XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3155
Onorevoli Colleghi! - Le pro-loco sono sorte in
Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento e, come avveniva
in altri Paesi europei, hanno assunto le denominazioni più
diverse: comitati di cura, società per il concorso dei
forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri,
società di abbellimento, oppure semplicemente PRO.
Il nome pro-loco fu in breve tempo generalizzato a
tutte le associazioni turistiche locali.
Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale pro-loco
d'Italia (UNPLI) che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo
nazionale delle pro-loco presso il Ministero del
turismo.
A seguito della soppressione del Ministero del turismo
venne cancellato anche l'albo nazionale delle pro-loco;
molte regioni inserirono le pro-loco nella normativa in
materia di promozione turistica, mentre in altre regioni
mancano ancora oggi riferimenti normativi specifici.
Le pro-loco in Italia sono circa 5.600: il loro
compito è quello di rendere più accogliente il soggiorno nel
centro in cui operano: in effetti: presso molti comuni, le
pro-loco svolgono un ruolo essenziale sia nel
valorizzare le locali attrattive turistiche e culturali, sia
nell'organizzare attività del tempo libero, collaborando con
le amministrazioni comunali (nei comuni dove le pro-loco
non esistono sono le stesse amministrazioni comunali ad
agevolarne la costituzione).
Si rende qui necessario precisare il collegamento tra i
settori del turismo e del tempo libero: i due settori, pur
presentando tratti individuali ben distinti, risultano spesso
complementari tra loro, poiché gli stessi servizi che si
offrono ai residenti possono entrare a pieno titolo
nell'offerta turistica di una determinata area e diventare in
tale modo efficaci stimoli di richiamo turistico.
Pertanto, se per sviluppo della qualità del tempo libero
si intendono le azioni volte a favorire l'accrescimento delle
strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti
principalmente alla popolazione residente, aiutandola a
conoscere e a vivere più intensamente il proprio ambiente
naturale ed umano, che molto spesso ignora o consuma in modo
acritico e, a volte, dannoso, si può affermare che attraverso
tale politica del tempo libero si realizza anche una vera
politica turistica.
Il presente provvedimento persegue la finalità di
valorizzare al massimo le intelligenze, la passione per
l'ambiente, per la storia, per le tradizioni e la cultura del
proprio territorio che i volontari delle pro- loco
esprimono attraverso una miriade di iniziative locali.
Nello stesso tempo, per formare e realizzare le politiche
del turismo e del tempo libero, sono indispensabili capillari
collegamenti territoriali; l'ampia diffusione e l'operatività
delle pro-loco garantiscono alle stesse, quando siano
inserite in un quadro legislativo nazionale e adeguatamente
sostenute la possibilità di continuare a valorizzare le
attrattive naturalistiche, ambientali e culturali locali e,
nello stesso tempo, di partecipare, diffondendone la
conoscenza anche nelle aree più marginali dello Stato, a
programmi regionali, nazionali ed europei (si vedano, ad
esempio, i programmi dell'Unione europea per i giovani, per
gli anziani, per il tempo libero in generale).
In questo modo si crea un canale informativo dal centro
verso la periferia che non mancherà di produrre effetti
positivi sulla futura programmazione del settore turistico.
A completamento della visione programmatica esposta si
inserisce l'UNPLI, quale indispensabile organismo di sostegno
e di coordinamento delle pro-loco e di collegamento tra
queste e gli enti pubblici, già da quarant'anni operante al
servizio delle pro-loco. Tale ruolo, quasi sempre
necessario quando ci si deve rapportare con un numero elevato
di interlocutori, diviene indispensabile per la natura di
totale volontariato che caratterizza le pro- loco.
Si tratta di un volontariato che richiede un supporto di
conoscenze per ottemperare agli adempimenti normativi
necessari alla realizzazione delle attività, nonché un
supporto tecnico che garantisca il collegamento con i
programmi e i progetti avviati dagli enti pubblici e privati
nei settori del turismo e del tempo libero.
Per quanto esposto, nonché al fine di consentire
l'attività di indirizzo e di coordinamento, si ritiene
necessario prevedere un apposito capitolo di bilancio per la
concessione di contributi all'UNPLI.
In sintesi, la ratio che ispira la proposta di legge
è stata guidata dalla necessità che venga riconosciuta in una
legge nazionale la realtà delle pro-loco, che è,
infatti, una realtà nazionale, e che siano stabilite la natura
e le finalità delle medesime pro- loco.
