XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3123




        Onorevoli Deputati! - La legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta "legge La Pergola"), reca la disciplina dei procedimenti di partecipazione e di adeguamento al processo normativo comunitario. Si tratta di una legge che ha dato buona prova di sé, prevedendo meccanismi (in particolare, la legge comunitaria annuale) che hanno permesso all'Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Comunità europea.
        Tuttavia, il mutato quadro costituzionale che, dopo la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione, attuata con la legge costituzionale n. 3 del 2001, attribuisce alle regioni ed alle province autonome un nuovo e più incisivo ruolo nella partecipazione alla fase ascendente e discendente del diritto comunitario, in uno con la necessità di semplificare ed accelerare la fase di mero recepimento per far fronte con puntualità all'aumentato numero di atti comunitari, anche a seguito dell'ampliamento delle materie attratte nell'area dell'Unione europea, rendono improcrastinabile la revisione della legge n. 86 del 1989 e la sua sincronizzazione con le mutate coordinate costituzionali.
        In particolare, si è avvertita la necessità di rendere più efficace la partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente della formazione delle norme comunitarie e più funzionale quella della trasposizione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale. Segnatamente, una più incisiva partecipazione alla fase ascendente, anche da parte delle Camere, delle regioni e del sistema delle autonomie locali, consente di evitare che una debole rappresentazione degli interessi nazionali nella fase di elaborazione delle norme comunitarie si ripercuota criticamente sulla fase discendente, convogliando in quest'ultima rivendicazioni e aspettative non soddisfatte dalla normativa europea.
        Il problema della qualità e della tempestività dell'attuazione delle norme comunitarie viene allora risolto anche attraverso un potenziamento dell'incisività della partecipazione dello Stato italiano alla fase ascendente, dal momento che se il contenuto della direttiva presenta il più possibile le qualità per essere facilmente applicabile nell'ordinamento interno, ciò conduce anche ad una corrispondente semplificazione delle procedure di recepimento.
        Per soddisfare le richiamate esigenze, il presente provvedimento introduce, accanto allo strumento principale della legge comunitaria annuale, nuovi sistemi di adeguamento agli obblighi comunitari, da un lato confermando l'attuazione in via regolamentare, dall'altro prevedendo un sistema di recepimento tempestivo al diritto comunitario, anche in un termine antecedente all'approvazione della legge comunitaria.
        La seconda spinta a modificare l'attuale legge La Pergola, proviene, come si è già accennato, dall'esigenza di adeguare tale legge al mutato quadro costituzionale che, a seguito del nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione, ha visto accrescere in modo significativo il ruolo delle regioni sia nella fase ascendente che in quella discendente del diritto comunitario.
        Si ricorda, infatti, che l'articolo 117, quinto comma, della Costituzione stabilisce che, nelle materie di loro competenza, le regioni e le province autonome partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari. A tale scopo, il presente provvedimento disegna varie ed efficaci modalità di partecipazione regionale: si prevede, tra l'altro, un tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai progetti degli atti normativi e di indirizzo comunitari, la possibilità per le regioni di individuare propri rappresentanti chiamati a partecipare stabilmente alle riunioni interne volte a definire la posizione italiana da sostenere in sede comunitaria ed un ancor più significativo ruolo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        Sotto il profilo della fase discendente, e cioè della partecipazione delle regioni all'attuazione ed all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, si rammenta che il nuovo testo costituzionale riforma in profondità il riparto di competenza normativa tra Stato e regioni, collocandoli su un piano di sostanziale parità, attraverso l'enunciazione di limiti posti in via generale tanto alla funzione statale che a quella regionale, tra i quali il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario (articolo 117, primo comma, della Costituzione, che sancisce per la prima volta la costituzionalizzazione dei vincoli rivenienti dall'appartenenza all'Unione europea ed il principio conseguenziale di primazia del diritto comunitario). Da un lato, dunque, le regioni sono tenute (non più semplicemente facultizzate) a dare immediata ed autonoma attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di loro competenza esclusiva, e previa indicazione dei princìpi fondamentali nella legge comunitaria o in altra legge, nelle materie di legislazione concorrente.
