XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3127




        Onorevoli Colleghi! - La normativa in materia ambientale varata nel corso degli ultimi anni ha determinato un quadro interpretativo e applicativo non omogeneo e spesso mal coordinato.
        Essa, a livello sanzionatorio, oltre ad alcune ipotesi di sanzioni amministrative, non prevede fattispecie di delitto, tipizzando i reati ambientali come reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili.
        L'effetto deterrente e repressivo è dunque scarso.
        A fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, detto effetto è praticamente nullo, giacché le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici miliardari che tali attività illecite producono.
        E, soprattutto, i mezzi procedurali operativi che la disciplina vigente affida alle Forze di polizia ed alla magistratura non sono efficaci e conseguentemente le potenzialità investigative risultano estremamente stressate da tali limitazioni genetiche.
        E' un dato di fatto che le organizzazioni criminali hanno ormai individuato nel campo ambientale, e in particolare nel traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella gestione delle attività di recupero ambientale, un nuovo e vantaggiosissimo business, di interesse pari a quello del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più realisticamente, del tutto inesistenti.
        Le associazioni criminali quali cosa nostra siciliana, sacra corona unita pugliese, 'ndrangheta calabrese, camorra napoletana e casertana, che sono interessate al traffico dei rifiuti, dal nord al sud dell'Italia, a prescindere dalle particolarità di ciascuna associazione, dagli assetti organizzativi localmente adottati e dai mutamenti comportamentali che periodicamente possono essere determinati da specifiche contingenze di tempo e di luogo, appaiono caratterizzate da aspetti comuni quali, tra gli altri, lo stabile controllo del territorio.
        Si impone, dunque, un adeguamento legislativo che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi e alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere. Fatti che, va ribadito, non sono più, in molti casi, semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso di vasto respiro e con effetti devastanti per l'ambiente. Va peraltro rilevato che ogni violazione o illecito nel settore del traffico dei rifiuti, nell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi (tranne le specie minori come l'abbandono), sono connessi con frodi fiscali e, di conseguenza, l'accertamento degli illeciti nel settore favorisce anche l'accertamento delle frodi fiscali.
        La presente proposta di legge parte dai presupposti di fatto sopra esposti e cerca di tracciare un adeguamento normativo del codice penale e del codice di procedura penale che, da una parte, faccia salve le singole discipline specifiche della vigente legislazione ambientale settoriale e, dall'altra, costituisca un elemento di forte penetrazione trasversale a livello previsionale e sanzionatorio, con comuni denominatori per tutti i reati di settore caratterizzati dalla presenza di interessi della criminalità comune e organizzata.
        Essa si pone, a livello politico, come alternativa ideologica alla tendenza alla depenalizzazione dei reati in materia ambientale, giacché appare evidente che, sulla base delle premesse sopra esposte, per i reati gravi in questione la somma da pagare in via amministrativa sarebbe sicuramente prevista nel budget aziendale delle organizzazioni criminali, con effetto deterrente e repressivo praticamente del tutto inavvertito.
        Tutte le nuove fattispecie introdotte sono state meglio coordinate con le discipline ambientali settoriali e, in particolare, con il decreto legislativo n. 22 del 1997.
        La definizione ai fini penali del bene giuridico ambiente (articolo 452-bis del codice penale) costituisce la prima importante novità. Essa manca nell'ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all'elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.
        E' stato poi definito (articolo 452-ter del codice penale) il concetto di "alterazione dello stato dell'ambiente", con specificazione del significato della "gravità" prevista dalla proposta in esame. Con tale disposizione è stata introdotta una consistente riduzione premiale della pena per coloro che, prima del giudizio, eliminino il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, riparino comunque integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale.
        E' stata inoltre prevista l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero, tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' stato altresì previsto che in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, qualora l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non sia eseguito dal soggetto nei termini indicati dalla sentenza.
        Va osservato, sul punto, che tale confisca obbligatoria in sede dibattimentale appare istituto di primaria importanza; e ciò anche in caso di patteggiamento. Tale previsione, già inserita nel contesto del decreto legislativo n. 22 del 1997, merita di essere trasferita in ogni altra nuova norma che si intende varare in questo settore ed in campi similari di proporzionata importanza. Essa rende conseguentemente obbligatoria la procedura di sequestro da parte della polizia giudiziaria già nella primissima fase degli accertamenti, oppure, in seguito, da parte del pubblico ministero in fase pre-processuale. Tale fase procedurale è importantissima in quanto fornisce all'operatore di polizia uno strumento agile di intervento, sia per assicurare la fonte di prova del reato sia, soprattutto, per impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.
        La successiva confisca (e, quindi, la sottrazione definitiva del bene al patrimonio del soggetto responsabile) costituisce epilogo finale di tale procedura e rappresenta, al di là della qualità-quantità della sanzione applicata o patteggiata, un formidabile strumento di intervento repressivo, nel contempo, deterrente per tutti coloro che operano illegalmente nel settore in questione.
