XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3119
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 3 dell'articolo 48 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Il giudice designato dalla Corte di cassazione
dichiara, con ordinanza, se e in quale parte gli atti già
compiuti perdono efficacia. Nel processo davanti a tale
giudice le parti esercitano gli stessi diritti e facoltà che
sarebbero loro spettati davanti al giudice originariamente
competente. Si applica in ogni caso l'articolo
190-bis".