XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3143
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui
all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e
successive modificazioni, sono stipulati o rinnovati,
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente
legge.
2. La presente legge non si applica:
a) ai contratti di locazione relativi agli
immobili vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o inclusi
nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti
esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e
seguenti del codice civile;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e
regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità
turistiche.
Art. 2.
(Requisiti).
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione ai
sensi della presente legge quando:
a) il conduttore sia lavoratore dipendente con
sede di lavoro nella provincia in cui si trova l'immobile
oggetto del contratto di locazione;
b) il conduttore sia residente in una regione
diversa da quella in cui si trova l'immobile oggetto del
contratto di locazione, ovvero sia residente in altro
Stato;
c) il nucleo familiare del conduttore abbia
mantenuto la residenza effettiva nel luogo di residenza
anagrafica;
d) il locatore sia una cooperativa, una fondazione
o un ente senza fini di lucro avente ad oggetto espressamente
l'attività di locazione per le fattispecie disciplinate dalla
presente legge.
2. Le parti possono altresì stipulare contratti di
locazione ai sensi della presente legge quando:
a) il conduttore sia studente universitario
residente in un comune diverso da quello in cui si trova
l'ateneo al quale è iscritto, o residente in altro Stato,
ovvero sia stato ammesso o frequenti un corso di dottorato o
di ricerca o una scuola di specializzazione post-laurea in un
comune diverso da quello di residenza;
b) il locatore sia una cooperativa, una fondazione
o un ente senza fini di lucro avente ad oggetto espressamente
l'attività di locazione per le fattispecie disciplinate dalla
presente legge.
Art. 3.
(Durata del contratto,
rinnovo e recesso del conduttore).
1. I contratti di locazione di cui al comma 1
dell'articolo 2 possono avere durata non inferiore ad un mese
e non superiore a tre anni; i contratti di locazione di cui al
comma 2 del medesimo articolo 2 possono avere durata non
inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
2. Al termine della locazione il contratto si intende
risolto automaticamente con espressa esclusione di ogni tacito
rinnovo.
3. Nei contratti di locazione stipulati ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, il conduttore ha facoltà di recedere
dal contratto soltanto nei casi, opportunamente documentati,
di: a) matrimonio; b) obbligo di assolvimento del
servizio di leva; c) morte di un genitore; d)
trasferimento ad altro ateneo. La facoltà di recesso nei
predetti casi può essere esercitata con preavviso di almeno
tre mesi, ovvero di un mese qualora il contratto abbia una
durata di tre mesi, da recapitare al locatore a mezzo di
lettera raccomandata. Al di fuori dei predetti casi non è
ammesso il recesso anticipato da parte del conduttore che, in
caso contrario, rimane obbligato al pagamento del canone di
locazione anche per il residuo periodo di locazione non
goduta.
4. Il conduttore deve attestare il possesso dei requisiti
di cui all'articolo 1 al momento della stipulazione del
contratto di locazione mediante allegazione di copia del
contratto di lavoro o attestazione equipollente del datore di
lavoro, ovvero di copia del certificato di iscrizione al corso
di laurea, o di frequenza al corso di dottorato di ricerca o
alla scuola di specializzazione post-laurea, nonché di copia
del certificato di residenza.
5. Il contratto di locazione può essere stipulato anche
per il godimento di un immobile in comune con altri affittuari
aventi i medesimi requisiti di cui all'articolo 2. In tal caso
deve essere espressamente indicato nel contratto il numero
ulteriore di occupanti l'immobile.
6. Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui
viene a mancare uno dei requisiti di cui all'articolo 2 in
capo al conduttore o al locatore.
Art. 4.
(Deposito cauzionale e oneri accessori).
1. Qualora la durata del contratto di locazione non superi
i dodici mesi il deposito cauzionale versato al locatore non è
produttivo di interessi.
2. Le spese inerenti l'uso dei servizi condominiali a
carico del conduttore sono determinate in misura forfettaria e
vengono corrisposte contestualmente al pagamento del canone di
locazione. Le spese condominiali così determinate sono
calcolate in base al consuntivo delle spese condominiali
relative alla gestione dell'anno precedente e del preventivo
relativo alla gestione in corso.
Art. 5.
(Canone di locazione).
1. Il canone di locazione è fissato sulla base degli
accordi definiti in sede locale di cui all'articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive
modificazioni, o in alternativa per i contratti di cui
all'articolo 2, comma 2, della presente legge, da un prezzario
determinato con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, avente per oggetto la
definizione dei canoni medi applicabili per ogni sede
universitaria.
2. Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1
può essere maggiorato fino ad un massimo del 20 per cento
qualora l'alloggio locato sia dotato di mobili ed arredi. Il
mobilio e l'arredamento devono essere rispondenti a
caratteristiche specificamente indicate in apposito capitolato
di arredo tipo.
3. Le cooperative che hanno ad oggetto espressamente
l'attività di locazione per le fattispecie disciplinate dalla
presente legge, ovvero le fondazioni, ovvero gli altri enti
senza fini di lucro, che hanno stipulato con i proprietari di
case contratti di locazione per alloggi da sublocare a
lavoratori o studenti universitari fuori sede, possono
praticare una maggiorazione del canone di locazione nella
misura massima del 40 per cento in ragione di servizi
complementari alla locazione forniti al conduttore.
Art. 6.
(Misure di sostegno
alla locazione convenzionata).
1. Ai contratti di locazione disciplinati dalla presente
legge si applicano le agevolazioni fiscali previste
dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.