XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3118
Onorevoli Colleghi! - La maggioranza di Governo,
proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della
legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il
sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa
delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare
l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per
chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico,
finanziario, politico, criminale.
Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal
cosiddetto "progetto Cirami" approvato dal Senato della
Repubblica il 1^ agosto 2002, il quale reintroduce un istituto
tipico del codice Rocco, il "legittimo sospetto", cancellando
il positivo sforzo di tipicizzazione di questo ambiguo
concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e
dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di
procedura penale.
Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di
rimessione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e
permette la presentazione successiva di istanze di rimessione,
ad libitum, che avrebbero l'unico scopo di impedire la
celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi
finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di
difesa.
Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in
luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le
distorsioni del processo che conseguirebbero a questo
intervento legislativo.
Ma la distorsione inquina profondamente anche la
professione del difensore, giacché misure di questo tipo
tendono a far prevalere la difesa "dal" processo rispetto alla
difesa "nel" processo. La difesa tecnica e professionale è
costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica,
diretta non già ad accertare la non responsabilità
dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in
radice.
E' evidente che a fronte di questo tipo di possibilità,
l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che
gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del
processo.
Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo
ambiguo dell'avvocato-politico, l'avvocato che gioca sul
terreno politico i propri interessi professionali e sul
terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. E' questo
un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo
rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che
hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da
quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza
tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un
fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e
contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo
gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che
costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello
Stato di diritto.
Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa
idea di giustizia e di rafforzare la portata dei princìpi
costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, i deputati dell'Ulivo
hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in
materia di rimessione che hanno lo scopo di affrontare le
questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal
progetto Cirami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli
a questi fondamentali princìpi occorre rendere ancora più
forti nel codice le regole che quei princìpi estrinsecano e
difendono: questo è lo scopo delle proposte.
Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone
una modifica all'articolo 48 del codice di procedura penale
nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare. L'articolo
in esame disciplina, come è noto, la decisione della Corte di
cassazione investita della richiesta di rimessione.
Si ritiene utile, ai fini della decisione, appunto,
fornire alla Corte una serie di utili informazioni, le quali,
oltre a quelle assunte d'ufficio ai sensi del comma 1
dell'articolo 48, potrebbero essere fornite dal pubblico
ministero presso il giudice che procede. La modifica proposta
tiene conto di questa osservazione e della esposta
necessità.
La presente proposta di legge introduce poi nel nostro
codice una nuova competenza, assegnata alla Corte di
cassazione nella composizione a Sezioni unite. Si tratta della
competenza a conoscere la richiesta di rimessione del processo
nelle ipotesi in cui si procede per i delitti indicati
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di
procedura penale, e cioè per i delitti in relazione ai quali
il nostro codice di rito prescrive il termine di due anni per
il completamento delle indagini preliminari.
La modifica proposta trova la sua ragione nella esigenza
di rispettare il principio di uguaglianza dei cittadini,
tenuto conto del fatto che recentemente un caso di rimessione
è stato assegnato alla cognizione delle Sezioni unite in
relazione alla qualità dell'imputato. Le qualità soggettive di
una persona non possono determinare e giustificare, alla luce
della nostra Costituzione, composizioni particolari
dell'organismo giudicante e la presente proposta di legge
intende evitare per il futuro accadimenti come quello
denunciato.