XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3150




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono aggiunte le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi rientranti nel livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22, comma 2, della presente legge;".


Art. 2.

        1. All'articolo 19 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, alinea, dopo le parole: "I comuni" sono inserite le seguenti: "singoli o", e le parole: "nell'ambito delle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 4, per gli interventi sociali e socio-sanitari," sono soppresse;

                b) al comma 1, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: ", evidenziando in particolare i servizi rientranti nel livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22, comma 2;";

                c) al comma 2, alinea, le parole: "attraverso accordo di programma" sono sostituite dalle seguenti: "su iniziativa dei comuni singoli o associati e attraverso gli strumenti previsti dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,";

                d) al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

            "c) definire i criteri di ripartizione della spesa necessaria per realizzare il piano come concertato con le aziende unità sanitarie locali e con gli altri soggetti firmatari dell'accordo, vincolando tutte le risorse agli specifici obiettivi individuati nel piano stesso;".

Art. 3.

        1. All'articolo 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, le parole: "volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse" sono sostituite dalle seguenti: "volti a garantire l'efficacia e l'efficienza delle risorse";

                b) al comma 2, alinea, dopo le parole: "prestazioni sociali erogabili" sono inserite le seguenti: "nella rete territoriale", e le parole: ", tenuto conto delle risorse ordinarie già destinate dagli enti locali alla spesa sociale" sono sostituite dalle seguenti: "e delle risorse messe a disposizione dagli enti locali ai sensi dell'articolo 4";

                c) al comma 2, lettera f), dopo le parole: "centri socio-riabilitativi" è inserita la seguente: "diurni";

                d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, un regolamento recante, per i singoli servizi e le singole prestazioni di cui al comma 2, le finalità del servizio, i principali requisiti organizzativi e strutturali di ogni servizio nonché le prestazioni che ogni servizio può offrire in rapporto agli utenti e alle loro famiglie. In relazione a quanto indicato al citato comma 2, le regioni, con proprie norme, emanate in conformità alle disposizioni del regolamento di cui al presente comma, definiscono, secondo modelli organizzativi locali e con riferimento agli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), tenendo conto altresì delle diverse esigenze del territorio, i principali requisiti organizzativi e strutturali di ogni servizio, nonché le prestazioni che ogni servizio può offrire in rapporto agli utenti e alle loro famiglie".

Art. 4.

        1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge 8 novembre 2000, n. 328, dopo le parole: "A fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla presente legge," sono inserite le seguenti: "ad esclusione dei servizi rientranti nel livello essenziale delle prestazioni sociali di cui all'articolo 22, comma 2,".



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