XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3148
Onorevoli Colleghi! - E' passato poco più di un
decennio dalla approvazione della legge quadro sul
volontariato, legge 11 agosto 1991, n. 266. Sono stati anni
importanti, sia sul piano della evoluzione legislativa che su
quello dello sviluppo del volontariato e, nell'insieme, di
tutto il Terzo settore.
Il volontariato ha anticipato ed è alla base di questo
processo. Infatti, la legge n. 266 del 1991 è stata il
provvedimento iniziale di un lungo percorso legislativo, che
ha visto successivamente l'approvazione della legge n. 381 del
1991 sulla cooperazione sociale, il decreto legislativo n. 460
del 1997 sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale
(ONLUS), la legge n. 383 del 2000 sull'associazionismo di
promozione sociale, la legge n. 152 del 2001 sui patronati,
l'aggiornamento della normativa sulla cooperazione
internazionale e la protezione civile. Queste leggi hanno
sostanzialmente riguardato i soggetti del Terzo settore. Ad
esse si sono aggiunti interventi normativi sui settori di
impegno: la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, le
problematiche della disabilità, dell'affidamento e
dell'adozione, le politiche per la famiglia, il servizio
civile, la tutela dei beni culturali, l'ambito dei servizi
sociali con la nuova legge n. 328 del 2000, nota come "riforma
dell'assistenza". In ultimo è ancora da richiamare la
importante modifica del titolo V della parte seconda della
Costituzione, che impegna "Stato, Regione, Città
metropolitane, Province e Comuni" a favorire "l'autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo
svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà" (legge costituzionale n. 3 del
2001).
Questo principio, che ha integrato il preesistente valore
del libero pluralismo sociale all'articolo 2 della
Costituzione, tante volte richiamato dalla giurisprudenza
costituzionale relativa agli organismi del volontariato,
riafferma, con sufficiente chiarezza, la necessità che tutti i
livelli istituzionali non solo devono rispettare, ma devono
lasciare spazi adeguati alle forme espressive della libera
vitalità sociale che operino nell'interesse generale. Da più
parti, dopo l'approvazione di queste modifiche costituzionali,
si è posto il problema della competenza a legiferare da parte
dello Stato in materia di volontariato. Da un'attenta lettura
del nuovo testo dell'articolo 117 della Costituzione appare
chiaro che spetti in via esclusiva alla legge statale la
competenza in tema di "ordinamento civile", espressione che
notoriamente ricomprende anche il potere di definire la
disciplina giuridica delle diverse figure soggettive operanti
nei diversi settori. "Ciò significa in concreto - come ha
recentemente ricordato il costituzionalista Ugo De Siervo -
che in tema di ordinamento degli organismi di volontariato non
solo resta pienamente in vigore la legge esistente, ma che
ogni futura (ed opportuna) modificazione di questa spetterà
solo al legislatore nazionale, mentre alle Regioni spetterà
porre la disciplina sostanziale ai livelli essenziali delle
prestazioni che saranno determinati dal legislatore
statale".
Spetta dunque al Parlamento legiferare in termini generali
sulle materie riguardanti lo status del volontariato,
anche per garantire il permanere di indicazioni quadro, valide
su tutto il territorio nazionale, quali riferimento
dell'attività legislativa di competenza delle regioni.
Dopo oltre dieci anni di applicazione della legge quadro
si pone ora il problema di una sua revisione, non solo alla
luce delle novità legislative di questi anni ma anche dello
sviluppo del rapporto tra organizzazioni di volontariato ed
enti pubblici. La legge n. 266 del 1991 ha indubbiamente
incrementato tale rapporto ed è cresciuta nel mondo del
volontariato la propensione a collaborare con le istituzioni
locali e ad inserirsi nell'assetto dei loro servizi. Questa
tendenza, tuttavia, ha messo in evidenza la difficoltà di
molti soggetti a conciliarsi con la propria funzione creativa,
critica e stimolatrice. Il volontariato organizzato, in
pratica, si è più spesso ritrovato nel modello di integrazione
piuttosto che in quello della partecipazione, con un crescente
rischio di "istituzionalizzazione" e di perdita di autonomia.
Si pone ora l'esigenza di rilanciare la capacità del
volontariato di sostenere una funzione partecipativa.
La coscienza critica e la volontà di diffusione di alcuni
fondamentali valori di riferimento richiamano un'ipotesi di
cittadino che sia parte viva ed attiva del tessuto sociale,
che partecipi attivamente ai processi della vita pubblica,
favorendo la crescita del sistema democratico. Ed è proprio in
quest'ottica che è necessario potenziare anche un'altra
funzione del volontariato, e cioè quella "promozionale", sia
per quanto concerne la tutela dei diritti, che per sostenere
la capacità di autorganizzazione solidale delle persone.
Il sostegno alla partecipazione può servire a tutti come
strumento per lavorare affinché la democrazia non venga
ridotta a puro principio di maggioranza né, tantomeno, a mezzo
di regolazione dei conflitti economici a favore dei più
forti.
