XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3105




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo, dipendenti privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti, e operano ai fini di tutti i trattamenti pensionistici, fatti salvi quelli di maggior favore, derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti e autonomi o esercenti libere professioni. Coloro i quali si trovano in collocamento a riposo hanno diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefìci sulla base dei criteri indicati dalla presente legge.
        2. Per quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre 1990, n. 302, e 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni.


Art. 2.

        1. Le disposizioni vigenti a favore degli invalidi civili di guerra e delle famiglie dei caduti civili di guerra si applicano anche a favore degli invalidi civili e dei caduti a causa di atti di terrorismo.
        2. Ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto di chiunque subisce un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo si applicano gli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.


Art. 3.

        1. A chiunque subisce una invalidità permanente della capacità lavorativa causate da atti di terrorismo è riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad accrescere, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata e la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto. Alla maturazione della pensione, la stessa godrà di esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in pro-rata dei dieci anni di versamenti figurativi riconosciuti sul totale degli anni utili ai fini della liquidazione dell'importo pensionabile.
        2. La condizione del soggetto che subisce un'invalidità pari o superiore all'80 per cento causata da atti di terrorismo è equiparata a quella dei grandi invalidi di guerra, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre l978, n. 915.
        3. Nei casi di invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa causata da atti di terrorismo si applicano, ai fini della pensione, le norme in materia di misura della pensione privilegiata dei militari prevista all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tale criterio si applica anche per la misura della pensione di reversibilità o indiretta in favore dei superstiti in caso di morte di vittime di atti di terrorismo.
        4. Ai trattamenti pensionistici di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano i benefìci previsti dai commi 5 e 6 dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407.


Art. 4.

        1. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente è corrisposta un'elargizione fino a 516.456 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 19.625 euro per ogni punto percentuale.
        2. A chiunque subisce, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo, un'invalidità permanente, non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, oltre all'elargizione di cui al comma 1, un assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni.
        3. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 2, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico.
        4. Ai componenti la famiglia del soggetto che perde la vita per effetto di ferite o di lesioni causate da atti di terrorismo, è corrisposta una elargizione complessiva anche in caso di concorso di più soggetti, di 5l6.456 euro.


Art. 5.

        1. I familiari, limitatamente al coniuge, ai figli e ai genitori, delle vittime e di coloro che hanno subìto ferite o lesioni causate da atti di terrorismo, sono esenti dalla partecipazione alla spesa per ogni tipo di prestazione sanitaria.
        2. Il patrocinio legale per le vittime di atti di terrorismo, i superstiti e i loro familiari per la costituzione di parte civile è a totale carico dello Stato.
        3. Le azioni risarcitorie per atti di terrorismo possono, anche ai soli fini della rivalutazione, essere esperite in ogni caso entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della medesima legge, anche nel caso di già decorso termine di prescrizione.
        4. Il riconoscimento e la valutazione delle infermità, la considerazione dell'avvenuto aggravamento, delle pensioni e ogni liquidazione economica o diverso beneficio concessi alle vittime di atti di terrorismo, ai superstiti, ai loro familiari, devono essere esperiti e concludersi entro il termine di quattro mesi dalla presentazione della domanda degli aventi diritto all'ufficio territoriale del Governo competente.
        5. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate, su richiesta degli interessati, ai fini dell'eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale.
        6. Immediata e continuativa assistenza psicologica a carico dello Stato è prestata ai superstiti ed ai loro familiari nonché ai familiari delle vittime di atti di terrorismo.


Art. 6.

        1. I benefìci di cui alla presente legge si applicano agli eventi verificatisi a decorrere dal 1^ gennaio 1969.


Art. 7.

        1. Ai fini della copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa, per l'anno 2002, di 400 milioni di euro per le elargizioni una tantum; per gli ulteriori oneri relativi alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici è autorizzata la spesa, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, di 2,30 milioni di euro.
        2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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