XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3153
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Fondi di investimento alternativi).
1. Le società di gestione del risparmio (SGR) possono
istituire fondi di investimento alternativi il cui patrimonio
è investito in beni, anche diversi da quelli individuati
nell'articolo 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto
del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 24 maggio 1999, n. 228, in deroga alle norme
prudenziali di contenimento e frazionamento dal rischio
stabilite dalla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, lettera c), numero 2), del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. Il numero dei soggetti che partecipano a ciascun fondo
di investimento alternativo non può superare le 300 unità.
3. L'ammontare minimo di ciascuna sottoscrizione di fondi
di investimento alternativi non può essere inferiore a 250
mila euro.
4. Le quote dei fondi di investimento alternativi non
possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.
5. Il regolamento del fondo di investimento alternativo
deve menzionare il grado di rischiosità e la circostanza che
esso avviene in deroga ai divieti e alle norme prudenziali sul
contenimento e frazionamento del rischio stabiliti dalla Banca
d'Italia.
6. Nel regolamento del fondo sono indicati i beni oggetto
dell'investimento e le modalità di partecipazione con
riferimento all'adesione dei partecipanti e al rimborso delle
quote.
7. I fondi di investimento alternativi devono essere
istituiti e gestiti, ai sensi dell'articolo l, comma 1,
lettere n) e o), del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da SGR che abbiano come
oggetto esclusivo l'istituzione e la gestione di tali
fondi.
8. Qualora la sottoscrizione della quota ovvero delle
quote del fondo di investimento alternativo sia effettuata da
un intermediario autorizzato in Italia alla prestazione del
servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d), del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, per la successiva immissione nei singoli patrimoni gestiti
per conto della clientela, unico sottoscrittore della quota
ovvero delle quote del fondo di investimento alternativo deve
intendersi l'intermediario autorizzato; la successiva
imputazione della quota ovvero delle quote del fondo di
investimento alternativo ai singoli patrimoni gestiti da tale
intermediario per conto della clientela non determina un
frazionamento della quota, ovvero delle quote del fondo di
investimento alternativo, e non costituisce violazione di
quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
9. E' ammessa l'emissione di titoli di debito indicizzati
ai fondi di investimento alternativi. L'indicizzazione non può
in ogni caso comportare la conversione dei titoli di debito in
quote di fondo di investimento alternativo o attribuire il
diritto a sottoscrivere quote del fondo medesimo.
10. L'utilizzo di fondi di investimento alternativi quali
parametri di indicizzazione del rendimento di titoli di debito
da collocare sul mercato italiano è subordinato alle seguenti
condizioni:
a) il fondo di investimento alternativo deve
essere istituito e gestito da una SGR di diritto italiano;
b) il regolamento del fondo di investimento
alternativo deve prevedere una cadenza almeno settimanale per
quanto concerne la periodicità di sottoscrizione, di rimborso
e di calcolo della quota del fondo;
c) il regolamento del fondo deve prevedere che il
calcolo della quota sia effettuato da parte di una banca
depositaria o custode dei titoli o da una società di revisione
indipendenti rispetto alla SGR;
d) deve essere garantita idonea trasparenza degli
investimenti effettuati dal fondo mediante conoscenza
giornaliera di tutte le posizioni con la relativa
valorizzazione effettuate anche da un soggetto non
indipendente;
e) nell'ipotesi in cui, ai sensi del regolamento,
il fondo di investimento alternativo possa investire in altri
organismi di investimento alternativi di diritto estero, è
necessario che tali ultimi organismi siano sottoposti ad
idonea certificazione da parte di una primaria società di
revisione e che rispondano alle condizioni di cui alle lettere
b), c) e d).
11. In sede di richiesta di autorizzazione del relativo
regolamento alla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 39,
comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, deve essere chiaramente specificato che
il fondo di investimento alternativo è dedicato all'emissione
di titoli di debito indicizzati al fondo stesso. Il titolo di
debito indicizzato ad un fondo di investimento alternativo
deve comunque garantire la restituzione del proprio valore
nominale alla scadenza.
12. I titoli di debito di cui al comma 11 assumono la
specifica denominazione di "investimenti alternativi".
Art. 2.
(Norma di coordinamento).
1. Restano fermi le disposizioni di cui all'articolo 37
del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58, e successive modificazioni, il regolamento di cui
al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, salvo quanto
previsto all'articolo 3 della presente legge, e il
provvedimento della Banca d'Italia 20 settembre 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30
settembre 1999, per quanto non disciplinato dalla presente
legge.
Art. 3.
(Abrogazione).
1. L'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica 24 maggio 1999, n. 228, è abrogato.