XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3155




        Onorevoli Colleghi! - Le pro-loco sono sorte in Italia negli ultimi decenni dell'Ottocento e, come avveniva in altri Paesi europei, hanno assunto le denominazioni più diverse: comitati di cura, società per il concorso dei forestieri, associazioni per il movimento dei forestieri, società di abbellimento, oppure semplicemente PRO.
        Il nome pro-loco fu in breve tempo generalizzato a tutte le associazioni turistiche locali.
        Nel 1962 si costituì l'Unione nazionale pro-loco d'Italia (UNPLI) che ottenne nel 1965 l'istituzione dell'albo nazionale delle pro-loco presso il Ministero del turismo.
        A seguito della soppressione del Ministero del turismo venne cancellato anche l'albo nazionale delle pro-loco; molte regioni inserirono le pro-loco nella normativa in materia di promozione turistica, mentre in altre regioni mancano ancora oggi riferimenti normativi specifici.
        Le pro-loco in Italia sono circa 5.600: il loro compito è quello di rendere più accogliente il soggiorno nel centro in cui operano: in effetti: presso molti comuni, le pro-loco svolgono un ruolo essenziale sia nel valorizzare le locali attrattive turistiche e culturali, sia nell'organizzare attività del tempo libero, collaborando con le amministrazioni comunali (nei comuni dove le pro-loco non esistono sono le stesse amministrazioni comunali ad agevolarne la costituzione).
        Si rende qui necessario precisare il collegamento tra i settori del turismo e del tempo libero: i due settori, pur presentando tratti individuali ben distinti, risultano spesso complementari tra loro, poiché gli stessi servizi che si offrono ai residenti possono entrare a pieno titolo nell'offerta turistica di una determinata area e diventare in tale modo efficaci stimoli di richiamo turistico.
        Pertanto, se per sviluppo della qualità del tempo libero si intendono le azioni volte a favorire l'accrescimento delle strutture, delle infrastrutture e dei servizi rivolti principalmente alla popolazione residente, aiutandola a conoscere e a vivere più intensamente il proprio ambiente naturale ed umano, che molto spesso ignora o consuma in modo acritico e, a volte, dannoso, si può affermare che attraverso tale politica del tempo libero si realizza anche una vera politica turistica.
        Il presente provvedimento persegue la finalità di valorizzare al massimo le intelligenze, la passione per l'ambiente, per la storia, per le tradizioni e la cultura del proprio territorio che i volontari delle pro- loco esprimono attraverso una miriade di iniziative locali.
        Nello stesso tempo, per formare e realizzare le politiche del turismo e del tempo libero, sono indispensabili capillari collegamenti territoriali; l'ampia diffusione e l'operatività delle pro-loco garantiscono alle stesse, quando siano inserite in un quadro legislativo nazionale e adeguatamente sostenute la possibilità di continuare a valorizzare le attrattive naturalistiche, ambientali e culturali locali e, nello stesso tempo, di partecipare, diffondendone la conoscenza anche nelle aree più marginali dello Stato, a programmi regionali, nazionali ed europei (si vedano, ad esempio, i programmi dell'Unione europea per i giovani, per gli anziani, per il tempo libero in generale).
        In questo modo si crea un canale informativo dal centro verso la periferia che non mancherà di produrre effetti positivi sulla futura programmazione del settore turistico.
        A completamento della visione programmatica esposta si inserisce l'UNPLI, quale indispensabile organismo di sostegno e di coordinamento delle pro-loco e di collegamento tra queste e gli enti pubblici, già da quarant'anni operante al servizio delle pro-loco. Tale ruolo, quasi sempre necessario quando ci si deve rapportare con un numero elevato di interlocutori, diviene indispensabile per la natura di totale volontariato che caratterizza le pro- loco.
        Si tratta di un volontariato che richiede un supporto di conoscenze per ottemperare agli adempimenti normativi necessari alla realizzazione delle attività, nonché un supporto tecnico che garantisca il collegamento con i programmi e i progetti avviati dagli enti pubblici e privati nei settori del turismo e del tempo libero.
        Per quanto esposto, nonché al fine di consentire l'attività di indirizzo e di coordinamento, si ritiene necessario prevedere un apposito capitolo di bilancio per la concessione di contributi all'UNPLI.
        In sintesi, la ratio che ispira la proposta di legge è stata guidata dalla necessità che venga riconosciuta in una legge nazionale la realtà delle pro-loco, che è, infatti, una realtà nazionale, e che siano stabilite la natura e le finalità delle medesime pro- loco.