Queste considerazioni non possono che condurci ad una
visione "dinamica" del domani del volontariato: ri-progettare
significa pensare alla costruzione di qualcosa di ancora
migliore da costruire sulle fondamenta già esistenti. Ed è
proprio in questa prospettiva che si innesta la necessità di
modificare e integrare la legge n. 266 del 1991, per
introdurre alcune innovazioni che l'evoluzione ed il maturare
dei tempi, nonché l'esperienza reale, possono suggerire.
Il volontariato non può rinunciare all'impegno di
promuovere una nuova cultura della cittadinanza e della
partecipazione, di sostenere i diritti dei gruppi sociali
svantaggiati, di sperimentare nuove forme di intervento dove
l'impiego di risorse economiche risulta limitato.
Monsignor Nervo parla di "coscienza critica per le
istituzioni" nella formulazione delle leggi, nella loro
attuazione e nel funzionamento dei servizi. A questa funzione
critica il volontariato non intende rinunciare, anche se
talvolta riceve dalle amministrazioni pubbliche le
responsabilità di gestire servizi alla persona, per mantenere
quegli spazi di libertà e di autonomia necessari per
esercitare il ruolo di coscienza civile e di stimolo alle
istituzioni. E' quanto emerge anche dal recente dibattito
avviato dalle organizzazioni del volontariato che si ritrovano
nella CONVOL, nel Forum permanente del Terzo settore,
nel Centro nazionale per il volontariato, insieme con il
Collegamento nazionale dei centri di servizio per il
volontariato, che ha fatto emergere non solo una forte spinta
per la revisione della legge n. 266 del 1991, ma anche una
rivendicazione esplicita della soggettività promozionale e
politica del volontariato, originale e distinta rispetto anche
alle altre forme di presenza nell'ambito de1 Terzo settore.
Nel documento approvato da quelle organizzazioni in vista
della Assemblea "Essere volontari oggi", tenutasi a Roma
il 20 aprile 2002, si richiama, infatti, l'esigenza di
"riflettere sulla soggettività politica riconosciuta al
volontariato e sul chiaro favore che la legislazione sociale
dell'ultimo decennio, almeno sulla carta, continua a
riservargli: patrimonio giuridico, politico e culturale che
ogni tentativo di riforma della legge 266 del 1991 deve
recepire e sviluppare.
In questo senso, il pericolo è che le affermazioni di
principio e le dichiarazioni di intenti siano invece offuscate
ed obliterate dalla parificazione normativa del volontariato
agli altri enti del privato sociale (cooperative sociali,
associazioni di promozione sociale, ...) che di fatto verrebbe
incentivata dall'accoglimento delle istanze di disciplina
della cosiddetta impresa sociale e da un ipotetico testo unico
sul terzo settore. Al rifiuto di ogni tentativo di
omologazione agli altri soggetti con cui condivide la
collocazione nel terzo settore, deve accompagnarsi altresì la
consapevolezza della diversità qualitativa del ruolo
relazionale che il volontariato è in grado di assolvere
nell'attivazione degli interventi di rete".
Con la presente proposta di legge si raccolgono le
principali istanze avanzate dal volontariato in quel convegno,
in vista della Conferenza nazionale di Arezzo dell'11-13
ottobre 2002, a partire dalle seguenti premesse:
a) non c'è bisogno di una nuova legge quadro, ma è
sufficiente, per tutelare la specificità del volontariato,
integrare la legge n. 266 del 1991;
b) occorre scartare l'ipotesi di un testo unico
sul Terzo settore, proprio per evitare ogni rischio di
omologazione o di sovrapposizione del volontariato rispetto
agli altri soggetti del privato sociale;
c) bisogna evitare lo strumento della legge delega
per valorizzare appieno la funzione e l'iniziativa
parlamentare;
d) è necessario potenziare la funzione
promozionale del volontariato, sia per quanto riguarda la
tutela dei diritti, sia per la capacità di autorganizzazione
solidale delle persone e di sostegno alla partecipazione.
Con l'articolo 1, nel confermare il testo originario del
medesimo articolo della legge n. 266 del 1991 relativamente al
riconoscimento del valore sociale e della funzione
dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, si estendono le
finalità con riferimento alla "promozione e tutela dei diritti
dei cittadini e la collaborazione con le istituzioni alla
programmazione delle politiche sociali, sanitarie, ambientali,
culturali e quelle inerenti i diritti civili", in coerenza con
la legislazione nazionale e regionale prodotta nel corso di
questi anni. Si introduce poi un comma aggiuntivo, al fine di
segnalare l'obiettivo di "favorire il formarsi di nuove
organizzazioni di volontariato" , accanto a quello di
"consolidare e rafforzare quelle già esistenti", in un quadro
di garanzia del pluralismo e dell'autonomia delle
organizzazioni stesse.
Con l'articolo 2 si conferma il principio della gratuità
dell'attività e delle prestazioni del volontario, al quale
possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza
soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata. Si introduce, tuttavia, una maggiore discrezionalità
nella definizione delle modalità con le quali l'organizzazione
stabilisce i rimborsi. Inoltre si dispone che le somme
percepite dal volontario a titolo di rimborso delle spese non
costituiscono reddito imponibile.
