XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3148
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 11 agosto 1991,
n. 266, di seguito denominata "legge n. 266 del 1991", è
sostituito dal seguente:
"1. La Repubblica riconosce il valore sociale e la
funzione dell'attività di volontariato come espressione di
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo
sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto
originale per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile, culturale, di promozione e di tutela dei
diritti dei cittadini, nonché la collaborazione con le
istituzioni alla programmazione delle politiche sociali,
sanitarie, ambientali, culturali e quelle inerenti ai diritti
civili".
2. All'articolo 1 della legge n. 266 del 1991 è aggiunto,
in fine, il seguente comma:
"2-bis. La presente legge, ha altresì, lo scopo di
favorire il formarsi di nuove organizzazioni di volontariato e
di consolidare quelle già esistenti, che rispondano agli
obiettivi di cui al presente articolo".
Art. 2.
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991
è sostituito dal seguente:
"1. Ai fini della presente legge per attività di
volontariato deve intendersi quelle prestata in modo
personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di
cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche
indiretto e per il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, comma 1".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 266 del 1991
è sostituito dal seguente:
"2. L'attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al
volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di
appartenenza le spese effettivamente sostenute per l'attività
prestata, entro limiti e con modalità preventivamente
stabiliti dalle organizzazioni stesse. Le somme percepite dal
volontario a titolo di rimborso delle spese non valgono a
costituire reddito imponibile ai fini delle imposte sul
reddito".
Art. 3.
1. All'articolo 3 della legge n. 266 del 1991 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "ogni organismo"
sono inserite le seguenti: ", coordinamento o federazione di
organismi";
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Non sono considerati organizzazioni di
volontariato, ai fini e per gli effetti della presente legge,
i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le
associazioni dei datori di lavoro, le associazioni
professionali di categoria, le associazioni di promozione
sociale e tutte le associazioni che hanno come finalità la
tutela esclusiva di interessi economici degli associati";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le organizzazioni di volontariato si
costituiscono con atto scritto nel quale, in particolare, deve
essere indicata la sede legale. Nell'atto costitutivo o nello
statuto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le
diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono
essere espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale;
c) l'assenza di fini di lucro;
d) l'attribuzione della rappresentanza legale;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti
gli aderenti, con la previsione dell'elettività delle cariche
associative;
f) la gratuità delle cariche associative e delle
prestazioni fornite dagli aderenti. Per il responsabile di
organizzazioni di carattere nazionale, iscritte nel registro
di cui all'articolo 5-bis, l'atto costitutivo o lo
statuto possono prevedere una deroga alla presente lettera;
g) i criteri per l'ammissione e l'esclusione degli
aderenti nonché i loro obblighi e diritti;
h) la redazione del bilancio, nonché le modalità
di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli
aderenti;
i) le modalità di scioglimento
dell'organizzazione".
Art. 4.
1. All'articolo 5 della legge n. 266 del 1991 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono premesse le
seguenti parole: "quote e";
b) al comma 1, lettera c), dopo le parole:
"contributi dello Stato" sono inserite le seguenti: ", delle
regioni, degli enti locali,";
c) al comma 1, lettera d), dopo la parola:
"contributi" sono inserite le seguenti: "dell'Unione europea
e";
d) al comma 1, lettera f), la parola:
"rimborsi" è sostituita dalla seguente: "entrate";
e) al comma 1, dopo la lettera g), sono
aggiunte le seguenti:
"g-bis) rendite derivanti da patrimoni;
g-ter) entrate derivanti da iniziative
promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste
e sottoscrizioni anche a premi;
g-quater) ogni altra entrata finalizzata al
raggiungimento degli scopi e compatibile con le finalità di
cui agli articoli 1 e 2";
f) i commi 2 e 3 sono abrogati;
g) al comma 4, le parole: "o analogo" sono
soppresse.
Art. 5.
1. Dopo l'articolo 5 della legge n. 266 del 1991, è
inserito il seguente:
"Art. 5-bis. (Registro delle organizzazioni di
volontariato a carattere nazionale). - 1. E' istituito,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali -
Dipartimento per le politiche sociali e previdenziali,
Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo
sociale e le politiche giovanili, il registro delle
organizzazioni di volontariato a carattere nazionale, al quale
possono iscriversi, ai fini dell'applicazione della presente
legge, le organizzazioni di volontariato a carattere nazionale
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.
2. Per organizzazioni di volontariato, coordinamenti
o federazioni di organismi di volontariato a carattere
nazionale si intendono quelli che svolgono attività e sono
presenti in almeno cinque regioni e in almeno venti province
del territorio nazionale.
