XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3150
Onorevoli Colleghi! - 1. Il problema del livello
essenziale delle prestazioni sociali erogabili è affrontato
dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, recante "Legge-quadro per
la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali", all'articolo 22 (Definizione del sistema integrato
di interventi e servizi sociali), il cui testo si riporta di
seguito:
"1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali
si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei
diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla
persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche,
e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare
l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di
competenze e settorializzazione delle risposte.
2. Ferme restando le competenze del Servizio sanitario
nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione,
nonché le disposizioni in materia di integrazione
socio-sanitaria di cui al decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, gli interventi di
seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle
prestazioni sociali erogabili sotto forma di beni e servizi
secondo le caratteristiche ed i requisiti fissati dalla
pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle
risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, tenuto
conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali
alla spesa sociale:
a) misure di contrasto della povertà e di sostegno
al reddito e servizi di accompagnamento, con particolare
riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) misure economiche per favorire la vita autonoma
e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o
incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) interventi di sostegno per i minori in
situazioni di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare
di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e
strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per
la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
d) misure per il sostegno delle responsabilità
familiari, ai sensi dell'articolo 16, per favorire
l'armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) misure di sostegno alle donne in difficoltà per
assicurare i benefici disposti dal regio decreto-legge 8
maggio 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928,
n. 2838, e dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro
successive modificazioni, integrazioni e norme attuative;
f) interventi per la piena integrazione delle
persone disabili ai sensi dell'articolo 14; realizzazione, per
i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dei centri socio-riabilitativi e delle
comunità-alloggio di cui all'articolo 10 della citata legge n.
104 del 1992, e dei servizi di comunità e di accoglienza per
quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) interventi per le persone anziane e disabili
per favorire la permanenza a domicilio, per l'inserimento
presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare, nonché per l'accoglienza e la
socializzazione presso strutture residenziali e
semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata
fragilità personale o di limitazione dell'autonomia, non siano
assistibili a domicilio;
h) prestazioni integrate di tipo socio-educativo
per contrastare dipendenze da droghe, alcol e farmaci,
favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e
reinserimento sociale;
i) informazione e consulenza alle persone e alle
famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per
promuovere iniziative di auto-aiuto.
3. Gli interventi del sistema integrato di interventi e
servizi sociali di cui al comma 2, lettera c), sono
realizzati, in particolare, secondo le finalità delle leggi 4
maggio 1983, n. 184, 27 maggio 1991, n. 176, 15 febbraio 1996,
n. 66, 28 agosto 1997, n. 285, 23 dicembre 1997, n. 451, 3
agosto 1998, n. 296, 31 dicembre 1998, n. 476, del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e delle
disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni, approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nonché della legge 5
febbraio 1992, n. 104, per i minori disabili. Ai fini di cui
all'articolo 11 e per favorire la deistituzionalizzazione, i
servizi e le strutture a ciclo residenziale destinati
all'accoglienza dei minori devono essere organizzati
esclusivamente nella forma di strutture comunitarie di tipo
familiare.
4. In relazione a quanto indicato al comma 2, le leggi
regionali, secondo i modelli organizzativi adottati, prevedono
per ogni ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera a), tenendo conto anche delle diverse esigenze
delle aree urbane e rurali, comunque l'erogazione delle
seguenti prestazioni:
a) servizio sociale professionale e segretariato
sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei
familiari;
b) servizio di pronto intervento sociale per le
situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per
soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a
carattere comunitario".
Il dibattito che è nato, sia a livello politico che
tecnico, in merito alla applicazione di questa norma ha
rivelato alcune tendenze, che si crede siano in contrasto con
l'orientamento e l'impianto complessivo della legge n. 328 del
2000, e che tuttavia fanno ritenere necessarie alcune
precisazioni, in modo che le regioni, nel recepire e
nell'applicare le indicazioni contenute nella stessa legge,
non finiscano per adottare soluzioni organizzative difformi o
contrastanti con tali indicazioni.
In tal senso si richiama l'attenzione almeno su due
aspetti centrali della legge n. 328 del 2000:
1) è una legge che vuole garantire ai cittadini "servizi
adeguati ai bisogni" consentendo una "libera scelta" delle
prestazioni all'interno di una rete di servizi accreditati;
2) è una legge una legge che riserva un "ruolo centrale
al comune" (associato), che è caldamente invitato a "non
delegare" proprie competenze, ma a "concertare" con scelte
autonome la propria azione con le aziende sanitarie locali
"integrando" il cosiddetto "terzo settore".
