XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3118




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "1. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se necessario, le opportune informazioni. E' sentito, se compare, il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma 1. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite qualora si proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma 2, lettera a)".



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