XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3097
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 22 quarto comma, della
legge n. 576 del 1980 ha statuito che "Gli iscritti alla Cassa
che siano o siano stati membri del Parlamento nazionale o
europeo, dei consigli regionali, della Corte costituzionale,
del Consiglio superiore della magistratura o presidenti delle
province o sindaci dei comuni capoluoghi di provincia o con
più di cinquantamila abitanti sono esonerati, durante il
periodo di carica, dal requisito della continuità
dell'esercizio professionale. Essi, per il medesimo periodo,
possono supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello
massimo conseguito prima della carica, rivalutato a norma
dell'articolo 15 in misura pari al 75 per cento, versando
volontariamente il contributo di cui all'articolo 10,
rapportato al reddito stesso, nonché il contributo di cui
all'articolo 11 rapportato ad un volume d'affari pari a
quindici volte il contributo soggettivo complessivamente
versato. Restano comunque fermi i contributi minimi di cui
agli articoli 10 e 11. Ai predetti iscritti non si applica la
disposizione di cui all'articolo 2, quarto comma".
Successivamente, l'articolo 6 della legge n. 175 del 1983
ha disposto che "Gli iscritti della Cassa di cui al quarto
comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576,
che abbiano assunto la carica prima dell'entrata in vigore
della legge stessa, possono esercitare la facoltà di supplire
alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo
conseguito anteriormente all'entrata in vigore della suddetta
legge, rivalutato a norma dell'articolo 15 della stessa legge
20 settembre 1980, n. 576, anche se tale reddito è stato
conseguito dopo l'assunzione della carica".
La ratio legis della prima delle disposizioni
innanzi richiamate è evidente e non può dare luogo a
controverse interpretazioni.
Il legislatore, infatti, al fine di evitare che avvocati
iscritti alla Cassa, chiamati a ricoprire cariche elettive
particolarmente significative per il Paese, potessero subire
detrimento, ai fini pensionistici, dall'interruzione
dell'esercizio dell'attività professionale durante il periodo
di carica, ha ritenuto di dover intervenire, concedendo loro
la facoltà di versare volontariamente gli oneri contributivi
alla Cassa, determinati sulla base di una rivalutazione del 75
per cento del reddito massimo conseguito prima dell'assunzione
della carica.
Lo stesso legislatore, nell'anno 1983, ha però ritenuto
opportuno rivedere - con riferimento agli iscritti di cui
all'articolo 22, quarto comma, della legge n. 576 del 1980 -
il criterio per la determinazione della base imponibile su cui
applicare le aliquote contributive e, conseguentemente, ha
emanato la seconda delle disposizioni in esame, con cui ha
disposto che agli iscritti della Cassa che, prima dell'entrata
in vigore della legge n. 576 del 1980, abbiano assunto le
cariche elettive, possono far riferimento ai fini della
determinazione del contributo da versare spontaneamente, alla
rivalutazione anche del reddito conseguito successivamente
all'assunzione della carica.
La formulazione letterale di tale ultima disposizione
legislativa, ad una lettura superficiale, potrebbe dare adito
a dubbi interpretativi, atteso il riferimento - puramente
incidentale, ad avviso del proponente - al reddito massimo
conseguito anteriormente all'entrata in vigore della legge n.
576 del 1980.
Per poter interpretare correttamente l'articolo 6 della
legge n. 175 del 1983, è necessario identificare la ratio
legis che ha indotto il legislatore ad emanare questa
ultima disposizione, obiettivo da conseguire previa
applicazione dei criteri di cui all'articolo 12 delle
disposizioni sulla legge in generale, valevoli per tutti i
settori del diritto e non antitetici tra loro, e precisamente:
del criterio letterale, che consiste nella determinazione del
significato dell'espressione legislativa in base al
significato proprio delle parole; del criterio
logico-sistematico che, tra le diverse possibili
interpretazioni di una norma legislativa, preferenzia quella
che meglio corrisponde alla concatenazione di significati,
risultante dalla considerazione delle diverse parti di una
norma, o delle diverse norme di una legge; del criterio
cosiddetto "storico", teso ad identificare l'effettiva volontà
del legislatore.
Non v'è dubbio che, ove si volesse interpretare l'articolo
6 della legge n. 175 del 1983 in maniera formalistica, si
dovrebbe pervenire alla conclusione che un avvocato iscritto
alla Cassa, che versa nelle condizioni di cui all'articolo 22,
quarto comma, della legge n. 576 del 1980, non possa
utilizzare quale parametro per la determinazione della base
imponibile, ai fini del calcolo dei contributi, il reddito
conseguito successivamente all'entrata in vigore della stessa
legge n. 576 del 1980.