Per motivare poi le modifiche alla stessa legge che si
propone di adottare, si ritiene opportuno esplicitare alcuni
riferimenti al contesto normativo, a partire dalla
Costituzione. Sotto il profilo dell'organizzazione dei servizi
sociali, l'articolo 3 della Costituzione assume infatti una
rilevanza specifica. "Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni
politiche, di condizioni personali e sociali. E' compito della
Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e
sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".
E' noto come l'articolo 3 si colleghi all'articolo 2 ("La
Repubblica <..> richiede l'adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà <...> sociale") e all'articolo 38 ("Ogni
cittadino inabile al lavoro <...> ha diritto al mantenimento e
all'assistenza sociale. <..> Gli inabili <...> hanno diritto
all'educazione <...>").
In questa prospettiva i servizi sociali costituiscono il
modo reale per rendere effettiva la norma costituzionale
citata, poiché essi costituiscono gli strumenti reali per
rimuovere gli ostacoli e per promuovere la partecipazione di
cui parla l'articolo 3. Precisamente, ai sensi di tale
articolo, per rendere reale, per concretizzare il principio
generale ed astratto, quindi per rendere effettiva la norma
stessa, cioè per tradurla storicamente e per metterla in
pratica, le istituzioni sociali hanno il dovere di
definire:
1) quali sono gli impedimenti che si determinano;
2) quali sono le modalità per superare o rimuovere
effettivamente tali impedimenti.
E' evidente che tanto gli impedimenti - i bisogni sociali
- quanto le modalità per superarli variano nel tempo, in
connessione con le trasformazioni sociali.
In questa prospettiva costituzionale viene a collocarsi
esplicitamente la legge-quadro n. 328 del 2000. Ricollegandosi
agli articoli citati della Costituzione, la legge richiama ed
aggiorna gli indirizzi per attualizzare il modo in cui lo
Stato, le regioni, le province e i comuni devono provvedere ad
organizzare - di fatto, cioè nella società oggi esistente e in
quella che viene configurandosi - la doverosa risposta per
superare gli impedimenti e per promuovere la partecipazione,
ossia la organizzazione dei servizi sociali.
Storicamente questa organizzazione si è venuta definendo
attraverso il progressivo strutturarsi di un complesso di
servizi, secondo alcuni indirizzi di fondo che è importante
sottolineare:
1) i servizi sono stati indirizzati a tutta la
popolazione;
2) si è passati da una azione quantitativamente limitata
ad una azione di grandi dimensioni, quindi con una offerta di
servizi più ricca;
3) si è progressivamente passati da una offerta
indifferenziata ad una offerta differenziata, specializzata;
grazie ad una analisi sempre più attenta, i bisogni sociali
sono stati letti in modo più preciso e, mano a mano che i
bisogni venivano evolvendosi, da una parte si è dato vita a
servizi di prevenzione e, dall'altra, si sono organizzati
servizi via via più differenziati; si è così consolidato un
principio qualitativo fondamentale: a bisogno specifico,
risposta specifica.
E' in questo quadro che oggi si pone il problema di
definire quali bisogni costituiscono un ostacolo alla persona,
e quindi quali servizi costituiscono il livello essenziale di
prestazioni finalizzate a rimuovere gli ostacoli che
altrimenti compromettono totalmente la dignità di ogni
persona. Evidentemente la limitatezza delle risorse, e quindi
la necessità di effettuare delle scelte di politica sociale,
pone il problema di definire se tutte le risposte a tutti i
bisogni sono essenziali, ed impone agli amministratori di
definire chiaramente in quale modo concreto, oggi, si rispetta
il dettato costituzionale. In altri termini, con riferimento
proprio alla legge n. 328 del 2000, si tratta di rispondere
alla domanda: quali sono i servizi essenziali che rientrano
nei "livelli minimi assistenziali"?
2. La legge n. 328 del 2000, all'articolo 22, ha risposto
con la formula dei livelli minimi essenziali. E' importante
notare due vincoli contenuti in queste disposizioni:
1) le caratteristiche dei vari interventi essenziali
devono essere pianificate dalla normativa nazionale e
regionale;
2) per realizzare gli interventi sono necessarie risorse
nazionali e degli enti locali.
E' con riferimento a questo contesto normativo che si
presentano delle argomentazioni per sostenere la necessità di
integrare la normativa.
