XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3150
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 18
della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono aggiunte le seguenti
parole: ", con esclusione dei servizi rientranti nel livello
essenziale delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22,
comma 2, della presente legge;".
Art. 2.
1. All'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "I comuni"
sono inserite le seguenti: "singoli o", e le parole:
"nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo
4, per gli interventi sociali e socio-sanitari," sono
soppresse;
b) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le
seguenti parole: ", evidenziando in particolare i servizi
rientranti nel livello essenziale delle prestazioni sociali di
cui all'articolo 22, comma 2;";
c) al comma 2, alinea, le parole: "attraverso
accordo di programma" sono sostituite dalle seguenti: "su
iniziativa dei comuni singoli o associati e attraverso gli
strumenti previsti dal testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";
d) al comma 2, la lettera c) è sostituita
dalla seguente:
"c) definire i criteri di ripartizione della spesa
necessaria per realizzare il piano come concertato con le
aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti
firmatari dell'accordo, vincolando tutte le risorse agli
specifici obiettivi individuati nel piano stesso;".
Art. 3.
1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "volti ad ottimizzare
l'efficacia delle risorse" sono sostituite dalle seguenti:
"volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle
risorse";
b) al comma 2, alinea, dopo le parole:
"prestazioni sociali erogabili" sono inserite le seguenti:
"nella rete territoriale", e le parole: ", tenuto conto delle
risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa
sociale" sono sostituite dalle seguenti: "e delle risorse
messe a disposizione dagli enti locali ai sensi dell'articolo
4";
c) al comma 2, lettera f), dopo le parole:
"centri socio-riabilitativi" è inserita la seguente:
"diurni";
d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adotta, con proprio decreto, un regolamento recante, per i
singoli servizi e le singole prestazioni di cui al comma 2, le
finalità del servizio, i principali requisiti organizzativi e
strutturali di ogni servizio nonché le prestazioni che ogni
servizio può offrire in rapporto agli utenti e alle loro
famiglie. In relazione a quanto indicato al citato comma 2, le
regioni, con proprie norme, emanate in conformità alle
disposizioni del regolamento di cui al presente comma,
definiscono, secondo modelli organizzativi locali e con
riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 8,
comma 3, lettera a), tenendo conto altresì delle diverse
esigenze del territorio, i principali requisiti organizzativi
e strutturali di ogni servizio, nonché le prestazioni che ogni
servizio può offrire in rapporto agli utenti e alle loro
famiglie".
Art. 4.
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 novembre
2000, n. 328, dopo le parole: "A fini dell'accesso ai servizi
disciplinati dalla presente legge," sono inserite le seguenti:
"ad esclusione dei servizi rientranti nel livello essenziale
delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22, comma 2,".