XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3158
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di rafforzare la garanzia dell'effettività del
diritto di difesa in quei procedimenti penali camerali nei
quali la disconosciuta necessarietà della presenza del
difensore, e della rilevanza del legittimo impedimento da
questi addotto, rappresentano un grave vulnus al diritto
di difesa ed all'attuazione del principio del giusto processo
sancito dalla Costituzione (articolo 111). L'attuale
disciplina normativa contenuta nell'articolo 127 del codice di
procedura penale, di seguito denominato "codice", mal si
concilia, infatti, con l'esigenza di assicurare un efficace ed
effettivo contraddittorio nei procedimenti camerali instaurati
a seguito dell'impugnazione di una sentenza di non luogo a
procedere o di una sentenza emessa al termine di un giudizio
abbreviato.
La collocazione sistematica nel secondo libro del codice e
la generalità della previsione impongono l'applicazione del
modulo procedimentale contemplato dall'articolo 127 ad una
vasta gamma di procedimenti eterogenei. La secondarietà delle
materie trattate rispetto al dibattimento ha indotto il
legislatore a delineare un meccanismo improntato ad esigenze
di celerità ed economia processuale, prevedendo come solo
eventuale la presenza e la partecipazione delle parti
interessate, senza attribuire rilievo alcuno al legittimo
impedimento addotto dal difensore di fiducia.
La generale applicazione del sistema delineato
dall'articolo 127 del codice e della connessa compressione
delle garanzie difensive è stata delimitata soltanto da alcune
specifiche deroghe, nelle quali si prevede la necessaria
presenza del pubblico ministero e del difensore. Si pensi
all'udienza di convalida, all'udienza in sede di incidente
probatorio, all'udienza davanti al tribunale di sorveglianza o
all'udienza preliminare, con riferimento alla quale la novella
del 1999 (legge 16 dicembre 1999, n. 479) - in ossequio al
principio di effettività del diritto di difesa - ha completato
l'ambito delle garanzie difensive con il formale
riconoscimento del rilievo del legittimo impedimento addotto
dal difensore operato con l'inserimento dell'articolo
420-ter.
Nessuna specifica deroga, peraltro, è stata sancita con
riferimento al procedimento di appello avverso una sentenza di
non luogo a procedere o contro una sentenza emessa al termine
di un giudizio abbreviato. In questi casi resta ferma
l'applicazione dell'articolo 127 del codice e la pesante
compressione delle garanzie difensive.
L'attenuazione del rigore formale è stata più volte
prospettata invocando, in un primo momento, l'estensione a
tali procedimenti della disposizione di cui all'articolo 486,
comma 5, e, in un secondo momento, dell'articolo 420-ter
del codice.
Le argomentazioni di carattere tecnico addotte per
affermare la rilevanza della presenza del difensore di fiducia
e del legittimo impedimento da questi addotto non hanno,
peraltro, consentito alla giurisprudenza di superare il rigido
dettato normativo. La diversità ontologica del dibattimento -
che in un processo di tipo accusatorio rappresenta la sede di
formazione e valutazione della prova - non consente, infatti,
di estenderne l'ambito di applicabilità anche ai procedimenti
in camera di consiglio. Così come la circostanza, meramente
formale, che la novella del 1999 abbia delimitato la rilevanza
del legittimo impedimento del difensore alla sola fase
dell'udienza preliminare, impedisce di estenderne l'ambito di
operatività anche alle successive fasi di impugnazione, pur se
queste hanno ad oggetto le stesse identiche materie trattate
nella precedente fase.
Siamo di fronte, peraltro, ad una conclusione
inaccettabile che la presente proposta di legge si prefigge di
correggere.
Non si intende porre mano alla generale disciplina dei
procedimenti in camera di consiglio, con riferimento alla
maggior parte dei quali il paradigma normativo delineato
dall'articolo 127 del codice si rivela coerente ed adeguato
alla secondarietà delle materie trattate. Si intende piuttosto
evidenziare come la modifica limitata agli articoli 428 e 443
del codice rappresenta uno sviluppo coerente e necessario
della normativa in vigore che - anche alla luce della novella
del 1999 con riferimento all'udienza preliminare - abbisogna
di un completamento.
Con l'articolo 1 si propone, pertanto, di modificare il
comma 2 dell'articolo 428 del codice, mediante la previsione
della necessaria presenza delle parti e l'estensione della
disposizione contenuta nell'articolo 420-ter del codice.
Identica modifica si ritiene di dover apportare al comma 4
dell'articolo 443 del codice.
Rappresenta, infatti, una inammissibile distorsione del
sistema delineato dal codice affermare la necessarietà della
presenza del difensore e garantire la rilevanza del legittimo
impedimento da questi addotto nella fase di primo grado e
disconoscerla nella successiva fase di impugnazione, laddove
si trattano le stesse identiche materie affrontate nel corso
della prima fase dello stesso procedimento.
E' ben vero che l'effettività del diritto di difesa non
comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in
modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase
processuale (sentenza della Corte costituzionale 31 maggio
1996, n. 175) e che il diritto di difesa si può esplicare in
modi diversi (in udienza e fuori, per iscritto o oralmente,
attraverso un intervento diretto o mediante un atto
predisposto e fatto pervenire all'autorità giudiziaria), ma è
altresì vero che le previsioni dell'articolo 127 del codice
mal si adattano al procedimento di appello a seguito
dell'impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere o
di una sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato.
Non può certo fondatamente affermarsi che i procedimenti
di cui agli articoli 428, comma 2, e 443, comma 4, siano
procedimenti di minore importanza rispetto ai corrispondenti
di primo grado. Essi presentano infatti lo stesso fondamento
ontologico del procedimento di primo grado e pertanto
abbisognano del riconoscimento di una più incisiva garanzia di
partecipazione nel corso dell'udienza.
Né sarebbe sufficiente prevedere che l'udienza si svolga
con la necessaria presenza del difensore, senza attribuire
formale riconoscimento al legittimo impedimento del difensore
di fiducia. La garanzia dell'effettività del diritto di
difesa, infatti, impone non soltanto la presenza di un
qualsiasi difensore, ma piuttosto di quel difensore che,
liberamente scelto dall'interessato, oltre ad essere a
conoscenza della vicenda, è in grado di interloquire ed
incidere efficacemente nel corso del procedimento camerale.
L'esercizio del diritto di difesa sarebbe infatti svuotato di
gran parte del suo contenuto se si ritenesse la presenza del
difensore di fiducia sempre fungibile con quella del difensore
di ufficio, non essendo in grado quest'ultimo di offrire un
contributo importante nel corso dell'udienza.
Soltanto garantendo la presenza del difensore di fiducia e
la rilevanza del suo legittimo impedimento si dà concreta
attuazione al principio di effettività della difesa, pena
l'ingiustificabile sacrificio delle scelte tattiche e
strategiche compiute dallo stesso difensore.
La rilevanza costituzionale del diritto di difesa e
dell'assistenza dell'imputato impone, pertanto, di consacrare
a livello di legge ordinaria la necessità di garantire la
inviolabilità del diritto di difesa e dell'assistenza del
difensore anche ai procedimenti camerali in esame.
Si consideri, inoltre, che l'espansione del giudizio
abbreviato realizzata con la novella del 1999 ha determinato
una progressiva dilatazione del connesso sistema camerale di
appello che rende ancora più irragionevole una qualsiasi
limitazione al riconoscimento dell'impedimento del difensore.
Fermo restando che il rafforzamento della garanzia
dell'effettività del diritto di difesa anche nell'udienza
camerale non solo non contrasta con alcun valore
costituzionale, ma, al contrario, attua tali valori.