XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3127
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al codice penale).
1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è
inserito il seguente:
"Titolo VI-bis. Dei delitti contro l'ambiente.
Art. 452-bis. (Ambiente).- Agli effetti della
legge penale l'ambiente costituisce nozione unitaria
comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi
sia come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette
dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico,
archeologico, architettonico e storico.
Art. 452-ter.- (Alterazione dello stato
dell'ambiente).- Chiunque cagiona il pericolo di una grave
alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo
illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro
modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la
multa da 15 mila a 90 mila euro.
La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente si
verifica, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato
dell'ambiente, di un'area naturale protetta o per la salute
pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio
il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente,
ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno
patrimoniale e non patrimoniale.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della
metà.
Il giudice, con la sentenza di condanna o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con
procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del
pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a
spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno
prodotto o del pericolo cagionato per l'ambiente.
Con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà
dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di
rimessione in pristino non sia possibile o non sia eseguito
dal condannato nei termini indicati nella sentenza di
condanna.
Art. 452-quater.- (Traffici contro
l'ambiente).- Chiunque illegittimamente produce, acquista,
cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa,
procura ad altri o comunque detiene, sostanze o energie di
qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente
è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
30 mila a 90 mila euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà nelle ipotesi di
importazione ed esportazione di sostanze nell'ambito di
traffici internazionali o se si tratta di sostanze
radioattive, e della metà se il fatto riguarda quantità
ingenti delle medesime.
I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e
quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti sono
regolati secondo il principio di specialità indicato
dall'articolo 15.
Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma
dell'articolo 452-ter.
Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della
metà.
Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione
emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con
procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del
pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a
spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della
sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno
prodotto o del pericolo cagionato per l'ambiente.
Con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai
sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il
giudice ordina la confisca dei beni di proprietà dell'autore o
del compartecipe al reato utilizzati per commettere il
delitto.
Art. 452-quinquies.- (Pene accessorie alla
condanna per delitti ambientali).- Alla condanna per i
delitti di cui agli articoli 452-ter e 452-quater
conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30,
32-bis e 32-ter.
Art. 452-sexies.- (Associazione per delinquere
contro l'ambiente).- Chiunque fa parte di un'associazione
formata da tre o più persone allo scopo di commettere uno o
più delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo
fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da
quattro a otto anni.
I promotori, gli organizzatori, i capi e coloro che,
coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari
o consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la
reclusione da tre a otto anni.
Le pene sono aumentate se il numero degli associati è
superiore a sei.
Art. 452-septies.- (Ecomafia).-
L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo
416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di
un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati
intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in
tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di
reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le
bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche,
le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi
pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto
o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero
dell'ambiente".
Art. 2.
(Norma interpretativa).
1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo
452-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1,
comma 1, della presente legge, per grave alterazione
dell'ambiente si intende anche il superamento dei limiti di
accettabilità di contaminazione dei suoli, delle acque
superficiali e delle acque sotterranee stabiliti nel
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25
ottobre 1999, n. 471.
Art. 3.
(Norme processuali).
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di
procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli
416-bis" sono inserite le seguenti: ",
452-septies".
2. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 316-bis.- (Sequestro conservativo per
garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da
reati ambientali).- 1. Il pubblico ministero chiede,
in ogni stato e grado del processo di merito per
l'accertamento dei reati di cui al titolo VI-bis del
libro II del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi
dell'articolo 316 al fine di evitare che manchino o si
disperdano le garanzie per il risarcimento del danno
ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986,
n. 349".
3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è
inserito il seguente:
"Art. 321-bis.- (Sequestro per reati contro
l'ambiente).- 1. In caso di flagranza dei reati
previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice
penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela
dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e
dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da
parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".
4. Alla lettera l-bis) dell'articolo 380 del codice
di procedura penale, dopo le parole: "416-bis", sono
inserite le seguenti: "e 452-septies".
5. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono
aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché del Corpo
forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli
452-ter, 452-quater, 452-sexies e
452-septies del codice penale".
Art. 4.
(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare
l'azione civile di danno pubblico ambientale in via
sostitutiva).
1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e
successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il
seguente:
"3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati,
l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto
processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura
civile".