XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3118
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 1 dell'articolo 48 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"1. La Corte di cassazione decide in camera di
consiglio a norma dell'articolo 127, dopo aver assunto, se
necessario, le opportune informazioni. E' sentito, se compare,
il pubblico ministero presso il giudice che procede, al quale
deve essere comunicato l'avviso di cui all'articolo 127, comma
1. La Corte di cassazione decide a Sezioni unite qualora si
proceda per uno dei delitti indicati dall'articolo 407, comma
2, lettera a)".