XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3160
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in servizio
alla data di entrata in vigore della legge 1^ aprile 1981, n.
121, e collocati a riposo anteriormente al 20 giugno 1986,
sono estesi i benefici economici di cui al decreto-legge 7
gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
6 marzo 1992, n. 216.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.