E' utile anzitutto definire un punto fermo: si deve
evitare di definire i livelli minimi essenziali in dipendenza
delle risorse che si mettono a disposizione. Dovrebbe valere
il principio opposto: definiti i livelli minimi essenziali, si
devono reperire le risorse da mettere a disposizione per
rispettare tali livelli in rapporto ai bisogni della
popolazione. Se non si mettono a disposizione le risorse
economiche necessarie a realizzare i servizi essenziali, si
vanifica di fatto la qualifica di essenzialità di un
servizio.
In tal senso il termine stesso "essenziale" ha bisogno di
una chiarificazione. "Essenziale" significa indispensabile; è
il contrario di accessorio. Un servizio è essenziale quando il
soggetto che ne ha bisogno non ne può fare a meno, nel senso
che, nel caso fosse privato di questo servizio, il soggetto
soffrirebbe di una grave perdita e la sua integrità, la sua
autonomia sarebbero gravemente compromesse. In senso
pregnante, un servizio è essenziale quando serve
effettivamente a rimuovere gli ostacoli di cui parla
l'articolo 3 della Costituzione (o quando, senza di esso, non
può di fatto essere realizzata la partecipazione di cui parla
lo stesso articolo).
Sarebbe dunque opportuno precisare che non tutti i servizi
che contribuiscono a formare il sistema integrato cui si
riferisce la legge n. 328 del 2000 rientrano nel livello
essenziale delle prestazioni, ma solo quelli contenuti
nell'articolo 22.
Si richiama comunque l'attenzione sul fatto che l'elenco
dei servizi e delle prestazioni contenuto nell'articolo 22 può
essere perfezionato, scegliendo una delle due strade: o
indicando parametri generali ma estremamente rigidi perché le
regioni, in rapporto alla propria specificità culturale,
definiscano poi la tipologia delle prestazioni e dei servizi;
oppure si può elaborare una chiara tipologia di servizi e di
prestazioni, ben definita quanto a contenuti, e che
naturalmente debba valere per tutto il territorio nazionale.
La prima strada, che in parte coincide con l'attuale impianto
della legge quadro, è troppo esposta a scelte che, come si
diceva, possono di fatto essere contrarie allo spirito
complessivo della stessa legge. Per cui nelle indicazioni che
si danno si segue la seconda strada, che non si crede vada
tuttavia a ledere l'autonomia locale. Si tratta infatti di
indicazioni organizzative che non impediscono, anzi stimolano
ed esaltano, le scelte di politica sociale territoriale e
locale. Senza dimenticare, in ogni caso, che il soggetto
ultimo da garantire rimane il cittadino in stato di bisogno.
Questo è il fine ultimo, tutto il resto è classificabile tra i
mezzi da utilizzare.
Per illustrare il modo in cui la legge n. 328 del 2000 può
essere integrata, si presenta, a titolo di esempio, il centro
diurno per disabili.
Si tratta di un servizio indispensabile, quindi
essenziale, e quindi costituisce un livello minimo al di sotto
del quale si avrebbero delle gravi conseguenze per il
disabile. Ora avviene che quanto indicato alle lettere f)
e g) del comma 2 dell'articolo 22 della legge n. 328
del 2000, mentre per alcune regioni è sufficiente per
includere tale servizio nei livelli minimi essenziali, per
altre è motivo sufficiente per escluderlo, del tutto o in
parte, ad esempio realizzandolo solo se i familiari aggiungono
risorse economiche proprie.
E' dunque necessario esplicitare più chiaramente i motivi
per cui tale servizio rientra nei livelli minimi essenziali.
Per fare ciò è sufficiente prendere in considerazione lo stato
di bisogno cui il centro diurno per disabili risponde. Nel
fare ciò si devono seguire le elaborazioni teoriche e
metodologiche, gestionali, più avanzate, secondo le quali ogni
situazione di bisogno, e soprattutto la condizione di
disabilità, non va mai letta soltanto con riferimento al
singolo soggetto che quel bisogno manifesta. E' noto infatti
che il Contesto familiare in cui vive il soggetto in stato di
bisogno non solo può contribuire a determinare il livello del
bisogno individuale, ma può esso stesso essere portatore di
bisogni specifici, anche a motivo delle condizioni in cui si
trova il membro disabile. Al punto che, se non si prevedono in
forma indiretta o diretta prestazioni per il contesto
familiare, lo stesso servizio diretto per il soggetto disabile
ha una efficacia assai limitata. La stessa legge n. 328 del
2000, all'articolo 16, ha adottato questo orientamento,
sottolineando l'importanza di valorizzare e sostenere le
responsabilità familiari.
