XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3123
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica dell'articolo 1 della legge
9 marzo 1989, n. 86).
1. L'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Finalità). - 1. La presente legge
disciplina il processo di formazione della posizione italiana
nella fase di predisposizione della normativa comunitaria in
seno alle Comunità europee e garantisce l'adempimento degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea che conseguono:
a) all'emanazione di regolamenti, direttive,
decisioni e raccomandazioni (CECA) che, in conformità alle
norme dei Trattati istitutivi delle Comunità europee,
vincolano la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di
attuazione;
b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza
della Corte di giustizia delle Comunità europee, della
incompatibilità di norme legislative e regolamentari
dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni
dell'ordinamento comunitario;
c) all'emanazione di decisioni-quadro e di
decisioni adottate al sensi dell'articolo 34 del Trattato
sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge 3
novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni".
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 1-bis della legge 9 marzo
1989, n. 86).
1. L'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989, n. 86,
è sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis.- (Partecipazione del Parlamento,
delle regioni e delle province autonome alle decisioni
relative alla formazione di atti normativi comunitari).
1. I progetti degli atti normativi e di indirizzo degli
organi dell'Unione europea e delle Comunità europee e le loro
modificazioni sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei
ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie,
contestualmente alla loro ricezione, alle Camere per
l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, nonché, per
il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, alle regioni e
alle province autonome, indicando la data presunta per la loro
discussione o adozione. Con le stesse modalità, la Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie, assicura alle Camere, alle
regioni e alle province autonome il tempestivo aggiornamento
delle informazioni relative ai tempi di discussione o
adozione. Sono altresì trasmessi tutti i documenti di
consultazione, quali, libri verdi, libri bianchi e
comunicazioni, redatti dalla Commissione delle Comunità
europee. Sono infine trasmessi alle Camere i progetti e gli
atti relativi alle misure previste dai titoli V e VI del
Trattato sull'Unione europea, ratificato ai sensi della legge
3 novembre 1992, n. 454, e successive modificazioni. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le
politiche comunitarie, informa il Governo dei progetti di
particolare importanza politica trasmessi ai sensi del
presente comma.
2. I competenti organi parlamentari formulano
osservazioni e adottano ogni opportuno atto di indirizzo al
Governo.
3. In casi di particolare importanza politica dei
progetti di cui al comma 1, il Governo può apporre una riserva
di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso.
In tali casi, il Governo invia alle Camere il testo del
progetto al fine di acquisire il parere dei competenti organi
parlamentari, che devono esprimersi nel termine di quindici
giorni dalla ricezione.
4. Qualora il provvedimento riguardi materie
attribuite alla competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, il testo è trasmesso anche alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'eventuale acquisizione dell'intesa da conseguire ai sensi
dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, nel termine di cui al comma 3 del presente articolo.
Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata
sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza di
detti pareri.
5. Qualora un progetto di atto normativo di
particolare importanza politica riguardi una materia
attribuita alla competenza legislativa delle regioni e delle
province autonome, il Governo, anche su richiesta di una o più
regioni o province autonome, appone la riserva di esame. In
tale caso la posizione italiana viene definita mediante intesa
da conseguire nell'ambito della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel termine di cui al
comma 3 del presente articolo. Decorso tale termine, ovvero
nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può
procedere anche in mancanza dell'intesa.
6. Qualora i progetti di atti normativi comunitari
riguardino questioni di particolare rilevanza in materie di
competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, li trasmette, per il tramite degli uffici
territoriali del Governo, agli enti locali. Tali progetti sono
altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città
ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli
enti locali. Su tutti i progetti di loro interesse gli enti
locali, per il tramite degli uffici territoriali del Governo,
trasmettono le loro osservazioni al Presidente del Consiglio
dei ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, e
possono richiedere, attraverso le rispettive associazioni
rappresentative, che gli stessi siano sottoposti all'esame
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e che propri
esperti, da designare secondo modalità da stabilire in sede di
Conferenza unificata, siano chiamati a partecipare a titolo
consultivo, alle riunioni di cui al comma 8. Sulle
osservazioni eventualmente formulate dalla Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, nelle materie di competenza
delle regioni e delle province autonome, è acquisito il parere
della Conferenza unificata.
7. Qualora gli atti di indirizzo parlamentare e le
osservazioni di cui al comma 2 non siano pervenuti al Governo
entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti
di cui al comma 1 o, in mancanza, entro il giorno precedente
quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può
comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei
relativi atti dell'Unione europea e delle Comunità europee.
