XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3127




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

        1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

        "Titolo VI-bis. Dei delitti contro l'ambiente.

        Art. 452-bis. (Ambiente).- Agli effetti della legge penale l'ambiente costituisce nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, archeologico, architettonico e storico.

        Art. 452-ter.- (Alterazione dello stato dell'ambiente).- Chiunque cagiona il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 15 mila a 90 mila euro.
        La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente si verifica, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente, di un'area naturale protetta o per la salute pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.
        Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della metà.
        Il giudice, con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno prodotto o del pericolo cagionato per l'ambiente.
        Con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non sia eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

        Art. 452-quater.- (Traffici contro l'ambiente).- Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene, sostanze o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30 mila a 90 mila euro.
        La pena è aumentata da un terzo alla metà nelle ipotesi di importazione ed esportazione di sostanze nell'ambito di traffici internazionali o se si tratta di sostanze radioattive, e della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime.
        I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità indicato dall'articolo 15.
        Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 452-ter.
        Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della metà.
        Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno prodotto o del pericolo cagionato per l'ambiente.
        Con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca dei beni di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato utilizzati per commettere il delitto.

        Art. 452-quinquies.- (Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali).- Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-ter e 452-quater conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.

        Art. 452-sexies.- (Associazione per delinquere contro l'ambiente).- Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere uno o più delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da quattro a otto anni.
        I promotori, gli organizzatori, i capi e coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.
        Le pene sono aumentate se il numero degli associati è superiore a sei.

        Art. 452-septies.- (Ecomafia).- L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell'ambiente".


Art. 2.

(Norma interpretativa).

        1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 452-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, per grave alterazione dell'ambiente si intende anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee stabiliti nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.


Art. 3.

(Norme processuali).

        1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-bis" sono inserite le seguenti: ", 452-septies".
        2. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 316-bis.- (Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali).- 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento dei reati di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349".

        3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

        "Art. 321-bis.- (Sequestro per reati contro l'ambiente).- 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".

        4. Alla lettera l-bis) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: "416-bis", sono inserite le seguenti: "e 452-septies".
        5. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-septies del codice penale".


Art. 4.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare
l'azione civile di danno pubblico ambientale in via
sostitutiva).

        1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

        "3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile".



Frontespizio Relazione