In definitiva si può sostenere che i servizi per i
disabili, e tra essi il centro diurno, sono essenziali per il
disabile e per la famiglia del disabile. I bisogni a cui si
deve rispondere con questo servizio sono a tal punto urgenti e
gravi che tutto quanto non viene coperto da parte dello Stato
viene a scaricarsi necessariamente sulla famiglia, che si
troverà costretta a farsi carico di oneri fisici, psichici,
economici molto rilevanti. Di ciò è necessario tenere conto,
anche per quanto riguarda la copertura dei costi dei servizi
definiti essenziali, per i quali sarà necessario riconsiderare
il rinvio indiscriminato al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 109, peraltro definito sperimentale nel decreto stesso.
3. Abbiamo dunque a che fare con una tipologia di servizi
che è essenziale per lo stato di bisogno del soggetto e della
sua famiglia. Oltre a questo elemento, ve n'è un altro da
considerare per sostenere il carattere di essenzialità, di
necessità minima del centro diurno. Questa volta è un elemento
di carattere programmatorio ed organizzativo ed è legato al
fatto che oggi le politiche sociali più avanzate hanno come
dato acquisito il principio che ugualmente essenziale oggi non
è soltanto il singolo servizio, ma la rete territoriale dei
servizi. La legge n. 328 del 2000 è molto chiara su questo
punto.
Organizzare una rete significa passare dalla situazione in
cui ogni servizio è un'isola a se stante, alla situazione in
cui si affrontano e si risolvono due problemi:
1) per le categorie che ne hanno bisogno, si realizza
una copertura attraverso l'organizzazione di una serie di
servizi attraverso i quali il soggetto passa durante
l'evoluzione del proprio stato di bisogno;
2) tutti i servizi che possono dare un contributo a
risolvere uno o più aspetti del problema dell'utente si
mettono d'accordo per evitare sovrapposizioni, lacune,
sprechi, doppioni.
E' in questo contesto di rete che si affronta il problema
della integrazione interna del servizio, tra gli interventi
sociali e gli interventi sanitari, e della integrazione
territoriale, ricorrendo alla collaborazione e alla sinergia
fra tutte le risorse disponibili, professionali e non
professionali, pubbliche e private.
Ebbene, questo orientamento programmatorio ed
organizzativo è particolarmente rilevante per i servizi per i
disabili. Grazie infatti ad un positivo sviluppo verificatosi
negli ultimi decenni, la vita e la qualità della vita del
disabile e della sua famiglia sono protette da una rete di
servizi diretti ed indiretti. Questa rete ed i servizi in essa
previsti costituiscono un insieme di risposte indispensabili
per il disabile e la sua famiglia, dalla nascita alle
possibilità di vita positiva che, grazie proprio a questa
rete, si vanno consolidando ed estendendo. Ad esempio oggi la
rete è chiamata ad allargarsi ulteriormente, perché proprio
essa ha consentito che si determinasse un nuovo fenomeno -
nuovo per la sua diffusione in Italia - che ora deve essere
affrontato, il problema del disabile che invecchia.
E' bene ricordare che oggi questa rete di servizi per
disabili si compone essenzialmente di alcuni servizi
socio-sanitari:
1) servizio di neuropsichiatria, psicologia e
riabilitazione;
2) servizio integrazione scolastica;
3) servizio di integrazione lavorativa;
4) servizio handicap centri diurni e
residenziali;
5) servizio assistenza e riabilitazione domiciliare.
In definitiva si può sostenere che il centro diurno
costituisce un elemento essenziale anche perché offre una
risposta che si collega ad un prima e ad un dopo nella rete
dei servizi per i disabili, coprendo per di più una fascia di
età molto estesa.
4. Nel sostenere il carattere essenziale del centro diurno
per disabili è però necessario essere molto precisi nel
definire i contenuti di questo servizio. Al di là dei princìpi
ispiratori e dei contenuti di carattere generale, è a livello
di prestazioni garantite che si deve definire che cosa sia
veramente irrinunciabile.
