XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3153
Onorevoli Colleghi! - Il regolamento di cui al decreto
del Ministro dei tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 24 maggio 1999, n. 228 (emanato in attuazione
dell'articolo 37 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58) ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova figura di
fondo comune d'investimento denominato "fondo speculativo".
In particolare l'articolo 16 del citato regolamento detta
alcune regole di carattere generale demandando poi alla Banca
d'Italia il compito di definirne più compiutamente gli aspetti
operativi.
L'Italia rappresenta uno dei primi Paesi dell'Unione
europea ad aver espressamente disciplinato l'industry. A
far data dall'emanazione dei provvedimenti regolamentari (il
citato regolamento nonché il provvedimento della Banca
d'Italia 20 settembre 1999, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 30 settembre 1999, n. 230), il mercato italiano è
stato caratterizzato da un forte interessamento al prodotto.
Si è così assistito al proliferare di iniziative
imprenditoriali nel settore, alla creazione di diverse società
di gestione del risparmio (SGR) di tipo "speculativo" ed alla
istituzione ed approvazione - ad oggi - di oltre 40 fondi
hedge di diritto italiano.
Attualmente si rileva dunque un crescente interesse da
parte del mercato e degli operatori finanziari sia alla
istituzione dei fondi speculativi che all'emissione ed alla
sottoscrizione di strumenti finanziari collegati a tali fondi;
a tal proposito, appare quantomai necessario ed opportuno un
intervento del Legislatore che possa coniugare le istanze del
mercato con il rispetto dei princìpi di trasparenza, liquidità
e certezza del valore delle quote.
Dall'esame del citato regolamento e del successivo
provvedimento della Banca d'Italia emergono i seguenti aspetti
caratterizzanti la struttura e l'operatività del "fondo
speculativo":
l'"esclusività" dell'oggetto della SGR che istituisce o
gestisce fondi speculativi;
l'ammontare minimo di sottoscrizione di ciascuna quota
pari ad un milione di euro;
il numero massimo di partecipanti al fondo pari a
100;
il divieto di sollecitazione all'investimento per quanto
concerne il collocamento delle quote del fondo;
il divieto di frazionamento delle quote;
la massima autonomia negoziale nella definizione delle
strategie di investimento e delle tecniche di operatività,
consistenti nella possibilità di operare investimenti in
deroga ai limiti e ai divieti previsti dalla Banca d'Italia
(cosiddette norme prudenziali di contenimento e frazionamento
del rischio). In particolare permane la possibilità di
effettuare vendite allo scoperto, facendo uso della leva
finanziaria nonché di investire in strumenti finanziari
derivati su qualsiasi mercato.
In generale le creazione dei fondi speculativi (hedge
funds, nel lessico internazionale) va ricondotta alla
costante innovazione dei mercati e dei prodotti finanziari.
Sviluppatisi inizialmente nel mercato statunitense,
attualmente si assiste anche in Europa alla crescita di
mercato per tali fondi con un incremento annuo stimato in
circa 50 miliardi di euro.
Nonostante il crescente interesse cui si è accennato, deve
rilevarsi che all'istituzione di tali fondi non ha fatto
seguito un significativo aumento della "raccolta" a causa di
una serie di fattori causali:
il limite minimo di sottoscrizione (ingresso) elevato e
l'"esiguo" numero massimo di sottoscrittori;
il divieto normativo di "frazionamento" delle quote che
rendono (almeno a livello interpretativo) impossibile
l'inserimento delle stesse nelle gestione di patrimoni
individuali;
l'attuale impossibilità - dichiarata da Banca d'Italia -
di creare prodotti finanziari indicizzati ai fondi
speculativi.
I "vincoli" operativi sopra indicati troverebbero
sostanzialmente motivazioni nelle seguenti rispettive
considerazioni:
i fondi speculativi "sono" prodotti ad elevato grado di
rischio e pertanto "poco" adatti ad investitori non
professionali o non adeguatamente qualificati;
il divieto di frazionamento della quota non consente
l'imputabilità della stessa in patrimoni gestiti di distinta
titolarità;
il limitato grado di trasparenza e di liquidità dei
fondi non è compatibile con l'interesse di tutela del mercato
mobiliare e degli investitori.
