XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3158




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di rafforzare la garanzia dell'effettività del diritto di difesa in quei procedimenti penali camerali nei quali la disconosciuta necessarietà della presenza del difensore, e della rilevanza del legittimo impedimento da questi addotto, rappresentano un grave vulnus al diritto di difesa ed all'attuazione del principio del giusto processo sancito dalla Costituzione (articolo 111). L'attuale disciplina normativa contenuta nell'articolo 127 del codice di procedura penale, di seguito denominato "codice", mal si concilia, infatti, con l'esigenza di assicurare un efficace ed effettivo contraddittorio nei procedimenti camerali instaurati a seguito dell'impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere o di una sentenza emessa al termine di un giudizio abbreviato.
        La collocazione sistematica nel secondo libro del codice e la generalità della previsione impongono l'applicazione del modulo procedimentale contemplato dall'articolo 127 ad una vasta gamma di procedimenti eterogenei. La secondarietà delle materie trattate rispetto al dibattimento ha indotto il legislatore a delineare un meccanismo improntato ad esigenze di celerità ed economia processuale, prevedendo come solo eventuale la presenza e la partecipazione delle parti interessate, senza attribuire rilievo alcuno al legittimo impedimento addotto dal difensore di fiducia.
        La generale applicazione del sistema delineato dall'articolo 127 del codice e della connessa compressione delle garanzie difensive è stata delimitata soltanto da alcune specifiche deroghe, nelle quali si prevede la necessaria presenza del pubblico ministero e del difensore. Si pensi all'udienza di convalida, all'udienza in sede di incidente probatorio, all'udienza davanti al tribunale di sorveglianza o all'udienza preliminare, con riferimento alla quale la novella del 1999 (legge 16 dicembre 1999, n. 479) - in ossequio al principio di effettività del diritto di difesa - ha completato l'ambito delle garanzie difensive con il formale riconoscimento del rilievo del legittimo impedimento addotto dal difensore operato con l'inserimento dell'articolo 420-ter.
        Nessuna specifica deroga, peraltro, è stata sancita con riferimento al procedimento di appello avverso una sentenza di non luogo a procedere o contro una sentenza emessa al termine di un giudizio abbreviato. In questi casi resta ferma l'applicazione dell'articolo 127 del codice e la pesante compressione delle garanzie difensive.
        L'attenuazione del rigore formale è stata più volte prospettata invocando, in un primo momento, l'estensione a tali procedimenti della disposizione di cui all'articolo 486, comma 5, e, in un secondo momento, dell'articolo 420-ter del codice.
        Le argomentazioni di carattere tecnico addotte per affermare la rilevanza della presenza del difensore di fiducia e del legittimo impedimento da questi addotto non hanno, peraltro, consentito alla giurisprudenza di superare il rigido dettato normativo. La diversità ontologica del dibattimento - che in un processo di tipo accusatorio rappresenta la sede di formazione e valutazione della prova - non consente, infatti, di estenderne l'ambito di applicabilità anche ai procedimenti in camera di consiglio. Così come la circostanza, meramente formale, che la novella del 1999 abbia delimitato la rilevanza del legittimo impedimento del difensore alla sola fase dell'udienza preliminare, impedisce di estenderne l'ambito di operatività anche alle successive fasi di impugnazione, pur se queste hanno ad oggetto le stesse identiche materie trattate nella precedente fase.
        Siamo di fronte, peraltro, ad una conclusione inaccettabile che la presente proposta di legge si prefigge di correggere.
        Non si intende porre mano alla generale disciplina dei procedimenti in camera di consiglio, con riferimento alla maggior parte dei quali il paradigma normativo delineato dall'articolo 127 del codice si rivela coerente ed adeguato alla secondarietà delle materie trattate. Si intende piuttosto evidenziare come la modifica limitata agli articoli 428 e 443 del codice rappresenta uno sviluppo coerente e necessario della normativa in vigore che - anche alla luce della novella del 1999 con riferimento all'udienza preliminare - abbisogna di un completamento.
        Con l'articolo 1 si propone, pertanto, di modificare il comma 2 dell'articolo 428 del codice, mediante la previsione della necessaria presenza delle parti e l'estensione della disposizione contenuta nell'articolo 420-ter del codice. Identica modifica si ritiene di dover apportare al comma 4 dell'articolo 443 del codice.
        Rappresenta, infatti, una inammissibile distorsione del sistema delineato dal codice affermare la necessarietà della presenza del difensore e garantire la rilevanza del legittimo impedimento da questi addotto nella fase di primo grado e disconoscerla nella successiva fase di impugnazione, laddove si trattano le stesse identiche materie affrontate nel corso della prima fase dello stesso procedimento.
        E' ben vero che l'effettività del diritto di difesa non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato in modo identico in ogni tipo di procedimento o in ogni fase processuale (sentenza della Corte costituzionale 31 maggio 1996, n. 175) e che il diritto di difesa si può esplicare in modi diversi (in udienza e fuori, per iscritto o oralmente, attraverso un intervento diretto o mediante un atto predisposto e fatto pervenire all'autorità giudiziaria), ma è altresì vero che le previsioni dell'articolo 127 del codice mal si adattano al procedimento di appello a seguito dell'impugnazione di una sentenza di non luogo a procedere o di una sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato.
        Non può certo fondatamente affermarsi che i procedimenti di cui agli articoli 428, comma 2, e 443, comma 4, siano procedimenti di minore importanza rispetto ai corrispondenti di primo grado. Essi presentano infatti lo stesso fondamento ontologico del procedimento di primo grado e pertanto abbisognano del riconoscimento di una più incisiva garanzia di partecipazione nel corso dell'udienza.
        Né sarebbe sufficiente prevedere che l'udienza si svolga con la necessaria presenza del difensore, senza attribuire formale riconoscimento al legittimo impedimento del difensore di fiducia. La garanzia dell'effettività del diritto di difesa, infatti, impone non soltanto la presenza di un qualsiasi difensore, ma piuttosto di quel difensore che, liberamente scelto dall'interessato, oltre ad essere a conoscenza della vicenda, è in grado di interloquire ed incidere efficacemente nel corso del procedimento camerale. L'esercizio del diritto di difesa sarebbe infatti svuotato di gran parte del suo contenuto se si ritenesse la presenza del difensore di fiducia sempre fungibile con quella del difensore di ufficio, non essendo in grado quest'ultimo di offrire un contributo importante nel corso dell'udienza.
        Soltanto garantendo la presenza del difensore di fiducia e la rilevanza del suo legittimo impedimento si dà concreta attuazione al principio di effettività della difesa, pena l'ingiustificabile sacrificio delle scelte tattiche e strategiche compiute dallo stesso difensore.
        La rilevanza costituzionale del diritto di difesa e dell'assistenza dell'imputato impone, pertanto, di consacrare a livello di legge ordinaria la necessità di garantire la inviolabilità del diritto di difesa e dell'assistenza del difensore anche ai procedimenti camerali in esame.
        Si consideri, inoltre, che l'espansione del giudizio abbreviato realizzata con la novella del 1999 ha determinato una progressiva dilatazione del connesso sistema camerale di appello che rende ancora più irragionevole una qualsiasi limitazione al riconoscimento dell'impedimento del difensore. Fermo restando che il rafforzamento della garanzia dell'effettività del diritto di difesa anche nell'udienza camerale non solo non contrasta con alcun valore costituzionale, ma, al contrario, attua tali valori.




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