XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 3097
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 6 della legge 2 maggio 1983, n. 175, è
sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Gli iscritti della Cassa di cui al
quarto comma dell'articolo 22 della legge 20 settembre 1980,
n. 576, come modificato dall'articolo 2 della presente legge,
che abbiano assunto la carica prima o dopo la data di entrata
in vigore della stessa legge n. 576 del 1980, possono
esercitare la facoltà di supplire alle deficienze di reddito,
rispetto a quello massimo conseguito anteriormente alla data
di entrata in vigore della citata legge, rivalutato ai sensi
dell'articolo 15 della stessa legge n. 576 del 1980, anche se
tale reddito è stato conseguito dopo l'assunzione della
carica".