XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3131
Onorevoli Colleghi! - Da molti anni, ormai, e cioè dai
primi anni settanta del secolo scorso, si evidenzia nel nostro
Paese la "professione dell'ottico optometrista", che è una
"libera" professione (di formazione scientifica) da tempo
riconosciuta in molti Paesi occidentali (in alcuni Paesi
anglosassoni - USA e Canada - da oltre un secolo, da oltre
cinquant'anni in Gran Bretagna, ed, infine, anche nell'Europa
continentale da decenni), la quale si occupa dei problemi
della visione dell'uomo, privilegiando gli aspetti
squisitamente tecnico-ottici, pur prevedendosi nel
curriculum formativo degli addetti anche conoscenze di
ordine fisio-biologico.
Il nostro ordinamento prevede esclusivamente la figura
professionale dell'ottico, quale disciplinata nel regolamento
di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concepito
strutturalmente come "regolamento" del testo unico delle leggi
sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934 (ancorché
emanato "prima" del testo unico medesimo), nel quale la figura
dell'ottico (alla quale erano riconosciute sia pur ridotte
prerogative di autonomia rispetto alla figura del medico) era
prevista come quella di un "esercente l'arte ausiliaria della
professione sanitaria" (appunto del medico). Tale figura, il
cui ambito professionale era ridotto nella dizione normativa
dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio
decreto n. 1334 del 1928, è andata via via nel tempo assumendo
contorni meno definiti e un più ampio contenuto professionale,
attraverso un processo sociologico complesso (del resto in
sintonia con quanto è stato verificato dal CNEL, in alcuni
studi - si cita, in particolare, la ricerca di Rosi e Camusi,
Le associazioni rappresentative delle professioni non
regolamentate. Primo rapporto di monitoraggio, in
Documenti CNEL, 50, Roma, 1994 -, per molte professioni,
anche del settore sanitario, definite appunto "non
riconosciute" o "emergenti"), che ha portato, soprattutto nel
settore sanitario, ad identificare alcuni ambiti professionali
come degni di assurgere ad una sufficiente autonomia
professionale, del tutto "diversa" da quella attinente
l'esercizio della medicina: in particolare, si allude alle
figure del fisioterapista, dell'audioprotesista, del podologo,
del tecnico ortopedico, e a molte altre ancora, il cui
riconoscimento professionale è avvenuto nella forma
istituzionale del decreto ministeriale (allora Ministero della
sanità), come espressione della responsabilità regolamentare
del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e sulla base della delega legislativa prevista
dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto
legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dell'articolo 1 della
legge 26 febbraio 1999, n. 42.
Dalla figura dell'ottico, considerata dalla legislazione
come quella di un esercente un'arte ausiliaria della
professione sanitaria del medico, si è - dunque - passati nel
tempo ad attribuire "di fatto" (ma non senza un corrispondente
procedimento di crescita meritocratica della preparazione
tecnico-culturale, delle attribuzioni, delle funzioni e delle
soluzioni approntate dagli esercenti l'arte sanitaria
dell'ottico) la qualificazione, nei soggetti interessati, di
ottico optometrista, intesa questa come espressione
riassuntiva di un servizio globale alla visione dell'utente,
con esclusione assoluta delle problematiche interessanti il
settore della patologia dell'organo e della funzione.
In ciò, può essere di sostegno la pressoché costante
interpretazione giurisprudenziale, dei giudici di legittimità
e di quelli di merito, i quali occupandosi anche con una certa
frequenza delle problematiche attinenti all'attività
professionale dell'ottico optometrista (o, anche,
dell'optometrista tout court), soprattutto in ordine a
problematiche di esercizio abusivo della professione medica,
hanno espresso con sistematica determinazione il concetto che
l'esercizio dell'optometria è cosa ben diversa dall'esercizio
della medicina, anche per la considerazione che miopia e
astigmatismo, presbiopia e ipermetropia, non costituiscono
"malattie" dell'occhio, ma difetti della vista, e che la
correzione degli stessi con occhiali o lenti a contatto non
costituisce esercizio professionale proprio del medico
(oftalmologo). Per un esame riassuntivo della giurisprudenza
in merito, si cita un recente lavoro di Viganò, Le
qualificazioni creative della giurisprudenza: il caso
optometria. Riflessioni di un civilista a margine di
Cassazione penale, sezione VI, 11 luglio 2001, n. 27853, in
Rivista penale, 3 marzo 2002, pagine 238 e seguenti,
dove si affrontano le problematiche inerenti anche sotto
l'aspetto generale e ricostruttivo della materia.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha
apportato modifiche ad alcuni articoli della nostra
Costituzione (per quel che riguarda la materia in oggetto è
soprattutto interessante la modifica dell'articolo 117),
influisce in modo rilevante sulla materia oggetto della
presente proposta di legge. Infatti, nel ridisegnare l'ambito
delle competenze legislative fra Stato e regioni, il nuovo
testo dell'articolo 117 prevede che - fra le altre - "sono
materie di legislazione concorrente quelle relative" alle
"professioni". Ed ancora, più avanti, precisa che "Nelle
materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la
potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei
princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello
Stato".
