XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3172
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. L'organizzazione nazionale di protezione civile ha per
finalità la tutela della integrità della vita e la
salvaguardia dei beni degli insediamenti e dell'ambiente dai
danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali,
da catastrofi, da crisi nazionali e internazionali, da eventi
bellici e da altri grandi eventi.
2. L'organizzazione nazionale della protezione civile
disciplinata dalla presente legge è componente fondamentale
della difesa civile; essa concorre con le Forze armate e con
le Forze dell'ordine, quando necessario, alle attività di
protezione, tutela e sorveglianza non armata nonché di
soccorso e di assistenza della popolazione.
3. Il Governo può disporre l'impiego di organi della
protezione civile in supporto alle forze ordinarie in Italia o
all'estero in occasione di emergenze di difesa civile, nonché
in favore di comunità italiane operanti all'estero e in
condizioni di emergenza.
4. L'organizzazione nazionale della protezione civile,
nella sua articolazione nazionale, regionale o locale, può
essere impiegata sia in ambito comunitario che
extracomunitario per finalità di protezione e di difesa
civile.
Art. 2.
(Componenti dell'organizzazione nazionale della protezione
civile).
1. Ogni cittadino partecipa e concorre alle attività di
protezione civile. Per il conseguimento delle finalità di cui
alla presente legge, la partecipazione dei cittadini in forma
singola o associata alle suddette attività deve essere
favorita con ogni mezzo.
2. Alle attività di protezione civile provvedono, secondo
i rispettivi ordinamenti e secondo le particolari competenze,
i comuni, le comunità montane, le province, le regioni, nonché
le amministrazione centrali e periferiche dello Stato.
3. I soggetti chiamati a provvedere alle attività di
protezione civile organizzano le proprie attività sulla base
dei princìpi di sussidiarietà, adeguatezza e
differenziazione.
4. Alle attività di protezione civile concorrono altresì
tutte le organizzazioni e le strutture pubbliche e private in
grado di apportare contributi in termini di previsione,
prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.
5. In particolare costituiscono strutture operative del
servizio di protezione civile tenute al concorso:
a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
b) le Forze armate;
c) le Forze di polizia e dell'ordine;
d) il Corpo della guardia di finanza;
e) il Corpo forestale dello Stato;
f) la Croce rossa italiana;
g) le strutture del Servizio sanitario
nazionale;
h) le organizzazioni del volontariato di
protezione civile;
i) il Corpo nazionale soccorso alpino e
speleologico;
l) il servizio meteorologico nazionale.
6. Sono altresì componenti il servizio di protezione
civile tenute al concorso:
a) i servizi tecnici nazionali;
b) i gruppi nazionali di ricerca scientifica;
c) gli istituti di ricerca pubblici e privati;
d) gli enti e le istituzioni di carattere tecnico
e scientifico;
e) le istituzioni scolastiche e universitarie
pubbliche e private;
f) gli ordini professionali;
g) le associazioni di categoria e sindacali;
h) le organizzazioni del terzo settore e
dell'associazionismo.
7. Con uno o più regolamenti, da adottare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, è
disciplinata la partecipazione all'attività di protezione
civile delle strutture e delle organizzazioni di cui al
presente articolo.
Art. 3.
(Attività di protezione civile).
1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla
prevenzione dei rischi e al soccorso delle popolazioni
sinistrate, nonché quelle dirette a superare l'emergenza
connessa agli eventi di cui all'articolo 1. Tale attività si
suddividono in:
a) previsione, che consiste nello studio e nella
conoscenza dei rischi, del grado di consapevolezza delle
popolazioni e delle istituzioni nei confronti degli stessi e
della capacità di queste di convivervi quotidianamente
ricercandone le cause;
b) prevenzione, che consiste nell'evitare o nel
ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni
conseguenti agli eventi ai cui all'articolo 1, anche sulla
base delle conoscenze acquisite per effetto degli studi e
delle indagini sulle cause degli eventi, sulla identificazione
dei rischi e sulla individuazione delle zone del territorio
nonché delle fasi temporali soggette ai rischi stessi;
c) soccorso, che consiste nell'attuazione, in
occasione o nell'eventualità di una emergenza, degli
interventi che sono diretti ad assicurare alle popolazioni
colpite dagli eventi di cui all'articolo 1 ogni forma di prima
assistenza, e che devono essere caratterizzati da
complementarietà, sussidiarietà e solidarietà
interterritoriali, in modo da garantire mutua assistenza tra
enti nonché la disponibilità immediata di risorse aggiuntive
rispetto a quelle possedute;
d) superamento dell'emergenza, che consiste
nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali
competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili
volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali
condizioni di vita.
2. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi,
in quanto compatibili con le necessità imposte dalle
emergenze, con i programmi di tutela e di risanamento del
territorio nonché con le strategie e le programmazioni in
materia di difesa civile.
Art. 4.
(Compiti del Presidente del Consiglio dei ministri in
materia di protezione civile e Ministro per il coordinamento
della protezione civile).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, per
sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, nominato ai sensi dell'articolo 12, indirizza le
politiche di difesa e di protezione civile, detiene i poteri
di ordinanza in materia ed esercita il ruolo di coordinamento
delle attività di protezione civile. A tale fine:
a) promuove e coordina le attività degli enti
locali, delle regioni, delle amministrazioni centrali e
periferiche dello Stato, di tutti gli enti pubblici nazionali
e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione
pubblica e privata presente sul territorio nazionale,
finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni,
degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di
danni derivanti da eventi bellici, da crisi nazionali e
internazionali, da calamità naturali, da catastrofi o da altri
grandi eventi, che determinino situazioni eccezionali e di
grave rischio;
b) formula gli indirizzi e i criteri generali, a
cui i Ministeri, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano devono attenersi nello svolgimento delle proprie
competenze ai fini della prevenzione, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni e delle province
autonome;
c) valuta le richieste regionali in ordine alle
dichiarazioni dello stato di emergenza, acquisendo eventuali
elementi tecnici integrativi ai fini della valutazione stessa,
proponendo al Consiglio dei ministri le eventuali
deliberazioni di stato di emergenza;
d) esercita funzioni sostitutive nei casi di
inadempienza o su richiesta delle regioni e delle province
autonome;
e) stipula intese con organismi esteri in casi di
eventi interessanti le zone di confine o in caso di crisi
internazionali;
f) promuove e sviluppa accordi con organismi
internazionali in materia di prevenzione dei rischi, di
organizzazione, di interventi di soccorso e di tutela della
pubblica incolumità anche in riferimento ai problemi della
difesa civile;
g) predispone gli indirizzi operativi dei
programmi di previsione e di prevenzione dei rischi, nonché i
programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione
delle conseguenti misure di emergenza, di intesa con le
regioni, le province autonome e gli enti locali;
h) promuove, sviluppa e diffonde attività di
ricerca e di studio in tutti i settori di interesse della
protezione civile.
2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituito presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri un Comitato
paritetico tra Stato, regioni ed enti locali, nel cui ambito
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, designa i propri
rappresentanti. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono emanate le norme per la composizione e il
funzionamento del Comitato.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, il
Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega,
il Ministro per il coordinamento della protezione civile o un
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
sua volta delegato, si avvalgono del Dipartimento della
protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge
23 agosto 1988, n. 400.
4. Presso il Dipartimento della protezione civile operano
la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione
dei grandi rischi, il Comitato operativo della protezione
civile e il Comitato nazionale del volontariato di protezione
civile, la cui composizione e il cui funzionamento sono
stabiliti del Presidente del Consiglio dei ministri, con
apposito decreto, tenuto conto della rappresentatività delle
regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e
degli enti locali.
5. Il Dipartimento della protezione civile di cui il
Presidente del Consiglio dei ministri, o per sua delega, il
Ministro per il coordinamento della protezione civile o un
Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri a
sua volta delegato, si avvalgono per le attività previste
dalla presente legge, promuove l'esecuzione di periodiche
esercitazioni, di intesa con le regioni e con gli enti locali,
attività di informazione alle popolazioni interessate per gli
scenari nazionali, nonché attività di diffusione di cultura e
informazione di protezione civile; provvede all'attività
tecnico-operativa volta ad assicurare i primi interventi da
effettuare in concorso con le regioni; provvede altresì
all'attività di formazione in materia di protezione civile
sempre in raccordo con le regioni.
