XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3117




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale č sostituito dal seguente:

        "2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione puņ derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili".



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