8. Qualora il progetto normativo dell'Unione europea
concerna materie di competenza legislativa delle regioni e
delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei
ministri-Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui
all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento
nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province
autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede
di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano allo scopo di definire la
posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia,
in sede di Unione europea.
9. Le spese relative alla partecipazione degli
esperti delle regioni e delle province autonome alle riunioni
di cui al comma 8 fanno carico ai bilanci di dette
amministrazioni.
10. Le norme di attuazione degli statuti speciali
possono prevedere disposizioni specifiche in relazione alla
partecipazione delle regioni e delle province autonome alla
formazione degli atti ed all'attività degli organi comunitari
nell'ambito dei princìpi generali previsti dalla presente
legge".
Art. 3.
(Introduzione dell'articolo 1-ter della legge 9
marzo 1989, n. 86).
1. Dopo l'articolo 1-bis della legge 9 marzo 1989,
n. 86, è inserito il seguente:
"Art. 1-ter.- (Partecipazione delle parti
sociali e delle categorie produttive alla fase ascendente). -
1. Il Presidente del consiglio dei ministri, o il Ministro
per le politiche comunitarie, trasmette al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti di atti normativi
comunitari riguardanti materie di particolare interesse
economico e sociale. Il CNEL può far pervenire alle Camere e
al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene
opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30
dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire,
secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati
per l'esame degli atti comunitari.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare
un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle
parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL,
apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere
invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle
province e delle comunità montane ed ogni altro soggetto
interessato".
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.
86).
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.
86, è sostituito dal seguente:
"1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro per le politiche comunitarie, informa con
tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, le regioni e le province autonome, degli atti
normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione
europea e delle Comunità europee".
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9
marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:
"1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
o il Ministro per le politiche comunitarie, verifica, con la
collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di
conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di
politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne
trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo
alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità,
agli organi parlamentari competenti e alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per la formulazione
di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro
competenza le regioni e le province autonome verificano lo
stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai
suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza
del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie con riguardo alle misure da
intraprendere".
3. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n.
86, è sostituito dal seguente:
"2. All'esito della verifica e tenuto conto delle
osservazioni di cui al comma 1-bis, il Presidente del
Consiglio dei ministri, o il Ministro per le politiche
comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e
con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di
ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge recante:
"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale
dicitura è completata dall'indicazione: "Legge comunitaria"
seguita dall'anno di riferimento".
4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 2 della
legge 9 marzo 1989, n. 86, l'ultimo periodo è soppresso.
5. Dopo la lettera c) del comma 3 dell'articolo 2
della legge 9 marzo 1989, n. 86, sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) si fornisce l'elenco delle direttive
attuate o da attuare con regolamento ai sensi dell'articolo 4,
commi 4, 5, 6 e 11, nonché l'indicazione degli estremi degli
eventuali regolamenti di attuazione già adottati;
c-ter) si allega l'elenco dei provvedimenti
normativi con i quali nelle singole regioni e province
autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive
nelle materie di loro competenza. L'elenco è predisposto dalla
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza
del Consiglio dei ministri- Dipartimento per il coordinamento
delle politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non
oltre il 25 gennaio di ogni anno".
Art. 5.
(Modifica dell'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n.
86)
1. L'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Contenuti della legge comunitaria). - 1.
Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale
all'ordinamento comunitario è assicurato, di norma, dalla
legge comunitaria annuale, che reca:
a) disposizioni modificative o abrogative di norme
statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati
all'articolo 1;
b) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie
oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione
delle Comunità europee nei confronti dell'Italia;
c) disposizioni modificative o abrogative di
vigenti norme statali di attuazione di direttive comunitarie,
che si rendano necessarie in relazione a sopravvenute
circostanze di particolare urgenza;
d) disposizioni occorrenti per dare attuazione o
assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della
Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere
a) e c) del comma 1 dell'articolo 1, anche
mediante conferimento al Governo di delega legislativa;
e) disposizioni che autorizzano il Governo ad
attuare in via regolamentare le direttive o le raccomandazioni
(CECA) a norma dell'articolo 4, commi 1, 2, 3, 11, 12, 13 e
14;
f) disposizioni occorrenti per la ratifica dei
trattati internazionali che abbiano stretta connessione con
atti normativi delle Comunità europee;
g) disposizioni emanate nell'esercizio del potere
sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei
limiti di cui all'articolo 9, comma 4".
Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9
marzo 1989, n. 86).
1. Dopo l'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
inserito il seguente:
"Art. 3-bis.- (Altre misure di adeguamento agli
obblighi dell'ordinamento comunitario).- 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le
politiche comunitarie, propone al Consiglio dei ministri
l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a
fronte di atti normativi e di sentenze degli organi
giurisdizionali dell'Unione europea che comportano obblighi
statali di adeguamento la cui scadenza risulta anteriore alla
data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria
relativa all'anno in corso.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, o il
Ministro per i rapporti con il Parlamento, assume le
iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame
parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi
di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento
comunitario riguardino materie di competenza legislativa o
amministrativa delle regioni e delle province autonome, il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le
politiche comunitarie, informa gli enti interessati assegnando
un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la
questione venga sottoposta all'esame della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le
iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo
adeguamento dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei
ministri, o il Ministro per le politiche comunitarie, propone
al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini
dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120
della Costituzione".
Art. 7.
(Modifica dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n.
86).
1. L'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Attuazione in via regolamentare e
amministrativa).- 1. Nelle materie di cui
all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già
disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di
legge, le direttive e le raccomandazioni (CECA) possono essere
attuate mediante regolamento se così dispone la legge
comunitaria.
2. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al
disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per
l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e).
3. I regolamenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati
secondo la procedura di cui all'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
comunitarie. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere
del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro
quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di
regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge
comunitaria, il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, alle quali
gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite
relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e
che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione.
Decorsi i termini di cui al secondo e al terzo periodo, i
regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3,
comma 1, lettera e), le direttive adottate dal Consiglio
dell'Unione europea secondo le procedure, previste dal
Trattato istitutivo della Comunità europea, di codecisione o
di cooperazione con il Parlamento europeo sono attuate, nelle
materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della
Costituzione, già disciplinate dalla legge e non coperte da
riserva assoluta di legge, mediante regolamenti, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
e delle disposizioni contenute nella presente legge.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
altresì alle direttive del Consiglio e della Commissione delle
Comunità europee, nelle materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, già disciplinate dalla
legge e non coperte da riserva assoluta di legge, quando sui
relativi progetti si siano espresse favorevolmente entrambe le
Camere nell'ambito della procedura di cui all'articolo
1-bis.
6. I regolamenti di cui ai commi 4 e 5 si conformano
ai seguenti criteri generali, nel rispetto dei princìpi e
delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:
a) individuazione della responsabilità e delle
funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del
principio di sussidiarietà;
b) esercizio dei controlli da parte degli
organismi già operanti nel settore e secondo modalità che
assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
c) esercizio delle opzioni previste dalle
direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche
nazionali e locali e alla normativa di settore;
d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto
dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15
marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
e) eventuali spese, non contemplate da leggi
vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle
amministrazioni statali, possono essere previste nei soli
limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di
attuazione delle direttive;
f) alla relativa copertura, nonché alla copertura
delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione
delle direttive, in quanto non sia possibile far fronte con i
fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si
provvede con le modalità di cui al comma l3.
7. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da
eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione
delle disposizioni comunitarie di cui al presente articolo,
sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al
costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto
con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente
periodo sono predeterminate e pubbliche.
8. Le Camere, entro novanta giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee delle direttive di cui ai commi 4 e 5, possono
chiedere, con propri atti di indirizzo adottati, secondo le
previsioni dei rispettivi Regolamenti, dalle Assemblee o dalle
Commissioni competenti per materia, che l'attuazione delle
medesime sia disciplinata con o sulla base di un atto avente
forza di legge.
9. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 tengono
conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina
comunitaria intervenute sino al momento della loro
adozione.
10. I regolamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 sono
adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, e del
Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia,
di concerto con gli altri Ministri interessati, previo parere
del Consiglio di Stato, che deve essere espresso entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, e delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, che si esprimono entro quaranta giorni
dall'assegnazione. Decorso il termine per l'espressione dei
predetti pareti, i regolamenti sono emanati anche in loro
mancanza. I pareri sono allegati alle relazioni di
accompagnamento ai testi normativi.
11. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e non coperte da riserva
di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento
ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto
amministrativo generale da parte del Ministro con competenza
prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri
interessati. Con le medesime modalità sono attuate le
successive modifiche e integrazioni delle direttive.
