XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3155
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Riconoscimento e finalità).
1. Lo Stato riconosce, promuove e valorizza le pro-loco
che, come associazioni di natura privatistica e senza
finalità di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale e
con rilevanza di interesse pubblico, hanno finalità di
promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle
potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche
ed enogastronomiche delle località su cui insistono.
2. La denominazione di pro-loco è attribuita alle
associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
a) costituzione con atto pubblico;
b) statuto che consenta l'iscrizione a tutti i
cittadini del comune nel quale ha sede l'associazione, preveda
le finalità di cui al comma 1, la democraticità degli organi
sociali e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la
pubblicità della gestione e stabilisca che in caso di
scioglimento i beni siano devoluti al comune medesimo;
c) svolgimento della propria attività in un comune
nel quale non operi un'altra associazione con i medesimi
requisiti di cui al presente comma. Qualora in un comune
insistano più località o frazioni fortemente caratterizzate e
distinte non si applica la presente lettera.
Art. 2.
(Compiti e obiettivi).
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo
1, comma 1, le pro-loco, autonomamente o in
collaborazione con enti e associazioni pubblici e privati:
a) promuovono la cultura dell'informazione e
dell'accoglienza dei turisti, organizzano iniziative utili
allo sviluppo delle attrattive locali mirate all'incremento
del turismo e operano per la migliore gestione dei servizi di
interesse turistico;
b) contribuiscono al miglioramento della qualità
della vita delle località ove operano;
c) sviluppano attività di carattere sociale e di
volontariato;
d) partecipano alla programmazione e alla gestione
delle politiche che interessano gli ambiti di attività di cui
alle lettere precedenti a livello nazionale, regionale e
provinciale.
Art. 3.
(Unione nazionale pro-loco d'Italia.
Riconoscimento, compiti e obiettivi).
1. Lo Stato riconosce l'Unione nazionale pro-loco
d'Italia (UNPLI), nelle sue articolazioni a livello nazionale,
regionale e provinciale, sia come organismo di rappresentanza,
di tutela, di informazione, di consulenza, di controllo e di
assistenza tecnico-amministrativa delle pro-loco sia
quale soggetto che può concorrere in via diretta alla
promozione e alla valorizzazione sociale, culturale e
turistica italiane.
2. L'UNPLI è costituita con atto pubblico; non ha scopo di
lucro e può esercitare qualsiasi attività, diretta od
indiretta, continuativa o occasionale, al fine di realizzare
le proprie finalità, anche tramite l'edizione di pubblicazioni
e di periodici.
3. Lo statuto dell'UNPLI deve consentire l'iscrizione a
tutte le pro-loco in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1, comma 2, prevedere le finalità di cui al comma
1 del presente articolo, la democraticità degli organi sociali
e la gratuità delle cariche, la trasparenza e la pubblicità
della gestione e stabilire che in caso di scioglimento
dell'UNPLI i beni siano devoluti allo Stato.
4. L'UNPLI rappresenta le pro-loco nei confronti
delle amministrazioni e degli enti pubblici e privati, tutela
i diritti e gli interessi delle pro-loco e ne cura
l'osservanza dei doveri, controllando la sussistenza dei
requisiti per l'iscrizione, il mantenimento e la cancellazione
nel registro nazionale previsto dall'articolo 4.
Art. 4.
(Registro nazionale delle pro-loco).
1. Per favorire il perseguimento delle finalità e dei
compiti di cui agli articoli 1 e 2 è istituito il registro
nazionale delle pro-loco, di seguito denominato
"registro".
2. Le modalità di tenuta del registro, nonché le procedure
di verifica, la notifica delle variazioni dei dati e
l'eventuale cancellazione sono disciplinate da apposita
delibera del Consiglio nazionale dell'UNPLI, che è trasmessa
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali.
3. L'iscrizione al registro costituisce condizione
necessaria per l'applicazione dei benefìci previsti dalla
presente legge e per l'ottenimento di contributi pubblici di
qualsiasi natura.
Art. 5.
(Trattamento giuridico e fiscale
delle pro-loco e dell'UNPLI).