6. Per ciò che concerne gli interventi dello Stato in
situazioni di emergenza, e in particolare per gli scenari di
carattere nazionale individuati, il Dipartimento della
protezione civile definisce, attraverso appositi accordi con
le regioni e con gli enti locali, gli interventi e la
struttura organizzativa necessari per fronteggiare gli eventi
calamitosi, sulla base di piani di emergenza da coordinare con
i prefetti anche per gli aspetti dell'ordine e della sicurezza
pubblica, nonché l'esercizio di funzioni sostitutive in caso
di inadempienze o su richiesta degli enti locali, nel rispetto
del principio di sussidiarietà.
7. Il Dipartimento della protezione civile svolge compiti
relativi alla formulazione degli indirizzi e dei criteri
generali, di cui all'articolo 107, comma 1, lettere a) e
f), numero 1), e all'articolo 93, comma 1, lettera
g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, da
sottoporre al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero,
per sua delega, al Ministro per il coordinamento della
protezione civile, per l'approvazione del Consiglio dei
ministri, nonché compiti relativi alle attività, connesse agli
eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernenti la
predisposizione di ordinanze, di cui all'articolo 5, commi 2 e
3, della medesima legge, da emanare dal Presidente del
Consiglio dei ministri ovvero, per sua delega, dal Ministro
per il coordinamento della protezione civile.
8. Secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei
ministri ovvero, per sua delega, del Ministro per il
coordinamento della protezione civile o di un Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio dei ministri a sua volta
delegato, il Capo del Dipartimento della protezione civile
rivolge agli enti locali, alle regioni, alle amministrazioni
centrali e periferiche dello Stato, agli enti pubblici
nazionali e territoriali e a ogni altra istituzione ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio
nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle
finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al
comma 1.
Art. 5.
(Tipologia degli eventi).
1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi
si distinguono in:
a) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo, che possono essere affrontati mediante interventi
attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via
ordinaria;
b) eventi naturali o connessi con l'attività
dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano
l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni
competenti in via ordinaria nel rispetto del principio di
sussidiarietà;
c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi
che, per intensità, estensione e rilevanza, devono essere
affrontati con mezzi e poteri straordinari nel rispetto del
principio di sussidiarietà.
Art. 6.
(Competenze degli uffici territoriali
del Governo).
1. Al verificarsi degli eventi calamitosi di cui alle
lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, e in
ogni altro caso a seguito di richiesta degli organi di
protezione civile, gli uffici territoriali del Governo si
attivano per disporre l'utilizzazione dei servizi di emergenza
da coordinare a livello provinciale, nonché l'eventuale
impiego delle Forze armate, al fine di assicurare ordine
pubblico, supporto alle attività di primo soccorso svolte dai
sindaci, nonché attività di informazione e di collegamento.
Ogni ufficio territoriale del Governo si dota di un proprio
piano di attivazione per la protezione civile, da coordinare
con quelli degli enti territoriali.
Art. 7.
(Competenze delle regioni).
1. Le regioni, oltre ad esercitare la funzione legislativa
concorrente in materia di protezione civile, svolgono le
funzioni di indirizzo, organizzazione, attuazione e
coordinamento delle attività di protezione civile in ambito
regionale conformemente al principio di sussidiarietà.
