XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3131




        Onorevoli Colleghi! - Da molti anni, ormai, e cioè dai primi anni settanta del secolo scorso, si evidenzia nel nostro Paese la "professione dell'ottico optometrista", che è una "libera" professione (di formazione scientifica) da tempo riconosciuta in molti Paesi occidentali (in alcuni Paesi anglosassoni - USA e Canada - da oltre un secolo, da oltre cinquant'anni in Gran Bretagna, ed, infine, anche nell'Europa continentale da decenni), la quale si occupa dei problemi della visione dell'uomo, privilegiando gli aspetti squisitamente tecnico-ottici, pur prevedendosi nel curriculum formativo degli addetti anche conoscenze di ordine fisio-biologico.
        Il nostro ordinamento prevede esclusivamente la figura professionale dell'ottico, quale disciplinata nel regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, concepito strutturalmente come "regolamento" del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934 (ancorché emanato "prima" del testo unico medesimo), nel quale la figura dell'ottico (alla quale erano riconosciute sia pur ridotte prerogative di autonomia rispetto alla figura del medico) era prevista come quella di un "esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria" (appunto del medico). Tale figura, il cui ambito professionale era ridotto nella dizione normativa dell'articolo 12 del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928, è andata via via nel tempo assumendo contorni meno definiti e un più ampio contenuto professionale, attraverso un processo sociologico complesso (del resto in sintonia con quanto è stato verificato dal CNEL, in alcuni studi - si cita, in particolare, la ricerca di Rosi e Camusi, Le associazioni rappresentative delle professioni non regolamentate. Primo rapporto di monitoraggio, in Documenti CNEL, 50, Roma, 1994 -, per molte professioni, anche del settore sanitario, definite appunto "non riconosciute" o "emergenti"), che ha portato, soprattutto nel settore sanitario, ad identificare alcuni ambiti professionali come degni di assurgere ad una sufficiente autonomia professionale, del tutto "diversa" da quella attinente l'esercizio della medicina: in particolare, si allude alle figure del fisioterapista, dell'audioprotesista, del podologo, del tecnico ortopedico, e a molte altre ancora, il cui riconoscimento professionale è avvenuto nella forma istituzionale del decreto ministeriale (allora Ministero della sanità), come espressione della responsabilità regolamentare del Governo ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e sulla base della delega legislativa prevista dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dell'articolo 1 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.
        Dalla figura dell'ottico, considerata dalla legislazione come quella di un esercente un'arte ausiliaria della professione sanitaria del medico, si è - dunque - passati nel tempo ad attribuire "di fatto" (ma non senza un corrispondente procedimento di crescita meritocratica della preparazione tecnico-culturale, delle attribuzioni, delle funzioni e delle soluzioni approntate dagli esercenti l'arte sanitaria dell'ottico) la qualificazione, nei soggetti interessati, di ottico optometrista, intesa questa come espressione riassuntiva di un servizio globale alla visione dell'utente, con esclusione assoluta delle problematiche interessanti il settore della patologia dell'organo e della funzione.
        In ciò, può essere di sostegno la pressoché costante interpretazione giurisprudenziale, dei giudici di legittimità e di quelli di merito, i quali occupandosi anche con una certa frequenza delle problematiche attinenti all'attività professionale dell'ottico optometrista (o, anche, dell'optometrista tout court), soprattutto in ordine a problematiche di esercizio abusivo della professione medica, hanno espresso con sistematica determinazione il concetto che l'esercizio dell'optometria è cosa ben diversa dall'esercizio della medicina, anche per la considerazione che miopia e astigmatismo, presbiopia e ipermetropia, non costituiscono "malattie" dell'occhio, ma difetti della vista, e che la correzione degli stessi con occhiali o lenti a contatto non costituisce esercizio professionale proprio del medico (oftalmologo). Per un esame riassuntivo della giurisprudenza in merito, si cita un recente lavoro di Viganò, Le qualificazioni creative della giurisprudenza: il caso optometria. Riflessioni di un civilista a margine di Cassazione penale, sezione VI, 11 luglio 2001, n. 27853, in Rivista penale, 3 marzo 2002, pagine 238 e seguenti, dove si affrontano le problematiche inerenti anche sotto l'aspetto generale e ricostruttivo della materia.
        La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha apportato modifiche ad alcuni articoli della nostra Costituzione (per quel che riguarda la materia in oggetto è soprattutto interessante la modifica dell'articolo 117), influisce in modo rilevante sulla materia oggetto della presente proposta di legge. Infatti, nel ridisegnare l'ambito delle competenze legislative fra Stato e regioni, il nuovo testo dell'articolo 117 prevede che - fra le altre - "sono materie di legislazione concorrente quelle relative" alle "professioni". Ed ancora, più avanti, precisa che "Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato".