Con l'articolo 3 si estende la definizione di
organizzazione di volontariato anche al coordinamento o alla
federazione di organismi e, analogamente a quanto previsto
dalla legge n. 383 del 2000 sulle associazioni di promozione
sociale, si definiscono esplicitamente i soggetti che non sono
da considerare organizzazioni di volontariato, e che sono: i
partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni
dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di
categoria, le associazioni di promozione sociale e tutte le
associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di
interessi economici degli associati.
Alla lettera f) del comma 3 novellato si conferma il
principio della gratuità delle cariche associative e delle
prestazioni fornite dagli aderenti, ma si introduce, per il
solo responsabile di organizzazioni iscritte nel registro di
cui all'articolo 5-bis, la possibilità di una deroga,
motivata dalla gravosità dei compiti di direzione di una
organizzazione presente e operante su tutto il territorio
nazionale, che può comportare l'astensione dal lavoro e la
disponibilità a tempo pieno del responsabile.
Con l'articolo 4 viene modificato l'articolo 5 della legge
n. 266 del 1991, introducendo per le organizzazioni di
volontariato la possibilità di fruire dei proventi "derivati
da iniziative promozionali finalizzate al proprio
finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi" e
di "ogni altra entrata finalizzata al raggiungimento degli
scopi e compatibile con le finalità" sella legge.
L'articolo 5 del provvedimento introduce l'articolo
5-bis della legge n. 266 del 1991, per mezzo del quale
si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il registro delle organizzazioni di
volontariato a carattere nazionale, presenti in almeno cinque
regioni e in almeno venti province. L'iscrizione nel registro
rappresenta condizione necessaria per stipulare le convenzioni
e per usufruire dei benefìci previsti dalla legge statale e
dalle leggi regionali.
L'articolo 6 prevede che il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e le regioni compiano controlli periodici
volti a verificare che le organizzazioni di volontariato
rispondano ai requisiti richiesti per permanere nei rispettivi
registri.
L'articolo 7 stabilisce che le convenzioni stipulate con
gli enti pubblici devono prevedere forme di verifica delle
prestazioni e di controllo della loro qualità che garantiscano
il coinvolgimento degli utenti, in una logica di
responsabilizzazione dei destinatari delle attività di
volontariato.
L'articolo 8 interviene sulla normativa riguardante la
deducibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore
delle organizzazioni di volontariato: per le persone fisiche
l'ammontare deducibile viene aumentato da 2 milioni delle
vecchie lire a 6 mila euro, mentre ai fini del reddito
d'impresa l'ammontare massimo è aumentato da 100 milioni delle
vecchie lire a 100 mila euro.
Con l'articolo 9 viene introdotto al testo in vigore della
legge n. 266 del 1991, l'articolo 8-bis, recante
"Tributi locali" che prevede per gli enti locali la
possibilità di ridurre i tributi che rientrano nella loro
competenza nei confronti delle organizzazioni di
volontariato.
Con l'articolo 11 è introdotto l'articolo 9-bis, che
prevede, per le organizzazioni di volontariato, l'erogazione
di benefìci in materia di lavoro, attraverso forme di
flessibilità dell'orario e nuove forme di organizzazione del
lavoro stesso. Con il comma 1, ad esempio, l'articolo in
questione prevede la possibilità, per quanti fanno parte delle
organizzazioni di volontariato, di usufruire di forme di
flessibilità dell'orario, quali, part-time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, flessibilità sui turni
(sempre secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli
accordi collettivi) e di organizzazione del lavoro per poter
espletare le attività previste dalle convenzioni con gli enti
pubblici.
Con l'articolo 14 si prevede l'introduzione dell'articolo
11-bis, che permette alle organizzazioni di volontariato
l'accesso alla comunicazione sociale radiotelevisiva, su
segnalazione dell'Osservatorio nazionale per il volontariato,
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 viene
interamente sostituito dall'articolo 15 della presente
proposta di legge, e reca una pressoché totale ridefinizione
dell'Osservatorio nazionale per il volontariato sia per quanto
concerne la composizione che per le sue attribuzioni: esso,
tra le altre funzioni, assume il compito di promuovere il
coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di
volontariato e di promozione sociale, esprime pareri e formula
proposte riguardo alle normative sul volontariato in Italia e
all'estero, e pubblica un rapporto biennale sullo stato
complessivo del fenomeno e sullo stato di attuazione delle
normative nazionali e regionali.
Con l'articolo 16 viene introdotto l'articolo
12-bis, volto all'istituzione, presso il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo nazionale,
finalizzato a sostenere le iniziative e i progetti delle
organizzazioni di volontariato, con una dotazione pari a 10
milioni di euro.
L'articolo 19, con l'introduzione dell'articolo
15-bis, si propone di attuare un deciso ampliamento
delle competenze e del campo di azione dei centri di servizio
per il volontariato che, finanziati dalle fondazioni, potranno
sostenere l'attività del volontariato con servizi di
formazione, di consulenza tecnica e fiscale nonché di sostegno
generalizzato delle attività.