2. Le regioni, con proprie norme e nel rispetto degli
indirizzi nazionali, disciplinano le attività di protezione
civile di competenza propria e degli altri soggetti pubblici e
privati in ambito regionale, con particolare riferimento a:
a) la previsione e la realizzazione delle
strutture necessarie per garantire l'espletamento
dell'attività di protezione civile e l'assicurazione della
loro costante operatività;
b) la predisposizione dei programmi di previsione
e di prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi
nazionali;
c) l'attuazione di interventi urgenti in caso di
crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi
di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c),
avvalendosi anche del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco;
d) l'elaborazione degli indirizzi per la
predisposizione dei piani provinciali di emergenza in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b);
e) l'attuazione degli interventi necessari per
favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree
colpite da eventi calamitosi;
f) la dichiarazione dello stato di emergenza nella
regione per gli eventi riconducibili a quelli di cui
all'articolo 5, comma 1, lettera b), della presente
legge, nonché la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale
calamità o avversità atmosferica, ivi compresa
l'individuazione dei territori danneggiati e delle provvidenze
di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e successive
modificazioni;
g) gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione
e l'utilizzo del volontariato;
h) il coordinamento dell'attività degli enti e
degli altri soggetti coinvolti nell'attività di protezione
civile;
i) la definizione della mappa regionale dei
rischi, attraverso la composizione delle mappe provinciali, se
necessario integrandole;
l) la richiesta alla Presidenza del Consiglio dei
ministri della dichiarazione dello stato di emergenza per gli
eventi riconducibili a quelli di cui all'articolo 5, comma 1,
lettera c);
m) la procedura di emanazione da parte del
presidente della giunta regionale, anche nella eventuale veste
di commissario delegato del Presidente del Consiglio dei
ministri, di ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
n) l'esercizio di funzioni sostitutive in caso di
inadempienze o su richiesta degli enti locali, nel rispetto
del principio di sussidiarietà;
o) la stipula di accordi con le regioni limitrofe
per fronteggiare in maniera coordinata situazioni di
particolare rilevanza, nonché con regioni estere e governi
nazionali per la realizzazione di attività comuni o in
collaborazione;
p) la predisposizione e l'aggiornamento di elenchi
di esperti nelle materie attinenti la protezione civile da
utilizzare nelle attività regionali ed extraregionali;
q) l'attuazione dello spegnimento degli incendi
boschivi anche con mezzi aerei di proprietà regionale, fatto
salvo l'uso dei mezzi aerei di competenza statale; previa
intesa, ciascuna regione fornisce il supporto necessario alle
regioni limitrofe;
r) gli indirizzi e i criteri per la promozione e
la costituzione di corpi comunali dei vigili del fuoco
volontari, nonché il possibile sostegno finanziario alle
iniziative;
s) la garanzia del più ampio coinvolgimento del
volontariato nelle attività di protezione civile, anche
favorendo la costituzione di gruppi comunali di
volontariato;
t) la promozione e il sostegno di forme associate
di gestione dei servizi di protezione civile nei piccoli
comuni;
u) la promozione dell'attività di formazione in
materia di protezione civile, con particolare riguardo alla
formazione degli specialisti di cui alla lettera p), da
organizzare a cura del competente servizio regionale nel
rispetto degli indirizzi forniti dal Dipartimento della
protezione civile.
3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui alle lettere
b) e c) del comma 1 dell'articolo 5, il presidente
della giunta regionale:
a) si avvale dell'opera del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, delle
Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, previa
intesa con i Ministri competenti, provvedendo al coordinamento
dei relativi organi periferici;
b) istituisce per il periodo dell'emergenza un
comitato tecnico composto da esperti, da scegliere nell'ambito
degli elenchi previsti al comma 2, lettera p), di cui si
avvale in relazione alla natura dell'evento stesso.
4. Per specifiche problematiche di protezione civile di
natura tecnico-scientifica, la regione può avvalersi, con
apposite convenzioni, della consulenza di strutture
scientifiche particolarmente competenti nella materia.
5. Le competenze previste dal presente articolo devono
intendersi attribuite anche alle province autonome di Trento e
di Bolzano.
Art. 8.
(Competenze delle province).
1. Le province provvedono all'attuazione delle attività di
protezione civile in ambito provinciale, conformemente al
principio di sussidiarietà, con particolare riferimento a:
a) l'attuazione, in ambito provinciale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabiliti dai programmi e dai piani regionali, con
l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi;
b) la predisposizione dei piani provinciali di
emergenza sulla base degli indirizzi regionali per ogni tipo
di rischio esistente nel territorio provinciale e la loro
attuazione;
c) la vigilanza sulla predisposizione da parte
delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi
urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di
eventi calamitosi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
b);
d) la rilevazione, la raccolta e la elaborazione
dei dati ai fini della predisposizione e dell'aggiornamento
della mappa dei rischi, articolata per comune, da trasmettere
alla regione e ai comuni interessati;
e) la partecipazione agli interventi di soccorso
alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi, anche al di
fuori dell'ambito provinciale;
f) il censimento, l'organizzazione e il sostegno
delle organizzazioni di volontariato di protezione civile a
livello provinciale e intercomunale, sulla base degli
indirizzi nazionali e regionali;
g) la presa d'atto e l'analisi dei piani comunali
di protezione civile;
h) lo svolgimento di periodiche esercitazioni;
i) l'attività di informazione alle popolazioni
interessate;
l) ogni altra attività indicata dalla legge
regionale.
