XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3106
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi generali. Titolarità delle imprese).
1. Le concessioni e le autorizzazioni per la
radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su
frequenze terrestri in tecnica analogica, rilasciate ai sensi
di quanto previsto dal regolamento approvato dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1^
dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
288 del 10 dicembre 1998, dal decreto-legge 18 novembre 1999,
n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio
2000, n. 5, e dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66, hanno validità sino al 31 dicembre 2006.
2. Per le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
in ambito locale che trasmettono su frequenze terrestri in
tecnica analogica la concessione o l'autorizzazione
costituisce titolo per la trasmissione simultanea nelle stesse
zone già servite in tecnica analogica del medesimo programma
in tecnica analogica ed in tecnica numerica.
3. Un soggetto titolare di concessione, licenza o
autorizzazione su frequenze terrestri per la radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito nazionale sia in tecnica
analogica che in digitale non può essere titolare di
concessione licenza o autorizzazione su frequenze terrestri
per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale
sia in tecnica analogica che in digitale. Le imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva su frequenze terrestri in
ambito nazionale sia in tecnica analogica che in digitale
devono trasmettere gli stessi programmi, la stessa pubblicità
e gli stessi programmi-dati contemporaneamente su tutto il
territorio servito. La società concessionaria per il pubblico
servizio può differenziare i programmi per una sola rete, per
non più di un quinto del tempo di programmazione giornaliera.
Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
legittimamente operanti in ambito locale possono differenziare
i propri programmi per non più di un quinto del tempo di
programmazione giornaliera; possono, inoltre, differenziare i
programmi-dati senza alcuna limitazione temporale. Le imprese
di radiodiffusione sonora legittimamente operanti in ambito
locale possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati
nelle diverse aree di servizio che compongono il bacino nel
quale operano. Le imprese di radiodiffusione televisiva
legittimamente operanti in ambito locale possono trasmettere
messaggi pubblicitari differenziati solo tra i diversi bacini
nei quali operano. Ai fini del presente articolo alla
titolarità di concessione è equiparato il controllo o il
collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
4. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre
concessioni o autorizzazioni, tra radiofoniche e televisive,
per bacino in ambito locale.
5. E' consentito alle imprese di radiodiffusione sonora o
televisiva in ambito locale di diffondere i propri programmi
anche attraverso più impianti di messa in onda. La concessione
è titolo per l'utilizzazione, su base non interferenziale, dei
collegamenti di telecomunicazioni a tal fine necessari,
compresi quelli da o per le sedi secondarie, nonché i
collegamenti di servizio.
6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano
misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra
soggetti operanti in ambito locale anche al di fuori dello
stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di
realizzazione delle produzioni o di costituire società di
servizio comuni.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche alle emissioni radiotelevisive provenienti da
Campione d'Italia, di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto
1990, n. 223.
8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15,
convertito, con modificazioni, della legge 29 marzo 1999, n.
78, comporta la sospensione dell'attività di radiodiffusione
sonora per un periodo di tre mesi; la reiterazione della
violazione comporta la revoca della concessione o
dell'autorizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma
sono assunti dalla Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni.
9. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
nazionale che acquistano impianti o rami di azienda ai sensi
dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23
gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
20 marzo 2001, n. 66, devono veicolare per almeno venti anni i
contenuti della impresa televisiva locale cedente senza alcun
onere per quest'ultima.
10. La titolarità di concessione o di autorizzazione per
la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale da
diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di
concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di
collegamento eserciti e per le relative infrastrutture. Per le
strutture preesistenti alla data di entrata in vigore della
presente legge non munite di concessione edilizia, il comune
rilascia la concessione edilizia in sanatoria.
Art. 2.
(Trasmissioni in contemporanea).
1. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
legittimamente operanti in ambito locale che intendono
interconnettere sulle base di preventive intese, ovvero previa
costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di
diffondere contemporaneamente le medesime produzioni
presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle
comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale
termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso,
l'autorizzazione si intende rilasciata.
2. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
legittimamente operanti in ambito locale possono
interconnettere i propri impianti anche con i canali tematici
autorizzati alla diffusione via satellite così come definiti
all'articolo 1, lettera c), del regolamento di cui alla
delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n.
9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 119 del 24 maggio 1999.
3. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di
radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono
disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n.
223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono
precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura
consortile ovvero delle intese raggiunte dalle emittenti.
Art. 3.
(Diffusione con accesso condizionato.
Diritto di cronaca. Diritto d'autore).
1. Alle imprese di radiodiffusione televisiva
legittimamente operanti in ambito locale è consentito di
trasmettere programmazioni televisive con accesso condizionato
su frequenze terrestri. A tale fine le imprese di
radiodiffusione televisiva in ambito locale possono accordarsi
con le emittenti televisive in ambito nazionale che
trasmettono con accesso condizionato via cavo o da satellite o
in tecnica digitale su frequenze terrestri per la reciproca
diffusione di programmi anche in contemporanea.
2. Alle imprese radiofoniche e televisive locali
legittimamente operanti nonché alle imprese radiofoniche e
televisive via cavo o via satellite è garantito l'esercizio
del diritto di cronaca per almeno tre minuti in occasione di
avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale
e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è
consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta,
di commenti, di materiali sonori e di informazioni, nonché di
immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento
deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni
eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento.