3. L'iscrizione nel registro delle organizzazioni di
volontariato a carattere nazionale comporta il diritto di
automatica iscrizione nel registro medesimo dei relativi
livelli di organizzazione territoriale.
4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
adotta, con proprio decreto, un apposito regolamento che
disciplina i procedimenti per l'iscrizione e la cancellazione
nel registro di cui al presente articolo, nonché per la
revisione periodica dello stesso, in conformità alla legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce,
altresì, i termini per la conclusione dei procedimenti ivi
previsti nonché, decorsi inutilmente tali termini, che
l'iscrizione si intenda comunque assentita.
6. L'iscrizione nel registro di cui al presente
articolo è condizione necessaria per stipulare le convenzioni
e per usufruire dei benefìci previsti dalla presente legge e
dalle leggi regionali vigenti in materia.
7. Avverso i provvedimenti di rifiuto di iscrizione
e di cancellazione nel registro di cui al presente articolo, è
ammesso ricorso in via amministrativa al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, che decide previa acquisizione del
parere vincolante dell'Osservatorio nazionale di cui
all'articolo 12. Avverso i medesimi provvedimenti, è ammesso,
in ogni caso, entro due mesi, ricorso al tribunale
amministrativo regionale che decide, in camera di consiglio,
entro un mese dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, sentiti i difensori delle parti che ne abbiano fatto
richiesta. La decisione del tribunale è appellabile, entro un
mese dalla sua notifica, al Consiglio di Stato, il quale
decide con le stesse modalità entro due mesi".
2. Il regolamento di cui al comma 4 dell'articolo
5-bis della legge n. 266 del 1991, introdotto dal comma
1 del presente articolo, è adottato entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6.
1. All'articolo 6 della legge n. 266 del 1991 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "registri generali delle
organizzazioni di volontariato" sono sostituite dalle
seguenti: "registri regionali e provinciali delle
organizzazioni di volontariato non a carattere nazionale";
b) al comma 2, le parole: "secondo le disposizioni
di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 8" sono sostituite
dalle seguenti: "nonché di ogni altro tipo di beneficio
previsto dalla legislazione vigente in materia";
c) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: "Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
invia ogni anno alle regioni e alle province autonome copia
aggiornata del registro di cui all'articolo 5-bis. Il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le regioni,
ciascuno per le proprie competenze, svolgono periodicamente i
controlli necessari alla verifica dei requisiti per il
permanere delle organizzazioni di volontariato nei rispettivi
registri".
Art. 7.
1. All'articolo 7 della legge n. 266 del 1991 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "nei registri di cui
all'articolo 6" sono sostituite dalle seguenti: "nei registri
di cui agli articoli 5-bis e 6";
b) al comma 2, dopo le parole: "forme di verifica
delle prestazioni e di controllo della loro qualità" sono
inserite le seguenti: ", che garantiscano il coinvolgimento
degli utenti,".
Art. 8.
1. Al comma 1-ter dell'articolo 17 della legge 29
dicembre 1990, n. 408, introdotto dal comma 3 dell'articolo 8
della legge n. 266 del 1991, le parole: "lire 2 milioni" sono
sostituite dalle seguenti: "6 mila euro", e le parole: "di
lire 100 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "di 100 mila
euro".
Art. 9.
1. Dopo l'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, è
inserito il seguente:
"Art. 8-bis. (Tributi locali) - 1. Gli enti locali
possono deliberare riduzioni su tributi di propria competenza
per le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di
cui agli articoli 5-bis e 6 della presente legge, ad
esclusione degli enti che si trovano in condizioni di dissesto
ai sensi dell'articolo 244 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267".
Art. 10.
1. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 266 del 1991,
le parole: "nei registri di cui all'articolo 6" sono
sostituite dalle seguenti: "nei registri di cui agli articoli
5-bis e 6".
Art. 11.
1. Dopo l'articolo 9 della legge n. 266 del 1991, è
inserito il seguente:
"Art. 9-bis. (Benefìci in materia di lavoro). - 1. I
lavoratori che fanno parte di organizzazioni iscritte nei
registri di cui agli articoli 5-bis e 6 della presente
legge e di associazioni di promozione sociale, di cui alla
legge 7 dicembre 2000, n. 383, per poter espletare l'attività
prevista da convenzioni stipulate con enti pubblici, hanno
diritto di usufruire, compatibilmente con l'organizzazione
aziendale o dell'amministrazione di appartenenza, di forme di
flessibilità dell'orario e dell'organizzazione del lavoro,
secondo la disciplina prevista dai contratti o dagli accordi
collettivi, quali part time reversibile, telelavoro e
lavoro a domicilio, orario flessibile, flessibilità sui turni,
orario concentrato.