2. Nello svolgimento dei propri compiti, la provincia può
avvalersi degli esperti di cui all'articolo 7, comma 2,
lettera p).
Art. 9.
(Competenze dei comuni).
1. I comuni sono titolari delle funzioni amministrative in
materia di protezione civile in ambito comunale e provvedono
all'attuazione delle relative attività, conformemente al
principio di sussidiarietà, mediante:
a) l'attuazione, in ambito comunale, delle
attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei
rischi, stabiliti dai programmi e dai piani regionali;
b) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi
quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad
assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in
ambito comunale;
c) la predisposizione dei piani comunali e
intercomunali di emergenza, anche nelle eventuali forme
associative e di cooperazione previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ambito
montano anche tramite le comunità montane, nonché la cura
della loro attuazione, sulla base degli indirizzi
regionali;
d) l'attivazione e la direzione unitaria in ambito
comunale dei primi soccorsi alla popolazione e degli
interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza;
e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle
strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
f) l'utilizzo, in raccordo con la provincia, del
volontariato di protezione civile a livello comunale e
intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e
regionali.
2. I comuni devono dotarsi di una struttura di protezione
civile. E' facoltà dei comuni di piccole dimensioni porre in
atto idonee forme di aggregazione con comuni limitrofi per la
realizzazione della suddetta struttura, ferma restando in capo
ai singoli sindaci la funzione di autorità comunale di
protezione civile nel territorio di competenza.
3. Quale struttura operativa fondamentale per le attività
di protezione civile a livello di comune o di più comuni, il
comune costituisce il Corpo volontario dei vigili del fuoco e
di protezione civile con il compito di supporto all'azione di
intervento e di sopralluogo, secondo gli indirizzi regionali.
Il Corpo deve essere riconosciuto dalla regione. Il comune
può, in alternativa, sentita la regione e nel rispetto dei
medesimi indirizzi regionali, individuare la stessa funzione
in una o più organizzazioni locali coordinate di volontariato
di protezione civile.
4. Il comune concorre alla rilevazione e alla raccolta dei
dati relativi ai rischi potenziali sul proprio territorio ai
fini della predisposizione della mappa regionale dei rischi di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera i).
5. Sulla base della mappa regionale dei rischi di cui al
comma 4, il comune predispone il piano comunale di protezione
civile.
6. Al verificarsi dell'emergenza, il sindaco assume la
direzione e il coordinamento dei servizi di emergenza e delle
attività di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite
e provvede agli interventi necessari, coordinandosi con i
sindaci dei comuni confinanti, con il presidente della giunta
provinciale e con il prefetto. Le comunicazioni inerenti tali
attività sono con regolarità trasmesse all'amministrazione
provinciale, alla regione, all'ufficio territoriale del
Governo e al Dipartimento della protezione civile.
7. Quando la calamità naturale o l'evento non possono
essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il
sindaco chiede l'intervento di altre forze, risorse e
strutture alle organizzazioni del volontariato di protezione
civile, ai sindaci dei comuni limitrofi, ai presidenti delle
giunte provinciale e regionale, al prefetto e al Dipartimento
della protezione civile.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti il sindaco può
avvalersi di un esperto della materia oggetto dell'evento, da
scegliere nell'ambito degli elenchi di cui all'articolo 7,
comma 2, lettera p).
Art. 10.
(Stato di emergenza e potere di ordinanza).