L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è
gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della
realizzazione di una produzione di informazione.
3. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il
seguente comma:
"4-bis. Alle emittenti concessionarie per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito
locale non si applicano la disposizioni di cui al presente
articolo".
4. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile
1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole:
"radiofonica e televisiva" sono inserite le seguenti: ", con
l'esclusione di quella televisiva in ambito locale,".
5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^
settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
257 del 20 settembre 1975, è abrogato.
Art. 4.
(Canoni di concessione).
1. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli
per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie
anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare
collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i
transiti di servizio nonché di ponti mobili da parte di
concessionari radiotelevisivi in ambito locale non comporta in
alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello
previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.
2. Il canone di licenza o di autorizzazione ed ogni
contributo per il servizio di radiodiffusione in digitale su
frequenze terrestri non è dovuto dalle imprese radiofoniche e
televisive in ambito locale per un periodo di dodici anni.
3. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva
legittimamente operanti in ambito locale sono esentate dal
pagamento del canone per l'autorizzazione alle trasmissioni di
programmi in contemporanea.
Art. 5.
(Trasmissioni pubblicitarie
e sponsorizzazioni).
1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito
locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge a trasmettere esclusivamente
televendite non sono soggette al limite di affollamento del 35
per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della
legge 6 agosto 1990, n. 223.
2. Eventuali inserimenti pubblicitari nei servizi di
teletext delle imprese televisive locali, non concorrono a
formare affollamento pubblicitario e non rientrano nei limiti
di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni.
3. Alle imprese televisive legittimamente operanti in
ambito locale, in deroga alle disposizioni di cui alla
direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e
successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari
durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche,
liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite
nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni
pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla
durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata
uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre
interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare
ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai
centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo
di trasmissione compreso tra inizio della sigla di apertura e
la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla
pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del
palinsesto.
4. E' ammessa la sponsorizzazione dei telegiornali e dei
notiziari radiofonici e dei notiziari radiotelevisivi di
carattere politico, economico e finanziario trasmessi dalle
imprese radiofoniche e televisive legittimamente operanti in
ambito locale anche da parte di imprese esercenti il credito e
di società di assicurazione.
5. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione
sonora e televisiva in ambito locale possono essere effettuate
anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in
occasione dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome
e del marchio dello sponsor per l'intera durata della
programmazione ed in tutte le forme consentite dalla direttiva
89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive
modificazioni.
6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 8, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249,
è punita con la sanzione amministrativa da euro 104.000 a euro
1.040.000. I provvedimenti di cui al presente comma sono
assunti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve
essere previsto il divieto, per la rete televisiva della
concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui
all'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249,
di stipulare convenzioni con qualsiasi soggetto e di
trasmettere programmi sponsorizzati e sponsorizzazioni di
qualunque tipo.
8. Per quanto compatibile con le norme della presente
legge, ai applicano le disposizioni di cui al decreto del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, come modificato dalla
deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni del 3 maggio 2001, n. 194/01/CONS, pubblicata
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115
del 19 maggio 2001.
Art. 6.
(Misure di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva
locale).
1. Al fine di incentivare l'introduzione della
radiodiffusione in tecnica digitale, il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le
competenti Commissioni parlamentari un decreto legislativo
recante norme per l'attuazione di interventi ed incentivi a
favore delle imprese di radiodiffusione sonora o televisiva,
legittimamente operanti in ambito locale, sulla base dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di un regime di esenzione fiscale
sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le
incorporazioni societarie di emittenti in ambito locale nonché
per le compravendite tra emittenti locali di intere aziende,
di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle
medesime consegua una riduzione dei soggetti operanti o che
siano utilizzate ai fini della sperimentazione in tecnica
digitale su frequenze terrestri;
b) determinazione di un contributo per le spese di
acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni
determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa
zona interessata al servizio;
c) determinazione di un contributo per le spese di
acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni
determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse
da quelle di cui alla lettera b);
d) determinazione di un contributo per le spese
documentate per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di
bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento
tecnologico e strutturale e il rinnovo dei loro impianti di
radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la
qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando
le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste
negli atti abilitativi in base agli standard tecnici
emanati dal Ministero delle comunicazioni;
e) determinazione di un contributo in favore delle
emittenti legittimamente operanti in ambito locale per la
sperimentazione e per l'introduzione di nuove tecnologie
trasmissive via cavo, via satellite o in tecnica digitale su
frequenze terrestri anche ai fini della partecipazione ai
consorzi per la sperimentazione di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n.
66. Per quanto riguarda l'utilizzo del satellite da parte
delle emittenti radiofoniche e televisive locali, riunite in
consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, sono
previste forme di contribuzione per l'affitto di
transponder e per la copertura parziale dei costi di
ritrasmissione a terra del segnale;
f) fiscalizzazione degli oneri sociali per i
dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato secondo la normativa prevista da tutti i
contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nelle
imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento
alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi
informativi nonché di figure specializzate nell'utilizzo di
nuove tecnologie;
g) promozione, di intesa con le regioni
interessate, nell'ambito dei programmi di formazione
professionale del Fondo sociale europeo a della formazione
ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle
qualifiche professionali per il personale tecnico e
giornalistico delle emittenti radiotelevisive;
h) previsione di disposizioni improntate ai
princìpi della trasparenza e della verifica dalla
utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle
procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.