In realtà, da un punto di vista economico, la maggioranza
dei fondi hedge sul mercato presenta una bassa
volatilità e rendimenti non correlati all'andamento dei
mercati finanziari.
A tal proposito è necessario sottolineare che la stessa
denominazione di fondo "speculativo" scelta dal legislatore
italiano per dare introduzione nell'ordinamento nazionale ai
fondi hedge- che peraltro non coincide con la
traduzione letterale del nome anglosassone: infatti un fondo
hedge è anche e soprattutto un fondo con caratteristiche
di "protezione" - si rivela fuorviante e dovrebbe essere più
correttamente sostituito con una diversa accezione, quale ad
esempio, "alterativo".
Al contempo, il frazionamento della quota non violerebbe
il principio di tutela del risparmiatore "non professionale";
le scelte di investimento sarebbero infatti effettuate da
operatori qualificati. Pertanto sia SIM, che SGR o banche,
specializzate nella gestione di portafogli individuali di
investimento potrebbero acquisire quote del fondo speculativo
e frazionarle in più patrimoni gestiti senza ledere la
ratio di tutelare il risparmiatore/investitore non
qualificato.
Per quanto concerne l'attuale parere sfavorevole di Banca
d'Italia all'emissione di prodotti finanziari "collegati" ai
fondi hedge, sul presupposto che detti fondi non
garantiscono un adeguato livello di trasparenza e liquidità,
la soluzione che potrebbe risolvere gli obiettivi punti
critici sottolineati dall'autorità di vigilanza, consiste
nell'imporre specifiche condizioni di liquidità e trasparenza
al fondo stesso. In sostanza, qualora le caratteristiche del
singolo fondo speculativo fossero tali da superare (o comunque
risolvere) i generali rilievi critici mossi in termini di
"scarsa trasparenza" e "liquidità", il fondo stesso potrebbe
agevolmente costituire il parametro di indicizzazione di altri
prodotti finanziari strutturati, purché a capitale
garantito.
Si consideri poi che altri Paesi europei (Olanda e Spagna)
sono già orientati in senso meno restrittivo e consentono
attualmente, la creazione di prodotti finanziari collegati a
fondi speculativi.
La presente proposta di legge, con la quale si intende
ridurre i limiti attualmente previsti e introdurre nuovi
requisiti a valere per particolari "utilizzi" dei fondi
speculativi, avrebbe in particolare il pregio di:
inserirsi in una fase di elevata liquidità del sistema
bancario italiano (grazie, in particolare, agli effetti
prodotti dalla normativa sullo scudo fiscale di recente
attuazione), con diversificazione delle forme possibili di
investimento a tutela del pubblico risparmio;
favorire una crescita del settore bancario e finanziario
e dei suoi operatori;
incrementare il gettito fiscale interno connesso alla
tassazione dei proventi rivenienti delle diverse forme di
investimento connesse ai fondi speculativi (tassazione sui
proventi del fondo; tassazione sui proventi delle gestioni
individuali alimentate dagli investimenti nei fondi
speculativi; tassazione sui proventi dei prodotti finanziari
indicizzati ai fondi speculativi).
Alla luce di quanto precede, si ritiene che le possibili
"vie di intervento" per la modifica della disciplina dei fondi
speculativi devono esser indirizzate a:
1) ridurre il limite minimo di investimento nei fondi
speculativi e contestualmente aumentare il numero dei
sottoscrittori. La soluzione proposta consiste:
nell'innalzamento del numero massimo di sottoscrittori a 300
(ora 100), e nella riduzione a 250.000 euro (ora 1 milione di
euro) del limite minimo di investimento nel fondo per tutte le
categorie di investitori;
2) ammettere la possibilità di frazionamento delle quote
nelle ipotesi in cui le stesse fossero acquisite da SIM, SGR,
banche o da altri operatori abilitati al servizio di gestione
di portafogli di investimento individuali (articolo 1, comma
5, lettera d), del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto
legislativo n 58 del 1998 per essere immesse nei diversi
patrimoni in gestione;
3) rendere possibile l'emissione di strumenti finanziari
indicizzati ai fondi speculativi a condizione che i
regolamenti di tali fondi soddisfino specifici requisiti di
trasparenza, liquidità e controllo dei fondi, normativamente
prescritti, e purché tali nuovi strumenti finanziari
garantiscano il rimborso del capitale alle rispettive
scadenze.