XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3106




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Princìpi generali. Titolarità delle imprese).

        1. Le concessioni e le autorizzazioni per la radiodiffusione televisiva privata in ambito locale su frequenze terrestri in tecnica analogica, rilasciate ai sensi di quanto previsto dal regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con deliberazione n. 78 del 1^ dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 1998, dal decreto-legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, e dal decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, hanno validità sino al 31 dicembre 2006.
        2. Per le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale che trasmettono su frequenze terrestri in tecnica analogica la concessione o l'autorizzazione costituisce titolo per la trasmissione simultanea nelle stesse zone già servite in tecnica analogica del medesimo programma in tecnica analogica ed in tecnica numerica.
        3. Un soggetto titolare di concessione, licenza o autorizzazione su frequenze terrestri per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale sia in tecnica analogica che in digitale non può essere titolare di concessione licenza o autorizzazione su frequenze terrestri per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sia in tecnica analogica che in digitale. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale sia in tecnica analogica che in digitale devono trasmettere gli stessi programmi, la stessa pubblicità e gli stessi programmi-dati contemporaneamente su tutto il territorio servito. La società concessionaria per il pubblico servizio può differenziare i programmi per una sola rete, per non più di un quinto del tempo di programmazione giornaliera. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva legittimamente operanti in ambito locale possono differenziare i propri programmi per non più di un quinto del tempo di programmazione giornaliera; possono, inoltre, differenziare i programmi-dati senza alcuna limitazione temporale. Le imprese di radiodiffusione sonora legittimamente operanti in ambito locale possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati nelle diverse aree di servizio che compongono il bacino nel quale operano. Le imprese di radiodiffusione televisiva legittimamente operanti in ambito locale possono trasmettere messaggi pubblicitari differenziati solo tra i diversi bacini nei quali operano. Ai fini del presente articolo alla titolarità di concessione è equiparato il controllo o il collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
        4. Un medesimo soggetto non può detenere più di tre concessioni o autorizzazioni, tra radiofoniche e televisive, per bacino in ambito locale.
        5. E' consentito alle imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale di diffondere i propri programmi anche attraverso più impianti di messa in onda. La concessione è titolo per l'utilizzazione, su base non interferenziale, dei collegamenti di telecomunicazioni a tal fine necessari, compresi quelli da o per le sedi secondarie, nonché i collegamenti di servizio.
        6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure atte a favorire la costituzione di consorzi tra soggetti operanti in ambito locale anche al di fuori dello stesso bacino, anche al fine di unificare fasi di realizzazione delle produzioni o di costituire società di servizio comuni.
        7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle emissioni radiotelevisive provenienti da Campione d'Italia, di cui all'articolo 35 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
        8. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, convertito, con modificazioni, della legge 29 marzo 1999, n. 78, comporta la sospensione dell'attività di radiodiffusione sonora per un periodo di tre mesi; la reiterazione della violazione comporta la revoca della concessione o dell'autorizzazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti dalla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        9. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale che acquistano impianti o rami di azienda ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, devono veicolare per almeno venti anni i contenuti della impresa televisiva locale cedente senza alcun onere per quest'ultima.
        10. La titolarità di concessione o di autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale da diritto di ottenere dal comune competente il rilascio di concessione edilizia per gli impianti di diffusione e di collegamento eserciti e per le relative infrastrutture. Per le strutture preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non munite di concessione edilizia, il comune rilascia la concessione edilizia in sanatoria.


Art. 2.

(Trasmissioni in contemporanea).

        1. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva legittimamente operanti in ambito locale che intendono interconnettere sulle base di preventive intese, ovvero previa costituzione di un consorzio, i propri impianti al fine di diffondere contemporaneamente le medesime produzioni presentano richiesta di autorizzazione al Ministero delle comunicazioni, che provvede entro un mese; trascorso tale termine senza che il Ministero medesimo si sia espresso, l'autorizzazione si intende rilasciata.
        2. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva legittimamente operanti in ambito locale possono interconnettere i propri impianti anche con i canali tematici autorizzati alla diffusione via satellite così come definiti all'articolo 1, lettera c), del regolamento di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, n. 9 del 16 marzo 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 1999.
        3. Le diffusioni interconnesse da parte di imprese di radiodiffusione sonora o televisiva in ambito locale sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223, salvo quanto previsto dal presente articolo.
        4. Le trasmissioni diffuse in interconnessione sono precedute e seguite da un avviso che informa della loro natura consortile ovvero delle intese raggiunte dalle emittenti.