In riferimento a ciò, si ricorda che la legge n. 328 del
2000 attribuisce alle regioni il compito di definire i
contenuti dei centri diurni (articolo 8). Ma è proprio qui che
nasce il problema: questi contenuti, naturalmente, dovrebbero
essere definiti nel rispetto degli orientamenti della stessa
legge n. 328 del 2000, e dovrebbero essere definiti in modo
talmente chiaro e preciso da poter essere utilizzati dai
comuni per autorizzare, per accreditare i centri, per
convenzionarsi con essi e per vigilare sul loro funzionamento
(articolo 11). Proprio per questo la legge quadro dovrebbe in
certo modo guidare, con precisione, le regioni perché negli
interventi normativi di loro competenza precisino la natura
essenziale e i contenuti organizzativi del centro diurno.
A questo scopo, per suggerire il modo in cui la legge
quadro, anche attraverso regolamenti, potrebbe guidare le
regioni, si danno alcune indicazioni organizzative (limitate
sempre al centro diurno per disabili e riprese da quanto sta
elaborando la regione Veneto).
Bisogni
Il centro diurno risponde ai bisogni di quei disabili
adulti che, al termine della scuola dell'obbligo o all'uscita
dalla formazione professionale, non hanno possibilità di
inserimento nel mondo del lavoro sia autonomamente che
attraverso servizi di integrazione lavorativa. Si tratta in
genere di soggetti che hanno alle spalle nuclei familiari
sufficientemente solidi per i quali il centro diurno
rappresenta una agenzia educativa complementare alla famiglia
ed un contesto dove sperimentarsi in relazione con i pari
(siano essi gli altri
disabili oppure gli operatori).
I requisiti organizzativi e strutturali del centro diurno
sono i seguenti.
Professionalità degli operatori. Qualifica del
personale con funzione di educatore animatore: il personale
con funzione di educatore-animatore deve essere in possesso
della qualifica di educatore professionale o, in carenza, di
qualifica professionale conseguita dopo la frequenza a corsi
di formazione per educatori o animatori, riconosciuti dallo
Stato o dalla regione e realizzati preferibilmente da un ente
pubblico, ovvero può essere in possesso di diploma di livello
universitario o di un diploma da laurea in classi
pertinenti.
Per i centri con orientamento occupazionale possono essere
previste figure di istruttore tecnico di laboratorio, con
preparazione specifica per il lavoro con i disabili.
Qualifica del personale addetto all'assistenza: il
personale addetto all'assistenza deve essere in possesso di
attestato di qualifica professionale di operatore addetto
all'assistenza, di operatore tecnico dell'assistenza, o di
operatore socio-sanitario, conseguito dopo la frequenza di
appositi corsi riconosciuti dallo Stato o dalle regioni.
Presenza della funzione di coordinamento. L'ente
gestore deve garantire la funzione di coordinamento
all'interno del centro diurno svolta da personale
adeguatamente qualificato. La figura che svolge tale funzione
avrà compiti di indirizzo e di sostegno tecnico al lavoro
degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione
permanente, di promozione e valutazione della qualità dei
servizi, di monitoraggio e documentazione delle esperienze, di
sperimentazione dei servizi innovativi, di raccordo tra i
servizi educativi, sociali e sanitari, nonché di
collaborazione con le famiglie e la comunità locale, anche al
fine di promuovere percorsi di integrazione con il
territorio.
Adeguata quantità delle risorse umane. Rapporto
numerico personale/utenti in relazione al livello di autonomia
dell'utenza. Il rapporto numerico tra figure con funzione di
assistenza e educazione e ospiti deve essere tale da garantire
per tutto l'arco della giornata la presenza di:
a) 1 addetto all'assistenza ogni 5 ospiti
parzialmente autosufficienti;
b) 1 addetto all'assistenza ogni 2 ospiti non
autosufficienti;
c) 1 educatore (o istruttore tecnico di
laboratorio) ogni 10 ospiti.
Il numero complessivo degli operatori in organico va
calcolato sul numero degli ospiti iscritti nell'anno di
riferimento. Deve essere inoltre garantita la presenza
programmata di infermieri professionali e/o tecnici della
riabilitazione per esigenze dell'utenza ospitata.
Adeguatezza degli spazi interni.
Articolazione degli ambienti. La struttura deve essere
dotata dei seguenti spazi:
a) zona pranzo;
b) locali ad uso collettivo adeguati alla
ricettività massima della struttura;
c) locali polifunzionali dedicati alle attività
degli ospiti;
d) zona riposo.
Dimensione degli ambienti: superficie minima complessiva
non inferiore a 20 metri quadrati per ospite; numero dei
servizi igienici: 1 servizio igienico per il personale, 1
servizio igienico attrezzato ogni 10 ospiti ed 1 bagno
assistito, laddove siano presenti ospiti non
autosufficienti.