2. I contributi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle
spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o
derivante dalla fusione disattivi gli impianti ai fini
dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro
radio; qualora non si verifichi tale condizione, i medesimi
contributi non possono superare il 30 per cento delle spese
documentate. I contributi previsti dal comma 1, lettere
d) ed e), possono corrispondere, rispettivamente,
fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese
documentate; tali contributi sono corrisposti anche per le
spese sostenute nei due anni precedenti la data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Le somme fino al 20 per cento degli utili dichiarati da
persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito
imponibile se entro tre anni sono investite per finanziare
produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate
dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero
innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di
trasmissione delle stesse ovvero di sottoscrizione degli
aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di
emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.
4. Ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione
di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi
strutturali della Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva
locale è equiparata al settore manifatturiero industriale.
Art. 7.
(Comunicazione istituzionale).
1. Le somme che le amministrazioni pubbliche, gli enti
pubblici economici o gli enti territoriali destinano, per fini
di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario,
all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa,
devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza
di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a
favore dell'emittenza privata televisiva locale o radiofonica
locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione
europea.
2. Le somme di cui al comma 1 riguardano esclusivamente le
spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, ad esclusione
delle spese relative agli oneri per la loro realizzazione, da
calcolare a parte.
3. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici
economici e gli enti territoriali di cui al comma 1, sono
tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, all'Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per
l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui
mezzi di comunicazione di massa, secondo termini e modalità
stabilite dall'Autorità medesima con proprio provvedimento, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
avvalendosi anche dei comitati regionali per le comunicazioni
e degli ispettorati territoriali del Ministero delle
comunicazioni, verifica la diffusione della comunicazione
pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di
comunicazione di massa ed opera un controllo puntuale sulla
effettiva erogazione delle somme stanziate in bilancio da
parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla
presente legge.
5. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti
pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente
articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1040 a euro 10.400. Il
provvedimento di al presente comma è assunto dall'Autorità per
le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni
di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre
1981, n. 689, e successive modificazioni.
6. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici
economici, e gli enti territoriali non possono detenere
direttamente o attraverso società partecipate dagli stessi
soggetti, partecipazioni in società titolari di concessione o
autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva su
frequenze terrestri, via cavo o via satellite.
Art. 8.
(Provvidenze per l'editoria).
1. Le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67,
e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della
legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, in
favore delle imprese radiofoniche e televisive ammesse alle
agevolazioni sono applicate dagli enti gestori direttamente in
bolletta o in fattura secondo modalità previste dal
regolamento per la semplificazione della concessione della
riscossione delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto
1981, n. 416, e successive modificazioni, in favore delle
imprese editrici di giornali periodici, delle agenzie di
stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora o televisiva,
adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le riduzioni tariffarie di cui all'articolo
11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia
elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi
di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi
via satellite, non ancora riscosse dalle emittenti
radiotelevisive ammesse al pagamento, possono essere portate
in deduzione per i pagamenti di imposta, inclusi quelli per il
sostituto d'imposta e quelli relativi ai contributi
previdenziali, portando in detrazione dai versamenti da
effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie.
Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più
versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5),
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le parole: "di
iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e" sono
soppresse.
4. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste
dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, e successive modificazioni, le emittenti televisive
locali titolari di concessione e di autorizzazione che,
nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando
di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro
delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999,
siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 11,
comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive
modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto
1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 8
della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni.
Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui
al comma 1, dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro
delle comunicazioni anche già emanati alla data di entrata in
vigore della presente legge per emittenti ammesse alle
provvidenze sono da intendere quelle per le quali sia
pervenuto il parere favorevole della commissione di cui
all'articolo 4, commi 3 e 4 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.
Art. 9.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 52 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004 si provvede: quanto a 30,3 milioni di euro
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito
dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni; quanto a 13 milioni di euro
mediante l'utilizzo di una quota del 3 per cento dei proventi
derivanti dalla quota di competenza della concessionaria del
servizio pubblico radiotelevisivo del canone di abbonamento
alla radiotelevisione; quanto a 8,7 milioni di euro,
utilizzando fino a concorrenza i proventi derivanti
dall'introito del canone di concessione corrisposto dai
concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
3. Le spese già sostenute o da sostenere dalle emittenti
radiofoniche e televisive per riallocare i collegamenti in
ponte radio al fine di liberare la banda di frequenza
1900-2300 MHz ai sensi di quanto previsto dal Piano nazionale
di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del
Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del
18 marzo 2000, sono sostenute fino al 40 per cento dai
soggetti titolari delle licenze individuali per i sistemi di
comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS). Con
regolamento del Ministro delle comunicazioni, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le procedure e le modalità di pagamento
degli importi di cui al presente comma.