Art. 3.

(Diffusione con accesso condizionato.
Diritto di cronaca. Diritto d'autore).

        1. Alle imprese di radiodiffusione televisiva legittimamente operanti in ambito locale è consentito di trasmettere programmazioni televisive con accesso condizionato su frequenze terrestri. A tale fine le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale possono accordarsi con le emittenti televisive in ambito nazionale che trasmettono con accesso condizionato via cavo o da satellite o in tecnica digitale su frequenze terrestri per la reciproca diffusione di programmi anche in contemporanea.
        2. Alle imprese radiofoniche e televisive locali legittimamente operanti nonché alle imprese radiofoniche e televisive via cavo o via satellite è garantito l'esercizio del diritto di cronaca per almeno tre minuti in occasione di avvenimenti di interesse generale in ambito sociale, culturale e sportivo. Ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca è consentita l'acquisizione e la diffusione, anche in diretta, di commenti, di materiali sonori e di informazioni, nonché di immagini differite. La richiesta di accesso all'avvenimento deve essere comunicata agli organizzatori, salvo situazioni eccezionali, almeno ventiquattro ore prima dell'evento. L'accesso ai soli fini dell'esercizio del diritto di cronaca è gratuito ed è limitato agli operatori incaricati della realizzazione di una produzione di informazione.
        3. Agli articoli 46-bis e 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

        "4-bis. Alle emittenti concessionarie per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in ambito locale non si applicano la disposizioni di cui al presente articolo".

        4. Al primo comma dell'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: "radiofonica e televisiva" sono inserite le seguenti: ", con l'esclusione di quella televisiva in ambito locale,".
        5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1^ settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 20 settembre 1975, è abrogato.


Art. 4.

(Canoni di concessione).

        
1. L'utilizzo di impianti di collegamento, compresi quelli per effettuare collegamenti tra le sedi primarie e secondarie anche nell'ambito della stessa provincia e per effettuare collegamenti fissi o temporanei tra emittenti anche per i transiti di servizio nonché di ponti mobili da parte di concessionari radiotelevisivi in ambito locale non comporta in alcun caso il pagamento di ulteriori canoni oltre a quello previsto per l'esercizio dell'attività di radiodiffusione.
        2. Il canone di licenza o di autorizzazione ed ogni contributo per il servizio di radiodiffusione in digitale su frequenze terrestri non è dovuto dalle imprese radiofoniche e televisive in ambito locale per un periodo di dodici anni.
        3. Le imprese di radiodiffusione sonora o televisiva legittimamente operanti in ambito locale sono esentate dal pagamento del canone per l'autorizzazione alle trasmissioni di programmi in contemporanea.


Art. 5.

(Trasmissioni pubblicitarie
e sponsorizzazioni).

        1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegnano entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge a trasmettere esclusivamente televendite non sono soggette al limite di affollamento del 35 per cento previsto dall'articolo 8, comma 9-ter, della legge 6 agosto 1990, n. 223.
        2. Eventuali inserimenti pubblicitari nei servizi di teletext delle imprese televisive locali, non concorrono a formare affollamento pubblicitario e non rientrano nei limiti di cui all'articolo 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni.
        3. Alle imprese televisive legittimamente operanti in ambito locale, in deroga alle disposizioni di cui alla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni, in tema di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali, sono consentite, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere medesime, due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo indipendentemente dalla durata delle opere stesse; per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni quarantacinque minuti di durata programmata ulteriore ai centodieci minuti. Si intende per durata programmata il tempo di trasmissione compreso tra inizio della sigla di apertura e la fine della sigla di chiusura del programma oltre alla pubblicità inserita, come previsto nella programmazione del palinsesto.
        4. E' ammessa la sponsorizzazione dei telegiornali e dei notiziari radiofonici e dei notiziari radiotelevisivi di carattere politico, economico e finanziario trasmessi dalle imprese radiofoniche e televisive legittimamente operanti in ambito locale anche da parte di imprese esercenti il credito e di società di assicurazione.
        5. Le sponsorizzazioni delle imprese di radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale possono essere effettuate anche mediante segnali acustici e visivi trasmessi in occasione dei programmi, accompagnati dalla citazione del nome e del marchio dello sponsor per l'intera durata della programmazione ed in tutte le forme consentite dalla direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.
        6. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, lettera e), della legge 31 luglio 1997, n. 249, è punita con la sanzione amministrativa da euro 104.000 a euro 1.040.000. I provvedimenti di cui al presente comma sono assunti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
        7. Nell'ambito del contratto di servizio tra lo Stato e la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere previsto il divieto, per la rete televisiva della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, di stipulare convenzioni con qualsiasi soggetto e di trasmettere programmi sponsorizzati e sponsorizzazioni di qualunque tipo.
        8. Per quanto compatibile con le norme della presente legge, ai applicano le disposizioni di cui al decreto del Garante per la radiodiffusione e l'editoria 11 febbraio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1997, come modificato dalla deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni del 3 maggio 2001, n. 194/01/CONS, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 19 maggio 2001.

