XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3155




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Riconoscimento e finalità).

        1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza le pro-loco che, come associazioni di natura privatistica e senza finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche delle località su cui insistono.
        2. La denominazione di pro-loco è attribuita alle associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

                a) costituzione con atto pubblico;

                b) statuto che consenta l'iscrizione a tutti i cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, preveda le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilisca che in caso di scioglimento i beni siano devoluti al comune medesimo;

                c) svolgimento della propria attività in un comune nel quale non operi un'altra associazione con i medesimi requisiti di cui al presente comma. Qualora in un comune insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e distinte non si applica la presente lettera.


Art. 2.

(Compiti e obiettivi).

        1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, le pro-loco, autonomamente o in collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati:

                a) promuovono la cultura dell'informazione e dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di interesse turistico;

                b) contribuiscono al miglioramento della qualità della vita delle località ove operano;

                c) sviluppano attività di carattere sociale e di volontariato;

                d) partecipano alla programmazione e alla gestione delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui alle lettere precedenti a livello nazionale, regionale e provinciale.


Art. 3.

(Unione nazionale pro-loco d'Italia.
Riconoscimento, compiti e obiettivi).

        1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale pro-loco d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale, regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza, di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di assistenza tecnico-amministrativa delle pro-loco sia quale soggetto che può concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e turistica italiane.
        2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od indiretta, continuativa o occasionale, al fine di realizzare le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni e di periodici.
        3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a tutte le pro-loco in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, la democraticità degli organi sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità della gestione e stabilire che in caso di scioglimento dell'UNPLI i beni siano devoluti allo Stato.
        4. L'UNPLI rappresenta le pro-loco nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela i diritti e gli interessi delle pro-loco e ne cura l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.


Art. 4.

(Registro nazionale delle pro-loco).

        1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro nazionale delle pro-loco, di seguito denominato "registro".
        2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.
        3. L'iscrizione al registro costituisce condizione necessaria per l'applicazione dei benefìci previsti dalla presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di qualsiasi natura.


Art. 5.

(Trattamento giuridico e fiscale
delle pro-loco e dell'UNPLI).

        1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e provinciali, e alle pro-loco iscritte al registro si applicano le seguenti disposizioni:

                a) la disciplina generale e fiscale nonché le agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;

                b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali:

                1) dei proventi realizzati dalle pro-loco nello svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi istituzionali;

                2) dei proventi realizzati per il tramite della raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

                c) la mancata concorrenza alla formazione del reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori per attività connesse agli scopi istituzionali. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio del comune di competenza. Sulla eventuale quota delle indennità, dei rimborsi forfettari di spese, dei premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui, i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa, una ritenuta alla fonte nella misura fissata dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la parte imponibile dei redditi in oggetto, calcolata al netto dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito, non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la parte di redditi eccedente tale importo;

                d) l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle loro attività nonché dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro beneficio;

                e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione, all'ufficio accertatore territorialmente competente.

        2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, si considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro degli inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente rappresentata in un apposito documento finale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della pro-loco, distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e la relativa documentazione. Qualora i proventi superino per due anni consecutivi l'importo di 1.000.000 di euro, il bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili. Il citato importo di 1.000.000 di euro è aggiornato annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali.
        3. Alle pro-loco si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive modificazioni, ad esclusione delle sanzioni stabilite dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 155 del 1997, nel combinato disposto con l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per quanto concerne l'attività di preparazione e di somministrazione di alimenti e bevande.
        4. Il Governo è delegato a adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto legislativo recante la disciplina organica delle agevolazioni fiscali e tributarie nonché dei contributi finanziari a favore delle pro-loco e dell'UNPLI.


Art. 6.

(Commissione permanente).

        1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione permanente, presieduta da un rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di attuazione della presente legge al fine di formulare pareri e avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle disposizioni della medesima legge.


Art. 7.

(Finanziamento dell'UNPLI).

        1. E' concesso annualmente un contributo finanziario all'UNPLI.
        2. Il contributo è concesso, nei limiti di un apposito stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il ruolo delle pro-loco, migliorandone le capacità organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e amministrativa e sostenendone il coordinamento e il collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché con i programmi dell'Unione europea.


Art. 8.

(Disposizioni finanziarie).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si provvede, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato "Contributi all'Unione nazionale pro-loco d'Italia per la realizzazione dei programmi di attività", mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 9.

(Norma transitoria).

        1. Nelle more dell'istituzione del registro ed esclusivamente per il primo anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le pro-loco usufruiscono del trattamento giuridico e fiscale di cui all'articolo 5.


Art. 10.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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