        Dall'altro lato, tuttavia, lo Stato, unico responsabile nei confronti dell'Unione europea, notoriamente indifferente alla ripartizione interna di competenze, deve necessariamente riservarsi poteri sostitutivi, ai sensi del quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione. A tal fine, seguendo la via segnata dalla legge comunitaria 2001 (l'articolo 1, comma 5, della legge 1^ marzo 2002, n. 39), è stato previsto un meccanismo, trasfuso negli articoli 7, 9 e 12 che scongiura il rischio di un inadempimento degli obblighi comunitari attraverso il tempestivo intervento del Governo, sia attraverso lo strumento legislativo che regolamentare.
        Viene peraltro assicurato il rispetto dei princìpi costituzionali di leale collaborazione e di sussidiarietà, con la prescrizione che gli interventi sostitutivi decorrano dai termini fissati per il recepimento delle direttive, fermo restando il principio della cedevolezza della normativa statale al momento dell'entrata in vigore della normativa regionale o provinciale.
        In ultimo, si è inteso assicurare un adeguato coinvolgimento degli enti locali negli aspetti delle politiche comunitarie di loro interesse, sia attraverso un potenziamento della loro partecipazione nella fase ascendente, sia attraverso la previsione di una sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
        Il presente disegno di legge si muove in sintonia con le conclusioni dell'indagine conoscitiva sulla qualità e sui modelli di recepimento delle direttive comunitarie svolta dalla XIV Commissione della Camera dei deputati, approvate nella seduta dell'11 ottobre 2000, e di alcune soluzioni prefigurate nella precedente legislatura (atti Camera nn. 7171, 7504 e 7546).


Ambito dell'intervento normativo.

        Il provvedimento reca puntuali e necessarie novelle alla legge 9 marzo 1989, n. 86, e sancisce l'abrogazione di alcune norme della legge 16 aprile 1987, n. 183.
        L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, ridisegnando le finalità della legge anche in relazione alla disciplina della fase di partecipazione e di predisposizione degli atti comunitari. Vengono inoltre annoverati tra gli atti dai quali discendono obblighi di adempimento le decisioni quadro e le decisioni concernenti il settore della cooperazione in materia giudiziaria e penale, adottate ai sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea.
        L'articolo 2 ridefinisce l'articolo 1-bis della predetta legge n. 86 del 1989, per assicurare una più incisiva ed informata partecipazione del Parlamento e, alla luce del nuovo dettato dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, delle regioni e delle province autonome al procedimento di formazione degli atti comunitari. Si dispone, pertanto, che i progetti di atti normativi e di indirizzo e i documenti di consultazione siano trasmessi, nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, tempestivamente anche alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine dell'eventuale acquisizione dell'intesa ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997.
        Si delinea, inoltre, la partecipazione di esponenti delle regioni e delle province autonome alle attività dei gruppi di lavoro interni volti a definire la posizione nazionale da sostenere in sede comunitaria.
        Si segnala anche la previsione dell'istituto della riserva parlamentare, apponibile dal Governo in corso di negoziato in caso di particolare importanza politica delle proposte relative all'atto comunitario in discussione. Nel caso di apposizione della riserva si dispone che il Governo invii il testo alle Camere, al fine di acquisirne il parere entro quindici giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine ovvero in caso di sopravvenuta urgenza motivata, il Governo, può procedere alle attività di sua competenza.
        Parallelamente è stata riconosciuta la possibilità per il Governo di apporre una riserva di esame, su richiesta di una o più regioni o province autonome, nel caso in cui il progetto di atto normativo tocchi materie di competenza delle regioni e delle province autonome. In tale evenienza la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
        Si prevede, infine, un coinvolgimento degli enti locali sui progetti di atti normativi riguardanti in modo specifico materie di loro interesse. Gli enti locali e le rispettive associazioni rappresentative sono resi edotti dai progetti di atti normativi di loro specifico interesse e trasmettono le loro osservazioni, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere, attraverso i rispettivi organi rappresentativi, che tali progetti siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sulle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle materie di competenza delle regioni e province autonome, è acquisito il parere della Conferenza unificata. Gli enti locali sono altresì facultizzati alla designazione di esperti, che, a titolo consultivo, prendono parte alle riunioni istruttorie dirette alla formazione della posizione italiana da sostenere successivamente in ambito comunitario.
        L'articolo 3, al fine di istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente, prevede che i progetti di atti normativi comunitari riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale sono trasmessi al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), che può istituire appositi comitati per l'esame di tali atti. Inoltre, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può organizzare, in collaborazione con il CNEL, anche apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato. Si precisa che gli eventuali oneri derivanti dalla partecipazione alle sessioni di studio sono a carico dei soggetti partecipanti.
