XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 3097




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è sostituito dal seguente:

        "Art. 6. - 1. Gli iscritti della Cassa di cui al quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980, n. 576, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, che abbiano assunto la carica prima o dopo la data di entrata in vigore della stessa legge n. 576 del 1980, possono esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito, rispetto a quello massimo conseguito anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge, rivalutato ai sensi dell'articolo 15 della stessa legge n. 576 del 1980, anche se tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della carica".



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