XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3143
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si intendono introdurre modifiche, integrazioni e ampliamenti
alle fattispecie contrattuali già disciplinate dall'articolo 5
della legge n. 431 del 1998, recante disciplina delle
locazioni degli immobili adibiti ad uso abitativo, e del
decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 marzo 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 22 marzo
1999, di attuazione della legge, in particolare ai contratti
transitori, al fine di soddisfare le esigenze abitative dei
lavoratori fuori sede e degli studenti universitari fuori
sede.
1. Contratti transitori per lavoratori "fuori sede".
La presente proposta di legge è diretta
alla individuazione, nell'ambito dell'attuale assetto
normativo di disciplina del settore delle locazioni, di una
nuova tipologia contrattuale, all'interno della categoria più
ampia dei contratti di locazione di natura transitoria,
destinata a soddisfare le esigenze abitative dei lavoratori
"fuori sede" e cioè di lavoratori che sono occupati in
località diverse da quelle di residenza e che per tale ragione
necessitano di un alloggio per una durata temporale di medio
periodo (due/tre anni), di solito in comune con altre persone
con medesima esigenza, in attesa della ricongiunzione del
nucleo familiare ovvero della cessazione del rapporto di
lavoro.
La disciplina attuale infatti non contempla tale
fattispecie, ricondotta in effetti nell'unica disciplina delle
locazioni transitorie, disciplina invero molto rigida e
inadeguata a cogliere tale nuovo bisogno del mercato delle
locazioni.
Le modifiche proposte intendono pertanto rappresentare una
fattispecie nuova per tale bisogno locativo che possa
conciliare le esigenze di transitorietà e, talvolta, di
alloggio in comune dei locatari, seppur nei limiti sopra
definiti, con le esigenze dei locatori di certezza nella
conduzione dell'alloggio e nella durata del contratto.
Oltre a ciò, stante la peculiarità della fattispecie, si è
inteso limitarne l'applicazione a categorie di locatori che
rappresentassero una garanzia da intenti puramente
speculativi, raggiungendo così un più ampio fine di utilità
sociale.
2. Contratti transitori per studenti universitari "fuori
sede".
La presente proposta di legge ha la finalità di
armonizzare e conciliare la normativa vigente in materia di
locazioni alle rispettive esigenze di coloro che, da una
parte, offrono sul mercato immobiliare alloggi in locazione e
quanti, studenti universitari fuori sede o neo laureati,
dall'altra parte, necessitano di una abitazione per una durata
temporale che può variare da pochi mesi ad un periodo medio
(dai due ai cinque anni), di solito in comune con altre
persone con medesime esigenze, in attesa della ricongiunzione
al nucleo familiare d'origine ovvero alla ricerca di una prima
occupazione.
Si precisa che la proposta di legge è stata elaborata
anche in virtù dell'esperienza pratica maturata in questi
ultimi anni nel settore, successivamente all'entrata in vigore
della legge n. 431 del 1998, da parte di quei soggetti che
operano nel mercato delle locazioni in qualità di enti non
lucrativi (siano essi cooperative, fondazioni, associazioni,
eccetera), e che pertanto rappresentano una garanzia da
intenti puramente speculativi, raggiungendo così un più ampio
fine di utilità sociale. Si è così avuto modo di constatare
che al fine di "sbloccare" il mercato nel settore delle
locazioni per le esigenze degli studenti universitari fuori
sede, è opportuno quanto prima adottare accorgimenti
legislativi che contemperino due diverse esigenze: quella dei
proprietari di case di avere sempre maggiori certezze circa la
durata del contratto di locazione e quindi circa i tempi di
disponibilità dell'alloggio nonché garanzie circa la
conduzione continuativa dell'appartamento locato, e quella
degli studenti di usufruire di forme contrattuali che offrano
loro un certo grado di flessibilità circa la durata della
locazione, una maggior qualità degli alloggi e quindi una più
ampia possibilità di scelta di appartamenti e posti letto.
Oltre a ciò, al fine di dare concreta attuazione alle
disposizioni della legge n. 431 del 1998 che prevedono
l'operatività di figure istituzionali che si frappongono tra
proprietari e inquilini, occorre valorizzare e riconoscere con
adeguati accorgimenti normativi, il ruolo e la funzione degli
enti no profit che agiscono nel predetto mercato
locatizio attribuendo loro, per esempio, la facoltà di
stipulare con i proprietari di case contratti di locazione per
alloggi da sublocare successivamente a studenti universitari,
prevedendo contestualmente la possibilità di una maggiorazione
del canone di locazione a fronte di servizi complementari
offerti agli studenti medesimi. Immaginare accorgimenti
efficaci e dare concreta attuazione alla legge in questa
direzione consentirebbe un rilancio effettivo del mercato
locatizio a favore degli studenti, in quanto i proprietari di
case, grazie all'interposizione di un soggetto terzo ed
affidabile, sarebbero più facilmente indotti a non tenere
sfitto l'appartamento, mentre gli studenti avrebbero garanzie
di un servizio efficiente e condizioni abitative ottimali,
potendo inoltre limitare la locazione anche al solo posto
letto e non all'intero appartamento, cosa che a volte è
impossibile per il singolo studente matricola fuori sede.
La presente proposta di legge rappresenta, dunque, una
estensione delle fattispecie contrattuali di cui all'articolo
5, commi 2 e 3, della legge n. 431 del 1998 non solo agli
studenti universitari, ma anche a soggetti che si trovano in
condizioni del tutto simili in quanto hanno da poco completato
il ciclo di studi universitari ed hanno intrapreso, a titolo
esemplificativo, corsi di specializzazione post-universitari o
sono divenuti titolari di borse di studio, dottorati di
ricerca, eccetera, in modo da rispondere ugualmente a un
bisogno locativo che possa conciliare le esigenze di
transitorietà e, talvolta, di alloggio in comune dei locatari,
seppur nei limiti sopra definiti, con le esigenze dei locatori
di certezza nella conduzione nell'alloggio e nella durata del
contratto.