Tale semplicistica conclusione non è condivisibile, ove si
proceda ad interpretare la norma in esame previa applicazione
degli altri due criteri (quello logico-sistematico e quello
così detto "storico"), ovvero attraverso la concatenazione
dell'articolo 6 in esame con l'articolo 22, quarto comma,
della legge n. 576 del 1980, e la ricerca dell'effettiva
volontà del legislatore.
In proposito, si reputa opportuno sottolineare che
l'articolo 6 della legge n. 175 del 1983 non è stato emanato
dal legislatore per gli iscritti dalla Cassa che, prima
dell'entrata in vigore della legge stessa, ricoprivano cariche
elettive (tale obiettivo, infatti, era già stato perseguito
con l'emanazione dell'articolo 22 più volte citato), bensì per
consentire agli stessi iscritti di poter utilizzare ai fini
del computo della base imponibile per l'applicazione delle
aliquote contributive, anche il reddito conseguito
successivamente all'assunzione della carica (rectius:
alla cessazione della carica).
Poiché l'articolo 22, quarto comma, della legge n. 576 del
1980 si applica agli iscritti della Cassa che siano o siano
stati membri del Parlamento nazionale o europeo, dei consigli
regionali eccetera, alla data di entrata in vigore della
stessa legge, non possono nutrirsi dubbi - alla luce del
combinato disposto delle norme - che la facoltà, riconosciuta
a questi ultimi dall'articolo 6 della legge n. 175 del 1983,
di utilizzare, ai fini del computo della base imponibile per
l'applicazione delle aliquote contributive, il reddito
prodotto successivamente all'assunzione della carica,
ricomprenda anche i redditi relativi a periodi di tempo
successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 576
del 1980.
Tale logica conclusione trova ulteriore conferma nel caso
in cui si ricerchi l'effettiva volontà del legislatore volta a
tutelare gli iscritti alla Cassa (che si trovino nelle
condizioni di cui al citato articolo 22, quarto comma, della
legge n. 576 del 1980), attraverso l'identificazione di un
parametro per la determinazione della base imponibile
contributiva che consenta di pervenire ad una più equa
rivalutazione del reddito, sui cui computare il contributo
volontario da versare, così da limitare o contenere il
pregiudizio, in termini pensionistici, correlato all'esonero
dallo svolgimento dell'attività professionale.
Lo stesso legislatore, infatti, con l'emanazione
dell'articolo 6 della legge n. 175 del 1983, ha inteso
tutelare gli iscritti alla Cassa che ricoprono cariche
elettive, riconoscendo loro la facoltà di poter scegliere tra
due parametri reddituali (il reddito conseguito
antecedentemente o successivamente alla carica) quello da
utilizzare al fine di limitare maggiormente, sia pur in via
equitativa, il danno.
Pertanto, è necessario prevedere che gli avvocati iscritti
alla Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge
20 settembre 1980, n. 576, che abbiano assunto la carica
"prima e dopo" la data di entrata in vigore della legge
stessa, possono esercitare la facoltà di supplire alle
deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito
anteriormente all'assunzione della carica, rivalutato a norma
dell'articolo 15 della stessa legge n. 576 del 1980, anche se
tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della
carica.
La presente proposta di modifica dell'articolo 6 della
legge n. 175 del 1983 è resa necessaria dal fatto che nel
testo le espressioni di cui trattasi sono limitative nello
spazio temporale per coloro che si trovano nelle condizioni di
aver assunto le cariche dopo l'entrata in vigore della legge
n. 576 del 1980, prendendo in esame, tali norme, soltanto le
fattispecie riguardanti coloro che avevano ricoperto le
cariche anteriormente all'entrata in vigore della legge
stessa.
Tale interpretazione è indubitabilmente in contrasto con
il principio costituzionale di uguaglianza di cui all'articolo
3, presupponendo la ingiusta esclusione di quei casi in cui le
cariche sono assunte dopo l'entrata in vigore della legge.
Infatti, l'interpretazione citata, prevedendo come termine di
riferimento, ai fini della supplenza alle deficienze di
reddito avutesi durante la annualità in cui si ricopre la
carica, l'anteriorità alla data di entrata in vigore della
legge stessa, non regola i casi futuri, mentre è noto il
principio che la legge regola sempre i casi futuri e solo
eccezionalmente le si attribuisce efficacia retroattiva.
Quest'ultimo principio impone, pertanto, la necessità di
riconoscere la stessa facoltà sia che la carica sia stata
assunta prima sia che la stessa sia assunta dopo la data di
entrata in vigore della legge in esame.
Una diversa conclusione risulterebbe ingiustamente
penalizzante per coloro i quali, pur avendo ricoperto le
cariche previste dalla legge, non potrebbero accedere al
dettato normativo in esame.