XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3143




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Ambito di applicazione).

        1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge.
        2. La presente legge non si applica:

                a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile;

                b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente, statale e regionale;

                c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche.


Art. 2.

(Requisiti).

        1. Le parti possono stipulare contratti di locazione ai sensi della presente legge quando:

                a) il conduttore sia lavoratore dipendente con sede di lavoro nella provincia in cui si trova l'immobile oggetto del contratto di locazione;

                b) il conduttore sia residente in una regione diversa da quella in cui si trova l'immobile oggetto del contratto di locazione, ovvero sia residente in altro Stato;
                c) il nucleo familiare del conduttore abbia mantenuto la residenza effettiva nel luogo di residenza anagrafica;

                d) il locatore sia una cooperativa, una fondazione o un ente senza fini di lucro avente ad oggetto espressamente l'attività di locazione per le fattispecie disciplinate dalla presente legge.

        2. Le parti possono altresì stipulare contratti di locazione ai sensi della presente legge quando:

                a) il conduttore sia studente universitario residente in un comune diverso da quello in cui si trova l'ateneo al quale è iscritto, o residente in altro Stato, ovvero sia stato ammesso o frequenti un corso di dottorato o di ricerca o una scuola di specializzazione post-laurea in un comune diverso da quello di residenza;

                b) il locatore sia una cooperativa, una fondazione o un ente senza fini di lucro avente ad oggetto espressamente l'attività di locazione per le fattispecie disciplinate dalla presente legge.


Art. 3.

(Durata del contratto,
rinnovo e recesso del conduttore).

        1. I contratti di locazione di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono avere durata non inferiore ad un mese e non superiore a tre anni; i contratti di locazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 2 possono avere durata non inferiore a tre mesi e non superiore a tre anni.
        2. Al termine della locazione il contratto si intende risolto automaticamente con espressa esclusione di ogni tacito rinnovo.
        3. Nei contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto soltanto nei casi, opportunamente documentati, di: a) matrimonio; b) obbligo di assolvimento del servizio di leva; c) morte di un genitore; d) trasferimento ad altro ateneo. La facoltà di recesso nei predetti casi può essere esercitata con preavviso di almeno tre mesi, ovvero di un mese qualora il contratto abbia una durata di tre mesi, da recapitare al locatore a mezzo di lettera raccomandata. Al di fuori dei predetti casi non è ammesso il recesso anticipato da parte del conduttore che, in caso contrario, rimane obbligato al pagamento del canone di locazione anche per il residuo periodo di locazione non goduta.
        4. Il conduttore deve attestare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 al momento della stipulazione del contratto di locazione mediante allegazione di copia del contratto di lavoro o attestazione equipollente del datore di lavoro, ovvero di copia del certificato di iscrizione al corso di laurea, o di frequenza al corso di dottorato di ricerca o alla scuola di specializzazione post-laurea, nonché di copia del certificato di residenza.
        5. Il contratto di locazione può essere stipulato anche per il godimento di un immobile in comune con altri affittuari aventi i medesimi requisiti di cui all'articolo 2. In tal caso deve essere espressamente indicato nel contratto il numero ulteriore di occupanti l'immobile.
        6. Il contratto si risolve di diritto nel caso in cui viene a mancare uno dei requisiti di cui all'articolo 2 in capo al conduttore o al locatore.


Art. 4.

(Deposito cauzionale e oneri accessori).

        1. Qualora la durata del contratto di locazione non superi i dodici mesi il deposito cauzionale versato al locatore non è produttivo di interessi.
        2. Le spese inerenti l'uso dei servizi condominiali a carico del conduttore sono determinate in misura forfettaria e vengono corrisposte contestualmente al pagamento del canone di locazione. Le spese condominiali così determinate sono calcolate in base al consuntivo delle spese condominiali relative alla gestione dell'anno precedente e del preventivo relativo alla gestione in corso.

Art. 5.

(Canone di locazione).

        1. Il canone di locazione è fissato sulla base degli accordi definiti in sede locale di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, o in alternativa per i contratti di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge, da un prezzario determinato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente per oggetto la definizione dei canoni medi applicabili per ogni sede universitaria.
        2. Il canone di locazione determinato ai sensi del comma 1 può essere maggiorato fino ad un massimo del 20 per cento qualora l'alloggio locato sia dotato di mobili ed arredi. Il mobilio e l'arredamento devono essere rispondenti a caratteristiche specificamente indicate in apposito capitolato di arredo tipo.
        3. Le cooperative che hanno ad oggetto espressamente l'attività di locazione per le fattispecie disciplinate dalla presente legge, ovvero le fondazioni, ovvero gli altri enti senza fini di lucro, che hanno stipulato con i proprietari di case contratti di locazione per alloggi da sublocare a lavoratori o studenti universitari fuori sede, possono praticare una maggiorazione del canone di locazione nella misura massima del 40 per cento in ragione di servizi complementari alla locazione forniti al conduttore.


Art. 6.

(Misure di sostegno
alla locazione convenzionata).

        1. Ai contratti di locazione disciplinati dalla presente legge si applicano le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.



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