1. All'UNPLI, comprese le sue articolazioni regionali e
provinciali, e alle pro-loco iscritte al registro si
applicano le seguenti disposizioni:
a) la disciplina generale e fiscale nonché le
agevolazioni previste dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383;
b) la non imponibilità ai fini delle imposte sul
reddito e delle imposte indirette, per un numero di eventi
complessivamente non superiore a due per anno e per un importo
non superiore al limite annuo complessivo fissato con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per i beni e le attività culturali:
1) dei proventi realizzati dalle pro-loco nello
svolgimento di attività commerciali connesse con gli scopi
istituzionali;
2) dei proventi realizzati per il tramite della
raccolta pubblica di fondi effettuata in conformità
all'articolo 108, comma 2-bis, lettera a), del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni;
c) la mancata concorrenza alla formazione del
reddito, analogamente a quanto avviene per le associazioni
sportive dilettantistiche, per un importo non superiore
complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro, dei
compensi erogati singolarmente a propri soci o collaboratori
per attività connesse agli scopi istituzionali. Non
concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese
documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al
trasporto, sostenute in occasione di prestazioni effettuate
fuori dal territorio del comune di competenza. Sulla eventuale
quota delle indennità, dei rimborsi forfettari di spese, dei
premi e dei compensi eccedente l'importo di 10.000 euro annui,
i soggetti erogatori devono operare, con obbligo di rivalsa,
una ritenuta alla fonte nella misura fissata dall'articolo 11,
comma 1, lettera a), del citato testo unico, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, maggiorata delle addizionali
di compartecipazione all'imposta sul reddito delle persone
fisiche. Tale ritenuta è operata a titolo d'imposta per la
parte imponibile dei redditi in oggetto, calcolata al netto
dei primi 10.000 euro esclusi dalla formazione del reddito,
non superiore a 40.000 euro, e a titolo di acconto per la
parte di redditi eccedente tale importo;
d) l'esenzione dall'imposta di bollo e
dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli
connessi allo svolgimento delle loro attività nonché
dall'imposta sulle trascrizioni per ogni trasferimento a loro
beneficio;
e) l'esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti
per le attività svolte occasionalmente in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
l'esenzione spetta a condizione che dell'attività sia data
comunicazione, prima dell'inizio di ciascuna manifestazione,
all'ufficio accertatore territorialmente competente.
2. Gli obblighi in materia di scritture contabili da
adottare, in caso di mancata opzione per il regime previsto
dall'articolo 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e
successive modificazioni, si considerano assolti qualora la
contabilità consti del libro giornale e del libro degli
inventari, tenuti in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 2216 e 2217 del codice civile, e sia adeguatamente
rappresentata in un apposito documento finale la situazione
patrimoniale, economica e finanziaria della pro-loco,
distinguendo le attività direttamente connesse da quelle
istituzionali, con obbligo di conservare le stesse scritture e
la relativa documentazione. Qualora i proventi superino per
due anni consecutivi l'importo di 1.000.000 di euro, il
bilancio deve recare una relazione di controllo sottoscritta
da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori
contabili. Il citato importo di 1.000.000 di euro è aggiornato
annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali.
3. Alle pro-loco si applicano le disposizioni di cui
al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, e successive
modificazioni, ad esclusione delle sanzioni stabilite
dall'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 155 del
1997, nel combinato disposto con l'articolo 2 del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, per quanto concerne
l'attività di preparazione e di somministrazione di alimenti e
bevande.
4. Il Governo è delegato a adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge e secondo i
princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, un decreto
legislativo recante la disciplina organica delle agevolazioni
fiscali e tributarie nonché dei contributi finanziari a favore
delle pro-loco e dell'UNPLI.
Art. 6.
(Commissione permanente).
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
istituita una commissione permanente, presieduta da un
rappresentante del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e composta da rappresentanti dei Ministeri competenti
e dell'UNPLI, avente il compito di monitorare lo stato di
attuazione della presente legge al fine di formulare pareri e
avanzare proposte in merito ad eventuali modifiche alle
disposizioni della medesima legge.
Art. 7.
(Finanziamento dell'UNPLI).
1. E' concesso annualmente un contributo finanziario
all'UNPLI.
2. Il contributo è concesso, nei limiti di un apposito
stanziamento previsto nel bilancio dello Stato, per la tenuta
del registro e per l'attività istituzionale svolta dall'UNPLI
secondo un programma di attività finalizzato a valorizzare il
ruolo delle pro-loco, migliorandone le capacità
organizzative ed operative, fornendo loro assistenza tecnica e
amministrativa e sostenendone il coordinamento e il
collegamento con le iniziative regionali e provinciali nonché
con i programmi dell'Unione europea.
Art. 8.
(Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7 si
provvede, attraverso l'istituzione di un apposito capitolo
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali denominato "Contributi all'Unione nazionale
pro-loco d'Italia per la realizzazione dei programmi di
attività", mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 9.
(Norma transitoria).
1. Nelle more dell'istituzione del registro ed
esclusivamente per il primo anno successivo alla data di
entrata in vigore della presente legge, l'UNPLI e le
pro-loco usufruiscono del trattamento giuridico e
fiscale di cui all'articolo 5.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.