XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3159
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 17 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 17. - (Pene principali, altre pene e sanzioni
sostitutive). - Le pene principali stabilite per i delitti
sono la reclusione speciale, la reclusione e la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono
l'arresto e l'ammenda.
La legge prevede i casi e le condizioni per l'applicazione
di altre pene e di sanzioni sostitutive delle pene principali
e ne determina la specie".
Art. 2.
1. L'articolo 18 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 18. - (Denominazione e classificazione delle pene
principali).- Sotto la denominazione di pene detentive o
restrittive della libertà personale la legge comprende la
reclusione speciale, la reclusione e l'arresto.
Sotto la denominazione di pene pecuniarie la legge
comprende la multa e l'ammenda".
Art. 3.
1. Salvo quanto disposto dalla presente legge, nel codice
penale e nel codice di procedura penale, nonché nelle altre
disposizioni codicistiche, di legge e di regolamento vigenti,
la parola: "ergastolo", ovunque ricorra, è sostituita dalle
seguenti: "reclusione speciale".
Art. 4.
1. L'articolo 22 del codice penale è sostituito dal
seguente:
"Art. 22. - (Reclusione speciale). - La pena della
reclusione speciale si estende da trenta a trentadue anni".
Art. 5.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 32 del codice
penale sono abrogati.
2. Al terzo comma dell'articolo 32 del codice penale le
parole: "alla reclusione" sono sostituite dalle seguenti: "a
pena detentiva per delitto".
Art. 6.
1. Al secondo comma dell'articolo 64 del codice penale
sono aggiunte le seguenti parole: "e quella della reclusione
speciale gli anni trentatré".
Art. 7.
1. I numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 66 del codice penale
sono sostituiti dai seguenti:
"1) gli anni trentatré, se si tratta della
reclusione speciale;
2) gli anni trenta, se si tratta della
reclusione;
3) gli anni cinque, se si tratta dell'arresto;
3-bis) e, rispettivamente, 10.330 euro o 2.066
euro, se si tratta della multa o dell'ammenda; ovvero,
rispettivamente, 30.987 euro o 6.197 euro se il giudice si
avvale della facoltà di aumento indicata al secondo comma
dell'articolo 133-bis".
Art. 8.
1. I commi primo e secondo dell'articolo 72 del codice
penale sono sostituiti dai seguenti:
"Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa
la pena della reclusione speciale, si applica detta pena nella
misura di anni trentatré, con l'isolamento diurno da sei mesi
a due anni.
Nel caso di concorso di un delitto che importa la pena
della reclusione speciale con uno o più delitti che importano
pene detentive temporanee di specie diversa, si applica la
pena della reclusione speciale con l'isolamento diurno da due
a dodici mesi".
2. Al terzo comma dell'articolo 72 del codice penale le
parole: "L'ergastolano condannato" sono sostituite dalle
seguenti: "Il condannato alla reclusione speciale
soggetto".
Art. 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 177 del codice penale le
parole: "ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di
liberazione condizionale, se trattasi di condannato
all'ergastolo" sono soppresse.
Art. 10.
1. All'articolo 230, primo comma, numero 1), del codice
penale, dopo le parole: "se è inflitta la pena della" sono
inserite le seguenti: "reclusione speciale o della".
Art. 11.
1. L'ergastolo irrogato prima della data di entrata in
vigore della presente legge è sostituito con la reclusione
speciale e con la misura di sicurezza di cui all'articolo 230,
primo comma, numero 1), del codice penale.
2. Il giudice dell'esecuzione determina, ai sensi
dell'articolo 666 del codice di procedura penale, la misura
della pena di sostituzione.
Art. 12.
1. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura
penale è aggiunto il seguente periodo: "Alla pena della
reclusione speciale è sostituita la pena della reclusione per
un tempo pari a quello della reclusione speciale che il
giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze del
caso ma diminuito di un sesto".