12. In ogni caso, qualora le direttive consentano
scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge
comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e
criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le
disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o
amministrative od individuare le autorità pubbliche cui
affidare le funzioni amministrative inerenti alla applicazione
della nuova disciplina.
13. La legge comunitaria provvede in ogni caso, a
norma dell'articolo 3, comma 1, lettera d), ove
l'attuazione delle direttive comporti:
a) l'istituzione di nuovi organi o strutture
amministrative;
b) la previsione di nuove spese o minori
entrate.
14. In relazione a quanto disposto dall'articolo
117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti
enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e
le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma. I provvedimenti sono sottoposti
al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni emanate".
Art. 8.
(Modifica all'articolo 5 della legge
9 marzo 1989, n. 86).
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n.
86, è sostituito dal seguente:
"1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5-bis,
la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione delle
direttive mediante regolamento a norma dell'articolo 4, si
provveda con la procedura di cui al comma 3 del medesimo
articolo 4".
Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 5-bis della legge 9
marzo 1989, n. 86).
1. Dopo l'articolo 5 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
inserito il seguente:
"Art. 5-bis.- (Adeguamenti tecnici).-
1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili,
che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale è
data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117,
secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro
competente per materia, che ne dà pronta comunicazione alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.
2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117,
quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti ai cui al
presente articolo possono essere adottati nelle materie di
competenza legislativa delle regioni e delle province autonome
al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti
enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i
provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e
le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva
normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data
di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna
regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano
l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere
esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni
emanate".
Art. 10.
(Modifica all'articolo 6 della legge
9 marzo 1989, n. 86)
1. All'articolo 6 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri,
o il Ministro per le politiche comunitarie, trasmette il testo
delle decisioni adottate dal Consiglio dell'Unione europea o
dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la
formulazione di eventuali osservazioni ed atti di indirizzo ai
fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle
regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono
trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, per la formulazione di
eventuali osservazioni".
Art. 11.
(Modifica all'articolo 7 della legge
9 marzo 1989, n. 86).
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n.
86, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
"c-bis) i pareri, le osservazioni e gli atti di
indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, con
l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti
conseguentemente adottati;
c-ter) l'elenco e i motivi dei ricorsi presentati,
ai sensi dell'articolo 6, comma 2".
Art. 12.
(Modifica dell'articolo 9 della legge
9 marzo 1989, n. 86).
1. L'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n, 86, è
sostituito dal seguente:
"Art. 9.- (Competenze delle regioni e delle province
autonome).- 1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, nelle materie di propria competenza
legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive
comunitarie.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 devono recare
nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e
devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla
Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie.
3. La legge comunitaria o altra legge statale che dà
attuazione a direttive indica i princìpi fondamentali cui le
regioni e le province autonome sono tenute a conformarsi nelle
materie di loro competenza concorrente, nel rispetto dei quali
è esercitata la competenza legislativa delle regioni nella
materie di legislazione concorrente.
4. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma,
della Costituzione, le disposizioni adottate dallo Stato per
l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di
competenza legislativa regionale e provinciale, con esclusione
di quelle di cui al comma 5, si applicano, per le regioni e le
province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la
propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza
del termine fissato per il recepimento della direttiva e fino
alla data di entrata in vigore degli atti normativi delle
regioni e delle province autonome. I provvedimenti contenenti
tali disposizioni recano l'esplicita indicazione della natura
sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole
delle disposizioni emanate.
5. Nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, la legge comunitaria
annuale conferisce delega al Governo per l'emanazione di
decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione
delle disposizioni comunitarie recepite con provvedimenti
delle regioni e delle province autonome.
6. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il
Governo indica i criteri e formula le direttive alle quali si
devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del
soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del
perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e
del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi
internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia
esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla
base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti
dall'articolo 4, è esercitata mediante deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche
comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti".
Art. 13.
(Introduzione dell'articolo 10-bis della legge 9
marzo 1989, n. 86)
1. Dopo l'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è
inserito il seguente:
"Art. 10-bis.- (Sessione comunitaria della
Conferenza Stato-città ed autonomie locali)- 1. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, o il Ministro per le
politiche comunitarie, convoca almeno una volta all'anno o
anche su richiesta degli enti locali interessati, una sessione
speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche
comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa
le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi
durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le
modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di
interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento
degli obblighi di cui all'articolo 1".
Art. 14.
(Abrogazioni).
1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n.
183, sono abrogati.