XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3138
Decreto-legge 6 settembre 2002, n. 194, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 209 del 6 settembre 2002(*)
Misure urgenti per il controllo, la trasparenza ed il
contenimento
della spesa pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
adottare misure di carattere strutturale finalizzate a
consentire l'immediata operatività di norme intese a rendere
disponibili strumenti idonei ad assicurare un rigoroso
controllo degli andamenti di finanza pubblica, nonché una
razionalizzazione delle procedure di spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 5 settembre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Dopo il comma 6 dell'articolo 11-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, è inserito
il seguente:
"6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o
maggiori spese hanno effetto entro i limiti degli oneri
finanziari previsti nei relativi provvedimenti legislativi.
Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è comunicato
l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa, anche
al fine dell'applicazione del disposto di cui al comma 7. Per
le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le
ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta
applicazione della disposizione di cui al presente comma. Per
gli enti ed organismi pubblici non territoriali provvedono
agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione gli
organi interni di revisione e di controllo". Per la
legislazione vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i limiti di spesa sono individuati nei
rispettivi stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione
dello Stato, ai sensi della normativa di riferimento.
(*) V. anche il successivo avviso di ERRATA CORRIGE
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12
settembre 2002.
2. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo
11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente: "Qualora nel corso
dell' attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto
di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o
di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della
copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia
tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il
quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al
Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti
iniziative legislative".
3. Ai fini di un efficace controllo e monitoraggio degli
andamenti di finanza pubblica, in presenza di uno scostamento
rilevante dagli obiettivi, il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta del Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, può disporre, con proprio decreto,
sentito in conformità il Consiglio dei Ministri, la
limitazione all'assunzione di impegni di spesa o all'emissione
di titoli di pagamento a carico del bilancio dello Stato,
entro limiti percentuali riferiti alle dotazioni di bilancio,
con esclusione delle spese relative agli stipendi, assegni,
pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria,
agli interessi, alle poste correttive e compensative delle
entrate, comprese le regolazioni contabili, alle spese
relative ad accordi internazionali, ad obblighi derivanti
dalla normativa comunitaria, alle annualità relative ai limiti
di impegno decorrenti da esercizi precedenti e alle rate di
ammortamento mutui. Per effettive, motivate e documentate
esigenze, il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri interessati, può escludere altre spese
dalla predetta limitazione.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 3, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro
vigilante, può disporre, con il decreto di cui al medesimo
comma, la riduzione delle spese di funzionamento degli enti e
organismi pubblici non territoriali previste nei rispettivi
bilanci. Gli organi interni di revisione e di controllo
vigilano sull'applicazione di tale decreto, assicurando la
congruità delle conseguenti variazioni di bilancio. Il
maggiore avanzo derivante da tali riduzioni è reso
indisponibile fino a diversa determinazione del Ministero
dell'economia e delle finanze.
5. All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche
ed integrazioni:
a) all'ottavo comma le parole: "del precedente
articolo 18" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo
11-quater, comma 2";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Chiuso col 31 dicembre l'esercizio finanziario,
nessuno impegno può essere assunto a carico dell'esercizio
scaduto. Gli uffici centrali del bilancio e le Ragionerie
provinciali dello Stato per le spese decentrate si astengono
dal ricevere atti di impegno che dovessero pervenire dopo tale
data, fatti salvi quelli direttamente conseguenti
all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nel
mese di dicembre".
6. Il secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18
novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello cui si riferiscono, salvo che si tratti di
stanziamenti iscritti in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre nell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione è
protratto di un anno".
7. Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che
derogano all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440. Nell'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, le parole: "entro il terzo esercizio finanziario
successivo" sono sostituite dalle seguenti: "entro l'esercizio
finanziario successivo".
8. In relazione alle prioritarie esigenze di controllo e
di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, in attesa
dei provvedimenti di revisione dell'assetto organizzativo del
Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi della legge
6 luglio 2002, n. 137,ˆâ4 e dell'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le Ragionerie provinciali
dello Stato provvedono esclusivamente ai predetti compiti di
controllo e di monitoraggio e dipendono organicamente e
funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato. Ferma la competenza del capo del dipartimento
provinciale del predetto Ministero in materia di dotazioni
strumentali e logistiche, nonché di rapporti sindacali, le
attività di promozione e di attuazione delle politiche di
sviluppo e di coesione, di cui all'articolo 7, comma 3, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e le attività di
competenza degli altri dipartimenti del Ministero sono svolte
dagli altri uffici delle direzioni provinciali dei servizi
vari, che dipendono funzionalmente dai predetti
dipartimenti.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 settembre 2002.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.