Assenza di barriere architettoniche: la struttura
(all'interno e all'esterno) deve essere priva di barriere
architettoniche, ai sensi di quanto previsto dal regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1978, n. 384.
Adeguatezza degli aspetti igienico-strutturali: la
struttura deve produrre adeguata documentazione attestante la
rispondenza a quanto previsto dalle vigenti disposizioni
regionali. Sarà compito della regione indicare le normative
cui deve attenersi questa tipologia di servizio.
Adeguatezza degli spazi esterni.
Presenza di spazio esterno attrezzato: il centro diurno
deve poter disporre di uno spazio esterno libero da barriere
architettoniche e adeguatamente attrezzato dove possano anche
essere svolte alcune attività con gli utenti. Tale spazio deve
essere diverso da quello previsto per il parcheggio.
Dotazione della struttura.
Idonei ausili tecnici e tecnologici per l'assistenza agli
ospiti. Presenza di arredi, attrezzature e ausili idonei alla
tipologia e al numero degli ospiti. Tali arredi, attrezzature
e ausili devono essere oggetto di sistematica manutenzione.
Mezzi di trasporto: presenza o possibilità di accesso a
mezzi di trasporto attrezzati per persone con disabilità, sui
quali l'ente gestore deve garantire una adeguata manutenzione.
Deve essere altresì garantita la disponibilità di un
accompagnatore nei momenti di trasporto degli ospiti, in
relazione alla gravità dell'handicap.
Sicurezza della struttura.
Rispetto delle norme: la struttura deve essere conforme a
quanto disposto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, e
successive modificazioni, nonché alle disposizioni vigenti in
materia di prevenzione degli incendi. Inoltre è richiesta la
certiticazione HACCP - Analisi dei pericoli e controllo dei
punti critici per il controllo dell'igiene alimentare.
Adeguata localizzazione della struttura.
La struttura deve essere collocata in prossimità di una
zona residenziale o in luoghi abitati facilmente raggiungibili
con l'uso di mezzi pubblici.
Adeguata pianificazione strategica del servizio.
La direzione deve definire, fin dal momento della sua
costituzione, la missione, ovvero l'obiettivo generale di
carattere socio-assistenziale. La direzione deve, altresì,
definire il risultato generale da raggiungere, individuare le
tipologie di utenza e i servizi di riferimento. Dovrà inoltre
indicare le strategie di sviluppo del servizio che intende
perseguire.
Correttezza e trasparenza del servizio.
Stesura della carta del servizio. Nella carta del servizio
sono definiti i tempi e i criteri per l'accesso ai servizi del
centro diurno, le modalità di funzionamento degli stessi, le
condizioni per facilitare le valutazioni del servizio da parte
degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti,
le procedure per assicurare la tutela degli utenti finali. La
carta del servizio può contenere anche la descrizione delle
forme di partecipazione dei parenti alle attività del
centro.
Adozione di un registro degli ospiti. Deve essere presente
nel centro diurno un registro in cui sono indicati i
nominativi degli ospiti e di una persona di riferimento. Tale
registro deve essere sistematicamente aggiornato, registrando
giornalmente la presenza e l'assenza degli utenti del
centro.
Requisiti per l'accreditamento del centro diurno.
Per essere accreditati i centri diurni per persone con
disabilità devono essere in possesso dell'autorizzazione
all'esercizio e possedere un sistema di gestione e
documentazione della qualità in grado di rispondere ai
seguenti requisiti.
Adeguata programmazione generale del servizio.
Programmazione annuale del servizio: la direzione,
nell'ambito dei servizi che garantisce, deve definire
obiettivi e strategie gestionali di carattere generale che
interessano l'attività complessivamente svolta e garantire la
definizione degli obiettivi specifici per ogni singolo
intervento. Gli obiettivi generali e quelli specifici devono
essere coerenti tra di loro e coerenti con i bisogni
individuati.
Esistenza di un sistema di controllo di gestione: deve
esistere all'interno del centro diurno un sistema di controllo
dei processi di gestione e dei costi delle attività
erogate.
Rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza e dei
familiari: devono essere messi in atto strumenti e procedure
di rilevazione della soddisfazione sia dell'utente che dei
familiari circa l'intervento complessivamente effettuato.
Esistenza di modalità di controllo dei risultati: deve
essere redatto un report annuale di valutazione dei
risultati che il centro diurno ha raggiunto sulla sua utenza.
