XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3119
Onorevoli Colleghi! - La maggioranza di Governo,
proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della
legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il
sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa
delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare
l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per
chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico,
finanziario, politico, criminale.
Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal
cosiddetto "progetto Cirami" approvato dal Senato della
Repubblica il 1^ agosto 2002, il quale reintroduce un istituto
tipico del codice Rocco, il "legittimo sospetto", cancellando
il positivo sforzo di tipicizzazione di questo ambiguo
concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e
dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di
procedura penale.
Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di
rimessione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e
permette la presentazione successiva di istanze di rimessione,
ad libitum, che avrebbero l'unico scopo di impedire la
celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi
finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di
difesa.
Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in
luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le
distorsioni del processo che conseguirebbero a questo
intervento legislativo.
Ma la distorsione inquina profondamente anche la
professione del difensore, giacché misure di questo tipo
tendono a far prevalere la difesa "dal" processo rispetto alla
difesa "nel" processo. La difesa tecnica e professionale è
costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica,
diretta non già ad accertare la non responsabilità
dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in
radice.
E' evidente che a fronte di questo tipo di possibilità,
l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che
gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del
processo.
Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo
ambiguo dell'avvocato-politico, l'avvocato che gioca sul
terreno politico i propri interessi professionali e sul
terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. E' questo
un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo
rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che
hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da
quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza
tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un
fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e
contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo
gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che
costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello
Stato di diritto.
Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa
idea di giustizia e di rafforzare la portata dei princìpi
costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, i deputati dell'Ulivo
hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in
materia di rimessione che hanno lo scopo di affrontare le
questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal
progetto Cirami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli
a questi fondamentali princìpi occorre rendere ancora più
forti nel codice le regole che quei princìpi estrinsecano e
difendono: questo è lo scopo delle proposte.
Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone
una modifica all'articolo 48 del codice di procedura penale
nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare. Ai fini
della economicità del processo il comma 3 dell'articolo in
esame prescrive che il giudice designato dalla Corte di
cassazione all'esito del giudizio di rimessione dichiari con
ordinanza quali atti già compiuti conservano efficacia.
Si propone di modificare la norma sostituendo alla
presunzione di inefficacia degli atti precedentemente assunti
nel processo, oggi presente nella norma in discussione, la
presunzione di efficacia degli stessi. Ciò appare più coerente
con il principio costituzionale della ragionevole durata del
processo.
Per le stesse ragioni appare utile arricchire il medesimo
comma con il richiamo all'articolo 190-bis del codice di
procedura penale, al fine di renderne applicabile la relativa
disciplina, quanto mai necessaria nei processi di criminalità
organizzata, anche in ipotesi di processo rimesso ad altro
giudice ai sensi degli articoli 45 e seguenti del codice di
procedura penale.