XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3160
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intende porre fine alla tormentata questione della
equiparazione economica dei sottufficiali dell'Arma dei
carabinieri ai membri della Polizia di Stato conseguente alla
legge 1^ aprile 1981, n. 121.
Com'è noto, quest'ultimo provvedimento, introducendo il
nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, prevedeva all'articolo 43, commi sedicesimo e
diciassettesimo, l'estensione del trattamento economico della
Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri sulla base di una
tabella allegata alla legge stessa.
Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza
n. 277 del 3-12 giugno 1991, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale del citato articolo 43, comma diciassettesimo,
nonché della tabella allegata, nella parte in cui non
includevano le qualifiche degli ispettori della Polizia di
Stato, ai fini della equiparazione del trattamento economico
con il corrispondente grado dell'Arma dei carabinieri.
A seguito di tale sentenza, il legislatore è intervenuto
con il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nel quale,
oltre a stabilire la copertura finanziaria per le sentenze dei
giudici amministrativi che avevano sollevato la questione di
costituzionalità poi accolta, ha disposto anche l'estensione
dei nuovi inquadramenti per tutti i sottufficiali dell'Arma
dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con
decorrenza dal 1^ gennaio 1992, e lo scaglionamento del
pagamento delle competenze arretrate. Il medesimo legislatore,
all'articolo 4, ha inoltre tutelato il diritto dei dipendenti
non ricorrenti alla percezione degli arretrati per il più
favorevole inquadramento, a condizione che gli stessi fossero
in servizio alla data del 1^ gennaio 1987.
Occorre sottolineare, inoltre, che l'articolo 4 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443,
interpretando in modo autentico l'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 5 del 1992, ha precisato che il diritto agli
arretrati ed agli oneri accessori ad essi collegati,
scaturenti dall'applicazione della sentenza n. 277 del 1991,
deve intendersi riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma,
sia ricorrenti che non ricorrenti.
La più volte citata sentenza della Corte costituzionale,
vertendo sull'applicazione di norme riguardanti il trattamento
economico secondo nuovi criteri interpretativi, ha potuto
esplicare effetti, però, nei confronti dei sottufficiali non
ricorrenti solo a condizione che i medesimi fossero cessati
dal servizio (ovvero fossero in costanza di posizione
ausiliaria) nel quinquennio antecedente il 20 giugno 1991 -
giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza
stessa - e cioè dal 20 giugno 1986 in poi.
Detto orientamento, successivamente confermato dalla
sezione di controllo della Corte dei conti (deliberazione 24
aprile 1998 n. 35/98), si è rivelato fortemente punitivo nei
confronti del personale più anziano, collocato a riposo dopo
l'entrata in vigore della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ma
anteriormente al 20 giugno 1986 e che ha visto disconosciuti i
meriti acquisiti nella sua lunga ed onorata milizia al
servizio delle istituzioni e della collettività nazionale.
Pertanto, sono indilazionabili il riesame e l'integrazione
dei provvedimenti legislativi sopra indicati, al fine di
compiere un doveroso atto di giustizia, eliminando ogni
ingiustificata sperequazione tra persone che in servizio hanno
profuso uguale, encomiabile impegno ed hanno affrontato gli
stessi rischi e gli stessi disagi.
Del resto, lo stesso Gabinetto del Ministro della difesa,
interessato in merito alla problematica della esistente
sperequazione tra i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri
cessati dal servizio tra il 1981 e il 1986 e gli omologhi
ispettori della Polizia di Stato, ha comunicato che sono state
date direttive allo Stato Maggiore della Difesa e al
Segretario Generale della Difesa affinché venga valutata la
possibilità di predisporre apposito provvedimento legislativo
al fine di estendere i benefìci della "equiparazione" anche al
personale dell'Arma tuttora escluso.
La direzione generale del personale militare, nel gennaio
dello scorso anno, ha inoltre reso noto che si è a conoscenza
di decisioni della Corte dei conti che, in sede
giurisdizionale, hanno riconosciuto ad alcuni sottufficiali in
congedo dell'Arma, purché in servizio alla data di entrata in
vigore della legge n. 121 del 1981 il diritto alla
riliquidazione della pensione a decorrere dal 1^ gennaio
1992.
Per tali motivi, si raccomanda una rapida approvazione
della presente proposta di legge.