        L'articolo 4 integra l'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, specificando, in primo luogo, che il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa, con tempestività, le Camere, e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.
        In secondo luogo, si prevede che la relazione di accompagnamento del disegno di legge comunitaria annuale deve contenere anche l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamenti governativi o ministeriali non necessitanti, alla stregua del nuovo testo dell'articolo 4 della legge La Pergola, di specifica autorizzazione legislativa. Nella medesima relazione deve essere allegato l'elenco, predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle direttive attuate da questi ultimi enti nelle materie di loro competenza.
        L'articolo 5 sostituisce l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, specificando che la legge comunitaria provvede al periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario, anche attraverso l'emanazione di disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali attuative di direttive, ove dette norme risultino necessarie per sopravvenute circostanze di particolare urgenza motivate sulla base di apposita relazione tecnica del Governo. Tra i contenuti della legge comunitaria sono altresì previste le disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nel rispetto dei princìpi e dei limiti allo scopo stabiliti in via generale dal nuovo testo dell'articolo 9, comma 4, della legge La Pergola.
        L'articolo 6 introduce l'articolo 3-bis della legge n. 86 del 1989, disciplinando un sistema di adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario ulteriore rispetto alla legge comunitaria annuale. Tale meccanismo è finalizzato al recepimento degli atti normativi e dei princìpi stabiliti dalle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, per i quali l'obbligo di uniformazione da parte dello Stato italiano spiri in un torno di tempo anteriore alla data di presumibile entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
        Trattasi di uno strumento volto ad introdurre un indispensabile fattore di flessibilità onde sopperire alla rigidità del meccanismo con cadenza annuale, incompatibile con obblighi necessitanti di immediato adempimento.
        Si prevede, in particolare, la necessità di informare il Consiglio dei ministri ovvero, nel caso di materie di competenze regionali, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, degli atti normativi comunitari e delle sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportino tempestivi obblighi di adeguamento da parte dell'Italia, i cui tempi si presentino incompatibili con l'attesa della presentazione della successiva legge comunitaria. La previsione viene pertanto supportata dall'attivazione di corsie parlamentari preferenziali per l'immediata approvazione dei provvedimenti di adeguamento.
        L'articolo 7 sostituisce l'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, delineando un percorso speciale per l'attuazione mediante regolamenti di delegificazione, al di fuori delle annuali leggi comunitarie, delle direttive, vertenti su materie gia disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, sui cui progetti si siano pronunciati il Parlamento europeo nell'ambito delle procedure di codecisione o di cooperazione previste dai Trattati ovvero entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui al richiamato articolo 1-bis.
        La norma prevede anche la possibilità di adempiere a direttive con regolamenti ex articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ovvero con atti amministrativi generali, assorbendo il disposto dell'articolo 11 della citata legge n. 183 del 1987, che viene contestualmente abrogato dall'articolo 14.
        Il comma 14 prevede e disciplina la possibilità per lo Stato di recepire, in via regolamentare ed amministrativa, le direttive non tempestivamente trasposte da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza.
        In termini generali, la possibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal vigente dettato dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, anche dall'articolo 1, comma 5, della legge comunitaria 2001 (legge n. 39 del 2002), ove si prevede la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la concretizzazione dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto la norma statale si ritira dopo l'occupazione del territorio da parte della norma regionale e provinciale).
        Segnatamente, detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a sistematiche procedure di infrazione secondo uno schema che ha già superato positivamente il vaglio della Corte costituzionale (sentenze nn. 126 del 1996 e 425 del 1999), anche con riguardo a materie attribuite alla competenza esclusiva di regioni a statuto speciale e delle province autonome.
        La disposizione, che anticipa con riguardo al recepimento in via regolamentare ed amministrativa il principio di più ampio respiro cristallizzato dal nuovo comma 4 dell'articolo 9 della legge La Pergola, come modificato dall'articolo 12, comma 1, del presente disegno di legge, è finalizzata a porre rimedio all'eventuale inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle regioni e delle province autonome. Delle descritte caratteristiche di supplenza e cedevolezza i provvedimenti statali devono dare espressamente atto.
        Al fine di giustificare la presenza di un regolamento o atto amministrativo statale in materie di competenza regionale o provinciale, attraverso l'estensione anche a tali provvedimenti dello strumento della sostituzione anticipata di cui si è prima detto in termini generali, è necessario prendere le mosse dal disposto dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, laddove, alla previsione della competenza regionale circa l'attuazione degli atti comunitari, fa seguito il richiamo del potere sostitutivo dello Stato.