La direzione sulla base delle informazioni raccolte, deve
aggiornare e adeguare la programmazione del servizio e gli
obiettivi a carattere generale sull'utenza.
Stile partecipato di direzione.
Condivisione della mission da parte degli operatori:
la direzione deve programmare attività specifiche volte alla
condivisione della mission con tutti gli operatori.
Gestione e sviluppo delle risorse umane.
Formazione del personale: la formazione deve essere
pianificata in base ai bisogni formativi del personale, in
funzione degli obiettivi del servizio. Tale formazione deve
essere documentata anche ai fini dell'eventuale riconoscimento
di crediti formativi. I percorsi formativi, sia individuali
che di gruppo, devono fornire agli operatori strumenti
(teorici e tecnici) utili per comprendere la complessa realtà
della struttura in relazione agli ospiti e per saper
organizzare percorsi educativi e riabilitativi in funzione dei
bisogni specifici.
Integrazione con il territorio.
Integrazione con la rete dei servizi socio-sanitari del
territorio: in tutte le fasi di erogazione del servizio,
devono essere messe in atto azioni finalizzate ad attuare
l'integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del
territorio (azienda sanitaria locale (ASL), enti locali,
medici di famiglia, centri di riabilitazione). Deve inoltre
essere attivato un rapporto di collaborazione specifico con la
ASL che permetta di usufruire di risorse specialistiche non in
organico al centro diurno, la cui presenza sia programmabile
in relazione ai bisogni dell'utenza.
Utilizzo dei servizi generali del territorio da parte
degli ospiti. In tutte le fasi di erogazione del servizio, il
centro diurno deve contribuire alla realizzazione di reti che
facilitino l'integrazione sociale dell'utente attraverso
l'utilizzo dei servizi attivi nel territorio (ad esempio
piscina, centri di aggregazione, cinema, organizzazioni di
volontariato, eccetera).
Personalizzazione degli interventi.
Definizione di un progetto individualizzato (PI): deve
essere definito e documentato un progetto individualizzato
sulla base:
a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi
bisogni e del suo contesto familiare e sociale; dei risultati
che si vogliono ottenere;
b) della capacità di risposta dell'ente in termini
organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai
servizi della rete.
Il progetto individualizzato deve comprendere:
a) la valutazione multidimensionale
dell'utente;
b) l'individuazione degli obiettivi specifici
d'intervento;
c) l'individuazione dell'operatore responsabile
del PI;
d) l'informazione e il coinvolgimento dell'utente
e dei suoi familiari nella definizione del PI;
e) la formalizzazione del PI, con la descrizione
delle attività specifiche, dei tempi indicativi di
realizzazione, della frequenza e della titolarità degli
interventi;
f) la realizzazione di attività di verifica sul PI
(procedure, tempi e strumenti).
Deve essere definito e adottato un sistema di valutazione
dei risultati (valido e attendibile) sul singolo utente e di
follow up anche dopo l'intervento, in relazione al
progetto individualizzato. I dati in output da tale
sistema devono essere utilizzati per ridefinire il PI.
L'organizzazione della giornata e delle attività deve
tenere in considerazione le esigenze e i ritmi di vita di
ciascun ospite (ad esempio: possibilità di riposo, possibilità
di avere dei momenti individuali, possibilità alla
partecipazione alle attività organizzate, eccetera).
Coinvolgimento dei familiari.
Familiari coinvolti nelle attività del centro diurno: è
importante che i familiari siano coinvolti nella attività. La
definizione delle modalità di partecipazione è lasciata ai
singoli centri e alle singole équipe che valuteranno
caso per caso l'effettiva possibilità e adeguatezza di tale
coinvolgimento, nel rispetto del PI e dell'organizzazione del
lavoro del centro diurno.
Relazione educativa: la relazione educativa tra operatori
e ospiti deve essere tale da stimolare la soggettività degli
individui e il rispetto dell'identità.
Igiene della struttura e pulizia degli ambienti: devono
essere garantite procedure chiare per la pulizia degli
ambienti e delle attrezzature del centro diurno.
