XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3137




        Onorevoli Colleghi! - E' ormai sentita da più parti la necessità, diventata ormai improcrastinabile, di una revisione globale della legislazione relativa ai contratti commerciali, esigenza sottolineata maggiormente dalla emanazione della nuova legislazione in materia di locazioni di immobili di civile abitazione, per certi versi assai più ostica e di rilevanza sociale.
        Le nuove realtà dinamico-economiche createsi con la cosiddetta "legge Bersani", in tema di riforma della disciplina del commercio, ha ancora più acuito tale esigenza, unitamente alla circostanza che la legislazione cui oggi si fa riferimento risale a più di ventanni or sono.
        Le esigenze primarie perseguite non possono che essere di compenetrazione tra le esigenze della proprietà che mira soprattutto alla redditività degli immobili, e quelle degli operatori economici che necessitano di tranquillità per svolgere ed incrementare nel tempo le proprie attività.
        Si è appurato comunque, dalla seppur breve esperienza maturata nell'ambito delle locazioni abitative, che l'arma vincente per la conciliazione degli opposti interessi sono le agevolazioni fiscali che, oltre ad incentivare la stipula di nuovi contratti a prezzi contenuti, di riflesso non può che giovare al contenimento dei prezzi al consumo impedendo o diminuendo fenomeni inflattivi.
        La pubblica amministrazione, come del resto nell'ambito della legge n. 431 del 1998, deve avere un ruolo primario di mediazione e calmierazione, seppure in un ambito di libero mercato.
        L'attuale situazione vede la piccola e media distribuzione in una fase delicata per la pressione delle grandi catene multinazionali e per le profonde innovazioni seguite all'emanazione della cosiddetta "legge Bersani" che, di fatto, ha cancellato il vecchio regime delle licenze e delle tipologie merceologiche.
        Il terziario è settore di primaria importanza nel tessuto socio-economico italiano, ma gran parte degli operatori di settore non è proprietaria dei locali ove svolge l'attività e la presente riforma intende intervenire sulla durata dei contratti per garantire una maggior stabilità operativa fornendo nel contempo duttilità e diversificazione alle forme dei contratti per favorire il più possibile trattative fra le parti finalizzate al rinnovo dei medesimi.
        Si intende perseguire tale scopo con l'introduzione della novità del contratto a "valore concordato" così come previsto per le locazioni a uso abitativo, con vantaggi fiscali per la proprietà ed infine la previsione della cessione del diritto di usufrutto per un periodo ventennale con il doppio obiettivo sempre di garantire stabilità all'operatore e vantaggi alla proprietà, che non sarà gravata da alcun peso fiscale sul bene per tutto il periodo della durata del contratto.
        In questo contesto assumono primaria rilevanza le associazioni di settore che sono chiamate ad interventi diretti ed incisivi sulla determinazione dei valori di mercato dei contratti "concordati" nonché a stipulare accordi con gli istituti di credito per il finanziamento dei contratti di cessione dell'usufrutto.
        Maggiore protezione deve essere accordata ai negozi "storici" o di tradizione di rilevante importanza nel tessuto urbano di riferimento, con l'attuazione di apposite liste comunali di vincolo di destinazione, strumento indispensabile per evitare di creare nelle strade commercialmente più appetibili solo "vetrine" di facciata scollate dal tessuto sociale cui si rivolgono.
        Pare equo altresì consentire anche al conduttore di immobili ad uso diverso, analogamente a quanto previsto per i conduttori degli immobili ad uso di civile abitazione, di poter sanare giudizialmente la morosità, facoltà attualmente esclusa.
        Nella stessa ottica, devono leggersi le sanzioni previste dall'articolo 4 e la revisione della misura della corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale per scoraggiare richieste finalizzate solo alla cessazione del rapporto, o a richiedere "buonentrate" illegittime, svincolate da qualsiasi logica di mercato.
        Anche la flessibilità è garantita, con la previsione della scelta da parte del conduttore tra pretendere il pagamento dell'indennità o continuare ad operare sino a concorrenza della somma dovuta.
        Allo scopo di favorire la piena operatività della presente proposta di legge e le trattative tra le parti per i rinnovi contrattuali è previsto un rinnovo automatico di breve durata che servirà come pausa di riflessione.
        Punti cardine della presente proposta di legge sono le agevolazioni fiscali introdotte.
        L'esperienza maturata nell'ambito della legge n. 438 del 1998 induce all'ottimismo: da una parte la proprietà è favorita con varie agevolazioni che si ripercuotono sulla quantificazione dei canoni di locazione con benefìci sul contenimento dei prezzi finali.
        La possibilità, infine, conferita ai comuni di individuare particolari zone di riqualificazione è valido strumento per contribuire alla rivitalizzazione delle medesime e porre un limite alla desertificazione e al degrado dei quartieri. A ciò saranno d'ausilio le incentivazioni sempre previste per chi inizi per la prima volta un'attività commerciale.
        Infine l'esigenza di certezze nel settore viene favorita dall'introduzione delle commissioni di conciliazione stragiudiziale.
        La realtà economica di per sé dinamica ed in continua evoluzione ha assoluta necessità di veder risolto il contenzioso in tempi rapidi, rapidità che purtroppo non è garantita dagli attuali iter processuali, cosicché appare indispensabile l'introduzione di tale forma di risoluzione delle controversie.




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