XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3137
Onorevoli Colleghi! - E' ormai sentita da più parti la
necessità, diventata ormai improcrastinabile, di una revisione
globale della legislazione relativa ai contratti commerciali,
esigenza sottolineata maggiormente dalla emanazione della
nuova legislazione in materia di locazioni di immobili di
civile abitazione, per certi versi assai più ostica e di
rilevanza sociale.
Le nuove realtà dinamico-economiche createsi con la
cosiddetta "legge Bersani", in tema di riforma della
disciplina del commercio, ha ancora più acuito tale esigenza,
unitamente alla circostanza che la legislazione cui oggi si fa
riferimento risale a più di ventanni or sono.
Le esigenze primarie perseguite non possono che essere di
compenetrazione tra le esigenze della proprietà che mira
soprattutto alla redditività degli immobili, e quelle degli
operatori economici che necessitano di tranquillità per
svolgere ed incrementare nel tempo le proprie attività.
Si è appurato comunque, dalla seppur breve esperienza
maturata nell'ambito delle locazioni abitative, che l'arma
vincente per la conciliazione degli opposti interessi sono le
agevolazioni fiscali che, oltre ad incentivare la stipula di
nuovi contratti a prezzi contenuti, di riflesso non può che
giovare al contenimento dei prezzi al consumo impedendo o
diminuendo fenomeni inflattivi.
La pubblica amministrazione, come del resto nell'ambito
della legge n. 431 del 1998, deve avere un ruolo primario di
mediazione e calmierazione, seppure in un ambito di libero
mercato.
L'attuale situazione vede la piccola e media distribuzione
in una fase delicata per la pressione delle grandi catene
multinazionali e per le profonde innovazioni seguite
all'emanazione della cosiddetta "legge Bersani" che, di fatto,
ha cancellato il vecchio regime delle licenze e delle
tipologie merceologiche.
Il terziario è settore di primaria importanza nel tessuto
socio-economico italiano, ma gran parte degli operatori di
settore non è proprietaria dei locali ove svolge l'attività e
la presente riforma intende intervenire sulla durata dei
contratti per garantire una maggior stabilità operativa
fornendo nel contempo duttilità e diversificazione alle forme
dei contratti per favorire il più possibile trattative fra le
parti finalizzate al rinnovo dei medesimi.
Si intende perseguire tale scopo con l'introduzione della
novità del contratto a "valore concordato" così come previsto
per le locazioni a uso abitativo, con vantaggi fiscali per la
proprietà ed infine la previsione della cessione del diritto
di usufrutto per un periodo ventennale con il doppio obiettivo
sempre di garantire stabilità all'operatore e vantaggi alla
proprietà, che non sarà gravata da alcun peso fiscale sul bene
per tutto il periodo della durata del contratto.
In questo contesto assumono primaria rilevanza le
associazioni di settore che sono chiamate ad interventi
diretti ed incisivi sulla determinazione dei valori di mercato
dei contratti "concordati" nonché a stipulare accordi con gli
istituti di credito per il finanziamento dei contratti di
cessione dell'usufrutto.
Maggiore protezione deve essere accordata ai negozi
"storici" o di tradizione di rilevante importanza nel tessuto
urbano di riferimento, con l'attuazione di apposite liste
comunali di vincolo di destinazione, strumento indispensabile
per evitare di creare nelle strade commercialmente più
appetibili solo "vetrine" di facciata scollate dal tessuto
sociale cui si rivolgono.
Pare equo altresì consentire anche al conduttore di
immobili ad uso diverso, analogamente a quanto previsto per i
conduttori degli immobili ad uso di civile abitazione, di
poter sanare giudizialmente la morosità, facoltà attualmente
esclusa.
Nella stessa ottica, devono leggersi le sanzioni previste
dall'articolo 4 e la revisione della misura della
corresponsione dell'indennità per la perdita dell'avviamento
commerciale per scoraggiare richieste finalizzate solo alla
cessazione del rapporto, o a richiedere "buonentrate"
illegittime, svincolate da qualsiasi logica di mercato.
Anche la flessibilità è garantita, con la previsione della
scelta da parte del conduttore tra pretendere il pagamento
dell'indennità o continuare ad operare sino a concorrenza
della somma dovuta.
Allo scopo di favorire la piena operatività della presente
proposta di legge e le trattative tra le parti per i rinnovi
contrattuali è previsto un rinnovo automatico di breve durata
che servirà come pausa di riflessione.
Punti cardine della presente proposta di legge sono le
agevolazioni fiscali introdotte.
L'esperienza maturata nell'ambito della legge n. 438 del
1998 induce all'ottimismo: da una parte la proprietà è
favorita con varie agevolazioni che si ripercuotono sulla
quantificazione dei canoni di locazione con benefìci sul
contenimento dei prezzi finali.
La possibilità, infine, conferita ai comuni di individuare
particolari zone di riqualificazione è valido strumento per
contribuire alla rivitalizzazione delle medesime e porre un
limite alla desertificazione e al degrado dei quartieri. A ciò
saranno d'ausilio le incentivazioni sempre previste per chi
inizi per la prima volta un'attività commerciale.
Infine l'esigenza di certezze nel settore viene favorita
dall'introduzione delle commissioni di conciliazione
stragiudiziale.
La realtà economica di per sé dinamica ed in continua
evoluzione ha assoluta necessità di veder risolto il
contenzioso in tempi rapidi, rapidità che purtroppo non è
garantita dagli attuali iter processuali, cosicché
appare indispensabile l'introduzione di tale forma di
risoluzione delle controversie.