XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3097




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 22 quarto comma, della legge n. 576 del 1980 ha statuito che "Gli iscritti alla Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con più di cinquantamila abitanti sono esonerati, durante il periodo di carica, dal requisito della continuità dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo, possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando volontariamente il contributo di cui all'articolo 10, rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a quindici volte il contributo soggettivo complessivamente versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma".
        Successivamente, l'articolo 6 della legge n. 175 del 1983 ha disposto che "Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge 20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica".
        La ratio legis della prima delle disposizioni innanzi richiamate è evidente e non può dare luogo a controverse interpretazioni.
        Il legislatore, infatti, al fine di evitare che avvocati iscritti alla Cassa, chiamati a ricoprire cariche elettive particolarmente significative per il Paese, potessero subire detrimento, ai fini pensionistici, dall'interruzione dell'esercizio dell'attività professionale durante il periodo di carica, ha ritenuto di dover intervenire, concedendo loro la facoltà di versare volontariamente gli oneri contributivi alla Cassa, determinati sulla base di una rivalutazione del 75 per cento del reddito massimo conseguito prima dell'assunzione della carica.
        Lo stesso legislatore, nell'anno 1983, ha però ritenuto opportuno rivedere - con riferimento agli iscritti di cui all'articolo 22, quarto comma, della legge n. 576 del 1980 - il criterio per la determinazione della base imponibile su cui applicare le aliquote contributive e, conseguentemente, ha emanato la seconda delle disposizioni in esame, con cui ha disposto che agli iscritti della Cassa che, prima dell'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, abbiano assunto le cariche elettive, possono far riferimento ai fini della determinazione del contributo da versare spontaneamente, alla rivalutazione anche del reddito conseguito successivamente all'assunzione della carica.
        La formulazione letterale di tale ultima disposizione legislativa, ad una lettura superficiale, potrebbe dare adito a dubbi interpretativi, atteso il riferimento - puramente incidentale, ad avviso del proponente - al reddito massimo conseguito anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980.
        Per poter interpretare correttamente l'articolo 6 della legge n. 175 del 1983, è necessario identificare la ratio legis che ha indotto il legislatore ad emanare questa ultima disposizione, obiettivo da conseguire previa applicazione dei criteri di cui all'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, valevoli per tutti i settori del diritto e non antitetici tra loro, e precisamente: del criterio letterale, che consiste nella determinazione del significato dell'espressione legislativa in base al significato proprio delle parole; del criterio logico-sistematico che, tra le diverse possibili interpretazioni di una norma legislativa, preferenzia quella che meglio corrisponde alla concatenazione di significati, risultante dalla considerazione delle diverse parti di una norma, o delle diverse norme di una legge; del criterio cosiddetto "storico", teso ad identificare l'effettiva volontà del legislatore.
        Non v'è dubbio che, ove si volesse interpretare l'articolo 6 della legge n. 175 del 1983 in maniera formalistica, si dovrebbe pervenire alla conclusione che un avvocato iscritto alla Cassa, che versa nelle condizioni di cui all'articolo 22, quarto comma, della legge n. 576 del 1980, non possa utilizzare quale parametro per la determinazione della base imponibile, ai fini del calcolo dei contributi, il reddito conseguito successivamente all'entrata in vigore della stessa legge n. 576 del 1980.
        Tale semplicistica conclusione non è condivisibile, ove si proceda ad interpretare la norma in esame previa applicazione degli altri due criteri (quello logico-sistematico e quello così detto "storico"), ovvero attraverso la concatenazione dell'articolo 6 in esame con l'articolo 22, quarto comma, della legge n. 576 del 1980, e la ricerca dell'effettiva volontà del legislatore.
        In proposito, si reputa opportuno sottolineare che l'articolo 6 della legge n. 175 del 1983 non è stato emanato dal legislatore per gli iscritti dalla Cassa che, prima dell'entrata in vigore della legge stessa, ricoprivano cariche elettive (tale obiettivo, infatti, era già stato perseguito con l'emanazione dell'articolo 22 più volte citato), bensì per consentire agli stessi iscritti di poter utilizzare ai fini del computo della base imponibile per l'applicazione delle aliquote contributive, anche il reddito conseguito successivamente all'assunzione della carica (rectius: alla cessazione della carica).
        Poiché l'articolo 22, quarto comma, della legge n. 576 del 1980 si applica agli iscritti della Cassa che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli regionali eccetera, alla data di entrata in vigore della stessa legge, non possono nutrirsi dubbi - alla luce del combinato disposto delle norme - che la facoltà, riconosciuta a questi ultimi dall'articolo 6 della legge n. 175 del 1983, di utilizzare, ai fini del computo della base imponibile per l'applicazione delle aliquote contributive, il reddito prodotto successivamente all'assunzione della carica, ricomprenda anche i redditi relativi a periodi di tempo successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 576 del 1980.
        Tale logica conclusione trova ulteriore conferma nel caso in cui si ricerchi l'effettiva volontà del legislatore volta a tutelare gli iscritti alla Cassa (che si trovino nelle condizioni di cui al citato articolo 22, quarto comma, della legge n. 576 del 1980), attraverso l'identificazione di un parametro per la determinazione della base imponibile contributiva che consenta di pervenire ad una più equa rivalutazione del reddito, sui cui computare il contributo volontario da versare, così da limitare o contenere il pregiudizio, in termini pensionistici, correlato all'esonero dallo svolgimento dell'attività professionale.
        Lo stesso legislatore, infatti, con l'emanazione dell'articolo 6 della legge n. 175 del 1983, ha inteso tutelare gli iscritti alla Cassa che ricoprono cariche elettive, riconoscendo loro la facoltà di poter scegliere tra due parametri reddituali (il reddito conseguito antecedentemente o successivamente alla carica) quello da utilizzare al fine di limitare maggiormente, sia pur in via equitativa, il danno.
        Pertanto, è necessario prevedere che gli avvocati iscritti alla Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica "prima e dopo" la data di entrata in vigore della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente all'assunzione della carica, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge n. 576 del 1980, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica.
        La presente proposta di modifica dell'articolo 6 della legge n. 175 del 1983 è resa necessaria dal fatto che nel testo le espressioni di cui trattasi sono limitative nello spazio temporale per coloro che si trovano nelle condizioni di aver assunto le cariche dopo l'entrata in vigore della legge n. 576 del 1980, prendendo in esame, tali norme, soltanto le fattispecie riguardanti coloro che avevano ricoperto le cariche anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa.
        Tale interpretazione è indubitabilmente in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'articolo 3, presupponendo la ingiusta esclusione di quei casi in cui le cariche sono assunte dopo l'entrata in vigore della legge. Infatti, l'interpretazione citata, prevedendo come termine di riferimento, ai fini della supplenza alle deficienze di reddito avutesi durante la annualità in cui si ricopre la carica, l'anteriorità alla data di entrata in vigore della legge stessa, non regola i casi futuri, mentre è noto il principio che la legge regola sempre i casi futuri e solo eccezionalmente le si attribuisce efficacia retroattiva.
        Quest'ultimo principio impone, pertanto, la necessità di riconoscere la stessa facoltà sia che la carica sia stata assunta prima sia che la stessa sia assunta dopo la data di entrata in vigore della legge in esame.
        Una diversa conclusione risulterebbe ingiustamente penalizzante per coloro i quali, pur avendo ricoperto le cariche previste dalla legge, non potrebbero accedere al dettato normativo in esame.




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