XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3138
Onorevoli Deputati! - Il provvedimento di urgenza adottato
consegue, da un lato, alle problematiche di avvio dell'atteso
ciclo economico positivo, del quale si intravedono soltanto
primi segnali, dall'altro, all'esigenza di riprendere in
qualche modo uno stretto e rigoroso controllo degli andamenti
di finanza pubblica, che scontano tuttora gli effetti negativi
dell'ultimo periodo della passata legislatura.
D'altro canto, nelle linee di intervento richiamate dal
Documento di programmazione economico-finanziaria, appare
prioritaria l'esigenza di procedere ad ogni possibile azione
di razionalizzazione delle procedure di spesa, che incidono
notevolmente sulle inefficienze e sulle anomalie così
frequenti nella gestione dei conti pubblici.
La necessità e l'urgenza dell'intervento discendono
direttamente dall'immediatezza di operatività delle modifiche
introdotte, che potrebbero comportare notevoli riflessi
positivi nell'ultimo scorcio dell'anno e negli esercizi
futuri. Trattasi di un intervento a carattere strutturale,
articolato come segue.
Il comma 1 dell'articolo 1 introduce una modifica
all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468,
inteso a rendere più cogente il precetto dell'articolo 81,
quarto comma, della Costituzione. In sostanza, ogni
autorizzazione di spesa derivante da provvedimenti aventi
forza di legge viene "plafonata" nella misura dell'onere
previsto, che diviene quindi un tetto di spesa invalicabile;
ciò al fine di evitare che, mediante successivi adeguamenti
dell'onere a parametri o variabili, pur previsti dalla norma,
si possa di fatto superare il vincolo costituzionale di
copertura.
Pertanto, la norma dovrebbe assicurare, in primo luogo, un
tempestivo segnale di allarme nel momento in cui il tetto di
spesa prefissato potrebbe essere superato; in secondo luogo,
essa pone le basi per un rapido ricorso alla procedura già
prevista dall'attuale comma 7 dell'articolo 11-ter della
citata legge n. 468 del 1978, per l'adozione delle conseguenti
iniziative legislative.
Il procedimento disposto affida il campanello di allarme
alla Ragioneria generale dello Stato, quale organo tecnico del
Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di conti
pubblici.
Per gli altri enti e/o organismi pubblici non
territoriali, i rispettivi organi interni di revisione e
controllo procedono agli adempimenti ed alle segnalazioni alla
Ragioneria generale dello Stato.
Il comma 2 modifica il primo periodo del comma 7
dell'attuale articolo 11-ter della legge contabile
(legge n. 468 del 1978), ponendo in capo al Ministro
dell'economia e delle finanze, anche previa segnalazione del
Ministro competente, l'onere di riferire tempestivamente al
Parlamento per le conseguenti iniziative legislative in caso
di debordi di spesa ovvero di inadeguati gettiti di entrate,
anche nell'ipotesi che tali fenomeni stiano per verificarsi.
In tale modo sarà possibile fronteggiare immediatamente
situazioni di carenza finanziaria; ne consegue che, in attesa
dell'approvazione dei relativi provvedimenti, le
Amministrazioni interessate dovranno sospendere l'applicazione
delle leggi carenti di copertura.
Il comma 3 soddisfa l'esigenza di dotare il Ministro
dell'economia e delle finanze di uno strumento indispensabile
per un efficace controllo della spesa, affidandogli, su
proposta dell'organo tecnico già citato, la possibilità,
sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, di graduare,
sulla base degli andamenti di finanza pubblica, la
potenzialità di impegnare o di pagare le spese iscritte in
bilancio, con eccezione delle spese aventi carattere
obbligatorio.
Una sorta di rete di protezione consente di ampliare
l'area delle spese escluse dalla predetta limitazione.
Il comma 4 rappresenta la possibilità di un simmetrico
intervento del Ministro dell'economia e delle finanze, su
parere del Ministro vigilante, nei confronti degli enti ed
organismi pubblici non territoriali, dotati di autonomia di
bilancio relativamente alle loro spese di funzionamento.
Il comma 5 modifica l'articolo 20 della citata legge n.
468 del 1978, configurando più rigorosamente il termine del 31
dicembre quale chiusura dell'esercizio finanziario, attraverso
l'irricevibilità di eventuali atti d'impegno oltre tale data,
ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese
di dicembre.
Di più ampia portata è il comma 6 che sostituisce il
secondo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità
generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440), riducendo ad un anno, oltre quello di iscrizione, il
termine di conservazione delle disponibilità di conto
capitale, facendo salvi per un ulteriore anno gli stanziamenti
derivanti da leggi entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre.
La norma comporterà un notevole riflesso sull'entità dei
residui di stanziamento che saranno accertati alla chiusura
dell'esercizio 2002, contribuendo da un lato al
ridimensionamento dei residui passivi, dall'altro a
sollecitare l'operatività delle Amministrazioni di spesa
nell'utilizzo delle risorse disponibili.
Corollario del comma 6 è il comma 7 che riallinea ogni
altra disposizione derogatoria del citato articolo 36 della
legge di contabilità generale dello Stato.
In relazione alle straordinarie necessità che giustificano
la proposizione del presente provvedimento d'urgenza, la
disposizione di cui al comma 8 è mirata a concentrare
l'attività delle Ragionerie provinciali dello Stato nei
compiti esclusivi di controllo e di monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica. Per tali finalità i predetti
uffici vengono ricondotti alla piena responsabilità e
dipendenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, in attesa dei provvedimenti di riordino del Ministero
dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio
2002, n. 137.
Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O
ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
Legge 5 agosto 1978, n. 468:
Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle
leggi). - (Omissis).
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di
entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura
finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia
tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in
caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della
Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Art. 20. (Impegni). - (Omissis).
Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano
opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le
disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo
18.
(Omissis).
Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:
Art. 36. (Omissis).
Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo
esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo
che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di
disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo
quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il
periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese
in annualità il periodo di conservazione decorre
dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio
di ciascun limite di impegno.
(Omissis).
Legge 27 dicembre 1997, n. 449:
Art. 54. (Disposizioni in materia finanziaria e
contabile). - (Omissis).
16. Le spese del bilancio dello Stato relative a
regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli
di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate
alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i
relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti
di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31
dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di
ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere
reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in
corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché
l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario
successivo alla prima iscrizione in bilancio.