2. Ad un rappresentante per ogni organizzazione di
volontariato iscritta nel registro di cui all'articolo
5-bis della presente legge e per ogni associazione di
promozione sociale iscritta nel registro di cui al comma 1
dell'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che
ricopra, secondo lo statuto, cariche dirigenziali elettive di
carattere nazionale e che per l'espletamento dei compiti di
istituto sia costretto alla sospensione dell'esercizio
dell'attività lavorativa, è riconosciuto, a richiesta, il
collocamento in aspettativa non retribuita, per la durata del
mandato.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono
considerati utili ai fini del riconoscimento di ogni
prestazione connessa alla copertura assicurativa obbligatoria
e, in particolare, del diritto e della misura della pensione a
carico del fondo previdenziale di appartenenza, ivi comprese
le gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, qualora
questi sospendano l'esercizio della loro attività per la
durata del mandato.
4. L'accertamento delle condizioni e dei requisiti
per l'accesso ai benefìci di cui al presente articolo è
demandato agli enti previdenziali ai quali è rivolta copia
dell'istanza iniziale trasmessa al datore di lavoro.
Verificata la regolarità del diritto all'aspettativa o alla
sospensione dell'attività, l'ente previdenziale provvede
all'accredito della contribuzione figurativa correlata alla
retribuzione della categoria e alla qualifica professionale
posseduta, di volta in volta adeguata in relazione alla
dinamica salariale e di carriera previa acquisizione di idonea
documentazione. E' prevista la possibilità di accredito ad
integrazione, ai sensi del comma 5 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 564.
5. L'articolo 19 della legge 7 dicembre 2000, n.
383, è abrogato".
Art. 12.
1. All'articolo 10 della legge n. 266 del 1991, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le leggi regionali e delle province autonome
di Trento e di Bolzano concorrono alla promozione e
favoriscono lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato,
salvaguardandone l'autonomia di organizzazione e di
iniziativa";
b) al comma 2, la lettera b), è sostituita
dalla seguente:
"b) le forme di partecipazione delle
organizzazioni iscritte nei registri di cui agli articoli
5-bis e 6 alla programmazione e alla realizzazione
concreta degli interventi e dei servizi nei settori in cui
esse operano;"
c) al comma 2, lettera f), le parole:
"iscritte nei registri di cui all'articolo 6" sono sostituite
dalle seguenti: "iscritte nei registri di cui agli articoli
5-bis e 6".
Art. 13.
1. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 266 del 1991,
le parole: "iscritte nei registri di cui all'articolo 6" sono
sostituite dalle seguenti: "iscritte nei registri di cui agli
articoli 5-bis e 6".
Art. 14.
1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 266 del 1991, è
inserito il seguente:
"Art. 11-bis. (Messaggi di utilità sociale) - 1. Ai
sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la
Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alla società
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo i
messaggi di utilità sociale ricevuti dall'Osservatorio
nazionale di cui all'articolo 12".
Art. 15.
1. L'articolo 12 della legge n. 266 del 1991 è sostituito
dal seguente:
"Art. 12. (Osservatorio nazionale per il volontariato)
- 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali è istituito l'Osservatorio nazionale per il
volontariato, di seguito denominato "Osservatorio".
2. L'Osservatorio è presieduto dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato ed è
composto da ventiquattro membri, di cui dieci rappresentanti
delle organizzazioni a carattere nazionale iscritte nel
registro di cui all'articolo 5-bis, dieci rappresentanti
delle altre organizzazioni iscritte nei registri di cui
all'articolo 6, tre esperti e un rappresentante dei centri di
servizio di cui all'articolo 15. Alle sedute dell'organo
partecipano, in qualità di osservatori, tre membri delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale.
3. L'Osservatorio elegge un vicepresidente, scelto
tra i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato,
dura in carica tre anni e i suoi componenti non possono essere
nominati per più di due mandati.
4. Per lo svolgimento dei suoi compiti
l'Osservatorio adotta un apposito regolamento.