Le prestazioni che il centro diurno deve garantire vanno
stabilite con riferimento alla specifica pianificazione
strategica di ogni centro, e possono essere scelte tra le
seguenti:
a) in rapporto agli utenti:
1. prestazioni di carattere assistenziale:
1.1) cura dell'igiene personale;
1.2) somministrazione di terapie farmacologiche;
1.3) controllo e tutela dell'integrità fisica;
1.4) bagno assistito (doccia in piscina);
1.5) pranzo assistito;
2. prestazioni sanitarie:
2.1) prestazioni mediche generiche (supervisione);
2.2) prestazioni infermieristiche;
2.3) prelievi per esami;
2.4) prestazioni mediche specialistiche
(supervisione);
2.5) supervisione dietetica;
2.6) prestazioni podologiche;
2.7) prestazioni igienico - sanitarie;
3. prestazioni riabilitative:
3.1) fisiocinesiterapia;
3.2) logopedia;
3.3) attività occupazionali;
3.4) psicomotricità;
3.5) attività motoria in palestra;
3.6) attività motoria in piscina;
3.7) ippoterapia;
3.8) musicoterapica;
3.9) attività motoria all'aperto;
3.10) attività riabilitativa passiva;
4. prestazioni educative e psicosociali:
4.1) supporto psicologico alla famiglia;
4.2) supporto psicologico all'utente.
4.3) attività di animazione;
4.4) servizio di terapia familiare;
4.5) sviluppo dell'autonomia nell'igiene personale;
4.6) sviluppo dell'autonomia nell'alimentazione;
4.7) sviluppo dell'autonomia nell'uso dei mezzi di
trasporto;
4.8) sviluppo delle capacità orientative
spazio-temporali;
4.9) sviluppo delle capacità di utilizzo dei
servizi;
4.10) sviluppo delle capacità di utilizzo degli
strumenti;
4.11) sviluppo delle capacità di utilizzo del
denaro;
4.12) sviluppo delle capacità espressive;
4.13) sviluppo delle capacità relazionali;
4.14) gestione delle problematiche relazionali;
4.15) progettazione di interventi educativi;
4.16) verifica e valutazione degli interventi
educativi;
4.17) attività di coordinamento dell'équipe;
4.18) sviluppo delle autonomie domestiche;
4.19) gestione dei contatti con le famiglie;
4.20) supervisione dell'équipe;
4.21) mantenimento delle autonomie nell'igiene
personale;
4.22) mantenimento delle autonomie
nell'alimentazione;
4.23) supporto educativo alla famiglia;
4.24) gestione delle dinamiche di gruppo;
4.25) formazione interna;
5) prestazioni alberghiere:
5.1) ristorazione;
5.2) lavanderia del guardaroba;
5.3) pernottamento;
5.4) pronta accoglienza;
5.5) pulizia degli ambienti (con utenti);
5.6) riordino degli ambienti;
6) prestazioni varie:
6.1) segretariato sociale;
6.2) gestione dei soggiorni vacanza;
6.3) gite guidate;
6.4) gestione dei contatti con altri servizi;
7) prestazioni accessorie:
7.1) trasporto degli utenti con assistente;
7.2) parrucchiere/barbiere;
b) in rapporto alla famiglia:
sempre con riferimento alla propria pianificazione
strategica, ogni centro diurno potrà definire di perseguire
anche i seguenti obiettivi generali:
1) prevenire l'aggravarsi delle situazioni familiari
attraverso un supporto psicologico e psichiatrico in favore
degli utenti stessi e delle loro famiglie;
2) monitorare le condizioni di salute degli utenti dei
servizi garantendo la necessaria consulenza
medico-psichiatrica;
3) favorire lo sviluppo ed il mantenimento delle
relazioni fra i servizi che intervengono sull'utenza e sui
nuclei familiari in un'ottica di coordinamento della rete;
4) offrire a tutti i servizi del settore sociale e del
dipartimento di psichiatria il necessario feed-back
sulla qualità degli interventi operati in base a valutazioni
raccolte dagli stessi utenti, dagli operatori e dai
familiari;
5) garantire il sostegno alle famiglie degli utenti,
ossia: lettura delle dinamiche interne alla famiglia; analisi
delle dinamiche tra operatori e famiglie; sostegno psicologico
e psichiatrico alle famiglie degli utenti; creazione e offerta
di setting terapeutici appropriati e riservati;
strutturazione di uno "spazio pubblico" (esterno ai centri
diurni) che garantisca alle famiglie: accoglienza, ascolto,
contenimento, rilettura delle situazioni problematiche,
consulenza medico-psichiatrica; attività di collegamento (di
rete) con tutti gli altri servizi, in particolare del
dipartimento di salute mentale e con la specialistica
sanitaria del territorio.