XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3158




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 428 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Si applica l'articolo 420-ter".


Art. 2.

        1. Il comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "4. Il giudizio di appello si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Si applica l'articolo 420-ter".



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