XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3105
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le vittime degli atti di terrorismo, dipendenti privati
o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti, e
operano ai fini di tutti i trattamenti pensionistici, fatti
salvi quelli di maggior favore, derivanti da iscrizioni
assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi
o esercenti libere professioni. Coloro i quali si trovano in
collocamento a riposo hanno diritto ad una maggiorazione della
misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei
criteri indicati dalla presente legge.
2. Per quanto non espressamente indicato dalla presente
legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20
ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive
modificazioni.
Art. 2.
1. Le disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili
di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si
applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a
causa di atti di terrorismo.
2. Ai fini della liquidazione della pensione e
dell'indennità di fine rapporto di chiunque subisce
un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in
conseguenza di atti di terrorismo si applicano gli articoli 1,
2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni.
Art. 3.
1. A chiunque subisce una invalidità permanente della
capacità lavorativa causate da atti di terrorismo è
riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti
contributivi utili ad accrescere, per una pari durata,
l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione,
nonché il trattamento di fine rapporto. Alla maturazione della
pensione, la stessa godrà di esenzione dall'imposta sul
reddito delle persone fisiche in pro-rata dei dieci anni di
versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili
ai fini della liquidazione dell'importo pensionabile.
2. La condizione del soggetto che subisce un'invalidità
pari o superiore all'80 per cento causata da atti di
terrorismo è equiparata a quella dei grandi invalidi di
guerra, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre l978, n.
915.
3. Nei casi di invalidità permanente pari o superiore
all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di
terrorismo si applicano, ai fini della pensione, le norme in
materia di misura della pensione privilegiata dei militari
prevista all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale
criterio si applica anche per la misura della pensione di
reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di
morte di vittime di atti di terrorismo.
4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo si applicano i benefìci previsti dai commi 5
e 6 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.
Art. 4.
1. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni,
causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente è
corrisposta un'elargizione fino a 516.456 euro in proporzione
alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 19.625
euro per ogni punto percentuale.
2. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni,
causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente, non
inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai
superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è
concesso, oltre all'elargizione di cui al comma 1, un assegno
vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla
perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni.
3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 2, ai
superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono
attribuite due annualità, comprensive della tredicesima
mensilità, del suddetto trattamento pensionistico
limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli
maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se
conviventi e a carico.
4. Ai componenti la famiglia del soggetto che perde la
vita per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di
terrorismo, è corrisposta una elargizione complessiva anche in
caso di concorso di più soggetti, di 5l6.456 euro.
Art. 5.
1. I familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai
genitori, delle vittime e di coloro che hanno subìto ferite o
lesioni causate da atti di terrorismo, sono esenti dalla
partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione
sanitaria.
2. Il patrocinio legale per le vittime di atti di
terrorismo, i superstiti e i loro familiari per la
costituzione di parte civile è a totale carico dello Stato.
3. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo possono,
anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in
ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in
vigore della medesima legge, anche nel caso di già decorso
termine di prescrizione.
4. Il riconoscimento e la valutazione delle infermità, la
considerazione dell'avvenuto aggravamento, delle pensioni e
ogni liquidazione economica o diverso beneficio concessi alle
vittime di atti di terrorismo, ai superstiti, ai loro
familiari, devono essere esperiti e concludersi entro il
termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda
degli aventi diritto all'ufficio territoriale del Governo
competente.
5. Le percentuali di invalidità già riconosciute e
indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della
normativa vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, sono rivalutate, su richiesta degli
interessati, ai fini dell'eventuale intercorso aggravamento
fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.
6. Immediata e continuativa assistenza psicologica a
carico dello Stato è prestata ai superstiti ed ai loro
familiari nonché ai familiari delle vittime di atti di
terrorismo.
Art. 6.
1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli
eventi verificatisi a decorrere dal 1^ gennaio 1969.
Art. 7.
1. Ai fini della copertura dell'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni della presente legge è
autorizzata la spesa, per l'anno 2002, di 400 milioni di euro
per le elargizioni una tantum; per gli ulteriori oneri
relativi alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici è
autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004, di 2,30 milioni di euro.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.