La necessità di intervenire legislativamente in tema
assume rilevanza soprattutto ove si consideri che più volte, e
con uniforme valutazione, la magistratura italiana, e
soprattutto i giudici di legittimità - come da ultimo la
citata Cassazione penale 11 luglio 2001; ma anche Cassazione
penale, sezione VI, 3 aprile 1995, Schirone; Cassazione
penale, sezione I, 25 giugno 1996, Schirone; Cassazione
penale, sezione VI, 3 luglio 1984, Bardini - hanno espresso la
necessità che il legislatore intervenga con urgenza a
prevedere e a regolare una professione importante, utile ed
esercitata in via di fatto come quella dell'optometrista.
Già da tempo e sulla base del riformato testo
dell'articolo 117 della Costituzione, alcune regioni (fra
queste Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto,
Piemonte, Toscana e Puglia) avevano dato vita ad istituti
d'istruzione professionale in optometria, i quali invero si
qualificavano (ed ancora si qualificano) per la qualità
dell'insegnamento prodotto, secondo un ottimale rapporto
docenti-studenti e l'approfondimento - a livello universitario
- delle materie specialistiche ivi insegnate.
Né va dimenticato che è sorto recentemente, presso
l'università statale di Milano II "Bicocca", un corso di
laurea in scienze optometriche, nell'ambito della facoltà di
scienze matematiche, fisiche e naturali, il quale prende
spunto ed origine da uno degli istituti regionali citati, e
precisamente dall'Istituto superiore di scienze optometriche
"Giuseppe Ricco", della regione Lombardia, e che sono stimati
fra cinquemila e ottomila i professionisti che potrebbero
occupare lo spazio professionale riservato all'ottico
optometrista.
E, infine, appare doveroso l'adeguamento della
legislazione italiana in materia alla realtà dell'Unione
europea, ove da tempo la professione dell'ottico optometrista
(sotto diverse denominazioni dovute alle particolarità
linguistiche, come ophtalmic optician, ovvero
optometrist nel Regno Unito; Augenoptiker in
Germania; optico-optometrista in Spagna, e così via) è
presente e strutturata.
La proposta di legge, qui presentata alla Vostra
attenzione, mira a colmare la segnalata lacuna
dell'ordinamento. Essa tiene conto dei dati acquisiti in
precedenza, sia attraverso i progetti di legge sul
riconoscimento della professione di ottico optometrista
presentati - dai diversi gruppi parlamentari - nelle
precedenti legislature (è almeno, infatti, dalla metà degli
anni settanta che sono stati presentati progetti di legge
miranti al riconoscimento giuridico della figura professionale
dell'ottico optometrista), sia attraverso gli schemi normativi
(sub specie del citato regolamento di cui al regio
decreto n. 1334 del 1928) realizzati dal Ministero della
sanità in precedenza, sia tenendo conto delle qualificazioni
che la costante giurisprudenza ha dato in ordine al contenuto
operativo dell'ambito professionale individuato sia, infine,
attraverso la consultazione dei responsabili dell'unico corso
di laurea esistente attualmente in Italia, quello, cioè
dell'università statale di Milano II "Bicocca".
La proposta di legge si adegua, infine, all'intervenuta
novellazione delle norme costituzionali relative alla
ripartizione della competenza legislativa fra Stato e regioni
(e province autonome di Trento e di Bolzano), disponendo
quindi in via generale per quel che concerne l'individuazione
della figura libero professionale, il contenuto operativo e le
specificazioni di questo (articolo 1), non senza prevedere il
divieto di intervenire nella diagnosi e cura di malattie
(articolo 2); il testo si occupa del controllo istituzionale
sulla professione, operato attraverso l'istituzione dell'albo
professionale (non si ignora peraltro la problematica in
essere - avanzata dall'Autorità garante della concorrenza e
del mercato e pubblicata il 3 ottobre 1997 - circa l'attualità
e la rilevanza del sistema di controllo della professione
esercitata dagli ordini e dai collegi professionali, ma
l'opinione dei presentatori è conforme all'osservazione
avanzata dalla medesima Authority secondo cui i servizi
sanitari, da considerare essenziali e di rilevanza
pubblicistica, come quelli concernenti la difesa giudiziale
dell'utente, necessitano di una particolare attenzione che non
può non rilevare ai fini della corretta impostazione) e con
l'indicazione dei requisiti di accesso alla professione
(articoli 2, 3 e 4).
Infine, apposite disposizioni riguardano il coordinamento
con le competenze delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano (articolo 5) e il raccordo con il sistema
giuridico precedente (articolo 6).