        In assenza di prescrizione di segno limitativo nelle maglie dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, non è infatti dubitabile che lo Stato possa esplicare il potere sostitutivo con lo strumento regolamentare (o amministrativo) ove si tratti di materia non soggetta a riserva assoluta di legge.
        Merita al riguardo osservare che è estranea alla fattispecie la ripartizione delle competenze regolamentari segnata dal sesto comma dell'articolo 117, che non disciplina le forme (logicamente non preventivabili in via aprioristica addirittura a livello costituzionale) del potere sostitutivo, ma delinea il normale riparto di competenze.
        La differenza tra le due ipotesi è netta.
        Nella fisiologia del riparto delle competenze è, infatti, naturale che allo Stato competa l'uso del solo strumento legislativo nelle materie non di sua competenza esclusiva, se solo si considera che la fissazione di princìpi fondamentali o di norme fondamentali di riforma a tutela dell'unità dell'ordinamento non può avvenire con lo strumento regolamentare, e tantomeno amministrativo, ma necessita dell'imprimatur legislativo. L'esercizio del potere sostitutivo implica, per converso, la fissazione di norme complete e di dettaglio, compatibili con l'uso dello strumento regolamentare praticabile da parte della regione interessata dalla sostituzione statale. L'uso dello strumento sostituivo postula, in definitiva la fisiologica possibilità di coincidenza della tipologia dello strumento prescelto dal soggetto sostituente rispetto a quello praticabile dall'ente sostituito. Se si considera, poi, che, in base all'articolo 11 della legge n. 183 del 1987, le regioni possono recepire le direttive sia con regolamenti che con atti amministrativi generali, risulta in definitiva logico e fisiologico che proprio di detti strumenti lo Stato si debba servire nell'esercizio di competenze non originarie, ma, appunto, sostitutive (in questi termini si veda il citato parere dell'Adunanza generale del Consiglio di Stato 25 febbraio 2002, n. 2/02).
        In base a quanto detto l'azione sostitutiva prescritta dal comma in esame non implica rischi di ingerenza statale in margini di discrezionalità regionale. Il recepimento del dettato comunitario non può infatti che risolversi, visto che i princìpi vincolanti sono dettati a livello europeo e che le norme di principio nazionale devono risiedere in via necessaria in una disposizione primaria, nella trasposizione di norme comunitarie integralmente vincolanti in quanto prevalenti, ai sensi dell'articolo 11 e dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, sulla potestà legislativa statale come su quella regionale. Si deve al riguardo rammentare che in base al comma 12 dell'articolo in questione l'utilizzo dello strumento regolamentare o amministrativo necessita di specifica autorizzazione legislativa quante volte l'attuazione della direttiva implichi scelte in ordine alla modalità della sua attuazione.
        L'articolo 8 sostituisce il comma 1 dell'articolo 5 della legge n. 86 del 1989 sincronizzando il rinvio all'articolo 4 della legge La Pergola con la nuova architettura di quest'ultima norma.
        L'articolo 9 introduce l'articolo 5-bis della legge n. 86 del 1989, prevedendo che le norme comunitarie, non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive o caratteristiche tecniche di precedenti direttive già recepite possono essere attuate, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, il quale ne dà pronta comunicazione alle Camere. Detta disposizione recepisce l'identica norma dettata dall'articolo 20 della legge n. 183 del 1987 inserendola nella legge generale sull'adeguamento agli obblighi comunitari, in sintonia con il respiro del principio di diritto in esame. L'articolo 20 della legge n. 186 del 1987 viene conseguentemente abrogato dall'articolo 14 del presente disegno di legge.
        Si precisa, inoltre, che, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, ed alla stregua dei criteri già precedentemente rammentati a margine del nuovo testo dell'articolo 4, comma 14 (articolo 7 del disegno di legge), i provvedimenti in questione possono essere emanati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al solo fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. E' necessario, pertanto, che i provvedimenti emanati in funzione sostitutiva contengano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
        L'articolo 10 modifica l'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, prevedendo che il Ministro per le politiche comunitarie trasmetta alle Camere ed alle regioni e province autonome le decisioni del Consiglio e della Commissione europea per l'espressione di osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione.