5. L'Osservatorio, che si avvale del personale, dei
mezzi e dei servizi messi a disposizione dalla Direzione
generale per il volontariato, l'associazionismo sociale e le
politiche giovanili del Dipartimento per le politiche sociali
e pensionistiche del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, ha in particolare i seguenti compiti:
a) assiste il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali nella tenuta e nell'aggiornamento del
registro di cui all'articolo 5-bis;
b) esprime pareri e formula proposte sulle norme
di legge e di regolamento in materia di volontariato;
c) promuove studi e ricerche sul volontariato in
Italia e all'estero;
d) approva progetti sperimentali elaborati, anche
in collaborazione con enti locali, dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui agli articoli
5-bis e 6, finalizzati a fronteggiare emergenze sociali
e a favorire l'applicazione di metodologie di intervento
particolarmente avanzate;
e) sostiene e promuove, anche con la
collaborazione delle regioni e di altri soggetti
istituzionali, iniziative di formazione e di aggiornamento per
lo svolgimento delle attività delle organizzazioni di
volontariato, nonché progetti di informatizzazione e di banche
dati nei settori disciplinati dalla presente legge;
f) pubblica un rapporto biennale sull'andamento
del fenomeno e sullo stato di attuazione della legislazione
nazionale, regionale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano vigente in materia di volontariato;
g) promuove iniziative di informazione e di
comunicazione nonché ogni altra iniziativa finalizzata alla
circolazione delle notizie attinenti l'attività di
volontariato;
h) stabilisce raccordi con altri organismi
istituzionali e soggetti nazionali e degli enti locali che
perseguono analoghe finalità, anche allo scopo di promuovere
il coordinamento delle politiche di sviluppo delle attività di
volontariato e di promozione sociale nella lotta
all'esclusione sociale e nella tutela del patrimonio
ambientale e culturale. In particolare, l'Osservatorio svolge
la sua attività in collaborazione con l'Osservatorio nazionale
dell'associazionismo di cui all'articolo 11 della legge 7
dicembre 2000, n. 383;
i) promuove, con cadenza triennale, una conferenza
nazionale del volontariato, alla quale partecipano i soggetti
istituzionali, le organizzazioni e gli operatori
interessati;
l) esamina i messaggi di utilità sociale redatti
dalle organizzazioni iscritte nei registri di cui agli
articoli 5-bis e 6, e li trasmette alla Presidenza del
Consiglio dei ministri;
m) promuove iniziative volte al monitoraggio e
alla verifica del funzionamento dei centri di servizio per il
volontariato di cui all'articolo 15.
6. Per gli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo è autorizzata una spesa massima
di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2003
e 2004".
Art. 16.
1. Dopo l'articolo 12 della legge n. 266 del 1991, è
inserito il seguente:
"Art. 12-bis. (Fondo nazionale per il volontariato). -
1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il Fondo nazionale per il volontariato,
finalizzato al sostegno delle iniziative e dei progetti di cui
alle lettere d) ed e) del comma 5 dell'articolo
12.
2. Per il funzionamento del Fondo di cui al comma 1
è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2003 e 2004, utilizzando una percentuale
dell'ammontare complessivo delle vincite dei concorsi
pronostici non riscosse dai vincitori".
Art. 17.
1. All'articolo 13, comma 1, della legge n. 266 del 1991,
le parole: "e a quelle connesse con il servizio civile
sostitutivo di cui alla legge 15 dicembre 1972, n. 772" sono
sostituite dalle seguenti: "e del servizio civile
nazionale".
Art. 18.
1. L'articolo 14 della legge n. 266 del 1991 è sostituito
dal seguente:
"Art. 14. (Copertura finanziaria). - 1. All'onere
derivante dall'attuazione della presente legge per ciascuno
degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio".
Art. 19.
1. Dopo l'articolo 15 della legge n. 266 del 1991, è
inserito il seguente:
"Art. 15-bis. (Centri di servizio per il volontariato).
- 1. I centri di servizio per il volontariato, di cui al
comma 1 dell'articolo 15, hanno la funzione di sostenere e di
qualificare l'attività delle organizzazioni di volontariato,
iscritte nei registri di cui agli articoli 5-bis e 6,
attraverso la erogazione di servizi di:
a) formazione;
b) informazione e documentazione;
c) collaborazione alla promozione di nuove
iniziative di volontariato e consolidamento delle iniziative
già in atto;
d) consulenza tecnica, fiscale e
amministrativa;
e) sostegno alla progettazione, all'avvio e alla
realizzazione di specifiche attività e progetti delle
organizzazioni di volontariato.
2. I centri di servizio di cui al comma 1 redigono
bilanci preventivi e consultivi e li trasmettono al comitato
di gestione competente per territorio e all'Osservatorio.
3. Al fine di riequilibrare le risorse a
disposizione in ciascun ambito regionale, presso il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali è istituito il fondo di
perequazione nazionale, alimentato da un quinto dei fondi di
cui al comma 1 dell'articolo 15.
4. Con il decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di cui al comma 3 dell'articolo 15 sono
altresì stabilite le modalità di attuazione delle norme di cui
al comma 3 del presente articolo".