XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3105
Onorevoli Colleghi! - L'Italia ha da tempo iscritto,
nel proprio bilancio nazionale, un debito pesante che
appartiene al versante oscuro della propria storia
repubblicana: quello contratto verso i familiari di tante
vittime del terrorismo stragista che ha insanguinato il
percorso della nostra giovane democrazia. Un debito che non si
onora certamente soltanto con un versamento di danaro, poiché
pretende di divenire memoria storica di tutti i cittadini
italiani, che hanno imparato che occorre ricordare, se si
vuole impedire che quei drammatici avvenimenti tornino ad
essere vissuti.
Ebbene ancora oggi, se si pensa all'articolo 111 della
Costituzione come modificato dalla legge costituzionale n. 2
del 1999, accanto ai diritti degli imputati non è fatto cenno
a quelli, non meno rispettabili, delle parti offese da reato e
ciò nonostante i nostri impegni europei, che prevedono,
attraverso la collocazione della vittima nell'ambito di
applicazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4
dicembre 1950, resa esecutiva dalla legge n. 848 del 1955,
seguita alle aperture che su questo problema ha avuto la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo, l'entrata in vigore
di un complesso di norme, inserite nella decisione quadro
adottata dal Consiglio d'Europa il 15 marzo 2001, assai
avanzate in materia di protezione ed assistenza alle vittime,
destinata ad entrare in vigore nel 2002, nel 2004 e nel 2006.
E nonostante sia stato da tempo approvato negli Stati Uniti un
emendamento alla Costituzione, denominato Crime Victims
Bill of Right, teso a garantire, al pari della citata
decisione quadro europea, una serie di diritti alle vittime di
crimini violenti, tra cui il diritto ad essere informati, ad
avere un processo veloce, ad ottenere assistenza processuale e
risarcimento dei danni.
In Italia, come si è detto, manca una sensibilità su
questo argomento. Ma è certamente più grave la considerazione
che questo difetto di sensibilità riguarda le vittime delle
stragi, nei cui componenti si è costantemente assistito a
deviazioni ed "intossicazioni" delle indagini, da Piazza
Fontana alla strage alla stazione di Bologna, ad opera di
vertici dei Servizi di sicurezza, ripetutamente condannati per
quei depistaggi.
Comportamenti, quelli citati, che hanno impedito, ovvero
ritardato notevolmente, l'accertamento della verità, con grave
danno per i familiari delle vittime, costretti a insostenibili
lungaggini processuali addirittura ultratrentenni come per la
strage del 12 dicembre l969, con dispendio di energie morali e
materiali, sofferenze inaudite, ritardi nelle procedure
risarcitorie.
Ecco dove trova la sua collocazione la proposta di legge
oggi presentata alla Camera dei deputati, in particolare nelle
ragioni di tutela dei diritti sostanziali di questi cittadini
rimasti vittime non soltanto del terrorismo stragista, ma
troppo spesso anche dei ritardi attribuibili allo Stato per
avere di fatto impedito o ritardato l'accertamento della
verità.
Tra i punti salienti ed innovativi della proposta di
legge, la parificazione ufficiale di tali vittime agli
invalidi civili di guerra ed agli ex combattenti con
riguardo ai trattamenti pensionistici e ai relativi benefìci
fiscali; la parificazione, nei trattamenti, per tutte le
vittime, a prescindere dalla loro condizione lavorativa;
l'elevazione dell'indennizzo ad un miliardo di vecchie lire,
rispetto ai 150 milioni previsti dalla normativa vigente;
l'elevazione a 38 milioni di vecchie lire per ciascun punto
percentuale nella valutazione delle invalidità; l'elevazione a
2 milioni di vecchie lire dell'assegno vitalizio; una maggior
tutela per gli stretti familiari, tra i quali anche i figli
maggiorenni, delle vittime; il riconoscimento del danno
biologico; l'assistenza psicologica; il patrocinio legale
gratuito; la riapertura dei termini per l'azione risarcitoria.
Si tratta di questioni da tempo e da più parti invocate.