Art. 6.

(Misure di sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva
locale).

        1. Al fine di incentivare l'introduzione della radiodiffusione in tecnica digitale, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le competenti Commissioni parlamentari un decreto legislativo recante norme per l'attuazione di interventi ed incentivi a favore delle imprese di radiodiffusione sonora o televisiva, legittimamente operanti in ambito locale, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

            a) previsione di un regime di esenzione fiscale sia per imposte dirette che indirette per le fusioni o le incorporazioni societarie di emittenti in ambito locale nonché per le compravendite tra emittenti locali di intere aziende, di rami d'azienda o di impianti, a condizione che dalle medesime consegua una riduzione dei soggetti operanti o che siano utilizzate ai fini della sperimentazione in tecnica digitale su frequenze terrestri;

            b) determinazione di un contributo per le spese di acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti nella stessa zona interessata al servizio;

            c) determinazione di un contributo per le spese di acquisizione o di fusione, qualora le relative operazioni determinino l'acquisto di impianti irradianti in zone diverse da quelle di cui alla lettera b);

            d) determinazione di un contributo per le spese documentate per l'adeguamento o il rinnovo degli impianti di bassa frequenza, nonché per l'adeguamento, l'ammodernamento tecnologico e strutturale e il rinnovo dei loro impianti di radiodiffusione e di collegamento al fine di migliorare la qualità del segnale radiotelevisivo trasmesso, ferme restando le caratteristiche radioelettriche degli impianti previste negli atti abilitativi in base agli standard tecnici emanati dal Ministero delle comunicazioni;

            e) determinazione di un contributo in favore delle emittenti legittimamente operanti in ambito locale per la sperimentazione e per l'introduzione di nuove tecnologie trasmissive via cavo, via satellite o in tecnica digitale su frequenze terrestri anche ai fini della partecipazione ai consorzi per la sperimentazione di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66. Per quanto riguarda l'utilizzo del satellite da parte delle emittenti radiofoniche e televisive locali, riunite in consorzi o vincolate tra loro da specifici accordi, sono previste forme di contribuzione per l'affitto di transponder e per la copertura parziale dei costi di ritrasmissione a terra del segnale;

            f) fiscalizzazione degli oneri sociali per i dipendenti assunti con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato secondo la normativa prevista da tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicati nelle imprese radiotelevisive private, con particolare riferimento alle assunzioni di addetti alla realizzazione di programmi informativi nonché di figure specializzate nell'utilizzo di nuove tecnologie;

            g) promozione, di intesa con le regioni interessate, nell'ambito dei programmi di formazione professionale del Fondo sociale europeo a della formazione ordinaria, per la realizzazione di appositi corsi sulle qualifiche professionali per il personale tecnico e giornalistico delle emittenti radiotelevisive;

            h) previsione di disposizioni improntate ai princìpi della trasparenza e della verifica dalla utilizzazione dei finanziamenti nonché per la disciplina delle procedure di richiesta e di erogazione degli investimenti.

        2. I contributi previsti dal comma 1, lettere b) e c), possono corrispondere fino al 50 per cento delle spese documentate a condizione che il soggetto acquirente o derivante dalla fusione disattivi gli impianti ai fini dell'ottimizzazione e della razionalizzazione dello spettro radio; qualora non si verifichi tale condizione, i medesimi contributi non possono superare il 30 per cento delle spese documentate. I contributi previsti dal comma 1, lettere d) ed e), possono corrispondere, rispettivamente, fino al 50 per cento e fino all'80 per cento delle spese documentate; tali contributi sono corrisposti anche per le spese sostenute nei due anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Le somme fino al 20 per cento degli utili dichiarati da persone fisiche o giuridiche non concorrono a formare reddito imponibile se entro tre anni sono investite per finanziare produzioni radiofoniche o televisive direttamente realizzate dalle emittenti locali titolari di concessione ovvero innovazioni tecnologiche dei mezzi tecnici e degli impianti di trasmissione delle stesse ovvero di sottoscrizione degli aumenti di capitale deliberati dalle società titolari di emittenti radiofoniche o televisive in ambito locale.
        4. Ai fini dell'accesso alle varie forme di agevolazione di natura fiscale, previdenziale, creditizia e per i fondi strutturali della Unione europea, l'emittenza radiotelevisiva locale è equiparata al settore manifatturiero industriale.


