XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3123




DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Modifica dell'articolo 1 della legge
9 marzo 1989, n. 86).

        1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1. - (Finalità). - 1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in seno alle Comunità europee e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea che conseguono:

                a) all'emanazione di regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee, vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

                b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

                c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate al sensi dell'articolo 34 del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni".


Art. 2.

(Modifica dell'articolo 1-bis della legge 9 marzo
1989, n. 86).

        1. L'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "Art. 1-bis.- (Partecipazione del Parlamento, delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari). 1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e le loro modificazioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, nonché, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e alle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione. Con le stesse modalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, assicura alle Camere, alle regioni e alle province autonome il tempestivo aggiornamento delle informazioni relative ai tempi di discussione o adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di consultazione, quali, libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità europee. Sono infine trasmessi alle Camere i progetti e gli atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa il Governo dei progetti di particolare importanza politica trasmessi ai sensi del presente comma.
            2. I competenti organi parlamentari formulano osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.
            3. In casi di particolare importanza politica dei progetti di cui al comma 1, il Governo può apporre una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo del progetto al fine di acquisire il parere dei competenti organi parlamentari, che devono esprimersi nel termine di quindici giorni dalla ricezione.
            4. Qualora il provvedimento riguardi materie attribuite alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il testo è trasmesso anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'eventuale acquisizione dell'intesa da conseguire ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di cui al comma 3 del presente articolo. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di detti pareri.
            5. Qualora un progetto di atto normativo di particolare importanza politica riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, il Governo, anche su richiesta di una o più regioni o province autonome, appone la riserva di esame. In tale caso la posizione italiana viene definita mediante intesa da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di cui al comma 3 del presente articolo. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.
            6. Qualora i progetti di atti normativi comunitari riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, li trasmette, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, agli enti locali. Tali progetti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse gli enti locali, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, e possono richiedere, attraverso le rispettive associazioni rappresentative, che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che propri esperti, da designare secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza unificata, siano chiamati a partecipare a titolo consultivo, alle riunioni di cui al comma 8. Sulle osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, è acquisito il parere della Conferenza unificata.
            7. Qualora gli atti di indirizzo parlamentare e le osservazioni di cui al comma 2 non siano pervenuti al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti di cui al comma 1 o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.
            8. Qualora il progetto normativo dell'Unione europea concerna materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano allo scopo di definire la posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.
            9. Le spese relative alla partecipazione degli esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni di cui al comma 8 fanno carico ai bilanci di dette amministrazioni.
            10. Le norme di attuazione degli statuti speciali possono prevedere disposizioni specifiche in relazione alla partecipazione delle regioni e delle province autonome alla formazione degli atti ed all'attività degli organi comunitari nell'ambito dei princìpi generali previsti dalla presente legge".

Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 9
marzo 1989, n. 86).

        1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

        "Art. 1-ter.- (Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente). - 1. Il Presidente del consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti di atti normativi comunitari riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.
            2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto interessato".


Art. 4.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.
86).

        1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee".

            2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

            "1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere".

        3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "2. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 1-bis, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "Legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento".

        4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, l'ultimo periodo è soppresso.
        5. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono aggiunte le seguenti:

            "c-bis) si fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi 4, 5, 6 e 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

                c-ter) si allega l'elenco dei provvedimenti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno".


Art. 5.

(Modifica dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n.
86)

        1. L'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "Art. 3. - (Contenuti della legge comunitaria). - 1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla legge comunitaria annuale, che reca:

                a) disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

                b) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti dell'Italia;

                c) disposizioni modificative o abrogative di vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie, che si rendano necessarie in relazione a sopravvenute circostanze di particolare urgenza;
                d) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa;

                e) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni (CECA) a norma dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 11, 12, 13 e 14;

                f) disposizioni occorrenti per la ratifica dei trattati internazionali che abbiano stretta connessione con atti normativi delle Comunità europee;

                g) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 9, comma 4".


Art. 6.

(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9
marzo 1989, n. 86).