        Le medesime esigenze si pongono per l'UNPLI, e, pertanto, si prevede il riconoscimento della sua esistenza e del suo ruolo nonché un adeguato finanziamento per la sua attività.
        La proposta di legge tiene altresì in considerazione il fatto che la materia del turismo a cui le pro-loco principalmente si riferiscono è attualmente di competenza delle regioni: di qui la scelta di non interferire con albi regionali esistenti e di dare al registro nazionale istituito dall'articolo 4 della proposta di legge una rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa in materia che è rimasta e sarà sempre di competenza statale, a partire dalle norme in materia finanziaria e fiscale. Agevolazioni e benefìci concessi dallo Stato non possono essere concessi dalle regioni: per questo occorre che sia lo Stato a riconoscere in primis le pro-loco e l'UNPLI.
        Ciò premesso, nel dettaglio si evidenziano - per una migliore comprensione della proposta di legge - alcuni aspetti generali.
        La presente proposta di legge è costituita da 10 articoli.
        Articolo 1. La finalità della legge è di riconoscere, nel contesto dell'organizzazione e della programmazione turistiche, nelle associazioni pro-loco strumenti locali di valorizzazione turistica e del tempo libero. Si delinea la natura delle pro-loco (associazione privatistica e senza finalità di lucro) evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione. Inoltre si sottolinea la scelta di usare la terminologia pro-loco non accompagnata dalle parole "associazione turistica" per evidenziare da un lato la pluralità dei settori di operatività delle pro-loco (sociale, culturale e turistica) e dall'altro per valorizzare - di per sé - il termine universalmente noto ed usato di pro-loco. Altresì importante è la situazione che in ogni comune possa operare una sola pro-loco, pur prevedendosi la possibilità che - se nello stesso comune esistono realtà diversificate e non sovrapposte - possano esistere ed operare più pro-loco.
        Articolo 2. La norma individua i compiti e gli obiettivi delle pro-loco nel campo del turismo e del tempo libero, da concretizzare con attività di promozione e di valorizzazione del territorio e di utilità sociale. La definizione a livello statale dei compiti e degli obiettivi di una pro-loco appare utile per distinguere le pro-loco dalle altre numerosissime organizzazioni di volontariato esistenti in Italia.
        Articolo 3. La disposizione riconosce il ruolo dell'UNPLI a sostegno e a coordinamento delle singole pro-loco e quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione turistica e alla valorizzazione del territorio, evidenziandone i caratteri democratici della costituzione e della gestione.
        Articolo 4. L'articolo istituisce il registro nazionale delle pro-loco.
        Articolo 5. La norma incentiva l'attività delle pro-loco con la concessione di benefìci fiscali; in tal modo le pro-loco potranno essere comprese nei programmi di sviluppo dei settori del turismo, del tempo libero e del volontariato. Inoltre è estremamente importante il fatto che per la prima volta alcuni benefìci di natura fiscale e finanziaria vengono riconosciuti alle pro-loco senza dovere fare riferimento a provvedimenti legislativi pensati ed attuati per altri soggetti (ad esempio le associazioni sportive dilettantistiche).
        Articolo 6. L'articolo prevede la istituzione di una commissione permanente al fine di garantire la possibilità di un dialogo diretto tra l'UNPLI, le pro-loco e lo Stato.
        Articolo 7. La disposizione prevede un finanziamento annuale all'UNPLI da concedere sulla base di un programma di attività volto all'opera di sostegno alle pro-loco per facilitarne l'attuazione delle iniziative e per sostenere il coordinamento e il collegamento delle stesse con le iniziative e i programmi dell'Unione europea nonché per la tenuta e la gestione del registro nazionale.
        Articolo 8. La norma prevede l'istituzione di un apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il contributo a favore dell'UNPLI per la realizzazione dei programmi di attività.
        Articolo 9. La norma di carattere transitorio regolamenta il periodo di transizione nelle more dell'istituzione del registro nazionale ai fini del trattamento giuridico e fiscale delle pro-loco.
        Articolo 10. L'articolo indica la data di entrata in vigore della legge.
        Considerata l'importanza della presente proposta di legge, che fa riferimento ad una realtà universalmente diffusa a livello nazionale ma che si traduce in una quotidiana fondamentale opera di utilità sociale in ogni singola regione e provincia, si confida in un'approvazione con un largo consenso da parte del Parlamento.




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