XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3160




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio alla data di entrata in vigore della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e collocati a riposo anteriormente al 20 giugno 1986, sono estesi i benefici economici di cui al decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Frontespizio Relazione