        1. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

        "Art. 3-bis.- (Altre misure di adeguamento agli obblighi dell'ordinamento comunitario).- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento la cui scadenza risulta anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.
            2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per i rapporti con il Parlamento, assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
            3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione".


Art. 7.

(Modifica dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.
86).

        1. L'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "Art. 4. - (Attuazione in via regolamentare e amministrativa).- 1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive e le raccomandazioni (CECA) possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria.
            2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e).
            3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i termini di cui al secondo e al terzo periodo, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
            4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera e), le direttive adottate dal Consiglio dell'Unione europea secondo le procedure, previste dal Trattato istitutivo della Comunità europea, di codecisione o di cooperazione con il Parlamento europeo sono attuate, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, mediante regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e delle disposizioni contenute nella presente legge.
            5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì alle direttive del Consiglio e della Commissione delle Comunità europee, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate dalla legge e non coperte da riserva assoluta di legge, quando sui relativi progetti si siano espresse favorevolmente entrambe le Camere nell'ambito della procedura di cui all'articolo 1-bis.
            6. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 si conformano ai seguenti criteri generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

                a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

                b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
                c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

                d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

                e) eventuali spese, non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali, possono essere previste nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive;

                f) alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede con le modalità di cui al comma l3.

            7. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui al presente articolo, sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.
            8. Le Camere, entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee delle direttive di cui ai commi 4 e 5, possono chiedere, con propri atti di indirizzo adottati, secondo le previsioni dei rispettivi Regolamenti, dalle Assemblee o dalle Commissioni competenti per materia, che l'attuazione delle medesime sia disciplinata con o sulla base di un atto avente forza di legge.
            9. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
            10. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato, che deve essere espresso entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei predetti pareti, i regolamenti sono emanati anche in loro mancanza. I pareri sono allegati alle relazioni di accompagnamento ai testi normativi.
            11. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.
            12. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative od individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione della nuova disciplina.
            13. La legge comunitaria provvede in ogni caso, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), ove l'attuazione delle direttive comporti:

                a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

                b) la previsione di nuove spese o minori entrate.
            14. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".


Art. 8.

(Modifica all'articolo 5 della legge
9 marzo 1989, n. 86).

        1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

        "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione delle direttive mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si provveda con la procedura di cui al comma 3 del medesimo articolo 4".


Art. 9.

(Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 9
marzo 1989, n. 86).

        1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis.- (Adeguamenti tecnici).- 1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
            2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti ai cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate".


Art. 10.

(Modifica all'articolo 6 della legge
9 marzo 1989, n. 86)

        1. All'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

            "3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per la formulazione di eventuali osservazioni".


Art. 11.

(Modifica all'articolo 7 della legge
9 marzo 1989, n. 86).

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

            "c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

                c-ter) l'elenco e i motivi dei ricorsi presentati, ai sensi dell'articolo 6, comma 2".


Art. 12.

(Modifica dell'articolo 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86).

        1. L'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n, 86, è sostituito dal seguente:

        "Art. 9.- (Competenze delle regioni e delle province autonome).- 1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.
            2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
            3. La legge comunitaria o altra legge statale che dà attuazione a direttive indica i princìpi fondamentali cui le regioni e le province autonome sono tenute a conformarsi nelle materie di loro competenza concorrente, nel rispetto dei quali è esercitata la competenza legislativa delle regioni nella materie di legislazione concorrente.
            4. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione di quelle di cui al comma 5, si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino alla data di entrata in vigore degli atti normativi delle regioni e delle province autonome. I provvedimenti contenenti tali disposizioni recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni emanate.
            5. Nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, la legge comunitaria annuale conferisce delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti delle regioni e delle province autonome.
            6. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive alle quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 4, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".

Art. 13.

(Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 9
marzo 1989, n. 86)

        1. Dopo l'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

        "Art. 10-bis.- (Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali)- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, convoca almeno una volta all'anno o anche su richiesta degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1".


Art. 14.

(Abrogazioni).

        1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.



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