        La necessità di intervenire legislativamente in tema assume rilevanza soprattutto ove si consideri che più volte, e con uniforme valutazione, la magistratura italiana, e soprattutto i giudici di legittimità - come da ultimo la citata Cassazione penale 11 luglio 2001; ma anche Cassazione penale, sezione VI, 3 aprile 1995, Schirone; Cassazione penale, sezione I, 25 giugno 1996, Schirone; Cassazione penale, sezione VI, 3 luglio 1984, Bardini - hanno espresso la necessità che il legislatore intervenga con urgenza a prevedere e a regolare una professione importante, utile ed esercitata in via di fatto come quella dell'optometrista.
        Già da tempo e sulla base del riformato testo dell'articolo 117 della Costituzione, alcune regioni (fra queste Lombardia, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia) avevano dato vita ad istituti d'istruzione professionale in optometria, i quali invero si qualificavano (ed ancora si qualificano) per la qualità dell'insegnamento prodotto, secondo un ottimale rapporto docenti-studenti e l'approfondimento - a livello universitario - delle materie specialistiche ivi insegnate.
        Né va dimenticato che è sorto recentemente, presso l'università statale di Milano II "Bicocca", un corso di laurea in scienze optometriche, nell'ambito della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, il quale prende spunto ed origine da uno degli istituti regionali citati, e precisamente dall'Istituto superiore di scienze optometriche "Giuseppe Ricco", della regione Lombardia, e che sono stimati fra cinquemila e ottomila i professionisti che potrebbero occupare lo spazio professionale riservato all'ottico optometrista.
        E, infine, appare doveroso l'adeguamento della legislazione italiana in materia alla realtà dell'Unione europea, ove da tempo la professione dell'ottico optometrista (sotto diverse denominazioni dovute alle particolarità linguistiche, come ophtalmic optician, ovvero optometrist nel Regno Unito; Augenoptiker in Germania; optico-optometrista in Spagna, e così via) è presente e strutturata.
        La proposta di legge, qui presentata alla Vostra attenzione, mira a colmare la segnalata lacuna dell'ordinamento. Essa tiene conto dei dati acquisiti in precedenza, sia attraverso i progetti di legge sul riconoscimento della professione di ottico optometrista presentati - dai diversi gruppi parlamentari - nelle precedenti legislature (è almeno, infatti, dalla metà degli anni settanta che sono stati presentati progetti di legge miranti al riconoscimento giuridico della figura professionale dell'ottico optometrista), sia attraverso gli schemi normativi (sub specie del citato regolamento di cui al regio decreto n. 1334 del 1928) realizzati dal Ministero della sanità in precedenza, sia tenendo conto delle qualificazioni che la costante giurisprudenza ha dato in ordine al contenuto operativo dell'ambito professionale individuato sia, infine, attraverso la consultazione dei responsabili dell'unico corso di laurea esistente attualmente in Italia, quello, cioè dell'università statale di Milano II "Bicocca".
        La proposta di legge si adegua, infine, all'intervenuta novellazione delle norme costituzionali relative alla ripartizione della competenza legislativa fra Stato e regioni (e province autonome di Trento e di Bolzano), disponendo quindi in via generale per quel che concerne l'individuazione della figura libero professionale, il contenuto operativo e le specificazioni di questo (articolo 1), non senza prevedere il divieto di intervenire nella diagnosi e cura di malattie (articolo 2); il testo si occupa del controllo istituzionale sulla professione, operato attraverso l'istituzione dell'albo professionale (non si ignora peraltro la problematica in essere - avanzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicata il 3 ottobre 1997 - circa l'attualità e la rilevanza del sistema di controllo della professione esercitata dagli ordini e dai collegi professionali, ma l'opinione dei presentatori è conforme all'osservazione avanzata dalla medesima Authority secondo cui i servizi sanitari, da considerare essenziali e di rilevanza pubblicistica, come quelli concernenti la difesa giudiziale dell'utente, necessitano di una particolare attenzione che non può non rilevare ai fini della corretta impostazione) e con l'indicazione dei requisiti di accesso alla professione (articoli 2, 3 e 4).
        Infine, apposite disposizioni riguardano il coordinamento con le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano (articolo 5) e il raccordo con il sistema giuridico precedente (articolo 6).




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