XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3119




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente competente. Si applica in ogni caso l'articolo 190-bis".



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