
        4. Il comune concorre alla rilevazione e alla raccolta dei dati relativi ai rischi potenziali sul proprio territorio ai fini della predisposizione della mappa regionale dei rischi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i).
        5. Sulla base della mappa regionale dei rischi di cui al comma 4, il comune predispone il piano comunale di protezione civile.
        6. Al verificarsi dell'emergenza, il sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di emergenza e delle attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari, coordinandosi con i sindaci dei comuni confinanti, con il presidente della giunta provinciale e con il prefetto. Le comunicazioni inerenti tali attività sono con regolarità trasmesse all'amministrazione provinciale, alla regione, all'ufficio territoriale del Governo e al Dipartimento della protezione civile.
        7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e strutture alle organizzazioni del volontariato di protezione civile, ai sindaci dei comuni limitrofi, ai presidenti delle giunte provinciale e regionale, al prefetto e al Dipartimento della protezione civile.
        8. Per lo svolgimento dei propri compiti il sindaco può avvalersi di un esperto della materia oggetto dell'evento, da scegliere nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera p).


Art. 10.

(Stato di emergenza e potere di ordinanza).

        1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura degli eventi, con la possibilità di nominare, di intesa con la regione o le regioni interessate, uno o più commissari delegati; con le medesime modalità si procede alla revoca dello stato di emergenza al venire meno dei relativi presupposti. La dichiarazione di stato di emergenza e le relative ordinanze possono riguardare anche eventi di difesa civile ed altri grandi eventi.
        2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si provvede, anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento giuridico.
        3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, che può a sua volta delegare un Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il presidente della giunta regionale interessata ove nominato commissario delegato, possono altresì emanare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le ordinanze di emergenza in materia di difesa civile possono essere delegate dal Presidente del Consiglio dei ministri anche al Ministro dell'interno, previa nomina a commissario delegato.
        4. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare e devono essere motivate.
        5. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai delegati e dal presidente della giunta regionale sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale regionale, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché siano pubblicate ai sensi dell'articolo 125 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza.


Art. 11.

(Norme finanziarie).

        1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione al tipo di intervento previsto, in apposite unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, le variazioni compensative che si rendano necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli interventi da effettuare.
        2. Per gli interventi di emergenza, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5, il Presidente del Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, possono provvedere, anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni, anche se non dipendenti statali, mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti unità previsionali di base, per i quali non trovano applicazione le norme della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma. Tali ordini di accreditamento sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui son stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente.
        3. I versamenti di fondi da parte di enti o di privati per le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la riassegnazione alle rispettive unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
        4. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a carico del Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a carico delle competenti unità previsionali di base da istituire ai sensi del comma 1.
        5. Il finanziamento degli interventi di emergenza di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, nonché delle attività regionali di protezione civile e al fine di favorire l'istituzione dei vigili del fuoco volontari in ambito comunale ai sensi dell'articolo 9, è di norma posto a carico del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché delle quote di ripartizione tra le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, nonché delle risorse di carattere regionale.


Art. 12.

(Nomina del Ministro per il coordinamento della protezione
civile e modifiche di norme).

        1. Al fine di garantire le finalità di indirizzo e di coordinamento di cui all'articolo 4 della presente legge, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in deroga all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
        2. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, attività di soccorso e di assistenza in caso di emergenze di protezione civile sotto il coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico".

        3. All'articolo 6-bis, comma 2 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, le parole: "dell'interno" sono soppresse.


Art. 13.

(Abrogazioni).

        1. Sono abrogati:

            a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

            b) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

            c) gli articoli 3, comma 1-bis, 5 e 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401.



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