XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3117
Onorevoli Colleghi! - La maggioranza di Governo,
proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della
legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il
sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa
delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare
l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per
chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico,
finanziario, politico, criminale.
Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal
cosiddetto "progetto Cirami" approvato dal Senato della
Repubblica il 1^ agosto 2002, il quale reintroduce un istituto
tipico del codice Rocco, il "legittimo sospetto", cancellando
il positivo sforzo di tipicizzazione di questo ambiguo
concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e
dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di
procedura penale.
Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di
rimessione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e
permette la presentazione successiva di istanze di rimessione,
ad libitum, che avrebbero l'unico scopo di impedire la
celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi
finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di
difesa.
Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in
luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le
distorsioni del processo che conseguirebbero a questo
intervento legislativo.
Ma la distorsione inquina profondamente anche la
professione del difensore, giacché misure di questo tipo
tendono a far prevalere la difesa "dal" processo rispetto alla
difesa "nel" processo. La difesa tecnica e professionale è
costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica,
diretta non già ad accertare la non responsabilità
dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in
radice.
E' evidente che a fronte di questo tipo di possibilità,
l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che
gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del
processo.
Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo
ambiguo dell'avvocato-politico, l'avvocato che gioca sul
terreno politico i propri interessi professionali e sul
terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. E' questo
un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo
rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che
hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da
quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza
tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un
fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e
contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo
gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che
costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello
Stato di diritto.
Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa
idea di giustizia e di rafforzare la portata dei princìpi
costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge, i deputati dell'Ulivo
hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in
materia di rimessione che hanno lo scopo di affrontare le
questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal
progetto Cirami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli
a questi fondamentali princìpi occorre rendere ancora più
forti nel codice le regole che quei princìpi estrinsecano e
difendono: questo è lo scopo delle proposte.
Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone
una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale
nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare. Il comma 2
dell'articolo 47 in questione prescrive che la Corte di
cassazione, allorché viene investita della richiesta di
rimessione del processo, può disporre con ordinanza la sua
sospensione. La norma non individua alcun criterio al quale
ancorare il potere di sospensione, che appare, pertanto,
rimesso alla totale discrezionalità della Corte. Ad avviso dei
proponenti siffatta illimitata discrezionalità, pur non
contrastando con il principio costituzionale della ragionevole
durata del processo, appare con esso non del tutto congrua,
dal momento che la sospensione del processo davanti al giudice
naturale precostituito per legge può trovare giustificazione
apprezzabile soltanto in presenza di circostanza di fatto
ovvero processuali di chiara ed evidente importanza.
Con la proposta di legge pertanto si inserisce nel testo
della norma una condizione precisa per la legittimità della
sospensione processuale, condizione che si individua nel grave
pregiudizio che alla parte istante può derivare dalla
prosecuzione del processo in pendenza del giudizio sulla
rimessione. In tal guisa, ristretto il potere sospensivo,
appare poi congruo con il sistema consentire comunque il
compimento non già degli atti urgenti, come attualmente
prescritto, bensì soltanto degli atti che oltre ad essere
urgenti, siano altresì assolutamente non rinviabili.
Resa cioè più difficile la sospensione, quando essa viene
disposta è razionale che abbia effetti più stringenti.