Art. 7.

(Comunicazione istituzionale).

        1. Le somme che le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici o gli enti territoriali destinano, per fini di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale o radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea.
        2. Le somme di cui al comma 1 riguardano esclusivamente le spese per l'acquisto degli spazi pubblicitari, ad esclusione delle spese relative agli oneri per la loro realizzazione, da calcolare a parte.
        3. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici e gli enti territoriali di cui al comma 1, sono tenuti a dare comunicazione, anche se negativa, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, secondo termini e modalità stabilite dall'Autorità medesima con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvalendosi anche dei comitati regionali per le comunicazioni e degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni, verifica la diffusione della comunicazione pubblica a carattere pubblicitario sui diversi mezzi di comunicazione di massa ed opera un controllo puntuale sulla effettiva erogazione delle somme stanziate in bilancio da parte dei soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla presente legge.
        5. I pubblici ufficiali e gli amministratori degli enti pubblici che non adempiono agli obblighi previsti dal presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1040 a euro 10.400. Il provvedimento di al presente comma è assunto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Si applicano le disposizioni di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
        6. Le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, e gli enti territoriali non possono detenere direttamente o attraverso società partecipate dagli stessi soggetti, partecipazioni in società titolari di concessione o autorizzazione per la radiodiffusione sonora o televisiva su frequenze terrestri, via cavo o via satellite.

Art. 8.

(Provvidenze per l'editoria).

        1. Le riduzioni tariffarie di cui agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, in favore delle imprese radiofoniche e televisive ammesse alle agevolazioni sono applicate dagli enti gestori direttamente in bolletta o in fattura secondo modalità previste dal regolamento per la semplificazione della concessione della riscossione delle agevolazioni previste dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in favore delle imprese editrici di giornali periodici, delle agenzie di stampa e delle imprese di radiodiffusione sonora o televisiva, adottato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le riduzioni tariffarie di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, agli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, relative alle utenze telefoniche, ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, non ancora riscosse dalle emittenti radiotelevisive ammesse al pagamento, possono essere portate in deduzione per i pagamenti di imposta, inclusi quelli per il sostituto d'imposta e quelli relativi ai contributi previdenziali, portando in detrazione dai versamenti da effettuare gli importi delle suddette riduzioni tariffarie. Tale agevolazione può essere utilizzata anche su più versamenti fino a concorrenza del relativo ammontare.
        3. All'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 5), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, le parole: "di iscrizione al Registro delle imprese radiotelevisive e" sono soppresse.
        4. Possono beneficiare delle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, le emittenti televisive locali titolari di concessione e di autorizzazione che, nell'anno precedente a quello al quale si riferisce il bando di cui al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Ministro delle comunicazioni 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre 1999, siano state ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni. Ai fini del presente comma e con riferimento ai bandi di cui al comma 1, dell'articolo 1 del citato decreto del Ministro delle comunicazioni anche già emanati alla data di entrata in vigore della presente legge per emittenti ammesse alle provvidenze sono da intendere quelle per le quali sia pervenuto il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 4, commi 3 e 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680.


Art. 9.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 52 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004 si provvede: quanto a 30,3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni; quanto a 13 milioni di euro mediante l'utilizzo di una quota del 3 per cento dei proventi derivanti dalla quota di competenza della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo del canone di abbonamento alla radiotelevisione; quanto a 8,7 milioni di euro, utilizzando fino a concorrenza i proventi derivanti dall'introito del canone di concessione corrisposto dai concessionari per la radiodiffusione sonora o televisiva.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
        3. Le spese già sostenute o da sostenere dalle emittenti radiofoniche e televisive per riallocare i collegamenti in ponte radio al fine di liberare la banda di frequenza 1900-2300 MHz ai sensi di quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 28 febbraio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2000, sono sostenute fino al 40 per cento dai soggetti titolari delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione (UMTS). Con regolamento del Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le procedure e le modalità di pagamento degli importi di cui al presente comma.



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