XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3159
Onorevoli Colleghi! - Può, la pena dell'ergastolo,
essere compatibile con i diritti fondamentali sancìti dalla
nostra Costituzione? La risposta delle forze democratiche, che
si sono interrogate su tale quesito, è che essa sia in
profonda e radicale contraddizione con i princìpi del nostro
ordinamento e, in particolare, con quanto stabilito
dall'articolo 27 della Costituzione in tema di finalità
rieducativa della pena.
L'ergastolo, infatti, non può tendere al recupero del
detenuto, in quanto si concretizza solo come privazione della
libertà ed elimina qualsiasi speranza per il futuro, negando
in tal modo una dimensione fondamentale della vita umana, e
ciò anche nei casi in cui il detenuto abbia già scontato
numerosi anni di carcere e abbia dato prova, con la sua
condotta, della volontà, nonché della capacità, di
reinserimento sociale.
E' pur vero che la Corte costituzionale respinse a suo
tempo l'eccezione di incostituzionalità sollevata rispetto a
tale tipo di sanzione penale, ma è importante sottolineare che
l'orientamento suddetto si fondò sulla sola considerazione che
l'ergastolo, in conseguenza dell'approvazione della legge n.
1634 del 1962 (che estendeva l'applicazione della liberazione
condizionale anche agli "ergastolani" che avessero espiato
ventotto anni di detenzione), aveva di fatto cessato di essere
connotato da quel carattere di perpetuità incompatibile con il
concetto stesso di rieducazione.
Non è trascurabile, peraltro, che già nel corso dei lavori
dell'Assemblea costituente, soprattutto da parte di coloro che
avevano sofferto lunghissimi anni di detenzione durante il
fascismo, furono espresse molte riserve sul carcere a vita;
tuttavia, al problema non fu dato un diretto sbocco a livello
costituzionale, poiché si ritenne che esso dovesse essere
affrontato, e risolto, dal legislatore ordinario nell'ambito
di una revisione del sistema delle pene.
La necessità di interventi nella materia fu, quindi,
sollevata in diverse legislature (IV, V, VIII, IX, X e XIII),
ma i numerosi progetti di legge di impronta abolizionista -
che pur avevano registrato un'ampia convergenza di forze
politiche - non si tradussero in legge.
In particolare, dopo un ampio e proficuo confronto su un
disegno di legge di iniziativa della senatrice Ersilia
Salvato, il 30 aprile 1998 venne approvato dal Senato della
Repubblica un testo condiviso da gran parte dei gruppi
parlamentari che, purtroppo, non venne mai approvato dalla
Camera dei deputati (atto Senato n. 211, XIII legislatura).
Si ritiene opportuno, quindi, riproporre all'attenzione
del Parlamento il testo approvato nella scorsa legislatura dal
Senato della Repubblica che, operando nel contempo un puntuale
coordinamento delle disposizioni vigenti con il complesso
delle innovazioni proposte, in particolare prevede
all'articolo 3 l'abolizione dell'ergastolo, nonché,
all'articolo 4, la sostituzione dello stesso con la
"reclusione speciale", pena che si estende dai trenta ai
trentadue anni.
I proponenti ritengono che ci siano tutti i motivi perché
si giunga finalmente ad una scelta di principio coerente con
le ragioni culturali e ideali, ancor prima che giuridiche,
proprie di una società democratica che si fonda sul rispetto
dell'individuo.
Peraltro, le obiezioni costantemente avanzate in merito
all'abolizione del "carcere a vita" - che per lo più si basano
su una asserita funzione di prevenzione nei confronti delle
più gravi forme di criminalità - non possono più trovare
fondamento: in primo luogo, infatti, l'acquisita reversibilità
dell'ergastolo ridimensiona comunque la funzione deterrente
dello stesso; inoltre - e soprattutto - l'esperienza insegna
che, in generale, la gravità della pena, oltre un certo
limite, non ha affatto efficacia preventiva, la quale è invece
assicurata dal restringimento delle aree di impunità,
dall'efficienza, nonché dalla rapidità del processo.
Presentando questa proposta di legge, i proponenti
auspicano quindi che tale scelta di civiltà - già operata da
alcuni Paesi europei, quali la Spagna e il Portogallo -
incontri un vasto consenso e possa in tempi rapidi divenire
legge dello Stato, in modo che, da un lato, possa trovare
realmente attuazione quanto sancito a livello costituzionale
in tema di finalità rieducativa della pena e, dall'altro,
vengano compiuti importanti passi in avanti nel campo del
diritto penale verso l'introduzione di un nuovo codice, che
sostituisca quello vigente, che risale al 1930 e che, malgrado
le modifiche apportate e gli interventi della Corte
costituzionale, è ancora caratterizzato da una concezione del
diritto penale, e della pena, che mal si concilia con i
princìpi costituzionali.