1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, delibera
lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione
territoriale in stretto riferimento alla qualità e alla natura
degli eventi, con la possibilità di nominare, di intesa con la
regione o le regioni interessate, uno o più commissari
delegati; con le medesime modalità si procede alla revoca
dello stato di emergenza al venire meno dei relativi
presupposti. La dichiarazione di stato di emergenza e le
relative ordinanze possono riguardare anche eventi di difesa
civile ed altri grandi eventi.
2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza
conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1 si provvede,
anche a mezzo di ordinanze in deroga alle disposizioni
vigenti, nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento
giuridico.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per
sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione
civile, che può a sua volta delegare un Sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il presidente
della giunta regionale interessata ove nominato commissario
delegato, possono altresì emanare ordinanze finalizzate ad
evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a
cose. Le ordinanze di emergenza in materia di difesa civile
possono essere delegate dal Presidente del Consiglio dei
ministri anche al Ministro dell'interno, previa nomina a
commissario delegato.
4. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti
devono contenere l'indicazione delle principali norme cui si
intende derogare e devono essere motivate.
5. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo dal
Presidente del Consiglio dei ministri, dai delegati e dal
presidente della giunta regionale sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino ufficiale regionale,
nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché siano
pubblicate ai sensi dell'articolo 125 e seguenti del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi
eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della
protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende
necessaria la delibera dello stato di emergenza.
Art. 11.
(Norme finanziarie).
1. Le somme relative alle autorizzazioni di spesa a favore
del Fondo per la protezione civile sono iscritte, in relazione
al tipo di intervento previsto, in apposite unità previsionali
di base, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro
dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, su proposta del Ministro per il coordinamento
della protezione civile, le variazioni compensative che si
rendano necessarie nel corso dell'esercizio in relazione agli
interventi da effettuare.
2. Per gli interventi di emergenza, di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 5, il Presidente del
Consiglio dei ministri o, su sua delega, il Ministro per il
coordinamento della protezione civile, possono provvedere,
anche a mezzo di soggetti titolari di pubbliche funzioni,
anche se non dipendenti statali, mediante ordini di
accreditamento da disporre su pertinenti unità previsionali di
base, per i quali non trovano applicazione le norme della
legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato
sui limiti di somma. Tali ordini di accreditamento sono
sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine
dell'esercizio in cui son stati emessi, possono essere
trasportati all'esercizio seguente.
3. I versamenti di fondi da parte di enti o di privati per
le esigenze di protezione civile confluiscono all'entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione alle rispettive
unità previsionali di base dello stato di previsione della
spesa, con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze.
4. Le obbligazioni giuridiche assunte anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge a carico del
Fondo per la protezione civile danno luogo a formali impegni a
carico delle competenti unità previsionali di base da
istituire ai sensi del comma 1.
5. Il finanziamento degli interventi di emergenza di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
presente legge, nonché delle attività regionali di protezione
civile e al fine di favorire l'istituzione dei vigili del
fuoco volontari in ambito comunale ai sensi dell'articolo 9, è
di norma posto a carico del Fondo regionale di protezione
civile di cui all'articolo 138, comma 16, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, nonché delle quote di ripartizione tra
le regioni delle risorse per l'esercizio delle funzioni
conferite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e
successive modificazioni, nonché delle risorse di carattere
regionale.
Art. 12.
(Nomina del Ministro per il coordinamento della protezione
civile e modifiche di norme).
1. Al fine di garantire le finalità di indirizzo e di
coordinamento di cui all'articolo 4 della presente legge,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, può nominare il
Ministro per il coordinamento della protezione civile, in
deroga all'articolo 9, commi 1 e 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è sostituito
dal seguente:
"1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le
funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di
garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli
organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli
enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica,
attività di soccorso e di assistenza in caso di emergenze di
protezione civile sotto il coordinamento del Presidente del
Consiglio dei ministri o del Ministro dallo stesso delegato,
tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e
soccorso pubblico".
3. All'articolo 6-bis, comma 2 del decreto-legge 7
settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla
legge 9 novembre 2001, n. 401, le parole: "dell'interno" sono
soppresse.
Art. 13.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati:
a) la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive
modificazioni;
b) il regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;
c) gli articoli 3, comma 1-bis, 5 e
5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n.
343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2001, n. 401.