XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3117
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura
penale č sostituito dal seguente:
"2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la
sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione puņ
derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la
richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il
compimento degli atti assolutamente non rinviabili".