XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3106
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è
finalizzata a prevedere una serie di norme che favoriscano la
crescita e lo sviluppo delle imprese radiofoniche e televisive
locali.
L'emittenza radiotelevisiva locale italiana rappresenta un
importante strumento di informazione che garantisce in modo
ampio il pluralismo e che, pertanto, deve essere posto nella
condizione di raggiungere una dimensione imprenditoriale
adeguata.
Sono quindi necessarie norme che permettano all'intero
settore radiotelevisivo locale (600 emittenti televisive e
1200 emittenti radiofoniche) di crescere qualitativamente e di
porsi conseguentemente sul mercato in termini
concorrenziali.
La concentrazione delle risorse da parte delle principali
reti televisive nazionali ha, fino ad oggi, frenato lo
sviluppo dell'emittenza locale.
Si tratta di creare le condizioni perché le imprese
radiofoniche e televisive locali possano finalmente trovare
una giusta collocazione nello scenario radiotelevisivo
nazionale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge detta i
princìpi generali in materia di ambiti di diffusione e di
titolarità delle emittenti locali. Si prevedono, inoltre,
norme che possano favorire il passaggio al digitale per
l'emittenza locale e norme per il rilascio delle concessioni
edilizie per gli impianti radiotelevisivi.
All'articolo 2, avente ad oggetto le trasmissioni in
contemporanea, sono state previste alcune norme integrative
alla disciplina di cui all'articolo 21 della legge n. 223 del
1990.
Con l'articolo 3 si introduce la possibilità per le
emittenti locali di raggiungere accordi con le pay-tv
nazionali e satellitari per diffondere il segnale localmente.
Vengono, inoltre, previste norme per la disciplina del diritto
di cronaca e in materia di diritto di autore.
L'articolo 4 dispone in merito ai canoni di concessione e
prevede
una serie di esenzioni a favore dell'emittenza
locale.
All'articolo 5 sono previste norme finalizzate a favorire
gli investimenti pubblicitari e le sponsorizzazioni sulle
emittenti radiofoniche e televisive locali.
L'articolo 6 prevede una serie di misure di sostegno
all'emittenza radiofonica e televisiva locale.
L'articolo 7 disciplina la comunicazione istituzionale
sulle imprese radiotelevisive locali.
L'articolo 8 mira a determinare un più efficiente
funzionamento del sistema delle provvidenze per l'editoria per
le emittenti radiofoniche e televisive locali.
L'articolo 9, infine, reca la copertura finanziaria.