        L'articolo 11 integra i contenuti della relazione annuale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, prevedendo, con novella all'articolo 7 della legge n. 86 del 1989, che tale relazione debba dar conto anche dei pareri, delle osservazioni e degli atti di indirizzo delle Camere e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e fornire l'elenco e le motivazioni dei ricorsi presentati dal Governo alla Corte di giustizia delle Comunità europee.
        L'articolo 12 intende adeguare l'articolo 9 della legge La Pergola al disposto del nuovo ordinamento costituzionale per quanto riguarda la possibilità per le regioni e le province autonome di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di competenza concorrente o esclusiva e per quanto riguarda la normativa di recepimento, al fine di evitare inadempienze agli obblighi comunitari.
        Deve infatti sottolinearsi che l'articolo 117 della Costituzione, mentre attribuisce alla legislazione esclusiva statale i rapporti dello Stato con l'Unione europea (l'interlocutore dell'Unione europea è lo Stato nella sua unità ed è dello Stato la responsabilità della puntuale e corretta osservanza degli obblighi sanciti dal Trattato), prevede, nelle materie di legislazione concorrente e residuale (rispettivamente ai sensi dei commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Carta fondamentale), che le regioni e le province autonome partecipino alle decisioni dirette alla formazione delle norme comunitarie e secondo regole stabilite dalla legge dello Stato, nonché all'attuazione delle norme comunitarie.
        In tale ultimo caso la legge dello Stato disciplina, altresì, le modalità e le forme dell'intervento sostitutivo in caso di inadempienza degli enti territoriali.
        Ciò posto, si segnala che il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 9 della legge La Pergola, in conformità alla nuova architettura costituzionale, sostituisce il precedente principio della facoltatività con quello basato sull'obbligo, in capo a regioni e province autonome, di dare attuazione, autonomamente e tempestivamente, agli obblighi di adeguamento discendenti dalla normativa comunitaria.
        Quanto al fondamento del potere sostitutivo dello Stato, che si concreta, in base al nuovo testo del comma 4 dell'articolo 9 della legge n. 86 del 1989, nell'intervento suppletivo anticipato e cedevole, già precedentemente descritto, esso si rinviene nella circostanza che è lo Stato nel suo complesso a rappresentare il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari: appare dunque legittimo, anche in base a quanto affermato dall'Adunanza del Consiglio di Stato nel parere del 25 febbraio 2002, n. 2/02 e già sancito in termini positivi dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 39 del 2002, prevedere la possibilità per lo Stato di dare vita a norme sostitutive, che entrino in vigore solo alla scadenza del termine assegnato per l'attuazione della direttiva da parte della regione (in questo senso l'azione è sostitutiva perché produce effetto dopo la concretizzazione dell'inadempimento) e cedevoli (in quanto la norma si ritira dopo l'occupazione del territorio da parte della norma regionale e provinciale). E' necessario, peraltro, che i provvedimenti emanati in funzione sostitutiva contengano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
        Per quanto concerne il profilo delle sanzioni penali, si prevede, sulla scorta di un'opzione resa necessaria dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia (articoli 25 e 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione) che, anche nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge comunitaria annuale conferisca delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite, oltre che con disposizioni statali, anche con provvedimenti regionali o provinciali.
        Tale sistema garantisce il pieno rispetto del principio della riserva di legge in materia penale, che deve assicurare un trattamento sanzionatorio uniforme su tutto il territorio.
        L'articolo 13 arricchisce ulteriormente la partecipazione degli enti locali prevedendo anche una sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali.
        L'articolo 14 reca l'abrogazione delle norme della legge n. 183 del 1987 trasfuse nella rinnovata impalcatura della legge La Pergola.
        Sul provvedimento è stato acquisito, in data 11 luglio 2002, il parere favorevole della Conferenza unificata (vedi allegato).
        Le regioni e le autonomie locali hanno formulato alcune osservazioni, in parte recepite nel testo; si è ritenuto di non accogliere alcune di esse, motivando in ordine al mancato recepimento, come risulta dalle premesse del parere espresso dalla Conferenza unificata.
        In particolare, non sono state accolte le richieste concernenti la partecipazione delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, alla formazione degli atti comunitari. Ciò in quanto tali richieste concernono materia disciplinata dal disegno di legge recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3" (cosiddetta legge La Loggia, atto Senato n. 1545). Si è, perciò, ritenuto che le osservazioni formulate dalle regioni sul punto debbano essere esaminate nel corso dell'iter parlamentare dei due disegni di legge.



ALLEGATO


... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...

... (omissis) ...




Frontespizio Testo articoli