XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3106




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a prevedere una serie di norme che favoriscano la crescita e lo sviluppo delle imprese radiofoniche e televisive locali.
        L'emittenza radiotelevisiva locale italiana rappresenta un importante strumento di informazione che garantisce in modo ampio il pluralismo e che, pertanto, deve essere posto nella condizione di raggiungere una dimensione imprenditoriale adeguata.
        Sono quindi necessarie norme che permettano all'intero settore radiotelevisivo locale (600 emittenti televisive e 1200 emittenti radiofoniche) di crescere qualitativamente e di porsi conseguentemente sul mercato in termini concorrenziali.
        La concentrazione delle risorse da parte delle principali reti televisive nazionali ha, fino ad oggi, frenato lo sviluppo dell'emittenza locale.
        Si tratta di creare le condizioni perché le imprese radiofoniche e televisive locali possano finalmente trovare una giusta collocazione nello scenario radiotelevisivo nazionale.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge detta i princìpi generali in materia di ambiti di diffusione e di titolarità delle emittenti locali. Si prevedono, inoltre, norme che possano favorire il passaggio al digitale per l'emittenza locale e norme per il rilascio delle concessioni edilizie per gli impianti radiotelevisivi.
        All'articolo 2, avente ad oggetto le trasmissioni in contemporanea, sono state previste alcune norme integrative alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge n. 223 del 1990.
        Con l'articolo 3 si introduce la possibilità per le emittenti locali di raggiungere accordi con le pay-tv nazionali e satellitari per diffondere il segnale localmente. Vengono, inoltre, previste norme per la disciplina del diritto di cronaca e in materia di diritto di autore.
        L'articolo 4 dispone in merito ai canoni di concessione e prevede una serie di esenzioni a favore dell'emittenza locale.
        All'articolo 5 sono previste norme finalizzate a favorire gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sulle emittenti radiofoniche e televisive locali.
        L'articolo 6 prevede una serie di misure di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale.
        L'articolo 7 disciplina la comunicazione istituzionale sulle imprese radiotelevisive locali.
        L'articolo 8 mira a determinare un più efficiente funzionamento del sistema delle provvidenze per l'editoria per le emittenti radiofoniche e televisive locali.
        L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.




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