XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3160




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre fine alla tormentata questione della equiparazione economica dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri ai membri della Polizia di Stato conseguente alla legge 1^ aprile 1981, n. 121.
        Com'è noto, quest'ultimo provvedimento, introducendo il nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza, prevedeva all'articolo 43, commi sedicesimo e diciassettesimo, l'estensione del trattamento economico della Polizia di Stato all'Arma dei carabinieri sulla base di una tabella allegata alla legge stessa.
        Successivamente, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 277 del 3-12 giugno 1991, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 43, comma diciassettesimo, nonché della tabella allegata, nella parte in cui non includevano le qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato, ai fini della equiparazione del trattamento economico con il corrispondente grado dell'Arma dei carabinieri.
        A seguito di tale sentenza, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, nel quale, oltre a stabilire la copertura finanziaria per le sentenze dei giudici amministrativi che avevano sollevato la questione di costituzionalità poi accolta, ha disposto anche l'estensione dei nuovi inquadramenti per tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con decorrenza dal 1^ gennaio 1992, e lo scaglionamento del pagamento delle competenze arretrate. Il medesimo legislatore, all'articolo 4, ha inoltre tutelato il diritto dei dipendenti non ricorrenti alla percezione degli arretrati per il più favorevole inquadramento, a condizione che gli stessi fossero in servizio alla data del 1^ gennaio 1987.
        Occorre sottolineare, inoltre, che l'articolo 4 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 443, interpretando in modo autentico l'articolo 1 del citato decreto-legge n. 5 del 1992, ha precisato che il diritto agli arretrati ed agli oneri accessori ad essi collegati, scaturenti dall'applicazione della sentenza n. 277 del 1991, deve intendersi riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma, sia ricorrenti che non ricorrenti.
        La più volte citata sentenza della Corte costituzionale, vertendo sull'applicazione di norme riguardanti il trattamento economico secondo nuovi criteri interpretativi, ha potuto esplicare effetti, però, nei confronti dei sottufficiali non ricorrenti solo a condizione che i medesimi fossero cessati dal servizio (ovvero fossero in costanza di posizione ausiliaria) nel quinquennio antecedente il 20 giugno 1991 - giorno successivo alla data di pubblicazione della sentenza stessa - e cioè dal 20 giugno 1986 in poi.
        Detto orientamento, successivamente confermato dalla sezione di controllo della Corte dei conti (deliberazione 24 aprile 1998 n. 35/98), si è rivelato fortemente punitivo nei confronti del personale più anziano, collocato a riposo dopo l'entrata in vigore della legge 1^ aprile 1981, n. 121, ma anteriormente al 20 giugno 1986 e che ha visto disconosciuti i meriti acquisiti nella sua lunga ed onorata milizia al servizio delle istituzioni e della collettività nazionale.
        Pertanto, sono indilazionabili il riesame e l'integrazione dei provvedimenti legislativi sopra indicati, al fine di compiere un doveroso atto di giustizia, eliminando ogni ingiustificata sperequazione tra persone che in servizio hanno profuso uguale, encomiabile impegno ed hanno affrontato gli stessi rischi e gli stessi disagi.
        Del resto, lo stesso Gabinetto del Ministro della difesa, interessato in merito alla problematica della esistente sperequazione tra i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri cessati dal servizio tra il 1981 e il 1986 e gli omologhi ispettori della Polizia di Stato, ha comunicato che sono state date direttive allo Stato Maggiore della Difesa e al Segretario Generale della Difesa affinché venga valutata la possibilità di predisporre apposito provvedimento legislativo al fine di estendere i benefìci della "equiparazione" anche al personale dell'Arma tuttora escluso.
        La direzione generale del personale militare, nel gennaio dello scorso anno, ha inoltre reso noto che si è a conoscenza di decisioni della Corte dei conti che, in sede giurisdizionale, hanno riconosciuto ad alcuni sottufficiali in congedo dell'Arma, purché in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 121 del 1981 il diritto alla riliquidazione della pensione a decorrere dal 1^ gennaio 1992.
        Per tali motivi, si raccomanda una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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