XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3138




        Onorevoli Deputati! - Il provvedimento di urgenza adottato consegue, da un lato, alle problematiche di avvio dell'atteso ciclo economico positivo, del quale si intravedono soltanto primi segnali, dall'altro, all'esigenza di riprendere in qualche modo uno stretto e rigoroso controllo degli andamenti di finanza pubblica, che scontano tuttora gli effetti negativi dell'ultimo periodo della passata legislatura.
        D'altro canto, nelle linee di intervento richiamate dal Documento di programmazione economico-finanziaria, appare prioritaria l'esigenza di procedere ad ogni possibile azione di razionalizzazione delle procedure di spesa, che incidono notevolmente sulle inefficienze e sulle anomalie così frequenti nella gestione dei conti pubblici.
        La necessità e l'urgenza dell'intervento discendono direttamente dall'immediatezza di operatività delle modifiche introdotte, che potrebbero comportare notevoli riflessi positivi nell'ultimo scorcio dell'anno e negli esercizi futuri. Trattasi di un intervento a carattere strutturale, articolato come segue.
        Il comma 1 dell'articolo 1 introduce una modifica all'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, inteso a rendere più cogente il precetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. In sostanza, ogni autorizzazione di spesa derivante da provvedimenti aventi forza di legge viene "plafonata" nella misura dell'onere previsto, che diviene quindi un tetto di spesa invalicabile; ciò al fine di evitare che, mediante successivi adeguamenti dell'onere a parametri o variabili, pur previsti dalla norma, si possa di fatto superare il vincolo costituzionale di copertura.
        Pertanto, la norma dovrebbe assicurare, in primo luogo, un tempestivo segnale di allarme nel momento in cui il tetto di spesa prefissato potrebbe essere superato; in secondo luogo, essa pone le basi per un rapido ricorso alla procedura già prevista dall'attuale comma 7 dell'articolo 11-ter della citata legge n. 468 del 1978, per l'adozione delle conseguenti iniziative legislative.
        Il procedimento disposto affida il campanello di allarme alla Ragioneria generale dello Stato, quale organo tecnico del Ministero dell'economia e delle finanze, in materia di conti pubblici.
        Per gli altri enti e/o organismi pubblici non territoriali, i rispettivi organi interni di revisione e controllo procedono agli adempimenti ed alle segnalazioni alla Ragioneria generale dello Stato.
        Il comma 2 modifica il primo periodo del comma 7 dell'attuale articolo 11-ter della legge contabile (legge n. 468 del 1978), ponendo in capo al Ministro dell'economia e delle finanze, anche previa segnalazione del Ministro competente, l'onere di riferire tempestivamente al Parlamento per le conseguenti iniziative legislative in caso di debordi di spesa ovvero di inadeguati gettiti di entrate, anche nell'ipotesi che tali fenomeni stiano per verificarsi. In tale modo sarà possibile fronteggiare immediatamente situazioni di carenza finanziaria; ne consegue che, in attesa dell'approvazione dei relativi provvedimenti, le Amministrazioni interessate dovranno sospendere l'applicazione delle leggi carenti di copertura.
        Il comma 3 soddisfa l'esigenza di dotare il Ministro dell'economia e delle finanze di uno strumento indispensabile per un efficace controllo della spesa, affidandogli, su proposta dell'organo tecnico già citato, la possibilità, sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, di graduare, sulla base degli andamenti di finanza pubblica, la potenzialità di impegnare o di pagare le spese iscritte in bilancio, con eccezione delle spese aventi carattere obbligatorio.
        Una sorta di rete di protezione consente di ampliare l'area delle spese escluse dalla predetta limitazione.
        Il comma 4 rappresenta la possibilità di un simmetrico intervento del Ministro dell'economia e delle finanze, su parere del Ministro vigilante, nei confronti degli enti ed organismi pubblici non territoriali, dotati di autonomia di bilancio relativamente alle loro spese di funzionamento.
        Il comma 5 modifica l'articolo 20 della citata legge n. 468 del 1978, configurando più rigorosamente il termine del 31 dicembre quale chiusura dell'esercizio finanziario, attraverso l'irricevibilità di eventuali atti d'impegno oltre tale data, ad eccezione di quelli derivanti da leggi pubblicate nel mese di dicembre.
        Di più ampia portata è il comma 6 che sostituisce il secondo comma dell'articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440), riducendo ad un anno, oltre quello di iscrizione, il termine di conservazione delle disponibilità di conto capitale, facendo salvi per un ulteriore anno gli stanziamenti derivanti da leggi entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre. La norma comporterà un notevole riflesso sull'entità dei residui di stanziamento che saranno accertati alla chiusura dell'esercizio 2002, contribuendo da un lato al ridimensionamento dei residui passivi, dall'altro a sollecitare l'operatività delle Amministrazioni di spesa nell'utilizzo delle risorse disponibili.
        Corollario del comma 6 è il comma 7 che riallinea ogni altra disposizione derogatoria del citato articolo 36 della legge di contabilità generale dello Stato.
        In relazione alle straordinarie necessità che giustificano la proposizione del presente provvedimento d'urgenza, la disposizione di cui al comma 8 è mirata a concentrare l'attività delle Ragionerie provinciali dello Stato nei compiti esclusivi di controllo e di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica. Per tali finalità i predetti uffici vengono ricondotti alla piena responsabilità e dipendenza del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, in attesa dei provvedimenti di riordino del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge 6 luglio 2002, n. 137.



Allegato
(Previsto dall'articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n. 127)


TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE


          Legge 5 agosto 1978, n. 468:

              Art. 11-ter. (Copertura finanziaria delle leggi). - (Omissis).

          
7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrate indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro del tesoro che riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.

          Art. 20. (Impegni). - (Omissis).

          Per gli impegni di spesa in conto capitale che prevedano opere od interventi ripartiti in più esercizi si applicano le disposizioni di cui al terzo comma del precedente articolo 18.

(Omissis).


          Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440:

              Art. 36. (Omissis).

          Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, salvo che non si tratti di stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio precedente. In tal caso, il periodo di conservazione è protratto di un anno. Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

(Omissis).
          Legge 27 dicembre 1997, n. 449:

          Art. 54. (Disposizioni in materia finanziaria e contabile). - (Omissis).

          16. Le spese del bilancio dello Stato relative a regolazioni contabili, a regolazioni debitorie mediante titoli di Stato e ad assegni alle categorie protette sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti. Le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31 dicembre 1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, sono eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella competenza degli esercizi terminali, in corrispondenza del relativo piano di ammortamento, sempreché l'impegno formale avvenga entro il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione in bilancio.




Frontespizio Testo articoli Testo del decreto legge