        Si sottolinea che la confisca viene prevista non soltanto in caso di condanna ordinaria ma anche in caso di patteggiamento (come, del resto, prevede il decreto legislativo n. 22 del 1997). Tale ultimo punto appare particolarmente significativo giacché l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del codice di procedura penale è stata sempre un epilogo "tombale" per gran parte dei processi in materia di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Infatti, i responsabili di reati, anche gravi, nel settore ambientale, nel richiedere ed ottenere tale rito, in primo luogo accedevano ad una pena fortemente scontata (peraltro la possibilità di irrogazione delle pene sostitutive pecuniarie diluiva e narcotizzava, anche a livello quantitativo, l'entità della pena stessa). In altre parole, la sanzione teorica veniva di fatto resa assolutamente blanda, concretandosi in un modesto pagamento in danaro, appunto in via alternativa: il danno restava inalterato e la disponibilità e fruibilità di veicoli e beni utilizzati per l'illecita attività restava intatta, con la conseguente logica possibilità di reiterazione del reato. Infatti, in caso di patteggiamento non era sostanzialmente possibile procedere a confisca secondo i princìpi generali sanciti per tale istituto.
        La proposta di legge in esame, percependo tale punto critico del sistema sanzionatorio, in modo opportuno ed efficace prevede espressamente che anche in caso di patteggiamento la confisca è obbligatoria. Il soggetto responsabile, dunque, in ogni caso si troverà colpito pesantemente nel patrimonio personale (o societario) anche in caso di rito alternativo. Tale principio, esteso anche ai reati innovativi di integrazione del codice penale, sortirebbe effetti assolutamente salutari in senso preventivo.
        Va evidenziato che, al di là della natura quantitativa-qualitativa della pena (che nel campo ambientale raramente viene poi realmente scontata per i benefìci di legge praticamente automatici, stante la condizione media del reo quasi sempre incensurato), la vera novità procedurale può essere proprio questa: l'intuizione di colpire in modo profondo e definitivo il patrimonio economico ed operativo dei responsabili di tali traffici.
        Nel caso della criminalità organizzata, una sistematica azione giurisdizionale che persegua tali attività illecite con ripetute confische di beni non può che infliggere un colpo mortale o comunque pesantissimo alle organizzazioni specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle realtà che, non potendo essere classificate come "ecomafia", rappresentano una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o microcriminalità diffusa a livello locale o regionale). Gli effetti preventivi deterrenti saranno logicamente consequenziali e di sicura efficacia.
        Nel proposto articolo 452-quater è stato elaborato il concetto di traffici contro l'ambiente, prevedendo tra le condotte tipiche anche quella di ricevere illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l'ambiente. E' stata anche inserita una norma che fa salva la vigente disciplina in materia di rifiuti, al fine di evitare possibili interferenze con la disciplina specifica del settore. E' stata prevista una consistente riduzione premiale della pena per coloro che, prima del giudizio, eliminano il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, riparano comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato. E' stata prevista, poi, l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartita con la sentenza di condanna o con la decisione emessa al sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' stato altresì previsto che in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal soggetto nei termini indicati dalla sentenza.
        Gli articoli 452-sexies e 452-septies tracciano le definizioni ed i regimi sanzionatori di due fattispecie incriminatrici assolutamente innovative, di cui si propone l'introduzione nel codice penale: l'"associazione per delinquere contro l'ambiente" e l'"ecomafia".
        La prima, oltre ad essere conseguenza automatica dell'introduzione nel codice penale di reati ambientali di natura delittuosa - essendo impossibile configurare l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati contravvenzionali allo stato previsti - scaturisce soprattutto dalla specialità delle associazioni di criminali comuni che operano nel settore. Esse, ad esempio, possono certamente qualificarsi associazioni per delinquere ad alta specializzazione, abbisognando dell'apporto di tecnici particolarmente qualificati (ad esempio, chimici, fisici, eccetera) e di ingenti supporti finanziari.
        La seconda fattispecie, invece, rappresenta la prima definizione giuridica di "ecomafia". Essa è caratterizzata da una particolare tecnica di formulazione legislativa, ipotizzando la condotta mediante un rinvio alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, arricchita da un elemento ulteriore: l'operatività dell'associazione mafiosa nel settore ambientale con conseguente arricchimento mediante la commissione di reati ambientali, ovvero il controllo di appalti pubblici finalizzati al recupero ambientale. Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all'affare dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell'ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi). A livello di norme processuali, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis, si è inserito (articolo 3, comma 1) al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all'articolo 452-septies del codice penale.
        E' stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo, per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente. Inoltre, viene introdotto l'articolo 321-bis del codice di procedura penale. Esso prevede il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria in caso di accertamento in flagranza dei reati contro l'ambiente. Ciò al fine di incentivare gli operatori di polizia giudiziaria ad attuare prassi efficaci sul piano della repressione concreta e dell'assicurazione degli elementi di prova. La necessità di tale fattispecie processuale vale ancor di più in materia di trasporti illeciti di rifiuti, laddove si consideri che la previsione del sequestro obbligatorio in flagranza si integra perfettamente con la confisca del veicolo prevista dal decreto legislativo n. 22 del 1997, costituendo un formidabile strumento preventivo e deterrente per coloro che operano illegalmente nel settore.
        E' stato anche previsto l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.
        L'articolo 4, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto del diritto ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'idea della dottrina giuridica confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.




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