XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3131
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. E' individuata la figura libero professionale
dell'ottico optometrista, con il seguente profilo: l'ottico
optometrista è l'operatore sanitario che, in possesso del
titolo universitario abilitante, esegue con autonomia
professionale l'esame soggettivo e oggettivo delle deficienze
puramente ottiche della vista, compiendo attività dirette alla
individuazione, alla prevenzione, alla correzione e alla
compensazione dei difetti ottico-refrattivi della vista, sia
mediante la prescrizione, l'adattamento, la realizzazione e la
fornitura di occhiali, di lenti a contatto, correttive ed
estetiche, nonché di ausili visivi per ipovedenti, sia
attraverso procedure di educazione visiva di sua
competenza.
Art. 2.
1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 1,
l'ottico optometrista realizza, appronta, fornisce, applica e
comunque adatta all'utente occhiali e lenti a contatto, sia
correttive che estetiche, e ausili visivi per ipovedenti,
utilizzando i processi tecnologici e metodologici più idonei
allo scopo, ad esclusione di quelli di competenza del
medico-chirurgo.
2. L'ottico optometrista, nell'ambito delle proprie
competenze, provvede altresì alla fornitura diretta al
pubblico e alla riparazione di lenti e di occhiali, quando
l'utente che lo richieda presenta gli occhiali o le lenti, o
le parti di essi, di cui chiede il ricambio o la
riparazione.
3. L'ottico optometrista in nessun caso svolge attività
dirette all'accertamento di malattie, all'effettuazione di
diagnosi e alla elaborazione o esecuzione di terapie.
4. L'ottico optometrista svolge la sua attività
autonomamente
o in collaborazione con professionisti di altre aree
sanitarie.
5. L'ottico optometrista svolge la sua attività
professionale in regime libero professionale o di dipendenza,
sia in strutture sanitarie pubbliche o private, sia
all'interno di strutture imprenditoriali.
6. Per esercitare la professione di ottico optometrista
occorre essere iscritti agli appositi albi professionali,
istituiti in ogni regione e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano.
7. Per l'iscrizione agli albi professionali degli ottici
optometristi sono richiesti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di altro Stato
facente parte dell'Unione europea;
b) avere compiuto ventuno anni;
c) essere in possesso del diploma di laurea di
primo livello in ottica optometria, o di un titolo
equipollente, rilasciato da facoltà o da corsi di laurea in
ottica optometria, anche di Stati facenti parte dell'Unione
europea;
d) avere superato gli esami di Stato di
abilitazione alla professione, di cui all'articolo 4;
e) avere la residenza o il domicilio nella
regione, ovvero nelle province autonome, di appartenenza.
8. In via transitoria, e per un periodo limitato a cinque
anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
legge, hanno diritto all'iscrizione agli albi di cui al comma
6 tutti coloro che alla medesima data di entrata in vigore
sono in possesso del diploma di ottico e di un attestato
rilasciato da un istituto di istruzione superiore di
optometria o da un istituto analogo costituito dagli enti
territoriali o da questi riconosciuto. E' altresì concesso, in
via transitoria e per lo stesso periodo, agli ottici che
dimostrano di avere esercitato per cinque anni tale
professione, essendo in possesso del titolo di ottico, di
accedere a sostenere l'esame di Stato di abilitazione.
9. La professione di ottico optometrista è incompatibile
con l'esercizio di ogni altra libera professione.
10. Chiunque esercita la professione di ottico
optometrista o si fregia di tale titolo senza essere iscritto
agli albi previsti dal comma 6, è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con l'ammenda da 260 euro ad
2.600 euro.
Art. 3.
1. Le facoltà universitarie di scienze matematiche,
fisiche e naturali, di intesa con le facoltà universitarie di
medicina e chirurgia, possono istituire corsi di laurea di
primo livello in ottica optometria, in conformità alla legge 9
maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni.
Art. 4.
1. Ogni anno sono disposti, con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, esami di
Stato per l'abilitazione alla professione di ottico
optometrista. Tali esami sono effettuati in Roma e consistono
in prove scritte e orali.
2. Possono sostenere gli esami di Stato per l'abilitazione
coloro che, in possesso del diploma di laurea in ottica
optometria o equipollente, previsto dall'articolo 2, comma 7,
lettera c), hanno svolto, con decorrenza dal
conseguimento del titolo, almeno un anno solare di pratica
professionale presso un ottico optometrista in attività ed
iscritto all'albo di cui al citato articolo 2, comma 6.
3. La commissione di esame, nominata dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è composta
da un professore ordinario di una facoltà universitaria di
scienze matematiche, fisiche e naturali, che la presiede, da
due rappresentanti del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, e da quattro ottici
optometristi iscritti agli albi di cui all'articolo 2, comma
6, con almeno cinque anni di iscrizione agli stessi. Si
prescinde dal requisito dell'anzianità di iscrizione all'albo
in sede di prima applicazione della presente legge e per un
periodo transitorio pari a cinque anni.
Art. 5.
1. E' istituita la Federazione nazionale degli ordini
professionali degli ottici optometristi, con sede in Roma.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano stabiliscono le norme relative al funzionamento degli
ordini professionali degli ottici optometrici, alle elezioni
degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia
professionale, alla prima formazione degli albi professionali,
nonché le norme di attuazione della presente legge.
Art. 6.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le disposizioni del decreto del Ministro della
sanità 23 aprile 1992, pubblicato nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e le
disposizioni del decreto del Ministro della sanità 28 ottobre
1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'11
novembre 1992, limitatamente ai corsi per l'esercizio
dell'arte ausiliaria di ottico, sono abrogate. E' garantito
comunque il completamento degli studi agli allievi iscritti ai
corsi stessi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'articolo 12 del regolamento di cui al regio
decreto 31 maggio 1928, n. 1334, è abrogato. E' comunque fatta
salva la facoltà di iscrizione ad appositi elenchi ad
esaurimento tenuti dalle aziende sanitarie locali per gli
ottici che, superato il periodo transitorio di cinque anni
stabilito dall'articolo 2, comma 8, non hanno sostenuto
l'esame di Stato di abilitazione di cui all'articolo 4.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'allegato B annesso al decreto del
Ministro della sanità 3 maggio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 108 dell'11 maggio 1994, è
abrogato.
Art. 7.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.