XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3158
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 428 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in
camera di consiglio con la partecipazione necessaria del
pubblico ministero e del difensore dell'imputato. Si applica
l'articolo 420-ter".
Art. 2.
1. Il comma 4 dell'articolo 443 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"4. Il giudizio di appello si svolge in camera di
consiglio con la partecipazione necessaria del pubblico
ministero e del difensore dell'imputato. Si applica l'articolo
420-ter".