Le medesime esigenze si pongono per l'UNPLI, e, pertanto,
si prevede il riconoscimento della sua esistenza e del suo
ruolo nonché un adeguato finanziamento per la sua attività.
La proposta di legge tiene altresì in considerazione il
fatto che la materia del turismo a cui le pro-loco
principalmente si riferiscono è attualmente di competenza
delle regioni: di qui la scelta di non interferire con albi
regionali esistenti e di dare al registro nazionale istituito
dall'articolo 4 della proposta di legge una rilevanza ai fini
dell'applicazione della normativa in materia che è rimasta e
sarà sempre di competenza statale, a partire dalle norme in
materia finanziaria e fiscale. Agevolazioni e benefìci
concessi dallo Stato non possono essere concessi dalle
regioni: per questo occorre che sia lo Stato a riconoscere
in primis le pro-loco e l'UNPLI.
Ciò premesso, nel dettaglio si evidenziano - per una
migliore comprensione della proposta di legge - alcuni aspetti
generali.
La presente proposta di legge è costituita da 10
articoli.
Articolo 1. La finalità della legge è di riconoscere, nel
contesto dell'organizzazione e della programmazione
turistiche, nelle associazioni pro-loco strumenti locali
di valorizzazione turistica e del tempo libero. Si delinea la
natura delle pro-loco (associazione privatistica e senza
finalità di lucro) evidenziandone i caratteri democratici
della costituzione e della gestione. Inoltre si sottolinea la
scelta di usare la terminologia pro-loco non
accompagnata dalle parole "associazione turistica" per
evidenziare da un lato la pluralità dei settori di operatività
delle pro-loco (sociale, culturale e turistica) e
dall'altro per valorizzare - di per sé - il termine
universalmente noto ed usato di pro-loco. Altresì
importante è la situazione che in ogni comune possa operare
una sola pro-loco, pur prevedendosi la possibilità che -
se nello stesso comune esistono realtà diversificate e non
sovrapposte - possano esistere ed operare più
pro-loco.
Articolo 2. La norma individua i compiti e gli obiettivi
delle pro-loco nel campo del turismo e del tempo libero,
da concretizzare con attività di promozione e di
valorizzazione del territorio e di utilità sociale. La
definizione a livello statale dei compiti e degli obiettivi di
una pro-loco appare utile per distinguere le
pro-loco dalle altre numerosissime organizzazioni di
volontariato esistenti in Italia.
Articolo 3. La disposizione riconosce il ruolo dell'UNPLI
a sostegno e a coordinamento delle singole pro-loco e
quale soggetto che può concorrere in via diretta alla
promozione turistica e alla valorizzazione del territorio,
evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e
della gestione.
Articolo 4. L'articolo istituisce il registro nazionale
delle pro-loco.
Articolo 5. La norma incentiva l'attività delle
pro-loco con la concessione di benefìci fiscali; in tal
modo le pro-loco potranno essere comprese nei programmi
di sviluppo dei settori del turismo, del tempo libero e del
volontariato. Inoltre è estremamente importante il fatto che
per la prima volta alcuni benefìci di natura fiscale e
finanziaria vengono riconosciuti alle pro-loco senza
dovere fare riferimento a provvedimenti legislativi pensati ed
attuati per altri soggetti (ad esempio le associazioni
sportive dilettantistiche).
Articolo 6. L'articolo prevede la istituzione di una
commissione permanente al fine di garantire la possibilità di
un dialogo diretto tra l'UNPLI, le pro-loco e lo
Stato.
Articolo 7. La disposizione prevede un finanziamento
annuale all'UNPLI da concedere sulla base di un programma di
attività volto all'opera di sostegno alle pro-loco per
facilitarne l'attuazione delle iniziative e per sostenere il
coordinamento e il collegamento delle stesse con le iniziative
e i programmi dell'Unione europea nonché per la tenuta e la
gestione del registro nazionale.
Articolo 8. La norma prevede l'istituzione di un apposito
capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, per il contributo a favore
dell'UNPLI per la realizzazione dei programmi di attività.
Articolo 9. La norma di carattere transitorio regolamenta
il periodo di transizione nelle more dell'istituzione del
registro nazionale ai fini del trattamento giuridico e fiscale
delle pro-loco.
Articolo 10. L'articolo indica la data di entrata in
vigore della legge.
Considerata l'importanza della presente proposta di legge,
che fa riferimento ad una realtà universalmente diffusa a
livello nazionale ma che si traduce in una quotidiana
fondamentale opera di utilità sociale in ogni singola regione
e provincia, si confida in un'approvazione con un largo
consenso da parte del Parlamento.